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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 ricorso, dall'avv. Carlo Golda di Genova, presso lo studio del quale, in via alla Porta degli Archi, 10/12, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. , iscritto nel ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “affinché l'Ecc.mo Tribunale di
Genova, sezione lavoro, previe eventuali opportune declaratorie, accertato, previa CTU, che parte ricorrente è affetta, per i casi per cui è causa, da postumi per I.P. complessiva pari al 6/7% ovvero nella misura meglio vista in corso di causa e comunque in misura maggiore di quanto riconosciuta dall' e comunque CP_1 indennizzabile, nonché per postumi per ITT per il periodo dal
28.02.2023 al 17.07.2023, ovvero per quello diverso che dovesse essere riconosciuto in corso di causa e comunque maggiore di quello riconosciuto da dichiari tenuto e condanni l' in persona CP_1 CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a erogare a favore della ricorrente il trattamento ex lege dovuto, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella meglio vista in corso di causa, con pagamento di eventuali ratei, o differenze di rateo, arretrati, oltre interessi e rivalutazione ex lege. Vinte le spese di lite oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni per : “In merito: Respingere il ricorso perché CP_1 infondato ed in subordine per carenza di interesse ad agire in relazione all'indennità di temporanea ove questa non sia superiore
a quanto già ricevuto dall' a titolo di malattia. Spese come per CP_2 legge. In istruttoria (OMISSIS)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024, ha dedotto Parte_1 di avere subito, in data 28.02.2023, un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale l' , con lettera del 13.06.2023, affermava CP_1 che l'infermità, per la quale era stata presentata la domanda, era cessata e dunque, era possibile la ripresa dell'attività lavorativa dal giorno seguente.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto, in data 12.01.2024, un provvedimento dell' CP_1 con il quale l'Ente aveva riconosciuto il caso come infortunio sul lavoro, accertando la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 3%;
- di aver presentato, in data 25.7.2025, opposizione amministrativa ex art. 104 TU al suddetto provvedimento e che l'iter amministrativo si sarebbe concluso negativamente per mancato riscontro di nei CP_1 termini di legge.
Pertanto, dopo aver esaurito il procedimento amministrativo volto al riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico nonché ad un numero maggiore di giorni di invalidità totale temporanea, la ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'indennizzo negatogli dall'Ente erogatore, sostenendo di aver subito un danno maggiore di quello riconosciutole.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande della CP_1 ricorrente chiedendone il rigetto perché infondate e in relazione alla domanda di riconoscimento di un ulteriore periodo di I.T., si era dichiarato disponibile al riconoscimento, in via transattiva,
l'ulteriore periodo certificato dal sino al 28.6.2024, CP_3 scomputando quanto già ricevuto, per tale periodo, da . CP_2
Essendo stata rifiutata tale proposta dalla ricorrente, si è dato corso alla C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha concluso la propria relazione affermando che: “A seguito di quanto sopra esposto si può oggi rispondere al quesito formulato dall'Ufficio, in merito alla IG.ra
[...]
. Tenuto conto dell'iter clinico seguito e della Parte_1 condizione residuata si ritiene che i postumi dell'infortunio del
28.02.23, siano valutabili nella misura del 4% (quattro per cento) sia con riferimento alle tabelle di Legge che alla Linea Guida CP_1 della per la valutazione del danno biologico e la temporanea Pt_2 lavorativa sia da prolungarsi sino al 7.7.23, data in cui la p si sottoponeva a visita che attestava parziale rigenerazione del letto ungueale, quindi per 130 giorni. Si specifica che la perdita della falange ungueale del pollice in tabella valga il 9% e CP_1
l'anchilosi della IF il 5%, qui vi è un deficit funzionale, seppure parziale, un danno ungueale, che modesto riflesso estetico ed una dolorabilità che condiziona l'uso del dito stesso. Analogo periodo di temporanea sarà da identificarsi in forma di temporanea biologica, tutta da intendersi come parziale di cui 30 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 30 giorni al 25% e 55 giorni al 15%. Alla luce della modestia del danno residuato non si ritiene di identificare, nel caso della IG.ra incidenza residua nè sulla capacità Parte_1 lavorativa specifica né in temini di riduzione né di maggiore usura, né su quella relazionale ed extralavorativa, né che sia residuata una sofferenza psicofisica a ciò correlata al di là di quanto patito per il periodo di malattia sopra identificato.” Le suddette conclusioni sono poi state inviate nei termini ai CTP di parte e da questi non sono state contestate.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione ed in conseguenza di ciò, potrà essere riconosciuto in capo alla ricorrente un grado di invalidità, quale conseguenza dell'infortunio del 28.02.2023, pari al 4%, che essendo sotto soglia minima indennizzabile non darà però diritto alla ricorrente ad alcuna somma da parte di , nonché un maggior numero di giornate di CP_4 invalidità temporanea, in misura di 130 giorni, ossia sino al
7.7.2023, anziché fino al 13.06.2023, come ritenuto da . CP_1
Va in merito precisato che, in ragione del riconoscimento di un numero di giornate di inabilità temporanea, superiore a quelle riconosciute dall' , in parte fruite come periodo di malattia e CP_1 coperte dalle somme erogate da , dalle somme dovute per tale CP_2 complessivo riconoscimento andranno scomputate le somme già ricevute dalla ricorrente da per il periodo: 14.6.2023 al 28.06.2023. CP_2
Quanto alle spese, la particolare opinabilità delle questioni trattate, legate all'espletamento di accertamenti tecnici, nonché
l'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente e l'atteggiamento conciliativo dell' in sede di costituzione, CP_1 giustificano la loro parziale compensazione, in misura di metà.
