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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott.Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 2364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Controparte_1 reclamante
E
(C.F. ), CP_2 C.F._1 reclamata
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2 difesa dall'Avv. Stefanori Angelo;
reclamata
E
Nq Curatore Controparte_4 Controparte_5
(C.F. , C.F._3 reclamato
E
(C.F. , Controparte_6 C.F._4
1 difesa dagli Avvocati Petrocelli Marco, Ponis Fabio e Petrocelli Alessandro;
reclamata
E
(C.F. ), CP_7 C.F._5 difeso dall'Avv. Nardoianni Raffaele e dall'Avv. Carocci Lucia;
reclamato
E
(C.F. ), CP_8 C.F._6 difesa dagli Avvocati Petrocelli Marco, Ponis Fabio e Petrocelli Alessandro;
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 270/2025 emessa dal Tribunale di Roma in data 26/03/2025.
FATTO E DIRITTO
§1. Con sentenza n.270/2025, il Tribunale di Roma, su istanza dei creditori CP_2
, e ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale CP_3 CP_8 CP_6 CP_7 della , sul presupposto che: le proposte Parte_1 di acquisto di azienda allegate erano sguarnite di prova;
i crediti dei ricorrenti erano fondati su titoli giudiziali, oltre ad altri crediti per TFR maturati in favore delle lavoratrici- creditrici di € 70.807,89) e ( di € 82.576,81); secondo le allegazioni di CP_8 CP_6 un ricorrente la società risultava sprovvista di beni immobili e di rapporti di conto corrente;
la società risultava gravata da ingenti debiti erariali nei confronti di Agenzia delle Entrate ( € 510.511,14) e INPS ( 388.643,19); lo stato di insolvenza era evincibile dal protratto inadempimento ai titoli monitori, dagli ingenti debiti erariali e dagli ulteriori decreti ingiuntivi di altri creditori sociali.
La proponeva reclamo, allegando: Parte_1 le due proposte di acquisto di azienda;
il fatto che i decreti ingiuntivi posti alla base dei ricorsi non erano ancora definitivi;
i creditori ex dipendenti e i cui crediti CP_2 CP_7
2 effettivamente esecutivi, si riferivano al TFR, avrebbero potuto usufruire del TFR con il
Fondo di Garanzia INPS;
le creditrici , e non avevano ancora CP_3 CP_8 CP_6 maturato un diritto al TFR risultando ancora dipendenti della società benché in Cassa
Integrazione Guadagni e per la vi sarebbe stato addirittura un beneficio dalla CP_3 liquidazione della società consistito nell'accoglimento della domanda di prepensionamento;
in prima istanza non erano stati adeguatamente valorizzati i crediti di imposta verso l'erario, utilizzabili in compensazione dei debiti erariali, né altri crediti societari. Instava, quindi per la sospensiva della liquidazione e la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
I creditori, , e costituitisi, instavano per il rigetto delle CP_3 CP_8 CP_6 CP_7 istanze di parte reclamante.
La creditrice ed il curatore, ritualmente notiziati, non si costituivano. CP_2
La causa veniva trattata all'udienza ex art. 127 ter cpc dell'11.7.2025.
§2. Il reclamo è infondato.
Con il primo e principale motivo di reclamo la società in liquidazione dall' Pt_1
1.8.2024 (v. visura camerale in atti), lamenta una mancata adeguata valorizzazione da parte del Tribunale di prime cure delle manifestazioni di interesse di soggetti terzi all'acquisto del ramo di azienda, ritenute dal primo giudice sguarnite di prova.
Sul punto preme evidenziare che le allegazioni di parte reclamante non sembrano essersi arricchite di ulteriori elementi, compendiandosi, anche in questa sede, nella mera rappresentazione di due documenti, consistenti in fogli prestampati e compilati, con cui due rappresentanti di rispettive società formulano una generica manifestazione di interesse non vincolante ed a tal fine chiedono di avere informazioni sulla società. Il tutto risulta estremamente generico, in primo luogo in quanto non è dettagliatamente spiegata la rilevanza che una tale potenziale cessione di ramo di azienda dovrebbe avere a fronte di una conclamata inattività della società (in liquidazione dal 2024 e con i dipendenti in cassa integrazione), se a fini solutori dei debiti aziendali o come mera operazione aziendale tesa alla continuità dell'attività.
Inoltre, come osservato anche dai reclamati, tali documenti non presentano alcun carattere di concretezza non essendoci indicazione di alcun importo per la cessione, non un piano di attuazione del potenziale acquisto, una valutazione economica del ramo d'azienda in questione, né, di conseguenza, valutazioni comparate rispetto ai debiti aziendali che possano evidenziare la idoneità dell'operazione all'estinzione dei debiti e quindi la chiara
3 convenienza rispetto alla soluzione liquidatoria.
Con il secondo motivo, parte reclamante contesta la legittimazione dei ricorrenti, creditori della società in virtù di rapporto di lavoro, in quanto i decreti ingiuntivi posti alla base dei crediti azionati nella presente procedura non erano ancora esecutivi e, nel caso di due controparti ( non potevano dirsi ancora maturati gli ingenti CP_8 CP_6 crediti da TFR allegati nelle loro difese in quanto ancora in servizio presso la società- benché in CIG- .
