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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11964/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Giobba Nicola Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Giobba Nicola CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati stabilendo la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori;
Per_1 Per_2
c) collocare i figli minori e anagraficamente e prevalentemente presso il padre, con Per_1 Per_2
diritto di visita per la madre, da esercitarsi eventualmente presso la casa coniugale o presso la casa di propri parenti residenti in [...]per almeno sei giorni al mese, previo accordo con il padre per la scelta dei giorni;
inoltre i figli minori potranno recarsi all'estero dalla madre esclusivamente accompagnati da persona adulta di fiducia di entrambi i genitori, presso l'abitazione che verrà
pagina 1 di 6 previamente indicata al padre e senza la presenza di altre persone estranee al nucleo familiare, in periodo compatibile con i loro impegni scolastici;
potrà altresì tenerli con sé nel periodo estivo per due settimane con periodo da concordare con il padre, nonché una settimana alternata con il padre durante le festività natalizie, ma sempre con le stesse modalità di accompagnamento in caso di trasferta all'estero. Pur avendo stabilito l'affidamento condiviso, la madre acconsente che il padre assuma per i figli tutte le decisioni urgenti che si dovessero rendere necessarie, in ragione del fatto che la lontananza dalla residenza della madre, non consentirebbe un immediato confronto.
d) il padre si farà integralmente carico del mantenimento dei figli sia ordinario che straordinario ed in ragione di ciò, l'assegno unico familiare verrà destinato integralmente al signor rinunciando la Pt_1
signora ad ogni pretesa sul punto;
Pt_1
e) la casa coniugale sita in Maserà di Padova (PD), via Roma n. 30, resti assegnata in uso esclusivo al ricorrente con tutti gli arredi e corredi in ragione della stabile collocazione dei figli.
f) di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n.898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in data 16.11.2004 in Durazzo (Albania), Parte_1 CP_1
trascritto in data 13.10.2016 nei registri degli Uffici dello stato civile del Comune di Maserà di
Padova (PD), atto numero 37, Parte II, Serie C., alle condizioni concordate per la separazione;
g) di ordinare all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
h) che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
i) Spese legali a carico del sig. . Parte_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.10.2024, Pt_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 16.11.2004 a Durazzo (Albania), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Maserà (PD) parte II, n.37, serie C, anno 2016;
- che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (il 18.04.2006), (il 11.06.2008) e Per_3 Per_1
(il 5.10.2012); Per_2
pagina 2 di 6 - che dopo il matrimonio, i coniugi si sono stabilmente trasferiti in Italia, ma dopo anni di felice unione e convivenza, i rapporti si sono progressivamente deteriorati tanto che oramai vivono da mesi separati e, in particolare, la moglie ha deciso di vivere e risiedere in Spagna;
- che i figli sono rimasti in Italia a vivere nella casa coniugale con il padre che provvede ad ogni loro necessità alimentare e più in generale di vita, mentre la madre fa loro visita di tanto in tanto, mantenendo però uno stretto contatto affettivo e legame con il telefono;
- che la moglie, pur essendo ancora dipendente della ditta Lelo srl, con la mansione di impiegata, con reddito netto mensile di circa € 2.000,00, sta attualmente ricercando una propria nuova attività lavorativa in Spagna ove si è trasferita, ma non intende avanzare pretese economiche di alcun tipo nei confronti del marito;
- che è proprietaria della casa coniugale sita in Maserà di Padova via Roma n. 30, gravata CP_1 di un mutuo per l'acquisto la cui rata mensile è di € 500,00 circa;
- che è imprenditore edile, è proprietario di un'automobile e di un'abitazione al Parte_1
momento inagibile sita Maserà di Padova visa Conselvana 179, nonché intestatario delle quote della società Agb22 srl;
- che per accordi intervenuti tra i coniugi, la signora donerà al figlio maggiorenne la casa Pt_1
coniugale, mentre il padre si farà carico di garantire il pagamento del mutuo, riservando per sé
l'usufrutto.
In data 2.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto un rinvio dell'udienza del 3.12.2024 in attesa del perfezionamento di accordi tra le parti estranei al ricorso.
Con note depositate per l'udienza dell'11.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate per la precedente udienza.
