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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11880 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11790/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI Verbale di udienza Il giorno 12 dicembre 2025 alle ore 17,00 dinanzi al Giudice Onorario di Tribunale dott. Vincenzo Scalzone è chiamata la causa TRA
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig , Parte_1 nonché per il sig. e per la sig.ra Parte_1 [...]
, Parte_2
-OPPONENTI-
E (codice fiscale ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 mandataria Controparte_2
-OPPOSTA-
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza indicata. In seguito il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11790/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione, dopo il deposito di note conclusionali ex art. 281 sexies cpc prima dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig Parte_1
, nonché per il sig. (c.f.
[...] Parte_1
) e per la sig.ra (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Teodoro Prizio e Lucio Di Pietro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via Sedile di Porto n. 9,
-OPPONENTI-
E
(codice fiscale ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 mandataria con sede legale in Via Controparte_2
Valtellina 15/17, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. iscritta nel P.IVA_3 registro degli intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, giusta procura del 11.5.2021, a rogito del Notaio Dott. (rep 144302, racc. 37203), registrata a Milano – Persona_1
DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie 1T (All. 1), in persona del procuratore Avv. nato a Trieste il [...], in [...] procura conferita con CP_3 atto del 13.5.2021, a rogito del Notaio Dott. di Milano, Persona_1
Rep. n. 144.329 e Racc. n. 37.209, registrata a Milano – DP II il 20.5.2021 al n. 50939 Serie 1T (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Largo di Torre Argentina 11;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 le parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va rilevato che l'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in
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diritto della decisione" la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". A tal proposito in particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che: a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864). Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2428 del 29.03.2022 gli opponenti adivano il Tribunale di Napoli chiedendo di dichiarare la improcedibilità della domanda siccome introdotta senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 come modificato dall'art. 84 D.L. n. 69/2013 convertito in L.
9.8.2013 n. 98 e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2428/2022 reso dal Tribunale di Napoli in data 29.3.2022. Ancora preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di siccome assunta ma Controparte_1 non provata la titolarità del credito per cui è ingiunzione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. n. 2428/2022 reso dal Tribunale di Napoli in data 29.3.2022. Nel merito, in ragione di tutto quanto esposto accertarsi e dichiararsi la illegittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la usurarietà degli interessi pattuiti sulla apertura di credito;
la usurarietà degli interessi pattuiti ed effettivamente applicati dalla banca in seguito all'accordo transattivo del 17-19/4/2019; che la opponente
[...]
anche a seguito della richiesta CTU contabile, non è decaduta Parte_1 dall'accordo transattivo del 17-19/4/2019; per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 2428/2022, procedersi alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/12563 (quale nuova numerazione del conto n. 1449) alla data del 23.11.2019, provvedendosi ad accreditare a favore della opponente tutte le somme illegittimamente addebitate per Parte_1 effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della applicazione di interessi usurari, senza applicazione di interessi ex art. 1815 c.c. ovvero in subordine, con applicazione sul saldo ricalcolato degli interessi come previsti dall'art. 117 TUB comma 6, lett. a); in ragione dell'eccezione di nullità totale delle fideiussioni rilasciate in data 17.6.2016 dagli opponenti Parte_1
e per violazione della L. n. 287/1990, ed in
[...] Parte_2 subordine della nullità parziale delle clausole 2, 6, e 8 delle ridette
- 3 -
fideiussioni, dichiararsi che nulla è dovuto dagli opponenti Parte_1
e ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi la
[...] Parte_2 estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente revoca nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi controparte alla rifusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e confermare il D.I. opposto;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare la
[...]
e i sig.ri e Parte_1 Parte_1
, al pagamento in solido della diversa, maggiore o minore Parte_2 somma che dovesse essere accertata come dovuta da, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in ulteriore subordine e nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale delle garanzie contestate, dichiarandole valide ed efficaci per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate nulle;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c., con vittoria di spese ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge. Nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento delle CTU contabile;
infine la causa è stata rinviata sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la domanda è procedibile dal momento che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data 2.03.2023. Inoltre l'opposizione può essere delibata previo esame della questione attinente al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, che costituisce la ragione più liquida della decisione risultando per altro questione logicamente antecedente alle ulteriori questioni di merito sollevate dall'opponente. In termini generali, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario in virtù del quale: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le
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trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Ciò in quanto “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10200 del 16/04/2021). Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg”
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specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. Tuttavia, si ritiene di aderire a quell'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024) che ritiene che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Invero, è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Afferma la Corte che“ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, ord. 8
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novembre 2024, n. 28790). Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie, ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna parte opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa, dal momento che a parte la pubblicazione della cessione di un blocco di crediti alla da parte della Intesa San CP_1
Paolo spa, non è stato prodotto il relativo contratto né l'indicazione delle posizioni cedute. Ed infatti, ha versato in atti solo l'estratto della GU Parte Seconda n. 138 del 23.11.2019. Come detto, a fronte di una specifica contestazione del debitore che si assume “ceduto”, occorre una prova certa documentale della legittimazione di chi si assume cessionario del credito e tale prova non può che consistere nella esibizione del contratto di cessione da cui poter ricavare in modo inequivocabile che il credito specifico per cui si agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione. A tali fini l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito essendo essenzialmente finalizzato soltanto a rendere opponibile al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito (cfr. Cass. n. 4116/2016). Infatti quando una banca agisce per recuperare un debito e il debitore ha effettuato una ricognizione di debito (es. tramite una lettera o un'accettazione di cessione), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, perché riguarda la titolarità sostanziale del diritto;
l'eccezione di legittimazione attiva la blocca a prescindere dalla prova del debito fondamentale. Infatti la Suprema Corte sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresentava invece una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto, come invece ritenuto erroneamente dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata. Venendo al merito nell'ambito della CTU espletata su incarico al Dott.
