Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4697/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonio Parte_1
Granato e Tommaso Granato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Somma
Vesuviana, via Aldo Moro n. 12;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, dichiarare in favore del ricorrente lo stato di persona disabile ex 1104/92 ex art.3 comma 3 con Parte_1 connotazione di gravità e soggetto invalido con diritto all'indennità di accompagnamento ex
1.18/80 dal 31.08.2020 data della domanda amministrativa oppure da quella diversa data indicata dal CTU;
condannare l' al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente in via principale dell'indennità di accompagnamento ex 118/80 con decorrenza dalla predetta data oppure dalla diversa data indicata dal ctu, oltre gli interessi legali c la rivalutazione monetaria. secondo gli indici ISTAT;
condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio con attribuzione separata ad esse Avv.ti Antonio e Tommaso Granato anticipatari.
PER L' : a dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni;
e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome CP_1 infondata in fatto e in diritto;
f) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 29.08.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per il diritto all'indennità di accompagnamento nonché alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, sottovalutando, in particolare, l'incidenza funzionale delle patologie sofferte sulla deambulazione e sull'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
L'istante ha, altresì, dedotto un peggioramento clinico delle proprie condizioni di salute, che, se congruamente valutato dal c.t.u. sulla scorta della ulteriore documentazione medica prodotta, condurrebbe al riconoscimento delle prestazioni richieste.
2.1 In ragione della documentazione medica di formazione successiva alla conclusione della fase sommaria, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott.ssa procedesse ad una integrazione delle operazioni peritali Persona_1 al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'odierno istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, il consulente ha rilevato un effettivo peggioramento delle condizioni cliniche del sig. giungendo così a ritenere sussistenti i requisiti sanitari per Pt_1
l'indennità di accompagnamento nonché per la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 a decorrere dal 20 settembre 2024.
3. In prima fase, il consulente nominato in sede di ATP, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esame obiettivo effettuato sulla persona del ricorrente, formulava la seguente diagnosi: “artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, in soggetto obeso con esiti di endoprotesi ginocchio destro;
cardiopatia ipertensiva complicata da fa, in soggetto sottoposto ad impianto di icd;
broncopatia cronica in assenza di segni clinici di compromissione funzionale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, precisando che “tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il perito così osservava: “…il suddetto complesso menomativo sia da considerare idoneo a determinare nel ricorrente (ultra65ene) una grave e persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (difficoltà corrispondenti ad una percentuale invalidante pari al 100%).
A questo punto, è necessario focalizzare l'attenzione sul concetto d'indennità
d'accompagnamento ovvero sui requisiti indispensabili per il suo riconoscimento. attualmente la materia è regolata dalla l. 11 febbraio 1980, n. 18 e dalla l. 509/881. (…) per le menomazioni sopra descritte posso affermare in tutta tranquillità ed in scienza e coscienza, che le medesime non determinano l'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita. la deambulazione avviene in autonomia, senza necessità di accompagnatore. quindi è corretto attestare che nel caso del sig.
non si ravvisino gli estremi necessari ed indispensabili per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità d'accompagnamento.”.
Quanto alla condizione di disabilità2, “(…) non sussistono minorazioni che comportano una riduzione rilevante dell'autonomia personale e della sfera relazionale, senza necessità di intervento assistenziale permanente e continuativo. come a dire, non sussistono i requisiti biologici tali da concretizzare la situazione con connotazione di gravità dell'handicap.
È necessario avanzare un'ulteriore precisazione circa la documentazione sanitaria versata in atti (visita geriatrica del 02.02.2021).
Sulle risultanze di tale certificato, non si concorda sull'interpretazione diagnostica circa l'autonomia del ricorrente, avendo riscontrato clinicamente un quadro generale profondamente differente. In particolare, non si rilevano marcati deficit della deambulazione né i disturbi cognitivi rappresentati dal geriatra. Le limitazioni funzionali correlate all'artrosi appaiono pienamente sovrapponibili a quanto attendibile in un soggetto di pari età, senza ripercussioni sulle capacità autonomiche del ricorrente.
In forza di tali considerazioni, non si considera condivisibile la valutazione della scala ADL e
IADL valutata dal geriatra rispettivamente nella misura di 2/6 e 2/8. le ADL, com'è ormai universalmente noto, riguardano le attività della vita quotidiana, ossia: mangiare, andare in bagno, camminare, ritenzione delle urine, lavarsi e vestirsi. le IADL riguardano, invece, le attività funzionali della vita quotidiana, quindi usare il telefono, preparare i pasti, lavare, pulire, usare il denaro, usare i mezzi di trasporto ecc. si utilizzano per valutare l'autonomia della persona nelle attività quotidiane. in genere nel punteggio vengono indicate le funzioni conservate (es. 2/6).