******
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ( cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2
, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai pagina 3 di 6 cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera ii) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora: nel caso di specie, risulta che la casa coniugale è stata acquistata in Italia, dove i coniugi hanno lavorato in costanza di matrimonio e dove sono nati i figli;
in Italia risiede ancora
, mentre - secondo quanto allegato dai ricorrenti - si è trasferita in Spagna. Parte_1 CP_1
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: “…b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie, deve farsi applicazione della legge italiana tenuto conto che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e, secondo le concordi allegazioni, la convivenza si è conclusa meno di un anno prima dell'introduzione del giudizio;
in ogni caso, la legge italiana sarebbe applicabile anche quale lex fori, secondo la lett. d) della norma in esame.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la pagina 4 di 6 responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, nonché del figlio maggiorenne non autosufficiente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, il quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre, quanto ai figli minori, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 5 di 6 Nel merito, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
La domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c., nonché del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione consensuale come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11964/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Giobba Nicola Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Giobba Nicola CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati stabilendo la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori;
Per_1 Per_2
c) collocare i figli minori e anagraficamente e prevalentemente presso il padre, con Per_1 Per_2
diritto di visita per la madre, da esercitarsi eventualmente presso la casa coniugale o presso la casa di propri parenti residenti in [...]per almeno sei giorni al mese, previo accordo con il padre per la scelta dei giorni;
inoltre i figli minori potranno recarsi all'estero dalla madre esclusivamente accompagnati da persona adulta di fiducia di entrambi i genitori, presso l'abitazione che verrà
pagina 1 di 6 previamente indicata al padre e senza la presenza di altre persone estranee al nucleo familiare, in periodo compatibile con i loro impegni scolastici;
potrà altresì tenerli con sé nel periodo estivo per due settimane con periodo da concordare con il padre, nonché una settimana alternata con il padre durante le festività natalizie, ma sempre con le stesse modalità di accompagnamento in caso di trasferta all'estero. Pur avendo stabilito l'affidamento condiviso, la madre acconsente che il padre assuma per i figli tutte le decisioni urgenti che si dovessero rendere necessarie, in ragione del fatto che la lontananza dalla residenza della madre, non consentirebbe un immediato confronto.
d) il padre si farà integralmente carico del mantenimento dei figli sia ordinario che straordinario ed in ragione di ciò, l'assegno unico familiare verrà destinato integralmente al signor rinunciando la Pt_1
signora ad ogni pretesa sul punto;
Pt_1
e) la casa coniugale sita in Maserà di Padova (PD), via Roma n. 30, resti assegnata in uso esclusivo al ricorrente con tutti gli arredi e corredi in ragione della stabile collocazione dei figli.
f) di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n.898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in data 16.11.2004 in Durazzo (Albania), Parte_1 CP_1
trascritto in data 13.10.2016 nei registri degli Uffici dello stato civile del Comune di Maserà di
Padova (PD), atto numero 37, Parte II, Serie C., alle condizioni concordate per la separazione;
g) di ordinare all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
h) che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
i) Spese legali a carico del sig. . Parte_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.10.2024, Pt_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio il 16.11.2004 a Durazzo (Albania), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Maserà (PD) parte II, n.37, serie C, anno 2016;
- che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (il 18.04.2006), (il 11.06.2008) e Per_3 Per_1
(il 5.10.2012); Per_2
pagina 2 di 6 - che dopo il matrimonio, i coniugi si sono stabilmente trasferiti in Italia, ma dopo anni di felice unione e convivenza, i rapporti si sono progressivamente deteriorati tanto che oramai vivono da mesi separati e, in particolare, la moglie ha deciso di vivere e risiedere in Spagna;
- che i figli sono rimasti in Italia a vivere nella casa coniugale con il padre che provvede ad ogni loro necessità alimentare e più in generale di vita, mentre la madre fa loro visita di tanto in tanto, mantenendo però uno stretto contatto affettivo e legame con il telefono;
- che la moglie, pur essendo ancora dipendente della ditta Lelo srl, con la mansione di impiegata, con reddito netto mensile di circa € 2.000,00, sta attualmente ricercando una propria nuova attività lavorativa in Spagna ove si è trasferita, ma non intende avanzare pretese economiche di alcun tipo nei confronti del marito;
- che è proprietaria della casa coniugale sita in Maserà di Padova via Roma n. 30, gravata CP_1 di un mutuo per l'acquisto la cui rata mensile è di € 500,00 circa;
- che è imprenditore edile, è proprietario di un'automobile e di un'abitazione al Parte_1
momento inagibile sita Maserà di Padova visa Conselvana 179, nonché intestatario delle quote della società Agb22 srl;
- che per accordi intervenuti tra i coniugi, la signora donerà al figlio maggiorenne la casa Pt_1
coniugale, mentre il padre si farà carico di garantire il pagamento del mutuo, riservando per sé
l'usufrutto.
In data 2.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto un rinvio dell'udienza del 3.12.2024 in attesa del perfezionamento di accordi tra le parti estranei al ricorso.
Con note depositate per l'udienza dell'11.3.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate per la precedente udienza.
******
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Albania, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ( cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2
, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai pagina 3 di 6 cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri").
L'art. 3, paragrafo a) lettera ii) stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora: nel caso di specie, risulta che la casa coniugale è stata acquistata in Italia, dove i coniugi hanno lavorato in costanza di matrimonio e dove sono nati i figli;
in Italia risiede ancora
, mentre - secondo quanto allegato dai ricorrenti - si è trasferita in Spagna. Parte_1 CP_1
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: “…b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”; nel caso di specie, deve farsi applicazione della legge italiana tenuto conto che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e, secondo le concordi allegazioni, la convivenza si è conclusa meno di un anno prima dell'introduzione del giudizio;
in ogni caso, la legge italiana sarebbe applicabile anche quale lex fori, secondo la lett. d) della norma in esame.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la pagina 4 di 6 responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, nonché del figlio maggiorenne non autosufficiente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, il quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre, quanto ai figli minori, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 5 di 6 Nel merito, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
La domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c., nonché del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione consensuale come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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