Per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4241/2024 R.G. promossa da contro ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il riconoscimento in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità per danno biologico, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 28.02.2023, pari al 4%;
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a l'indennità per l'inabilità temporanea per un Parte_1 periodo complessivo di 130, di cui 30 giorni al 75%, 15 giorni al
50%, 30 giorni al 25% e 55 giorni al 15%, dedotti gli importi già percepiti relativi alle giornate già riconosciute da , nonché CP_1 quelle eventualmente pagate da nel medesimo periodo. CP_2
- compensa per metà tra le parti le spese di lite;
- condanna Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore a rifondere al ricorrente la frazione residua che liquida in euro 1.350,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre IVA e CPA di legge con distrazione in favore dell'avv. Carlo Golda, antistatario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 17 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 ricorso, dall'avv. Carlo Golda di Genova, presso lo studio del quale, in via alla Porta degli Archi, 10/12, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. , iscritto nel ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76;
- resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “affinché l'Ecc.mo Tribunale di
Genova, sezione lavoro, previe eventuali opportune declaratorie, accertato, previa CTU, che parte ricorrente è affetta, per i casi per cui è causa, da postumi per I.P. complessiva pari al 6/7% ovvero nella misura meglio vista in corso di causa e comunque in misura maggiore di quanto riconosciuta dall' e comunque CP_1 indennizzabile, nonché per postumi per ITT per il periodo dal
28.02.2023 al 17.07.2023, ovvero per quello diverso che dovesse essere riconosciuto in corso di causa e comunque maggiore di quello riconosciuto da dichiari tenuto e condanni l' in persona CP_1 CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a erogare a favore della ricorrente il trattamento ex lege dovuto, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella meglio vista in corso di causa, con pagamento di eventuali ratei, o differenze di rateo, arretrati, oltre interessi e rivalutazione ex lege. Vinte le spese di lite oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni per : “In merito: Respingere il ricorso perché CP_1 infondato ed in subordine per carenza di interesse ad agire in relazione all'indennità di temporanea ove questa non sia superiore
a quanto già ricevuto dall' a titolo di malattia. Spese come per CP_2 legge. In istruttoria (OMISSIS)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024, ha dedotto Parte_1 di avere subito, in data 28.02.2023, un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale l' , con lettera del 13.06.2023, affermava CP_1 che l'infermità, per la quale era stata presentata la domanda, era cessata e dunque, era possibile la ripresa dell'attività lavorativa dal giorno seguente.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto, in data 12.01.2024, un provvedimento dell' CP_1 con il quale l'Ente aveva riconosciuto il caso come infortunio sul lavoro, accertando la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 3%;
- di aver presentato, in data 25.7.2025, opposizione amministrativa ex art. 104 TU al suddetto provvedimento e che l'iter amministrativo si sarebbe concluso negativamente per mancato riscontro di nei CP_1 termini di legge.