In merito alla natura dei crediti suscettibili di legittimare un'istanza di liquidazione giudiziale, va preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui la legittimazione alla istanza di apertura di liquidazione giudiziale presuppone semplicemente l'esistenza e la titolarità della pretesa creditoria senza necessità di titolo esecutivo;
in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito, con argomentazione sostanzialmente valida anche per le nuove disposizioni, che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi della L. Fall., art. 6, si estenda
a tutti coloro che vantano un credito nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto o condizionale, e ciò anche alla luce della nuova formulazione della citata norma, la quale si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà senza restringere l'area della legittimazione al ricorso per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello di cui alla L. Fall. Art. 52, che assicura il concorso sul patrimonio del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriori, compresi, ai sensi della L. Fall. Art. 55, quelli condizionali. ( v. Cassaz. 9189/2915). Inoltre, In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su CP_9 istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (Cassaz. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018); e ancora, La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche
i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (v. Cassaz. Ord. N. 23494
4 del 27/10/2020; negli stessi termini Cassaz. n. 16853/2022 ).
Ciò premesso, nel caso di specie è dato osservare che i crediti fatti valere a sostegno dell'iniziativa liquidatoria sono tutti certamente legittimanti, secondo i suddetti criteri, essendo portati da titoli giudiziari di decreti ingiuntivi, alcuni anche esecutivi (come dichiarato dalla stessa reclamante al Min del Lavoro nella nota del 23.12.2024)
Parte reclamante ne ha contestato la portata legittimante in quanto azionati prima della scadenza dei termini per l'opposizione, ma insieme al fatto che il dato in sé, in linea di principio ed alla luce dei suddetti criteri, non appare minare la legittimazione dei creditori da decreto ingiuntivo, va anche rilevato come parte reclamante non alleghi l'intenzione di proporre l'opposizione nè contesti nel merito i crediti di cui ai decreti ingiuntivi e dunque i suoi corrispondenti debiti nei confronti dei lavoratori.
Peraltro, le posizioni di , e a differenza di quanto sostenuto dal CP_3 CP_8 CP_6 reclamante, si riferiscono a mensilità arretrate e non al TFR, che comunque è titolo suscettibile di maturare in corso di rapporto.
D'altronde, nella valutazione complessiva della situazione di grave crisi in cui versa l'azienda, non è indifferente il fatto che siano gli stessi lavoratori, prossimi al licenziamento, a chiedere la liquidazione giudiziale ed il rigetto del reclamo e che altri lavoratori non presenti in causa non siano intervenuti a sostegno delle ragioni della reclamante per una prosecuzione aziendale.
Quanto al terzo motivo, riferibile allo stato di insolvenza della società, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si osserva che trattandosi di società in liquidazione, le valutazioni sullo stato di insolvenza devono tener conto del principio secondo cui Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (v. Cassaz. n. 24660 del 05/11/2020 –
5 enfasi aggiunte)
Parte reclamante invoca a tal fine l'esistenza di potenziali crediti d'imposta e di crediti verso terzi.
I crediti d'imposta da portare in compensazione con gli ingenti debiti erariali non costituiscono elemento apprezzabile, per la duplice ragione che al momento non risultano ancora maturati in capo alla società, essendo state allegate solo delle domande di accesso al beneficio, e che, in ogni caso il loro ammontare nominale (per complessivi euro
365.501,82) sarebbe inferiore a quello dei soli debiti erariali della società ( di complessivi euro 899.154,33).
Quanto ai crediti asseritamente vantati nei confronti del concessionario pubblicitario agli atti si rilevano solo documenti che da un lato portano un cospicuo debito CP_10
Parte_ della reclamante verso la e la previsione di un suo piano di rientro ( pari CP_10
Parte_ a € 144.451,73 -v. all. 14) e dall'altro un credito della nei confronti della CP_10 di gran lunga inferiore al precedente (di € 30.755,00 v. All. 15 ).
Quanto all'insussistenza di altri elementi patrimoniali attivi in termini di immobili e rapporti bancari allegata da parte reclamata ( v. ricorso p.3) e richiamata nella CP_7 sentenza gravata, si osserva che nessuna contestazione né elemento di segno contrario è stato allegato da parte della società; non solo, ma quest'ultima, a parte i crediti di cui si è detto sopra, non risulta aver allegato ulteriori elementi attivi da destinare al soddisfacimento paritario dei crediti sociali, che, per sua stessa rappresentazione, risultano molteplici e di varia natura, nei confronti di fornitori, creditori e giornalisti, muniti di decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, come espressamente rappresentato Parte_ dalla nella lettera al Ministero del Lavoro del 23.12.2024 ( v. all. 4 fascicolo di parte liquidazione giudiziale . CP_7
Dunque, il protratto inadempimento ai debiti societari, tra cui quelli azionati in questa sede, avvalorato dalla deliberata iniziativa di i mettere la società in liquidazione Pt_1
e cessare l'attività aziendale e dal ricorso agli ammortizzatori sociali -come CIG e prepensionamento- per incapacità di far fronte alle proprie molteplici obbligazioni, e l'insieme degli elementi poc'anzi valutati evidenziano un quadro chiaro di insolvenza.
Il reclamo deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte reclamante, in favore di ciascuna parte costituita, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002 per il pagamento da parte reclamate di un ulteriore importo pari all'ammontare del contributo unificato dovuto per
6 il gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-respinge il reclamo;
-condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate nella misura di € 5.000 ciascuno, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, in favore di e e € 6.500, oltre spese generali e rimborsi di legge CP_3 CP_7 ove dovuti, complessivamente in favore di Sussistono i presupposti CP_8 CP_6 di cui all'art. 13 dor 115/2002 per il pagamento da parte reclamate di un ulteriore importo pari all'ammontare del contributo unificato dovuto per il gravame il giorno 25.7.2025. Pt_2
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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