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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 876/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. GHIDONI STEFANIA con domicilio eletto presso il suo studio in
MODENA VIA MONTE SABOTINO 69 APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GRECO FABIO e Avv. MICHINELLI REBECCA con domicilio eletto presso lo studio del primo in MODENA CORSO DUOMO 20
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N.
568/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 3.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della Sentenza n° 568/2022 del 3/V/2022 resa dal Tribunale di Modena, Dott. PAGLIANI, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare:
a) la nullità della Sentenza n. 568/2022 emessa in data 03/V/2022 dal Tribunale di Modena,
Dott. PAGLIANI, per vizio di motivazione ex art. 132 cpc;
= b) la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 01/XII/2021 a firma Ing.
[...] mancando l'effettiva valutazione in loco dei vizi del tetto, come Persona_1 lamentati da Controparte;
accertare e dichiarare che i vizi e gli inadempimenti contrattuali ex adverso invocati non risultano provati nei fatti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a Decreto ingiuntivo promossa da nel procedimento civile R.G. n° 9085/19, Controparte_1 promosso innanzi al Tribunale di Modena e per l'effetto, = confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3867/2019 del 18/XII/2019, emesso dal
Tribunale di Modena, disponendo la restituzione delle somme pagate da Parte_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
=
[...] respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto gli spiegati Appelli Incidentali. =
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta la nullità della Sentenza
o della Consulenza tecnica d'ufficio, riformare la Sentenza di primo grado: =
a) - nella parte in cui prevede sia la restituzione degli importi precettati di € 113.575,75 oltre interessi legali, sia il pagamento della somma di € 103.820,48 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno (corrispondente all'importo necessario per l'eliminazione dei vizi), disponendo che l'importo che sarà ritenuto necessario per l'eliminazione dei vizi, venga dedotto dal credito della portato dal Decreto Ingiuntivo opposto n. Parte_1
3867/2019 del 18/12/2019 – RG 8878/2019 del Tribunale di Modena;
=
b) - nella parte in cui ritiene che l'importo di cui al Decreto ingiuntivo sia ritenuto di garanzia;
=
c) - nella parte in cui il Giudice quantifica il risarcimento del danno per eliminazione dei vizi dell'opera in € 103.820,48, decurtando da tale importo le somme indicate dal CTU per opere di verifica, di rifacimento delle opere con contestate, delle sanzioni pecuniarie mai subite Cont dalla e delle somme per migliorie come indicate in Atti;
=
d) - nella parte in cui prevede la consegna all'appellato di una polizza assicurativa postuma decennale;
= e) - nella parte in cui prevede la corresponsione di una penale giornaliera di € 50,00 a decorrere dal 30 giorno successivo alla pubblicazione della Sentenza sino alla consegna effettiva della polizza;
=
f) - disporsi la restituzione delle somme pagate da in adempimento della Parte_1
Sentenza impugnata per detto Titolo. = Con vittoria sulle spese di Lite, sia legate al Primo grado che al presente Grado di Giudizio”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione reietta, rigettare l'appello principale per infondatezza in fatto e diritto e per le ragioni esposte, occorrendo rigettando la istanza di declaratoria di nullità della c.t.u. e, per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermare altresì la sentenza di primo grado in parte qua, ovvero laddove condanna Parte_1
a restituire a le somme ricevute per effetto della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre ad interessi legali sulle stesse dal giorno dell'avvenuto pagamento fino alla data di saldo effettivo;
a corrispondere a la somma di € 103.820,48, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data del 23/12/19 fino a quella di saldo effettivo;
a consegnare a una polizza assicurativa per la garanzia decennale su vizi e difetti CP_1 delle opere avente il contenuto previsto dal contratto stipulato tra le parti e a versarle la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'obbligo di consegna della predetta polizza assicurativa;
a pagare le spese legali e peritali di causa;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannare la Appellante a versare a
a titolo di penale ex art. 9 del contratto di appalto, una somma pari a euro CP_1
198.500,00 oppure a quella diversa misura che sarà stabilita dalla Corte di Appello e che potrà liquidarsi anche equitativamente;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannare a Parte_1 Cont risarcire a gli ulteriori danni provocati a per le violazioni contrattuali indicate CP_1 in premessa, in particolare nella misura di 40.000,00 per lucro cessante e in 100.000,00 per danno reputazionale, o in quelle diverse misure da accertarsi in causa e che potranno liquidarsi anche equitativamente;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannarsi a un Parte_1 Cont ulteriore risarcimento a ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannarsi a Parte_1 pagare a la somma versata al c.t.p. pari a euro 9.768,00; CP_1 con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 568/2022 del 3/4.5.2022 il Tribunale di Modena accogliendo l'opposizione ex art. Cont 645 c.p.c. proposta da (nel prosieguo anche solo ) revocava Controparte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da (nel Parte_1 prosieguo anche solo per il pagamento di € 103.908,00 a titolo di residuo importo dovuto Pt_1 per l'esecuzione di appalto del 22.2.2018 avente ad oggetto opere di bonifica amianto, rifacimento copertura e installazione di impianto fotovoltaico e condannava l'appaltatrice a corrispondere alla committente l'importo di € 103.820,48 a titolo di costi di ripristino per l'eliminazione di vizi e difetti Cont delle opere, oltre interessi;
altresì condannava consegnare a polizza assicurativa Pt_1 per la garanzia decennale sui vizi e difetti delle opere oltre alla somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza a tale consegna.
2.
Osservava il primo giudice che dalle risultanze documentali emergeva la contestazione da parte della Cont committente di vizi e difetti delle opere e il ripetuto intervento dell'appaltatrice er i Pt_1 ripristini, che in esito a CTU disposta per la verifica della rispondenza delle opere alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte era emersa la esecuzione non a regola d'arte delle opere di Co copertura e l'installazione degli inverter dell'impianto difformemente dal progetto, che andavano disattesi i rilievi dell'opposta di nullità della CTU, che l'appaltatrice era stata gravemente inadempiente e il danno conseguente consisteva nel costo dei ripristini ritenuti necessari dal CTU per la sistemazione a regola d'arte delle opere, che altre voci di danno non erano riconoscibili, che l'appaltatrice era altresì inadempiente all'obbligo contrattuale previsto all'art. 16.05 del contratto di stipulare a proprie spese una polizza per responsabilità decennale postuma a copertura dei difetti costruttivi delle opere.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12.5.2022, appellava la predetta Pt_1 sentenza innanzi a questa Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa depositata in data 3.10.2022 chiedeva il rigetto dell'appello principale e formulava a sua volta n. 4 motivi di appello incidentale.
Previo duplice rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 e 351 c.p.c. con ordinanze della Corte in data 8.7.2022 e in data 19.7.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 6.12.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate ad udienza del 3.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Vanno premesse alcune puntualizzazioni in fatto non oggetto di contestazione ed altre in diritto necessarie per la decisione.
