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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 14964/2024
Oggi 04/06/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta DE IS Parte_1
ANTONIO
Per , l'avv.to/l'avv.ta SICILIANO CATERINA Controparte_1
Dr Controparte_2
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to De Santis precisa le conclusioni come da ricorso.
L'Avv.ta Siciliano precisa le conclusioni come da comparsa
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14964/2024 tra le parti:
Parte appellante: , con l'Avv. DE Parte_1
IS ANTONIO
Parte appellata: , in persona della Sindaca/del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. SICILIANO CATERINA
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 1292/2024 con cui la Giudice di Pace Pt_1 Parte_1 di ha respinto la sua opposizione a verbale di contestazione n. 204413-34/2023 CP_1 del 13.5.2023 notificato in data 26.5.2023 ed emesso dal per Controparte_1
l'asserita violazione di cui all'art. 145, commi 6 e 10 CdS.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità perché:
1) l'urto non è avvenuto sulla strada, bensì sul marciapiede;
2) il velocipede con cui è avvenuto l'urto non era visibile mentre AFR compiva la manovra di uscita dal passo carraio;
3) il velocipede procedeva in senso contrario di marcia (rispetto a quello della strada), sul marciapiede e a velocità sostenuta;
4) l'insieme delle circostanze sub 2) e 3) rende l'accaduto oggettivamente imprevedibile.
Pertanto, chiede l'annullamento del verbale di contestazione Parte_1 n. 204413-34/2023.
3 si difende allegando l'inosservanza della misura di prudenza Controparte_1 richiesta nel caso di specie.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
2.
L'appello è infondato.
Il Tribunale osserva:
1) l'art. 145 comma I CdS prevede che “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”;
2) l'art. 145 comma VI Cds prevede che “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”;
3) anche senza considerare che il marciapiede è parte del complesso stradale, l'argomento per cui nella fuoriuscita da un passo carraio che, attraversando un marciapiede, sbocca sulla carreggiata non si applicherebbero le norme invocate dal porterebbe alla conclusione paradossale per cui, nel tratto di CP_1 marciapiede in questione, chi conduce il veicolo non dovrebbe dare la precedenza a chi transita sul marciapiede, ciò che neppure l'appellante infatti sostiene;
4) se in generale nelle intersezioni è dovuta la “massima prudenza”, nel caso di specie questa misura massima si declina nell'obbligo di arrestarsi, a maggior ragione se si considera che la visuale era occlusa, quindi ciò che l'appellante avrebbe dovuto provare (e che i capitoli di prova testimoniale non sono in grado di dimostrare) era che uscendo dal parcheggio, prima di impegnare il marciapiede, si sia arrestato, procedendo poi con graduali cortissimi avanzamenti (non quindi solo lentamente come è scritto nel capitolo 4, che suggerisce un'andatura continua, senza arresto);
5) inoltre, se la misura di prudenza è quella massima (arrestandosi), questa include, se vi è disponibilità di persone (trattandosi di un centro urbano, era così) la possibilità di farsi aiutare da un terzo prima di procedere, così come non è inesigibile la discesa dal veicolo per sincerarsi che nessuno arrivi dai due lati.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 04/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 14964/2024
Oggi 04/06/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta DE IS Parte_1
ANTONIO
Per , l'avv.to/l'avv.ta SICILIANO CATERINA Controparte_1
Dr Controparte_2
Dr Edoardo Tebaldi addetto UPP
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
1 giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv.to De Santis precisa le conclusioni come da ricorso.
L'Avv.ta Siciliano precisa le conclusioni come da comparsa
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14964/2024 tra le parti:
Parte appellante: , con l'Avv. DE Parte_1
IS ANTONIO
Parte appellata: , in persona della Sindaca/del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, con l'Avv. SICILIANO CATERINA
Ritenuto in fatto e in diritto
1.
appella la sentenza n. 1292/2024 con cui la Giudice di Pace Pt_1 Parte_1 di ha respinto la sua opposizione a verbale di contestazione n. 204413-34/2023 CP_1 del 13.5.2023 notificato in data 26.5.2023 ed emesso dal per Controparte_1
l'asserita violazione di cui all'art. 145, commi 6 e 10 CdS.
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità perché:
1) l'urto non è avvenuto sulla strada, bensì sul marciapiede;
2) il velocipede con cui è avvenuto l'urto non era visibile mentre AFR compiva la manovra di uscita dal passo carraio;
3) il velocipede procedeva in senso contrario di marcia (rispetto a quello della strada), sul marciapiede e a velocità sostenuta;
4) l'insieme delle circostanze sub 2) e 3) rende l'accaduto oggettivamente imprevedibile.
Pertanto, chiede l'annullamento del verbale di contestazione Parte_1 n. 204413-34/2023.
3 si difende allegando l'inosservanza della misura di prudenza Controparte_1 richiesta nel caso di specie.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
2.
L'appello è infondato.
Il Tribunale osserva:
1) l'art. 145 comma I CdS prevede che “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”;
2) l'art. 145 comma VI Cds prevede che “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”;
3) anche senza considerare che il marciapiede è parte del complesso stradale, l'argomento per cui nella fuoriuscita da un passo carraio che, attraversando un marciapiede, sbocca sulla carreggiata non si applicherebbero le norme invocate dal porterebbe alla conclusione paradossale per cui, nel tratto di CP_1 marciapiede in questione, chi conduce il veicolo non dovrebbe dare la precedenza a chi transita sul marciapiede, ciò che neppure l'appellante infatti sostiene;
4) se in generale nelle intersezioni è dovuta la “massima prudenza”, nel caso di specie questa misura massima si declina nell'obbligo di arrestarsi, a maggior ragione se si considera che la visuale era occlusa, quindi ciò che l'appellante avrebbe dovuto provare (e che i capitoli di prova testimoniale non sono in grado di dimostrare) era che uscendo dal parcheggio, prima di impegnare il marciapiede, si sia arrestato, procedendo poi con graduali cortissimi avanzamenti (non quindi solo lentamente come è scritto nel capitolo 4, che suggerisce un'andatura continua, senza arresto);
5) inoltre, se la misura di prudenza è quella massima (arrestandosi), questa include, se vi è disponibilità di persone (trattandosi di un centro urbano, era così) la possibilità di farsi aiutare da un terzo prima di procedere, così come non è inesigibile la discesa dal veicolo per sincerarsi che nessuno arrivi dai due lati.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori di legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Bologna, 04/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5