[...]
, lo stesso ha statuito che la verifica ex Legge 108/1996 ha Per_2 manifestato che i tassi debitore annui effettivi convenuti nei contratti in atti sono nei limiti del tasso soglia anti-usura; tuttavia - per il contratto di affidamento del 17/6/2016 - il TEG su fido calcolato nella misura del 16,4892% - ossia pari al 14,4982% (TAE su fido) maggiorato del 2,000% [= 0,5000% (CDF) x 4] - è superiore al tasso soglia del secondo trimestre 2016 rilevato per la categoria delle "aperture di credito in conto corrente" per le classi di importo oltre € 5.000 (15,7625%). In virtù della documentazione in atti, la ricostruzione del c/c in esame, alla data del 2/2/2022 – rispetto al
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saldo negativo per € 36.900,74, come risultante dagli e/c e richiesto nel D.I. opposto. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione della causa secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui, nonostante quanto ricostruito in sede di CTU, l'eccezione sulla titolarità del credito rimane assorbente rispetto ad ogni altra questione e come chiarito anche dalla Cass. Civ., n. 39528 del 5.11.2021 la Suprema Corte sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione sollevata in giudizio dalla società debitrice dichiara che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo
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modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, in ragione di quanto riscontrato nell'ambito del giudizio, delle ragioni esposte e delle difese espletate, sussistendo analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
parimenti si ha le spese di CTU, liquidate con decreto del 21.10.2024, poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2428 del
29.03.2022;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 21.10.2024, a carico delle parti in solido.
E' verbale alle ore 18,00.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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TRIBUNALE DI NAPOLI Verbale di udienza Il giorno 12 dicembre 2025 alle ore 17,00 dinanzi al Giudice Onorario di Tribunale dott. Vincenzo Scalzone è chiamata la causa TRA
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig , Parte_1 nonché per il sig. e per la sig.ra Parte_1 [...]
, Parte_2
-OPPONENTI-
E (codice fiscale ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 mandataria Controparte_2
-OPPOSTA-
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza indicata. In seguito il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11790/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione, dopo il deposito di note conclusionali ex art. 281 sexies cpc prima dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sig Parte_1
, nonché per il sig. (c.f.
[...] Parte_1
) e per la sig.ra (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Teodoro Prizio e Lucio Di Pietro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via Sedile di Porto n. 9,
-OPPONENTI-
E
(codice fiscale ), rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_2 mandataria con sede legale in Via Controparte_2
Valtellina 15/17, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. iscritta nel P.IVA_3 registro degli intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, giusta procura del 11.5.2021, a rogito del Notaio Dott. (rep 144302, racc. 37203), registrata a Milano – Persona_1
DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie 1T (All. 1), in persona del procuratore Avv. nato a Trieste il [...], in [...] procura conferita con CP_3 atto del 13.5.2021, a rogito del Notaio Dott. di Milano, Persona_1
Rep. n. 144.329 e Racc. n. 37.209, registrata a Milano – DP II il 20.5.2021 al n. 50939 Serie 1T (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Largo di Torre Argentina 11;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 le parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va rilevato che l'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in
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diritto della decisione" la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". A tal proposito in particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che: a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864). Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2428 del 29.03.2022 gli opponenti adivano il Tribunale di Napoli chiedendo di dichiarare la improcedibilità della domanda siccome introdotta senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 come modificato dall'art. 84 D.L. n. 69/2013 convertito in L.
9.8.2013 n. 98 e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2428/2022 reso dal Tribunale di Napoli in data 29.3.2022. Ancora preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di siccome assunta ma Controparte_1 non provata la titolarità del credito per cui è ingiunzione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. n. 2428/2022 reso dal Tribunale di Napoli in data 29.3.2022. Nel merito, in ragione di tutto quanto esposto accertarsi e dichiararsi la illegittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la usurarietà degli interessi pattuiti sulla apertura di credito;
la usurarietà degli interessi pattuiti ed effettivamente applicati dalla banca in seguito all'accordo transattivo del 17-19/4/2019; che la opponente
[...]