I lavori di cui al contratto di appalto inter partes sono certamente conclusi, come anche ricavabile dal verbale DL 18.3.2019 (doc. 3 opposto) che dando conto delle interlocuzioni con l'impresa circa le divergenze sulla contabilità finale, ha riconosciuto all'appaltatore extra-costi di lattonerie e infine determinato il valore complessivo delle opere in € 2.142,280,83, poi definito per accordo delle parti nell'importo finale di € 2.170.000,00.
Il corrispettivo dell'appalto dunque è stato determinato, inter partes, in € 2.170.000,00 ed il residuo rimasto impagato era di € 100.000,00 come da fattura azionata in monitorio n. 156 del 29.3.2019 recante causale “Sal finale”.
L'importo azionato in monitorio era dato, oltre che da detto residuo corrispettivo, da € 3.908,00 come da fattura parimenti azionata in monitorio n. 270 del 27.5.2019 per interventi di riparazione a seguito di eventi atmosferici nel marzo/aprile 2019.
Trattandosi di appalto compiuto è applicabile al caso di specie la disciplina specifica in tema di garanzia per vizi e difetti dell'opera ex artt. 1667 e ss. c.c. e in particolare la previsione dell'art. 1668 c.c. che delinea il contenuto della garanzia ma fa salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Ciò detto, non può non rilevarsi che gli atti sono redatti in modo disarticolato, dispersivo e ripetitivo in dispregio ai canoni di sinteticità e chiarezza di cui anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
n. 149/2022 (riforma Cartabia, non applicabile al presente giudizio ratione temporis ex art. 35, comma 1) era riconosciuta la cogenza nella redazione degli atti processuali.
1.
Con il primo motivo rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.” l'appellante sostiene il difetto di motivazione ove il primo giudice non avrebbe esposto le ragioni per le quali ha affermato che l'importo di cui al decreto ingiuntivo (€ 100.000) sarebbe il 5% del prezzo trattenuto a garanzia dalla committente e ove avrebbe affermato che la convenuta ha riconosciuto i vizi essendo ripetutamente intervenuta per il ripristino e la sistemazione della copertura.
Il motivo è infondato.
Il tema della trattenuta del 5% in garanzia, introdotto dall'opposta nelle sue difese del primo grado, è del tutto ininfluente ai fini del decidere, apparendo chiaro – al netto di incongrui riferimenti del primo giudice a tale trattenuta di garanzia o a penale contrattuale – che la decisione di prime cure ha accertato un inadempimento dell'appaltatore per la presenza di vizi e difetti delle opere appaltate, da cui il primo giudice ha tratto la conseguenza, fra l'altro, della non debenza degli importi azionati in monitorio.
Allo stesso modo, anche il tema degli interventi di ripristino effettuati da on è stato posto Pt_1 in rilievo dal primo giudice in termini di riconoscimento dei vizi e comunque è del tutto irrilevante, Cont essendo pacifico che ebbe a contestare la presenza di vizi e difetti delle opere appaltate.
In definitiva il motivo di appello è del tutto irrilevante visto che l'impianto motivazionale è, piuttosto, incentrato sul legittimo inadempimento del committente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'esistenza dei vizi. Ogni altro profilo di censura svolto con il primo motivo è ripetuto e ulteriormente sviluppato con i successivi motivi di appello e pertanto viene esaminato partitariamente di seguito.
2.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione art. 1668 c.c. e duplicazione del risarcimento” l'appellante deduce la violazione dell'art. 1668 c.c. ove il primo giudice revocando il decreto ingiuntivo ha negato a 'intero corrispettivo e, in aggiunta, ne ha statuito la condanna al Pt_1 pagamento dei costi di ripristino per l'eliminazione dei vizi;
sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto semmai ridurre il prezzo del corrispettivo in proporzione ai costi di ripristino.
Il motivo è fondato.
L'art. 1668 c.c. prevede che in caso di difetti dell'opera “ll committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.”
La tutela apprestata al committente in tema di vizi e difetti dell'appalto prevista dall'art. 1668 c.c., peraltro, si inquadra nell'ambito della disciplina generale in tema di inadempimento che prevede che il debitore è tenuto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento se non prova che esso non sia a sé imputabile (art. 1218 c.c.), cosicché se il committente dimostra l'esistenza dei vizi e difetti spetta all'appaltatore provare che la cattiva esecuzione dell'opera è dipesa da fatti a sè non imputabili.
Nella fattispecie, il committente ha legittimamente eccepito l'inadempimento dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera e richiesto la revoca del decreto opposto;
inoltre, in via riconvenzionale e previo accertamento dei vizi, ha richiesto la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno;
provata l'esistenza di vizi e difetti delle opere e dunque l'inesatto adempimento, l'appaltatore doveva dimostrare che non era dipeso da causa a sé imputabile, prova non fornita per la riconducibilità dei vizi e difetti ad esecuzione non a regola d'arte e non a caso fortuito o forza maggiore.
Il primo giudice accertato l'inadempimento dell'appaltatore per l'esistenza di vizi e difetti dell'opera derivanti dalla esecuzione non a regola d'arte secondo le valutazioni del CTU, ha coerentemente revocato il decreto, ma ha negato l'esistenza di danni ulteriori rispetto ai costi di ripristino per l'esecuzione a regola d'arte delle opere difettose, sicchè andava operata compensazione tra la residua pretesa dell'appaltatore per il corrispettivo dell'appalto e il risarcimento del danno, dal primo giudice quantificato in misura corrispondente ai costi di ripristino per l'esecuzione a regola d'arte, secondo le valutazioni del CTU.
Non ricorre, pertanto, alcuna duplicazione di ristori o di utilità economiche a vantaggio del committente: a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatore questi non ha diritto di pretendere il residuo corrispettivo dell'opera e se, come nel caso, è stato accertato un pregiudizio economico derivante dall'inadempimento è altresì dovuto il ristoro del danno, nella fattispecie pari al costo necessario per i ripristini a regola d'arte delle opere difettose.
Andrà dunque ricalcolato il dovuto previo esame dei restanti motivi di appello incidentali. 3.