I valori inferiori a 3 depongono per la perdita di autonomia. ma a questo punto, va ricordato e rilevato che i suddetti test si fondano esclusivamente sul raccolto anamnestico dal soggetto, il quale
è, quindi, parte interessata in causa. pertanto, le conclusioni cui perviene lo specialista se sono ineccepibili e condivisibili sotto il profilo clinico (in cui il consenso fiduciario è il fondamento indispensabile per il rapporto medico-paziente), le stesse conclusioni non possono essere condivise, tout court, da un punto vista medico-legale, la cui metodologia necessita di un indispensabile
La medesima circolare afferma, inoltre, con estrema precisione quali siano tali atti e cioè: “...vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico (orientamento intramurario), capacità di accudire alle faccende domestiche, orientamento temporo-spaziale...”. 2 L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le sue successive modificazioni, così recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all' età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità”.
Come a dire, nella situazione con connotazione di gravità dovrebbero rientrare tutte quelle condizioni patologiche che comportano un alto grado d'invalidità permanente e che richiedono un intervento assistenziale permanente, in modo continuativo, nella sfera individuale o in quella relazionale. rigore obiettivo, che, nella fattispecie sarebbe stato ottenuto se al ricorrente fossero stati somministrati anche i test di dissimulazione, di cui non v'è alcun cenno nella relazione in oggetto”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta del documentato aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
Ebbene, il c.t.u., in seconda battuta, ha rilevato che il paziente è affetto da “artrosi polidistrettuale a marcato impegno funzionale, in soggetto obeso con endoprotesi ginocchio ed impossibilità alla deambulazione autonoma senza aiuto di terzi e con doppio appoggio2,3; cardiomiopatia complicata da fa persistente, in soggetto sottoposto ad impianto di crtd4; broncopatia cronica in assenza di segni clinici di compromissione funzionale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
incontinenza urinaria” precisando che “Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. (…) Appare, quindi evidente che il suddetto complesso menomativo sia da considerare idoneo a determinare nel ricorrente (ultra65ene) una grave e persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (difficoltà corrispondenti ad una percentuale invalidante pari al 100%).”.
Quanto all'accompagnamento, “…. per le menomazioni sopra descritte posso affermare che le medesime determinano l'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita. La deambulazione inoltre non avviene in maniera autonoma e risulta possibile solo con doppio appoggio e con l'aiuto di terzi.
Quindi è corretto attestare che nel caso del sig. si ravvisino gli estremi Parte_1 necessari ed indispensabili per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento.”.
Analoghe considerazioni per la condizione di disabilità grave.
In ordine alla decorrenza, “sulla base della documentazione medica presente in atti, si può rilevare che un quadro sovrapponibile a quanto da me accertato in sede di vista peritale era stato documentato anche alla visita ortopedica del 30.10.2024, mentre dalle visite eseguite in data
13.9.2023 (ortopedica) e 5.12.2023 (geriatrica) emergeva una condizione che, seppur grave, garantiva ancora al ricorrente quel minimo di autonomia nell'assicurarsi gli atti quotidiani non lavorativi della vita. Sulla scorta di quanto riferito in anamnesi (peggioramento da settembre 2024)
e sulla base del tipo di menomazioni, di per sé a carattere cronico-ingravescente, si possono ritenere soddisfatti i requisiti a partire da 3 mesi prima della data dell'accesso peritale ossia dal 20 settembre 2024”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, a decorrere dal 20 settembre 2024.
5. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale si dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fase di giudizio. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal 20 settembre 2024;
• Compensa integralmente le spese;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo quanto previsto da tali normative, l'assegno mensile di assistenza continuativa è da concedere, oltre che ai ciechi assoluti (intendendosi per cecità assoluta la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce), “.....ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cioè gli atti diretti a soddisfare i cosiddetti bisogni primari, essenziali per l'esistenza), abbisognano di un'assistenza continua, fisica, diretta e manuale........”. Per quanto concerne il primo requisito, la dottrina medico-legale ritiene ormai superato il concetto della deambulazione come semplice sequenza di passi, ottenibile magari con l'ausilio di presidi ortopedici. Più propriamente essa va considerata come una complessa attività neuromotoria, nella quale – se gli elementi funzionari primari sono indubbiamente gli arti inferiori – svolgono, altresì, un ruolo determinante le funzioni cerebrali superiori e quelle nervose periferiche. quindi, si ritiene attualmente che per definire l'impossibilità a deambulare, debbano considerarsi, altresì l'impedimento alla coordinazione motoria e quello ad orientarsi temporo-spazialmente, al pari del danno anatomico e funzionale dell'organo della deambulazione. Più difficile è, invece, chiarire su cosa debba intendersi per atti quotidiani: a tal fine è importante ricordare la circolare n° 14 del ministero del tesoro div. 1 (prot. 0485, 28/9/92) nella quale si legge: “...per atti quotidiani della vita, come da precisazione del ministero della sanità, sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendano il minorato che non è in grado di compierle abbisognevole d'assistenza…”.