anche a seguito della richiesta CTU contabile, non è decaduta Parte_1 dall'accordo transattivo del 17-19/4/2019; per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 2428/2022, procedersi alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/12563 (quale nuova numerazione del conto n. 1449) alla data del 23.11.2019, provvedendosi ad accreditare a favore della opponente tutte le somme illegittimamente addebitate per Parte_1 effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della applicazione di interessi usurari, senza applicazione di interessi ex art. 1815 c.c. ovvero in subordine, con applicazione sul saldo ricalcolato degli interessi come previsti dall'art. 117 TUB comma 6, lett. a); in ragione dell'eccezione di nullità totale delle fideiussioni rilasciate in data 17.6.2016 dagli opponenti Parte_1
e per violazione della L. n. 287/1990, ed in
[...] Parte_2 subordine della nullità parziale delle clausole 2, 6, e 8 delle ridette
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fideiussioni, dichiararsi che nulla è dovuto dagli opponenti Parte_1
e ed in ogni caso accertarsi e dichiararsi la
[...] Parte_2 estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente revoca nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto;
condannarsi controparte alla rifusione di spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la parte opposta la quale chiedeva di in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli opponenti poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e confermare il D.I. opposto;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare la
[...]
e i sig.ri e Parte_1 Parte_1
, al pagamento in solido della diversa, maggiore o minore Parte_2 somma che dovesse essere accertata come dovuta da, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate;
in ulteriore subordine e nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale delle garanzie contestate, dichiarandole valide ed efficaci per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate nulle;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c., con vittoria di spese ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge. Nel corso del giudizio si procedeva all'espletamento delle CTU contabile;
infine la causa è stata rinviata sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la domanda è procedibile dal momento che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgvo 28/2010 in data 2.03.2023. Inoltre l'opposizione può essere delibata previo esame della questione attinente al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, che costituisce la ragione più liquida della decisione risultando per altro questione logicamente antecedente alle ulteriori questioni di merito sollevate dall'opponente. In termini generali, occorre ricordare che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario in virtù del quale: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le
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trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.” Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, dunque, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Di conseguenza, non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Ciò in quanto “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10200 del 16/04/2021). Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Suprema Corte, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg”
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specifico); b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente. Tale elenco, invero, è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo. Tuttavia, si ritiene di aderire a quell'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024) che ritiene che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Invero, è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Afferma la Corte che“ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cassazione Civile, ord. 8
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novembre 2024, n. 28790). Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di specie, ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna parte opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa, dal momento che a parte la pubblicazione della cessione di un blocco di crediti alla da parte della Intesa San CP_1
Paolo spa, non è stato prodotto il relativo contratto né l'indicazione delle posizioni cedute. Ed infatti, ha versato in atti solo l'estratto della GU Parte Seconda n. 138 del 23.11.2019. Come detto, a fronte di una specifica contestazione del debitore che si assume “ceduto”, occorre una prova certa documentale della legittimazione di chi si assume cessionario del credito e tale prova non può che consistere nella esibizione del contratto di cessione da cui poter ricavare in modo inequivocabile che il credito specifico per cui si agisce è stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione. A tali fini l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito essendo essenzialmente finalizzato soltanto a rendere opponibile al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito (cfr. Cass. n. 4116/2016). Infatti quando una banca agisce per recuperare un debito e il debitore ha effettuato una ricognizione di debito (es. tramite una lettera o un'accettazione di cessione), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, perché riguarda la titolarità sostanziale del diritto;
l'eccezione di legittimazione attiva la blocca a prescindere dalla prova del debito fondamentale. Infatti la Suprema Corte sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresentava invece una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto, come invece ritenuto erroneamente dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata. Venendo al merito nell'ambito della CTU espletata su incarico al Dott.
[...]
, lo stesso ha statuito che la verifica ex Legge 108/1996 ha Per_2 manifestato che i tassi debitore annui effettivi convenuti nei contratti in atti sono nei limiti del tasso soglia anti-usura; tuttavia - per il contratto di affidamento del 17/6/2016 - il TEG su fido calcolato nella misura del 16,4892% - ossia pari al 14,4982% (TAE su fido) maggiorato del 2,000% [= 0,5000% (CDF) x 4] - è superiore al tasso soglia del secondo trimestre 2016 rilevato per la categoria delle "aperture di credito in conto corrente" per le classi di importo oltre € 5.000 (15,7625%). In virtù della documentazione in atti, la ricostruzione del c/c in esame, alla data del 2/2/2022 – rispetto al
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saldo negativo per € 36.900,74, come risultante dagli e/c e richiesto nel D.I. opposto. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione della causa secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Ragion per cui, nonostante quanto ricostruito in sede di CTU, l'eccezione sulla titolarità del credito rimane assorbente rispetto ad ogni altra questione e come chiarito anche dalla Cass. Civ., n. 39528 del 5.11.2021 la Suprema Corte sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione sollevata in giudizio dalla società debitrice dichiara che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo
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modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, in ragione di quanto riscontrato nell'ambito del giudizio, delle ragioni esposte e delle difese espletate, sussistendo analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
parimenti si ha le spese di CTU, liquidate con decreto del 21.10.2024, poste a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2428 del
29.03.2022;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 21.10.2024, a carico delle parti in solido.
E' verbale alle ore 18,00.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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