Con il terzo motivo rubricato “Sulla nullità della CTU e sul quanto delle opere indicate dal CTU” l'appellante deduce la nullità della CTU che non avrebbe accertato l'esistenza delle infiltrazioni e per di più avrebbe esteso l'accertamento a presunti vizi mai denunciati;
contesta inoltre le voci di costo quantificate dal CTU per i ripristini, sostenendo che quelle per attività di verifica, opere aggiuntive, migliorie e manutenzioni straordinarie non siano dovute.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
E' ampiamente documentato da parte opponente che a partire da marzo 2019 in occasione di precipitazioni si erano riscontrate delle infiltrazioni dalla copertura, che ra intervenuta per Pt_1 il ripristino della copertura, che a seguito di ulteriori eventi meteo di agosto e sett. 2019 ancora a novembre e dicembre 2019 si ripetevano infiltrazioni dalla copertura e interventi di er la Pt_1 soluzione delle problematiche (cfr. relazione tecnica della DL del 30.9.2019, verbali della DL del
7.10.2019 doc. 16 e del 31.10.2019 doc. 19, mail 5 e 6 nov. e DL doc. 20, mail DL 8 nov. Pt_2
2019 doc. 21, mail DL 11 nov. 2019 doc. 22, mail DL 22 nov. 2019 doc. 26, verbale sopralluogo DL del 4 dic. 2019 doc. 27); nello stesso periodo erano ancora in corso verifiche di funzionalità dell'impianto FV per problematiche degli inverter (mail DL 12 e 15 nov. 2019, docc. 24 e 25).
La cronologia degli eventi meteo, degli interventi di della interlocuzione della DL è Pt_1 esaurientemente descritta nella CTU aff. 7 e 8.
La documentazione in atti, pertanto, è esaustiva sulla esistenza delle infiltrazioni all'epoca dei fatti ancorchè, in ipotesi, non ne sia stato riscontrato il ripetersi nell'arco temporale dell'indagine tecnica;
il CTU ha comunque direttamente riscontrato l'esistenza di vizi e difetti della copertura non dipendenti da carenze progettuali ma dal riscontro di criticità esecutive delle opere, cioè da errori esecutivi che secondo l'id quod plerunque accidit sono causa di infiltrazioni dalla copertura anche in caso di eventi atmosferici di non particolare intensità (es. realizzazione dei canali di gronda intorno ai lucernari, errata pendenza del canale di gronda centrale, errata quota degli imbocchi ai pluviali rispetto al canale di gronda centrale, errato dimensionamento degli imbocchi dei pluviali, errato dimensionamento del troppo pieno in testa al canale di gronda ecc.) o di danneggiamento in caso di eventi atmosferici di una certa entità (come è accaduto con l'evento meteo del 2 agosto che ha causato il distaccamento dei cupolini dal lucernari apribili per un inadeguato bloccaggio).
L'accertamento dei difetti esecutivi delle opere di copertura, inoltre, è il risultato del riscontro oggettivo e diretto da parte del CTU di errata esecuzione di specifiche soluzioni tecniche (es. canali di gronda dei lucernai e cupolini apribili) che certamente non esulava dall'indagine tecnica demandata dal giudice che richiedeva la verifica della rispondenza delle opere di copertura alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte.
Ad ogni modo, lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando
"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice (Cassazione civile sez. III, 13/09/2024,
n.24695).
Del resto, in materia di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/09/2024, n. 25410) con la conseguenza che non può dolersi del fatto che, demandata al CTU la verifica della corretta esecuzione dell'opera, emergano difformità o vizi rispetto al contratto o alle regole dell'arte. Né può trincerarsi l'appaltatore dietro le direttive della D.L. dalle quali è tenuto a dissociarsi ove non siano rispondenti alle regole dell'arte, dovendo egli rispondere del risultato al committente, salvo che dimostri di avere agito quale nudus minister senza alcuna discrezionalità e in condizione di completa subordinazione rispetto alle indicazioni vincolanti della committenza anche a mezzo del direttore dei lavori (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22/02/2000, n. 1965).
Lamenta, inoltre, l'appellante, con il motivo in esame, che talune voci di costo non deriverebbero da danni accertati ma da migliorie dell'opera (es. pensilina per proteggere gli inverter € 2.800, impianto di raffrescamento € 3.729,39 nel locale che originariamente doveva ospitare gli inverter poi collocati all'esterno), da attività di verifica e manutenzione straordinaria (es verifica dei canali intorno ai lucernai € 19.430,40; verifica meccanismi apertura cupolini € 4.000) ove il risarcimento del danno per vizi dell'opera non può consistere nella miglioria della res.
Quanto all'entità economica dei costi di ripristino quantificata dal consulente, esaminata la relazione sulle opere di copertura, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio la riconducibilità di taluni costi di ripristino alla necessità di rifacimento di opere difettose: così è per i canali di gronda centrali, gli imbocchi dei pluviali e i troppo pieno in testa ai canali di gronda (lett. B1, B2, B3 e B4 della risposta ai quesiti 3 e 4, aff. 27/28 della CTU) per tot. € 54.780,50 (32.502,50 + 20.478,00 + 1.800)
o per il ripristino dei pannelli divelti a causa dell'errato fissaggio, previo corretto ancoraggi (lett. C1, C2 e C3 aff. 28) per tot. € 2.356,53 (264,43 + 555,88 + 1.536,22) o per la necessaria sostituzione di pannelli in policarbonato non uniformi o non conformi per € 7.714,05.
Sono però, effettivamente, considerate nel conteggio del CTU anche lavorazioni per manutenzioni straordinarie derivanti dalla necessità di controllare lo stato di fatto di determinate lavorazioni, che per loro natura richiedono periodica verifica di funzionalità, come quelle concernenti la sigillatura dei canali di gronda e delle converse (lett. A1 e A2 aff. 26), i profilati della griglia di aereazione sui quattro lati in ogni lucernario (lett. D aff. 29) e i meccanismi di apertura dei cupolini apribili, ovvero opere di miglioria (tratti verticali di pluviali lett. F aff. 29) che non integrano ripristino di opere difettose o viziate e pertanto non corrispondono a danni risarcibili.
In definitiva, rispetto al totale delle lavorazioni ritenute necessarie dal CTU sulla copertura per complessivi € 90.216,31 (cfr. aff. 30 CTU) è da riconoscersi il minor importo di € 64.851,08 (- 25.365,23 per le lavorazioni escluse).
Del pari quanto all'impianto fotovoltaico, valutato adeguato dal CTU, si devono considerare come non dovuti i costi per lavorazioni ulteriori derivanti da modifiche di progettazione concordate fra le parti, come l'installazione delle macchine in copertura anziché in locale tecnico al piano terra: di conseguenza non è addebitabile all'appaltatore la mancata realizzazione di pensilina a protezione degli inverter esposti alla luce solare e ogni altra attività ulteriore che si rendesse opportuna per la loro diversa allocazione.
A fortiori non è dovuto il ristoro per ipotetici costi derivanti da sanzioni amministrative o attività di formazione del personale la cui debenza o necessità non è stata riscontrata. Co Di conseguenza le lavorazioni ritenute necessarie dal CTU quanto all'impianto non corrispondono a costi di ripristino per eliminazione di vizi e difetti all'impianto.
Ne consegue che anziché 103.820,48 vanno riconosciuti, a valori correnti, costi di ripristino per €
64.851,08 oltre interessi legali con la stessa decorrenza 23.12.2019, non oggetto di contestazione.
4.
Con il quarto motivo rubricato “Mancata valutazione degli altri elementi probatori quali prove testimoniali e condotta delle parti in corso di svolgimento dei fatti” l'appellante ripete argomenti già spesi, essenzialmente che l'appaltatore non sarebbe stato inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte perchè le infiltrazioni sarebbero derivate da eventi meteo eccezionali e non da vizi dell'opera e che le infiltrazioni sarebbero state affermate esistenti dal CTU e dal giudice senza effettivo riscontro.
Il motivo è infondato e assorbito dalle superiori ragioni di rigetto.
5.
Con il quinto motivo rubricato “polizza decennale postuma” l'appellante si duole della condanna al rilascio di polizza assicurativa per la garanzia decennale su vizi e difetti secondo la clausola contrattuale n. 16.05 che prevede:
16.05
Ferma restando ogni garanzia e responsabilità l'Appaltatore stipulerà a sua spese una polizza per responsabilità decennale postuma per le opere oggetto del presente contratto a beneficio del Committente o i suoi aventi causa. L'Appaltatore si impegna a consegnare all'acquirente all'atto dello svincolo dell'importo di cui al precedente punto 16.01 tale polizza con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da difetti costruttivi delle opere, per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente al collaudo.
L'appellante deduce l'impossibilità del rilascio di una garanzia siffatta che invece sarebbe normativamente prevista per gli immobili assoggettati a prova statica ex L. 1086/1971 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato) e comunque non sarebbe dovuta perché l'accordo stragiudiziale raggiunto inter partes di cui è dato atto nel verbale della DL del 18.3.2019 avrebbe implicitamente derogato all'obbligazione.
Inconferente il richiamo alla normativa in materia di opere in cemento armato, correttamente il primo giudice ha ritenuto che tale polizza decennale postuma, diversa da quella normativamente prevista per gli immobile da costruire ex art. 4 D. Lgs. 122/2005, corrisponde ad un obbligo contrattuale rimasto inadempiuto.
Dunque non ha alcun rilievo che polizze di tal fatta sono previste normativamente per fattispecie diverse.
Va altresì disatteso l'argomento per cui con l'accordo extra-contrattuale sulla contabilità finale dei lavori di cui a verbale DL del 18.3.2019 le parti avrebbero disapplicato la clausola contrattuale: la definizione del corrispettivo finale dell'appalto di per sé non implica il superamento dell'obbligo contrattuale concernente la garanzia decennale.
Piuttosto il ritardo nel rilascio della polizza, dovuto al diniego della compagnia perché non obbligatoria per legge, non è imputabile a icchè la previsione di penale si manifesta iniqua Pt_1 quale misura di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo ex art. 614 bis c.p.c.
Va dunque revocata la penale giornaliera di € 50,00 comminata per il ritardo nell'adempimento dell'obbligo. 6.
Con il primo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude Contr il diritto di a ricevere una somma a titolo di penale da ritardo” l'appellante incidentale si duole del diniego della penale da ritardo prevista all'art. 9 del contratto, come segue
Art.
9. PENALE PER I RITARDI
9.01 Nel caso in cui le opere siano consegnate oltre il termine pattuito, ove non ricorra una delle ipotesi di proroga descritte all'Art. 8, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1/1000 per mille dell'importo contrattuale di cui all'Art.
7. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, di cui all'Art.
7. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Committente di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggior danno.
Il motivo è infondato: la previsione contrattuale dell'art. 9 prevede la penale per il ritardo nella consegna delle opere che qui non ricorre, non emergendo agli atti e documenti di causa alcuna Cont contestazione di ritardo da parte di e, per contro, emergendo che la committente ha ripetutamente tardato nei pagamenti dovuti e che la definizione della contabilità finale è anche dipesa da opere extracontrattuali eseguite dall'appaltatrice e riconosciute.
Che il primo giudice abbia confusoriamente attribuito il mancato pagamento delle fatture a legittima trattenuta a titolo di penale contrattuale e, di conseguenza, negato altre somme per il medesimo titolo, non rende di per sé dovuta una penale contrattuale prevista per circostanze (ritardo nella consegna delle opere) non riscontrate in causa.
7.
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude Contr il diritto di a ricevere una somma a titolo di danno da lucro cessante” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno per le performance dell'impianto FV sotto gli standard dichiarati con conseguente minor produzione di energia rispetto alla produzione attesa.
Il motivo è infondato.
Il CTU non ha potuto accertare la minor produzione di energia dell'impianto FV, non essendo noti i dati né della producibilità attesa né della produzione effettiva (aff. 19).
La minor produzione dell'impianto, pertanto, non è provata.
8.
Con il terzo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude il Contr diritto di a ricevere una somma a titolo di danno alla reputazione commerciale” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno “reputazionale”.
Il motivo è infondato: è appena il caso di ricordare che anche il danno non patrimoniale richiede compiuta allegazione e prova e a tale regola non fa certo eccezione il danno alla reputazione commerciale, che nella fattispecie l'appellante non argomenta né in fatto né in diritto. 9.
Con il quarto e ultimo motivo di appello incidentale rubricato “Condanna dell'appellante ex art. 96/3° co. c.p.c. nonché al rimborso delle spese di CTU” l'appellante si duole della mancata condanna di x art. 96 c.p.c. Pt_1
Il motivo è incomprensibile quanto al rimborso delle spese di CTU, poste a carico di e Pt_1 infondato nel resto: la motivazione del primo giudice è analitica ed esaustiva e il motivo di appello non evidenzia alcuna critica specifica alle ragioni espresse.
10.
La decisione nel merito, con la riforma parziale della sentenza di primo grado sia sul quantum di danno sia sulla riduzione del corrispettivo in misura corrispondente, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la soccombenza reciproca delle parti con totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
11.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dei motivi di appello principale e previa compensazione tra il residuo prezzo dell'appalto di € 100.000,00 e il risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi e difetti esecutivi sulle opere di copertura pari ad € 64.851,08, viene riformata la sentenza gravata Cont nella statuizione di condanna di pagare a la somma di € 103.820,48 e, per contro, Pt_1 va condannata quest'ultima a pagare a 'importo di € 35.148,92 oltre interessi legali dal Pt_1
23.12.2019 all'effettivo soddisfo. Cont Viene altresì riformata la statuizione di condanna di corrispondere a la penale Pt_1 giornaliera di € 50,00 per il ritardo nella consegna di polizza assicurativa decennale.
Viene infine riformata la statuizione di condanna di lla rifusione delle spese del primo Pt_1 grado di giudizio.
Fermo il resto, compreso il carico definitivo delle spese di CTU come disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato in data 12.5.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data 3.10.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello incidentale;
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata
DICHIARA TENUTA e CONDANNA a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di € 35.148,92 oltre interessi legali dal 23.12.2019 all'effettivo Parte_1
soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 876/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. GHIDONI STEFANIA con domicilio eletto presso il suo studio in
MODENA VIA MONTE SABOTINO 69 APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GRECO FABIO e Avv. MICHINELLI REBECCA con domicilio eletto presso lo studio del primo in MODENA CORSO DUOMO 20
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N.
568/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 3.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della Sentenza n° 568/2022 del 3/V/2022 resa dal Tribunale di Modena, Dott. PAGLIANI, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: accertare e dichiarare:
a) la nullità della Sentenza n. 568/2022 emessa in data 03/V/2022 dal Tribunale di Modena,
Dott. PAGLIANI, per vizio di motivazione ex art. 132 cpc;
= b) la nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 01/XII/2021 a firma Ing.
[...] mancando l'effettiva valutazione in loco dei vizi del tetto, come Persona_1 lamentati da Controparte;
accertare e dichiarare che i vizi e gli inadempimenti contrattuali ex adverso invocati non risultano provati nei fatti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a Decreto ingiuntivo promossa da nel procedimento civile R.G. n° 9085/19, Controparte_1 promosso innanzi al Tribunale di Modena e per l'effetto, = confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto n. 3867/2019 del 18/XII/2019, emesso dal
Tribunale di Modena, disponendo la restituzione delle somme pagate da Parte_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
=
[...] respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto gli spiegati Appelli Incidentali. =
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuta la nullità della Sentenza
o della Consulenza tecnica d'ufficio, riformare la Sentenza di primo grado: =
a) - nella parte in cui prevede sia la restituzione degli importi precettati di € 113.575,75 oltre interessi legali, sia il pagamento della somma di € 103.820,48 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno (corrispondente all'importo necessario per l'eliminazione dei vizi), disponendo che l'importo che sarà ritenuto necessario per l'eliminazione dei vizi, venga dedotto dal credito della portato dal Decreto Ingiuntivo opposto n. Parte_1
3867/2019 del 18/12/2019 – RG 8878/2019 del Tribunale di Modena;
=
b) - nella parte in cui ritiene che l'importo di cui al Decreto ingiuntivo sia ritenuto di garanzia;
=
c) - nella parte in cui il Giudice quantifica il risarcimento del danno per eliminazione dei vizi dell'opera in € 103.820,48, decurtando da tale importo le somme indicate dal CTU per opere di verifica, di rifacimento delle opere con contestate, delle sanzioni pecuniarie mai subite Cont dalla e delle somme per migliorie come indicate in Atti;
=
d) - nella parte in cui prevede la consegna all'appellato di una polizza assicurativa postuma decennale;
= e) - nella parte in cui prevede la corresponsione di una penale giornaliera di € 50,00 a decorrere dal 30 giorno successivo alla pubblicazione della Sentenza sino alla consegna effettiva della polizza;
=
f) - disporsi la restituzione delle somme pagate da in adempimento della Parte_1
Sentenza impugnata per detto Titolo. = Con vittoria sulle spese di Lite, sia legate al Primo grado che al presente Grado di Giudizio”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, domanda, eccezione reietta, rigettare l'appello principale per infondatezza in fatto e diritto e per le ragioni esposte, occorrendo rigettando la istanza di declaratoria di nullità della c.t.u. e, per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e confermare altresì la sentenza di primo grado in parte qua, ovvero laddove condanna Parte_1
a restituire a le somme ricevute per effetto della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre ad interessi legali sulle stesse dal giorno dell'avvenuto pagamento fino alla data di saldo effettivo;
a corrispondere a la somma di € 103.820,48, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data del 23/12/19 fino a quella di saldo effettivo;
a consegnare a una polizza assicurativa per la garanzia decennale su vizi e difetti CP_1 delle opere avente il contenuto previsto dal contratto stipulato tra le parti e a versarle la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'obbligo di consegna della predetta polizza assicurativa;
a pagare le spese legali e peritali di causa;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannare la Appellante a versare a
a titolo di penale ex art. 9 del contratto di appalto, una somma pari a euro CP_1
198.500,00 oppure a quella diversa misura che sarà stabilita dalla Corte di Appello e che potrà liquidarsi anche equitativamente;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannare a Parte_1 Cont risarcire a gli ulteriori danni provocati a per le violazioni contrattuali indicate CP_1 in premessa, in particolare nella misura di 40.000,00 per lucro cessante e in 100.000,00 per danno reputazionale, o in quelle diverse misure da accertarsi in causa e che potranno liquidarsi anche equitativamente;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannarsi a un Parte_1 Cont ulteriore risarcimento a ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza di primo grado in parte qua, condannarsi a Parte_1 pagare a la somma versata al c.t.p. pari a euro 9.768,00; CP_1 con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 568/2022 del 3/4.5.2022 il Tribunale di Modena accogliendo l'opposizione ex art. Cont 645 c.p.c. proposta da (nel prosieguo anche solo ) revocava Controparte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da (nel Parte_1 prosieguo anche solo per il pagamento di € 103.908,00 a titolo di residuo importo dovuto Pt_1 per l'esecuzione di appalto del 22.2.2018 avente ad oggetto opere di bonifica amianto, rifacimento copertura e installazione di impianto fotovoltaico e condannava l'appaltatrice a corrispondere alla committente l'importo di € 103.820,48 a titolo di costi di ripristino per l'eliminazione di vizi e difetti Cont delle opere, oltre interessi;
altresì condannava consegnare a polizza assicurativa Pt_1 per la garanzia decennale sui vizi e difetti delle opere oltre alla somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza a tale consegna.
2.
Osservava il primo giudice che dalle risultanze documentali emergeva la contestazione da parte della Cont committente di vizi e difetti delle opere e il ripetuto intervento dell'appaltatrice er i Pt_1 ripristini, che in esito a CTU disposta per la verifica della rispondenza delle opere alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte era emersa la esecuzione non a regola d'arte delle opere di Co copertura e l'installazione degli inverter dell'impianto difformemente dal progetto, che andavano disattesi i rilievi dell'opposta di nullità della CTU, che l'appaltatrice era stata gravemente inadempiente e il danno conseguente consisteva nel costo dei ripristini ritenuti necessari dal CTU per la sistemazione a regola d'arte delle opere, che altre voci di danno non erano riconoscibili, che l'appaltatrice era altresì inadempiente all'obbligo contrattuale previsto all'art. 16.05 del contratto di stipulare a proprie spese una polizza per responsabilità decennale postuma a copertura dei difetti costruttivi delle opere.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12.5.2022, appellava la predetta Pt_1 sentenza innanzi a questa Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa depositata in data 3.10.2022 chiedeva il rigetto dell'appello principale e formulava a sua volta n. 4 motivi di appello incidentale.
Previo duplice rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 e 351 c.p.c. con ordinanze della Corte in data 8.7.2022 e in data 19.7.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in data 6.12.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate ad udienza del 3.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Vanno premesse alcune puntualizzazioni in fatto non oggetto di contestazione ed altre in diritto necessarie per la decisione.
I lavori di cui al contratto di appalto inter partes sono certamente conclusi, come anche ricavabile dal verbale DL 18.3.2019 (doc. 3 opposto) che dando conto delle interlocuzioni con l'impresa circa le divergenze sulla contabilità finale, ha riconosciuto all'appaltatore extra-costi di lattonerie e infine determinato il valore complessivo delle opere in € 2.142,280,83, poi definito per accordo delle parti nell'importo finale di € 2.170.000,00.
Il corrispettivo dell'appalto dunque è stato determinato, inter partes, in € 2.170.000,00 ed il residuo rimasto impagato era di € 100.000,00 come da fattura azionata in monitorio n. 156 del 29.3.2019 recante causale “Sal finale”.
L'importo azionato in monitorio era dato, oltre che da detto residuo corrispettivo, da € 3.908,00 come da fattura parimenti azionata in monitorio n. 270 del 27.5.2019 per interventi di riparazione a seguito di eventi atmosferici nel marzo/aprile 2019.
Trattandosi di appalto compiuto è applicabile al caso di specie la disciplina specifica in tema di garanzia per vizi e difetti dell'opera ex artt. 1667 e ss. c.c. e in particolare la previsione dell'art. 1668 c.c. che delinea il contenuto della garanzia ma fa salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Ciò detto, non può non rilevarsi che gli atti sono redatti in modo disarticolato, dispersivo e ripetitivo in dispregio ai canoni di sinteticità e chiarezza di cui anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
n. 149/2022 (riforma Cartabia, non applicabile al presente giudizio ratione temporis ex art. 35, comma 1) era riconosciuta la cogenza nella redazione degli atti processuali.
1.
Con il primo motivo rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c.” l'appellante sostiene il difetto di motivazione ove il primo giudice non avrebbe esposto le ragioni per le quali ha affermato che l'importo di cui al decreto ingiuntivo (€ 100.000) sarebbe il 5% del prezzo trattenuto a garanzia dalla committente e ove avrebbe affermato che la convenuta ha riconosciuto i vizi essendo ripetutamente intervenuta per il ripristino e la sistemazione della copertura.
Il motivo è infondato.
Il tema della trattenuta del 5% in garanzia, introdotto dall'opposta nelle sue difese del primo grado, è del tutto ininfluente ai fini del decidere, apparendo chiaro – al netto di incongrui riferimenti del primo giudice a tale trattenuta di garanzia o a penale contrattuale – che la decisione di prime cure ha accertato un inadempimento dell'appaltatore per la presenza di vizi e difetti delle opere appaltate, da cui il primo giudice ha tratto la conseguenza, fra l'altro, della non debenza degli importi azionati in monitorio.
Allo stesso modo, anche il tema degli interventi di ripristino effettuati da on è stato posto Pt_1 in rilievo dal primo giudice in termini di riconoscimento dei vizi e comunque è del tutto irrilevante, Cont essendo pacifico che ebbe a contestare la presenza di vizi e difetti delle opere appaltate.
In definitiva il motivo di appello è del tutto irrilevante visto che l'impianto motivazionale è, piuttosto, incentrato sul legittimo inadempimento del committente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'esistenza dei vizi. Ogni altro profilo di censura svolto con il primo motivo è ripetuto e ulteriormente sviluppato con i successivi motivi di appello e pertanto viene esaminato partitariamente di seguito.
2.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione art. 1668 c.c. e duplicazione del risarcimento” l'appellante deduce la violazione dell'art. 1668 c.c. ove il primo giudice revocando il decreto ingiuntivo ha negato a 'intero corrispettivo e, in aggiunta, ne ha statuito la condanna al Pt_1 pagamento dei costi di ripristino per l'eliminazione dei vizi;
sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto semmai ridurre il prezzo del corrispettivo in proporzione ai costi di ripristino.
Il motivo è fondato.
L'art. 1668 c.c. prevede che in caso di difetti dell'opera “ll committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.”
La tutela apprestata al committente in tema di vizi e difetti dell'appalto prevista dall'art. 1668 c.c., peraltro, si inquadra nell'ambito della disciplina generale in tema di inadempimento che prevede che il debitore è tenuto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento se non prova che esso non sia a sé imputabile (art. 1218 c.c.), cosicché se il committente dimostra l'esistenza dei vizi e difetti spetta all'appaltatore provare che la cattiva esecuzione dell'opera è dipesa da fatti a sè non imputabili.
Nella fattispecie, il committente ha legittimamente eccepito l'inadempimento dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera e richiesto la revoca del decreto opposto;
inoltre, in via riconvenzionale e previo accertamento dei vizi, ha richiesto la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno;
provata l'esistenza di vizi e difetti delle opere e dunque l'inesatto adempimento, l'appaltatore doveva dimostrare che non era dipeso da causa a sé imputabile, prova non fornita per la riconducibilità dei vizi e difetti ad esecuzione non a regola d'arte e non a caso fortuito o forza maggiore.
Il primo giudice accertato l'inadempimento dell'appaltatore per l'esistenza di vizi e difetti dell'opera derivanti dalla esecuzione non a regola d'arte secondo le valutazioni del CTU, ha coerentemente revocato il decreto, ma ha negato l'esistenza di danni ulteriori rispetto ai costi di ripristino per l'esecuzione a regola d'arte delle opere difettose, sicchè andava operata compensazione tra la residua pretesa dell'appaltatore per il corrispettivo dell'appalto e il risarcimento del danno, dal primo giudice quantificato in misura corrispondente ai costi di ripristino per l'esecuzione a regola d'arte, secondo le valutazioni del CTU.
Non ricorre, pertanto, alcuna duplicazione di ristori o di utilità economiche a vantaggio del committente: a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatore questi non ha diritto di pretendere il residuo corrispettivo dell'opera e se, come nel caso, è stato accertato un pregiudizio economico derivante dall'inadempimento è altresì dovuto il ristoro del danno, nella fattispecie pari al costo necessario per i ripristini a regola d'arte delle opere difettose.
Andrà dunque ricalcolato il dovuto previo esame dei restanti motivi di appello incidentali. 3.
Con il terzo motivo rubricato “Sulla nullità della CTU e sul quanto delle opere indicate dal CTU” l'appellante deduce la nullità della CTU che non avrebbe accertato l'esistenza delle infiltrazioni e per di più avrebbe esteso l'accertamento a presunti vizi mai denunciati;
contesta inoltre le voci di costo quantificate dal CTU per i ripristini, sostenendo che quelle per attività di verifica, opere aggiuntive, migliorie e manutenzioni straordinarie non siano dovute.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
E' ampiamente documentato da parte opponente che a partire da marzo 2019 in occasione di precipitazioni si erano riscontrate delle infiltrazioni dalla copertura, che ra intervenuta per Pt_1 il ripristino della copertura, che a seguito di ulteriori eventi meteo di agosto e sett. 2019 ancora a novembre e dicembre 2019 si ripetevano infiltrazioni dalla copertura e interventi di er la Pt_1 soluzione delle problematiche (cfr. relazione tecnica della DL del 30.9.2019, verbali della DL del
7.10.2019 doc. 16 e del 31.10.2019 doc. 19, mail 5 e 6 nov. e DL doc. 20, mail DL 8 nov. Pt_2
2019 doc. 21, mail DL 11 nov. 2019 doc. 22, mail DL 22 nov. 2019 doc. 26, verbale sopralluogo DL del 4 dic. 2019 doc. 27); nello stesso periodo erano ancora in corso verifiche di funzionalità dell'impianto FV per problematiche degli inverter (mail DL 12 e 15 nov. 2019, docc. 24 e 25).
La cronologia degli eventi meteo, degli interventi di della interlocuzione della DL è Pt_1 esaurientemente descritta nella CTU aff. 7 e 8.
La documentazione in atti, pertanto, è esaustiva sulla esistenza delle infiltrazioni all'epoca dei fatti ancorchè, in ipotesi, non ne sia stato riscontrato il ripetersi nell'arco temporale dell'indagine tecnica;
il CTU ha comunque direttamente riscontrato l'esistenza di vizi e difetti della copertura non dipendenti da carenze progettuali ma dal riscontro di criticità esecutive delle opere, cioè da errori esecutivi che secondo l'id quod plerunque accidit sono causa di infiltrazioni dalla copertura anche in caso di eventi atmosferici di non particolare intensità (es. realizzazione dei canali di gronda intorno ai lucernari, errata pendenza del canale di gronda centrale, errata quota degli imbocchi ai pluviali rispetto al canale di gronda centrale, errato dimensionamento degli imbocchi dei pluviali, errato dimensionamento del troppo pieno in testa al canale di gronda ecc.) o di danneggiamento in caso di eventi atmosferici di una certa entità (come è accaduto con l'evento meteo del 2 agosto che ha causato il distaccamento dei cupolini dal lucernari apribili per un inadeguato bloccaggio).
L'accertamento dei difetti esecutivi delle opere di copertura, inoltre, è il risultato del riscontro oggettivo e diretto da parte del CTU di errata esecuzione di specifiche soluzioni tecniche (es. canali di gronda dei lucernai e cupolini apribili) che certamente non esulava dall'indagine tecnica demandata dal giudice che richiedeva la verifica della rispondenza delle opere di copertura alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte.
Ad ogni modo, lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando
"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice (Cassazione civile sez. III, 13/09/2024,
n.24695).
Del resto, in materia di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/09/2024, n. 25410) con la conseguenza che non può dolersi del fatto che, demandata al CTU la verifica della corretta esecuzione dell'opera, emergano difformità o vizi rispetto al contratto o alle regole dell'arte. Né può trincerarsi l'appaltatore dietro le direttive della D.L. dalle quali è tenuto a dissociarsi ove non siano rispondenti alle regole dell'arte, dovendo egli rispondere del risultato al committente, salvo che dimostri di avere agito quale nudus minister senza alcuna discrezionalità e in condizione di completa subordinazione rispetto alle indicazioni vincolanti della committenza anche a mezzo del direttore dei lavori (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22/02/2000, n. 1965).
Lamenta, inoltre, l'appellante, con il motivo in esame, che talune voci di costo non deriverebbero da danni accertati ma da migliorie dell'opera (es. pensilina per proteggere gli inverter € 2.800, impianto di raffrescamento € 3.729,39 nel locale che originariamente doveva ospitare gli inverter poi collocati all'esterno), da attività di verifica e manutenzione straordinaria (es verifica dei canali intorno ai lucernai € 19.430,40; verifica meccanismi apertura cupolini € 4.000) ove il risarcimento del danno per vizi dell'opera non può consistere nella miglioria della res.
Quanto all'entità economica dei costi di ripristino quantificata dal consulente, esaminata la relazione sulle opere di copertura, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio la riconducibilità di taluni costi di ripristino alla necessità di rifacimento di opere difettose: così è per i canali di gronda centrali, gli imbocchi dei pluviali e i troppo pieno in testa ai canali di gronda (lett. B1, B2, B3 e B4 della risposta ai quesiti 3 e 4, aff. 27/28 della CTU) per tot. € 54.780,50 (32.502,50 + 20.478,00 + 1.800)
o per il ripristino dei pannelli divelti a causa dell'errato fissaggio, previo corretto ancoraggi (lett. C1, C2 e C3 aff. 28) per tot. € 2.356,53 (264,43 + 555,88 + 1.536,22) o per la necessaria sostituzione di pannelli in policarbonato non uniformi o non conformi per € 7.714,05.
Sono però, effettivamente, considerate nel conteggio del CTU anche lavorazioni per manutenzioni straordinarie derivanti dalla necessità di controllare lo stato di fatto di determinate lavorazioni, che per loro natura richiedono periodica verifica di funzionalità, come quelle concernenti la sigillatura dei canali di gronda e delle converse (lett. A1 e A2 aff. 26), i profilati della griglia di aereazione sui quattro lati in ogni lucernario (lett. D aff. 29) e i meccanismi di apertura dei cupolini apribili, ovvero opere di miglioria (tratti verticali di pluviali lett. F aff. 29) che non integrano ripristino di opere difettose o viziate e pertanto non corrispondono a danni risarcibili.
In definitiva, rispetto al totale delle lavorazioni ritenute necessarie dal CTU sulla copertura per complessivi € 90.216,31 (cfr. aff. 30 CTU) è da riconoscersi il minor importo di € 64.851,08 (- 25.365,23 per le lavorazioni escluse).
Del pari quanto all'impianto fotovoltaico, valutato adeguato dal CTU, si devono considerare come non dovuti i costi per lavorazioni ulteriori derivanti da modifiche di progettazione concordate fra le parti, come l'installazione delle macchine in copertura anziché in locale tecnico al piano terra: di conseguenza non è addebitabile all'appaltatore la mancata realizzazione di pensilina a protezione degli inverter esposti alla luce solare e ogni altra attività ulteriore che si rendesse opportuna per la loro diversa allocazione.
A fortiori non è dovuto il ristoro per ipotetici costi derivanti da sanzioni amministrative o attività di formazione del personale la cui debenza o necessità non è stata riscontrata. Co Di conseguenza le lavorazioni ritenute necessarie dal CTU quanto all'impianto non corrispondono a costi di ripristino per eliminazione di vizi e difetti all'impianto.
Ne consegue che anziché 103.820,48 vanno riconosciuti, a valori correnti, costi di ripristino per €
64.851,08 oltre interessi legali con la stessa decorrenza 23.12.2019, non oggetto di contestazione.
4.