Pertanto, dopo aver esaurito il procedimento amministrativo volto al riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico nonché ad un numero maggiore di giorni di invalidità totale temporanea, la ricorrente ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'indennizzo negatogli dall'Ente erogatore, sostenendo di aver subito un danno maggiore di quello riconosciutole.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le domande della CP_1 ricorrente chiedendone il rigetto perché infondate e in relazione alla domanda di riconoscimento di un ulteriore periodo di I.T., si era dichiarato disponibile al riconoscimento, in via transattiva,
l'ulteriore periodo certificato dal sino al 28.6.2024, CP_3 scomputando quanto già ricevuto, per tale periodo, da . CP_2
Essendo stata rifiutata tale proposta dalla ricorrente, si è dato corso alla C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Espletata C.T.U. medico legale, il consulente, con esauriente e convincente motivazione, ha concluso la propria relazione affermando che: “A seguito di quanto sopra esposto si può oggi rispondere al quesito formulato dall'Ufficio, in merito alla IG.ra
[...]
. Tenuto conto dell'iter clinico seguito e della Parte_1 condizione residuata si ritiene che i postumi dell'infortunio del
28.02.23, siano valutabili nella misura del 4% (quattro per cento) sia con riferimento alle tabelle di Legge che alla Linea Guida CP_1 della per la valutazione del danno biologico e la temporanea Pt_2 lavorativa sia da prolungarsi sino al 7.7.23, data in cui la p si sottoponeva a visita che attestava parziale rigenerazione del letto ungueale, quindi per 130 giorni. Si specifica che la perdita della falange ungueale del pollice in tabella valga il 9% e CP_1
l'anchilosi della IF il 5%, qui vi è un deficit funzionale, seppure parziale, un danno ungueale, che modesto riflesso estetico ed una dolorabilità che condiziona l'uso del dito stesso. Analogo periodo di temporanea sarà da identificarsi in forma di temporanea biologica, tutta da intendersi come parziale di cui 30 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 30 giorni al 25% e 55 giorni al 15%. Alla luce della modestia del danno residuato non si ritiene di identificare, nel caso della IG.ra incidenza residua nè sulla capacità Parte_1 lavorativa specifica né in temini di riduzione né di maggiore usura, né su quella relazionale ed extralavorativa, né che sia residuata una sofferenza psicofisica a ciò correlata al di là di quanto patito per il periodo di malattia sopra identificato.” Le suddette conclusioni sono poi state inviate nei termini ai CTP di parte e da questi non sono state contestate.
Le conclusioni del C.T.U. meritano di essere condivise, in quanto fondate sulla accurata valutazione della documentazione acquisita e della visita effettuata e sorrette da corretta ed esauriente motivazione ed in conseguenza di ciò, potrà essere riconosciuto in capo alla ricorrente un grado di invalidità, quale conseguenza dell'infortunio del 28.02.2023, pari al 4%, che essendo sotto soglia minima indennizzabile non darà però diritto alla ricorrente ad alcuna somma da parte di , nonché un maggior numero di giornate di CP_4 invalidità temporanea, in misura di 130 giorni, ossia sino al
7.7.2023, anziché fino al 13.06.2023, come ritenuto da . CP_1
Va in merito precisato che, in ragione del riconoscimento di un numero di giornate di inabilità temporanea, superiore a quelle riconosciute dall' , in parte fruite come periodo di malattia e CP_1 coperte dalle somme erogate da , dalle somme dovute per tale CP_2 complessivo riconoscimento andranno scomputate le somme già ricevute dalla ricorrente da per il periodo: 14.6.2023 al 28.06.2023. CP_2
Quanto alle spese, la particolare opinabilità delle questioni trattate, legate all'espletamento di accertamenti tecnici, nonché
l'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente e l'atteggiamento conciliativo dell' in sede di costituzione, CP_1 giustificano la loro parziale compensazione, in misura di metà.
Per la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite in applicazione dell'art. 4 DM 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4241/2024 R.G. promossa da contro ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il riconoscimento in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità per danno biologico, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 28.02.2023, pari al 4%;
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna
[...]
in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a l'indennità per l'inabilità temporanea per un Parte_1 periodo complessivo di 130, di cui 30 giorni al 75%, 15 giorni al
50%, 30 giorni al 25% e 55 giorni al 15%, dedotti gli importi già percepiti relativi alle giornate già riconosciute da , nonché CP_1 quelle eventualmente pagate da nel medesimo periodo. CP_2
- compensa per metà tra le parti le spese di lite;
- condanna Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore a rifondere al ricorrente la frazione residua che liquida in euro 1.350,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario del 15%, oltre IVA e CPA di legge con distrazione in favore dell'avv. Carlo Golda, antistatario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Genova, 17 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli