Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 7922/2024 R.G., a cui è stata riunita quella n.
10202/2023 R.G.;
posto che con decreto del 21.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.6.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lipardi
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2023 (al quale veniva assegnato il n. 10202/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui all'indennità di accompagnamento sulla base della domanda amministrativa del 29.9.2022.
Lamentava che la competente commissione medica, in seguito alla visita del 7.11.2022, l'aveva valutata “solo” inabile.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, ritenendo che la Persona_1 ricorrente poteva deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore e poteva attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
1
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott.ssa ha ritento che la Persona_2 ricorrente si trova nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di ottobre 2024, così sostanzialmente confermando la valutazione resa dal ctu dott. nella precedente fase di ATP. Persona_1
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Pertanto, deve concludersi per la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda dall'1.10.2024.
CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio – visto che è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla visita della competente commissione medica, sia al deposito del presente ricorso in opposizione – compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alle consulenze tecniche d'ufficio che, liquidate con separato decreto, vengono poste CP_ a carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.10.2024; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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