Con il quarto motivo rubricato “Mancata valutazione degli altri elementi probatori quali prove testimoniali e condotta delle parti in corso di svolgimento dei fatti” l'appellante ripete argomenti già spesi, essenzialmente che l'appaltatore non sarebbe stato inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte perchè le infiltrazioni sarebbero derivate da eventi meteo eccezionali e non da vizi dell'opera e che le infiltrazioni sarebbero state affermate esistenti dal CTU e dal giudice senza effettivo riscontro.
Il motivo è infondato e assorbito dalle superiori ragioni di rigetto.
5.
Con il quinto motivo rubricato “polizza decennale postuma” l'appellante si duole della condanna al rilascio di polizza assicurativa per la garanzia decennale su vizi e difetti secondo la clausola contrattuale n. 16.05 che prevede:
16.05
Ferma restando ogni garanzia e responsabilità l'Appaltatore stipulerà a sua spese una polizza per responsabilità decennale postuma per le opere oggetto del presente contratto a beneficio del Committente o i suoi aventi causa. L'Appaltatore si impegna a consegnare all'acquirente all'atto dello svincolo dell'importo di cui al precedente punto 16.01 tale polizza con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da difetti costruttivi delle opere, per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente al collaudo.
L'appellante deduce l'impossibilità del rilascio di una garanzia siffatta che invece sarebbe normativamente prevista per gli immobili assoggettati a prova statica ex L. 1086/1971 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato) e comunque non sarebbe dovuta perché l'accordo stragiudiziale raggiunto inter partes di cui è dato atto nel verbale della DL del 18.3.2019 avrebbe implicitamente derogato all'obbligazione.
Inconferente il richiamo alla normativa in materia di opere in cemento armato, correttamente il primo giudice ha ritenuto che tale polizza decennale postuma, diversa da quella normativamente prevista per gli immobile da costruire ex art. 4 D. Lgs. 122/2005, corrisponde ad un obbligo contrattuale rimasto inadempiuto.
Dunque non ha alcun rilievo che polizze di tal fatta sono previste normativamente per fattispecie diverse.
Va altresì disatteso l'argomento per cui con l'accordo extra-contrattuale sulla contabilità finale dei lavori di cui a verbale DL del 18.3.2019 le parti avrebbero disapplicato la clausola contrattuale: la definizione del corrispettivo finale dell'appalto di per sé non implica il superamento dell'obbligo contrattuale concernente la garanzia decennale.
Piuttosto il ritardo nel rilascio della polizza, dovuto al diniego della compagnia perché non obbligatoria per legge, non è imputabile a icchè la previsione di penale si manifesta iniqua Pt_1 quale misura di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo ex art. 614 bis c.p.c.
Va dunque revocata la penale giornaliera di € 50,00 comminata per il ritardo nell'adempimento dell'obbligo. 6.
Con il primo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude Contr il diritto di a ricevere una somma a titolo di penale da ritardo” l'appellante incidentale si duole del diniego della penale da ritardo prevista all'art. 9 del contratto, come segue
Art.
9. PENALE PER I RITARDI
9.01 Nel caso in cui le opere siano consegnate oltre il termine pattuito, ove non ricorra una delle ipotesi di proroga descritte all'Art. 8, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1/1000 per mille dell'importo contrattuale di cui all'Art.
7. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, di cui all'Art.
7. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Committente di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggior danno.
Il motivo è infondato: la previsione contrattuale dell'art. 9 prevede la penale per il ritardo nella consegna delle opere che qui non ricorre, non emergendo agli atti e documenti di causa alcuna Cont contestazione di ritardo da parte di e, per contro, emergendo che la committente ha ripetutamente tardato nei pagamenti dovuti e che la definizione della contabilità finale è anche dipesa da opere extracontrattuali eseguite dall'appaltatrice e riconosciute.
Che il primo giudice abbia confusoriamente attribuito il mancato pagamento delle fatture a legittima trattenuta a titolo di penale contrattuale e, di conseguenza, negato altre somme per il medesimo titolo, non rende di per sé dovuta una penale contrattuale prevista per circostanze (ritardo nella consegna delle opere) non riscontrate in causa.
7.
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude Contr il diritto di a ricevere una somma a titolo di danno da lucro cessante” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno per le performance dell'impianto FV sotto gli standard dichiarati con conseguente minor produzione di energia rispetto alla produzione attesa.
Il motivo è infondato.
Il CTU non ha potuto accertare la minor produzione di energia dell'impianto FV, non essendo noti i dati né della producibilità attesa né della produzione effettiva (aff. 19).
La minor produzione dell'impianto, pertanto, non è provata.
8.
Con il terzo motivo di appello incidentale rubricato “La erroneità della sentenza laddove esclude il Contr diritto di a ricevere una somma a titolo di danno alla reputazione commerciale” l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno “reputazionale”.
Il motivo è infondato: è appena il caso di ricordare che anche il danno non patrimoniale richiede compiuta allegazione e prova e a tale regola non fa certo eccezione il danno alla reputazione commerciale, che nella fattispecie l'appellante non argomenta né in fatto né in diritto. 9.
Con il quarto e ultimo motivo di appello incidentale rubricato “Condanna dell'appellante ex art. 96/3° co. c.p.c. nonché al rimborso delle spese di CTU” l'appellante si duole della mancata condanna di x art. 96 c.p.c. Pt_1
Il motivo è incomprensibile quanto al rimborso delle spese di CTU, poste a carico di e Pt_1 infondato nel resto: la motivazione del primo giudice è analitica ed esaustiva e il motivo di appello non evidenzia alcuna critica specifica alle ragioni espresse.
10.
La decisione nel merito, con la riforma parziale della sentenza di primo grado sia sul quantum di danno sia sulla riduzione del corrispettivo in misura corrispondente, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la soccombenza reciproca delle parti con totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
11.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dei motivi di appello principale e previa compensazione tra il residuo prezzo dell'appalto di € 100.000,00 e il risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi e difetti esecutivi sulle opere di copertura pari ad € 64.851,08, viene riformata la sentenza gravata Cont nella statuizione di condanna di pagare a la somma di € 103.820,48 e, per contro, Pt_1 va condannata quest'ultima a pagare a 'importo di € 35.148,92 oltre interessi legali dal Pt_1
23.12.2019 all'effettivo soddisfo. Cont Viene altresì riformata la statuizione di condanna di corrispondere a la penale Pt_1 giornaliera di € 50,00 per il ritardo nella consegna di polizza assicurativa decennale.
Viene infine riformata la statuizione di condanna di lla rifusione delle spese del primo Pt_1 grado di giudizio.
Fermo il resto, compreso il carico definitivo delle spese di CTU come disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato in data 12.5.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data 3.10.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello incidentale;
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata
DICHIARA TENUTA e CONDANNA a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di € 35.148,92 oltre interessi legali dal 23.12.2019 all'effettivo Parte_1
soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina