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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. Cosentino Presidente dott. A. D'Elia Giudice rel. dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2020 promossa da: rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione Parte_1 dall'Avv. LANTERO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo
ATTORE contro rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'Avv. CP_1
CAMPAGNOLO, elettivamente domiciliato via S. Damiano, 2 Milano presso lo studio del medesimo
CONVENUTA
E
con Avv. Roberto Campagnolo e RS Raluca Controparte_2
E
con Avv. Roberto Craveia e Luca Sorrentino CP_3
E con l'Avv. CAMPAGNOLO ROBERTO Controparte_4
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria zia Parte_1 [...]
e, dopo aver riferito che Controparte_5 Con
- in data 18.03.2019 era deceduta in Gallarate vedova madre di due figlie, Persona_1
[...]
e premorta, madre dell'attore, il quale era unico subentrato per Controparte_5 Persona_2 rappresentazione a seguito della rinuncia all'eredità da parte del padre Persona_3
- nel corso della propria vita aveva effettuato tre donazioni di ingente valore alla sola figlia Persona_1
e precisamente: CP_5
a) donazione del 13.11.2003 di n.387.000 azioni della s.p.a. Iniziative Turistiche-Alberghiere TA DA (Itacosmer s.p.a.) pari al 25% del capitale sociale con partecipazioni immobiliari valutate per €16.848.661,00, b) donazione del 4.10.2004 di quote sociali per complessivi €51.645,69, pari al 50% del capitale sociale di Immobiliare Damarogiu s.a.s. con partecipazioni immobiliari valutate per €1.350.000,00, c) donazione del 4.10.2004 di quote sociali per complessivi €516.000,00, pari al 50% del capitale sociale di Cotonificio di Mercallo s.a.s con partecipazioni immobiliari valutate per €2.400.000,00, ed ancora, in data 29.07.2010 la aveva altresì donato ai nipoti Per_1 Controparte_4 CP_2
e quote per complessivi €55.000,00 pari al 50% del capitale sociale di RI
[...] CP_3
Ardea s.r.l. con partecipazioni immobiliari del valore di €528.000,00;
- con testamento del 15.01.2008, pubblicato il 12.06.2019, la veva lasciato alla sola figlia Per_1 [...] la quota di legittima nonché la disponibile dei seguenti beni: Controparte_5
* terreni siti in Arzachena del valore di €33.000,00,
* concessione posto barca sino al 2025 presso Marina di Porto Cervo del valore di €35.000,00;
* C/C presso B.p.m. di Gallarate con saldo pari ad €1.100,00;
- con atto del 27.02.2002 , detto , aveva donato alla moglie diversi titoli azionari (in Parte_2 Per_4 citazione individuati) per il valore indicato di €500.000,00, “…titoli [che]nel corso degli anni si sono magicamente volatilizzati, se non fosse che parte degli stessi sono pervenuti, sempre magicamente, nella disponibilità della figlia mentre i cespiti immobiliari sono stati illecitamente attribuiti Controparte_5 sempre a quest'ultima…”;
- l'attore, erede legittimario in quanto figlio della premorta e nipote della de cuius, era Persona_2 stato totalmente pretermesso dalla consistente successione della de cuius;
- erano rimasti senza esito ogni tentativo di definizione amichevole e di mediazione, chiedeva che, accertata e dichiarata la propria qualità di erede legittimo di per Persona_1 rappresentazione a seguito dell'intervenuto decesso della madre venisse ordinata la Persona_2 reintegrazione della propria quota di legittima con riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della propria quota rese dalla e, in ogni caso, con condanna della convenuta al Per_1 pagamento in proprio favore della somma di €2.137.893,00, oltre interessi e refusione di spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità CP_5 dell'atto di citazione per vizio della editio actionis per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda attorea così causando l'assoluta indeterminatezza ed incertezza del contenuto della causa petendi (contestando, in particolare, l'omessa riproduzione del contenuto dell'atto di ultime volontà e della produzione degli allegati al verbale di pubblicazione) nonché l'errato invito a costituirsi in giudizio perché formulato nell'atto introduttivo con riferimento agli artt. 168 e 347 c.p.c.. In via pregiudiziale chiedeva la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della massa ereditaria, dei beni relitti dell'asse ereditario, della quota di riserva spettante all'attore e della quantificazione della relativa lesione, ecc..
pagina 2 di 9 Nel merito eccepiva l'indeterminatezza della domanda di petizione ereditaria nonché la carenza di legittimazione attiva del in quanto erede pretermesso;
chiedeva altresì la condanna della Parte_1 controparte ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. Alla prima udienza tenutasi in data 2.07.2020, il primo Giudice Istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. nei confronti di , e , quali Controparte_4 Controparte_2 CP_3 beneficiari di donazioni da parte della de cuius. Costituitisi in giudizio e eccepivano preliminarmente Controparte_4 Controparte_2 CP_3 non solo la carenza di interesse ad agire in riduzione dell'attore nei loro confronti non potendosi Per_ procedere alla riduzione di atti a titolo oneroso, correttamente pagati, in quanto l'atto per notar del 29.07.2010 rep. n. 23.458 (registrato a Gallarate il 02.08.2010), qualificato come donazione, costituiva in realtà un atto simulato dissimulante il trasferimento a titolo oneroso del 50% delle quote della società RI Ardea s.r.l. in liquidazione da parte della nonna in favore dei nipoti, ma anche Persona_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione, in quanto l'attore avrebbe esperito l'azione di riduzione senza procedere preventivamente alle operazioni previste dall'art. 556 c.c., e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree. All'udienza del 16.12.2020, il successivo Giudice, rilevato che il procedimento di mediazione aveva avuto Con quali parti solo l'attore ed i nipoti terzi chiamati e non la convenuta rinviava per le dovute verifiche all'udienza del 28.01.2021, ove, prodotto dall'attore verbale negativo di mediazione mentre le altre parti eccepivano la mancanza della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta per la mancata partecipazione personale dell'attore agli incontri fissati dal mediatore, erano concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art.183 co.VI c.p.c.. All'esito del deposito di dette memorie (ove tutte le parti contestavano le domande reciprocamente avanzate nonché l'avversa ricostruzione dei fatti, mentre l'attore avanzava altresì la richiesta di condanna della convenuta ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c. e la convenuta la condanna della controparte alla cancellazione delle espressioni offensive) il precedente Istruttore rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, di poi, concedeva il termine di cui all'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010 per l'esperimento di nuova procedura di mediazione. Alla successiva udienza si dava atto del fallimento della mediazione e la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile ed estimativa con successivi chiarimenti dei consulenti. Tentata, invano, la conciliazione sia con proposta formulata dal nuovo G.I. sia con tentativi messi in atto dalle parti stesse, successivamente l'attore formulava richiesta ex art186 bis c.p.c. per il pagamento della somma di €1.190.695,53, che veniva rigettata in quanto espressamente contestata. Reietti il reclamo proposto avverso detto rigetto e l'istanza di sospensione del processo in difetto dei requisiti di cui agli artt.295 e ss. c.p.c., ritenuto di dover rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 25.06.2025 con concessione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nel presente processo è stata dedotta, in via liminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.. nell'atto di citazione non risultino, invero, compiutamente e puntualmente dedotti tutti gli elementi CP_6 di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attore, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalle altre parti processuali, avendo comunque l'attore esposto e descritto i fatti posti a sostegno della propria domanda in modo tale da consentire alle controparti di adeguatamente contraddire (come peraltro hanno fatto).
pagina 3 di 9 È noto, difatti, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti (v. ex plurimis Cass.4828/2006, Cass.28986/2008, Cass.17023/2003). Come, invero, affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art.164 co. 4 c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità solo qualora, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre un'adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (Cass. S.U. 8077/2012). Ne consegue che tale nullità deve escludersi nel caso di specie ove gli elementi richiesti, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo di parte attrice, sono comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate e sono desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa e/o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Quanto all'ulteriore doglianza di parte convenuta circa l'errata indicazione degli articoli nella parte contenente la vocatio in ius della citazione attorea, essa deve essere disattesa giacché trattasi di mero errore materiale e come tale non inficiante la regolarità del contraddittorio. Il diritto di difesa di parte convenuta non risulta, in verità, leso in quanto la stessa è stata resa edotta della possibilità di costituirsi nonché delle conseguenze in caso di costituzione oltre i termini di legge. Del pari, si deve rigettare l'istanza volta a far dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancata partecipazione personale agli incontri di mediazione. Per la presente vicenda sono stati, invero, svolti due procedimenti di mediazione: il primo procedimento, iniziato con l'istanza di mediazione depositata in data 02.07.2019 e, dunque, prima della proposizione del presente giudizio, tra e (v. doc. di 14 parte attrice), nel quale Parte_1 Controparte_5 ha partecipato personalmente;
ed un secondo procedimento con la presenza anche dei Parte_1 nipoti terzi chiamati, anch'esso non andato a buon fine. Sebbene dagli atti versati in causa non risulti che in questo secondo procedimento l'avv. Lantero fosse provvisto di procura speciale notarile rilasciata dal Caravatti, è pur vero che, testualmente, per la procura a partecipare all'incontro di mediazione non è necessaria la forma notarile e che la delega de qua è stata data ad un soggetto a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Sull'argomento la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8473/2019, Cass. 18068/2019) ha chiarito che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura sostanziale (non necessariamente procura speciale autenticata da notaio) avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. L'art. 8 d.lgs.28/2010, infatti, non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o il proprio difensore a partecipare alla mediazione.
pagina 4 di 9 Secondo i principi codicistici (ed in particolare l'art. 1392 c.c.), poi, la procura deve, a pena d'inefficacia, seguire la forma dell'atto che il procuratore va a concludere, in quanto la procura si configura quale negozio unilaterale recettizio con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo e costituisce il presupposto formale di esplicazione del potere del rappresentante: il principio, di carattere generale, di simmetria formale tra negozio rappresentativo e procura giustifica la necessità che essa abbia la medesima forma del negozio da concludere. Ne consegue che, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa la necessità di una procura notarile o altra forma equipollente per la partecipazione all'incontro di mediazione, deve ritenersi validamente svolto il procedimento. Anche la giurisprudenza di merito si è sostanzialmente adeguata a tale orientamento, ritenendo la sufficienza di una procura speciale sostanziale e la necessità di ulteriori requisiti solo per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (v. Trib. Roma 23/11/2021 n°18271, Trib. Napoli
10/02/2022 n°1488, C. App. L'Aquila 15/07/2021 n°1129, Trib. Crotone 05/01/2021, Trib. Milano
11/06/2019 n°5605, Trib. Oristano 6/04/2022, n. 19, Trib. Cosenza 15/11/2022, ecc.). Peraltro, a fortiori, nel caso in esame è intervenuta la ratifica della procura, con efficacia retroattiva, della parte che l'ha rilasciata. Ciò posto, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in relazione alla domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.. Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (cfr. Cass. 8440/2008, Cass. 3040/1987). Legittimato attivo all'esperimento di detta azione è, pertanto, l'erede, ovvero il coerede, anche se istituito sotto condizione risolutiva, ovvero che abbia accettato con beneficio di inventario;
legittimati altresì sono l'esecutore testamentario e il curatore dell'eredità giacente nonché i creditori dell'erede attraverso l'impiego dell'azione surrogatoria. L'azione di petizione ereditaria non spetta, invece, al legittimario pretermesso fintanto che non abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione: la giurisprudenza di legittimità, alla quale si ritiene di aderire, è stabilmente orientata nell'affermare che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, ma acquista la qualità e i diritti di erede solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione (cfr. ex multis Cass. 2914/2020, Cass.368/2010; Cass. 27556/2008; Cass.25441/2017, Cass.251/1999). Ne consegue che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ha carattere prodromico rispetto all'azione di petizione ereditaria, oltre che natura costitutiva. Non colgono, poi, nel segno le considerazioni svolte dall'attore nella memoria n. 1 ex art 183, comma VI, c.p.c.. È noto come il legittimario pretermesso non sia chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti, come chiarito, solo dopo l'esperimento vittorioso delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. ex plurimis Cass. 12632/1995, Cass.13804/2006, Cass.25441/2017). Né tanto meno sono pertinenti le considerazioni svolte dall'attore in ordine alla non necessità per il legittimario pretermesso della preventiva accettazione dell'eredità ove agisca per la reintegrazione della quota di legittima ed alla possibilità per il legittimario pretermesso di richiedere cumulativamente nello stesso giudizio sia la riduzione che la divisione dei beni. pagina 5 di 9 Tali affermazioni, pur corrette in termini astratti, a nulla rilevano ai fini dell'odierna azione di petizione ereditaria. Segnatamente e come già ricordato, il legittimario pretermesso deve prioritariamente esperire l'azione di riduzione e, una volta ottenuto il riconoscimento della qualità di erede, proporre azione di petizione ereditaria. Quanto alla possibilità di cumulo tra domanda di riduzione e di divisione, come riferito dall'attore, deve segnalarsi come nel presente giudizio non sia stata formulata alcuna domanda di scioglimento di comunione ereditaria. Giova, inoltre, ricordare come l'azione di petizione ereditaria non sia sovrapponibile a quella di accertamento della qualità di erede. La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro poiché, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari (v. Cass.2148/2014). Ebbene, nelle proprie conclusioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare ex art 533 cc che egli è Con erede legittimo di vedova in quanto figlio di al fine di ottenere la Persona_1 Persona_2 restituzione di beni dell'asse ereditario: tale domanda è, quindi, inequivocabilmente una domanda di petizione ereditaria. Non avendo l'attore formulato anche una specifica domanda di azione di mero accertamento della qualità di erede, non è possibile una declaratoria in tal senso. Inoltre, è noto come la qualità di erede distingua l'azione di petizione ereditaria dall'azione di rivendica. La petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso;
ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (così Cass.13785/2004, Cass.1074/2009, Cass. 7871/2021). Ancora, la domanda di riduzione deve essere rigettata. In tema di azione di riduzione va chiarito che attività preliminare è la determinazione della massa ereditaria, che ha funzione ricognitiva finalizzata ad individuare i beni facenti parte del patrimonio ereditario al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art.556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Pertanto, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto con quanto avrebbe diritto di ricevere come erede, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purchè gravi precise e concordanti. L'attore, dunque, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/2017; Cass.18199/2020).
pagina 6 di 9 Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, non solo la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum, ma anche l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art.564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione: deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art. 564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (o con disposizioni testamentarie), con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Ebbene, nel caso in esame l'attore, nell'atto introduttivo, si è limitato a riferire:
- che la de cuius aveva effettuato in vita donazioni in favore della figlia e dei nipoti, CP_5 elencandole e indicando i relativi valori, ma senza specificare i relativi criteri di calcolo;
- che con testamento del 15.01.2008, pubblicato il 12.06.2019, la de cuius aveva lasciato alla sola figlia la quota di legittima nonché la disponibile di alcuni terreni in Arzachena, di un posto CP_5 barca presso Marina di Porto Cervo e delle giacenze sul c/c acceso presso BPM Gallarate;
- che il marito della de cuius, premorto, , aveva donato alla defunta svariati titoli azionari;
Parte_2
(affermazioni solo parzialmente successivamente integrate nell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. e nelle memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.). A conforto di quanto affermato l'attore ha versato in atti documentazione alquanto frammentaria e spesso non consequenziale, non permettendo così di ricostruire compiutamente i passaggi intermedi di singoli eventi rilevanti ai fini della decisione de qua. A titolo esemplificativo, si evidenzia che la copia del verbale di pubblicazione del testamento, cruciale per la decisione in esame, non è stata neppure allegata all'atto introduttivo, ma è stata prodotta dall'attore solo come allegato all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., così come la rinuncia all'eredità relitta da da parte di Persona_2 Persona_3
Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano tutti riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione. Essenzialmente, quindi, l'attore ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dalla de cuius, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle donazioni per reintegrarla. Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di altri beni relitti e di ulteriori donazioni non sia stato dovuto al convincimento dell'attore dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. pagina 7 di 9 Quanto ai debiti, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art. 556 c.c., nulla dice l'attore in sede di atto di citazione, limitandosi nella memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. ad affermare che “…non risulta che abbia lasciato debiti se non, forse, l'ultima rata Persona_1 della retta della Casa di Riposo ove la stessa era stata collocata…” (v. pag. 8). Ancora, l'attore non ha allegato (o comunque fatto riferimento) l'esistenza o la mancata esistenza di donazioni ricevute in vita dalla de cuius (e alla propria diretta dante causa), impedendo in tal modo al Tribunale di poter verificare l'applicabilità dell'istituto dell'imputazione ex se ai sensi dell'art 564 comma 2 c.c.. Se è pur vero è che l'imputazione ex art. 564 c.c. è una mera operazione contabile imposta solo laddove il legittimario abbia ricevuto donazioni, nel caso in esame l'attore nulla ha dedotto in proposito. Conclusivamente, il non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della Parte_1 dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili (cfr. anche le deduzioni rese dal C.T.U. dott. nel proprio elaborato dep. il 24.10.2022). Per_6
Deve, pertanto, concludersi che l'attore non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che gli incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. n. 10456/2025, Cass. 18199/2020, Cass. 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. Va disattesa anche la domanda di parte convenuta finalizzata alla cancellazione ex art. 89 c.p.c.. Non si ritiene, infatti, che le affermazioni rese negli atti difensivi possano assumere, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. i connotati propri delle “espressioni sconvenienti o offensive” delle quali si renda opportuno lo stralcio dagli atti processuali. Ed invero, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (cfr. ex plurimis, Cass.17325/2015). Ebbene, nel caso di specie le espressioni utilizzate risultano strettamente inerenti ai fatti di causa, senza debordare dai limiti di esercizio del diritto di difesa. Vanno, infine, reiette le domande riconvenzionali avanzate per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda stessa (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). pagina 8 di 9 Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti, dovendosi ritenere che abbiano semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito offerto da colui che intende ottenere il risarcimento del danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, istanze, deduzioni o eccezioni delle parti devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale. Le spese di lite sono liquidate, debitamente ridotte in considerazione dell'andamento della causa stante il rigetto di alcune istanze, come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicata dallo stesso attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a riguardo alla domanda di Parte_1 petizione ereditaria ex art. 533 c.c.;
2) rigetta tutte le domande formulate;
3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite delle altre parti, che si liquidano in complessivi
€33.000,00 cadauno, oltre oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attore i compensi già liquidati ai consulenti, dott. Per_7
e arch. .
[...] Persona_8
Busto Arsizio, 15.10.2025 Il Giudice est. Il Presidente A.D'Elia dott. Nicola Cosentino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. Cosentino Presidente dott. A. D'Elia Giudice rel. dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2020 promossa da: rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione Parte_1 dall'Avv. LANTERO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo
ATTORE contro rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'Avv. CP_1
CAMPAGNOLO, elettivamente domiciliato via S. Damiano, 2 Milano presso lo studio del medesimo
CONVENUTA
E
con Avv. Roberto Campagnolo e RS Raluca Controparte_2
E
con Avv. Roberto Craveia e Luca Sorrentino CP_3
E con l'Avv. CAMPAGNOLO ROBERTO Controparte_4
TE IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la propria zia Parte_1 [...]
e, dopo aver riferito che Controparte_5 Con
- in data 18.03.2019 era deceduta in Gallarate vedova madre di due figlie, Persona_1
[...]
e premorta, madre dell'attore, il quale era unico subentrato per Controparte_5 Persona_2 rappresentazione a seguito della rinuncia all'eredità da parte del padre Persona_3
- nel corso della propria vita aveva effettuato tre donazioni di ingente valore alla sola figlia Persona_1
e precisamente: CP_5
a) donazione del 13.11.2003 di n.387.000 azioni della s.p.a. Iniziative Turistiche-Alberghiere TA DA (Itacosmer s.p.a.) pari al 25% del capitale sociale con partecipazioni immobiliari valutate per €16.848.661,00, b) donazione del 4.10.2004 di quote sociali per complessivi €51.645,69, pari al 50% del capitale sociale di Immobiliare Damarogiu s.a.s. con partecipazioni immobiliari valutate per €1.350.000,00, c) donazione del 4.10.2004 di quote sociali per complessivi €516.000,00, pari al 50% del capitale sociale di Cotonificio di Mercallo s.a.s con partecipazioni immobiliari valutate per €2.400.000,00, ed ancora, in data 29.07.2010 la aveva altresì donato ai nipoti Per_1 Controparte_4 CP_2
e quote per complessivi €55.000,00 pari al 50% del capitale sociale di RI
[...] CP_3
Ardea s.r.l. con partecipazioni immobiliari del valore di €528.000,00;
- con testamento del 15.01.2008, pubblicato il 12.06.2019, la veva lasciato alla sola figlia Per_1 [...] la quota di legittima nonché la disponibile dei seguenti beni: Controparte_5
* terreni siti in Arzachena del valore di €33.000,00,
* concessione posto barca sino al 2025 presso Marina di Porto Cervo del valore di €35.000,00;
* C/C presso B.p.m. di Gallarate con saldo pari ad €1.100,00;
- con atto del 27.02.2002 , detto , aveva donato alla moglie diversi titoli azionari (in Parte_2 Per_4 citazione individuati) per il valore indicato di €500.000,00, “…titoli [che]nel corso degli anni si sono magicamente volatilizzati, se non fosse che parte degli stessi sono pervenuti, sempre magicamente, nella disponibilità della figlia mentre i cespiti immobiliari sono stati illecitamente attribuiti Controparte_5 sempre a quest'ultima…”;
- l'attore, erede legittimario in quanto figlio della premorta e nipote della de cuius, era Persona_2 stato totalmente pretermesso dalla consistente successione della de cuius;
- erano rimasti senza esito ogni tentativo di definizione amichevole e di mediazione, chiedeva che, accertata e dichiarata la propria qualità di erede legittimo di per Persona_1 rappresentazione a seguito dell'intervenuto decesso della madre venisse ordinata la Persona_2 reintegrazione della propria quota di legittima con riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della propria quota rese dalla e, in ogni caso, con condanna della convenuta al Per_1 pagamento in proprio favore della somma di €2.137.893,00, oltre interessi e refusione di spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la nullità CP_5 dell'atto di citazione per vizio della editio actionis per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda attorea così causando l'assoluta indeterminatezza ed incertezza del contenuto della causa petendi (contestando, in particolare, l'omessa riproduzione del contenuto dell'atto di ultime volontà e della produzione degli allegati al verbale di pubblicazione) nonché l'errato invito a costituirsi in giudizio perché formulato nell'atto introduttivo con riferimento agli artt. 168 e 347 c.p.c.. In via pregiudiziale chiedeva la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della massa ereditaria, dei beni relitti dell'asse ereditario, della quota di riserva spettante all'attore e della quantificazione della relativa lesione, ecc..
pagina 2 di 9 Nel merito eccepiva l'indeterminatezza della domanda di petizione ereditaria nonché la carenza di legittimazione attiva del in quanto erede pretermesso;
chiedeva altresì la condanna della Parte_1 controparte ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. Alla prima udienza tenutasi in data 2.07.2020, il primo Giudice Istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. nei confronti di , e , quali Controparte_4 Controparte_2 CP_3 beneficiari di donazioni da parte della de cuius. Costituitisi in giudizio e eccepivano preliminarmente Controparte_4 Controparte_2 CP_3 non solo la carenza di interesse ad agire in riduzione dell'attore nei loro confronti non potendosi Per_ procedere alla riduzione di atti a titolo oneroso, correttamente pagati, in quanto l'atto per notar del 29.07.2010 rep. n. 23.458 (registrato a Gallarate il 02.08.2010), qualificato come donazione, costituiva in realtà un atto simulato dissimulante il trasferimento a titolo oneroso del 50% delle quote della società RI Ardea s.r.l. in liquidazione da parte della nonna in favore dei nipoti, ma anche Persona_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione, in quanto l'attore avrebbe esperito l'azione di riduzione senza procedere preventivamente alle operazioni previste dall'art. 556 c.c., e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree. All'udienza del 16.12.2020, il successivo Giudice, rilevato che il procedimento di mediazione aveva avuto Con quali parti solo l'attore ed i nipoti terzi chiamati e non la convenuta rinviava per le dovute verifiche all'udienza del 28.01.2021, ove, prodotto dall'attore verbale negativo di mediazione mentre le altre parti eccepivano la mancanza della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta per la mancata partecipazione personale dell'attore agli incontri fissati dal mediatore, erano concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art.183 co.VI c.p.c.. All'esito del deposito di dette memorie (ove tutte le parti contestavano le domande reciprocamente avanzate nonché l'avversa ricostruzione dei fatti, mentre l'attore avanzava altresì la richiesta di condanna della convenuta ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c. e la convenuta la condanna della controparte alla cancellazione delle espressioni offensive) il precedente Istruttore rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, di poi, concedeva il termine di cui all'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010 per l'esperimento di nuova procedura di mediazione. Alla successiva udienza si dava atto del fallimento della mediazione e la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile ed estimativa con successivi chiarimenti dei consulenti. Tentata, invano, la conciliazione sia con proposta formulata dal nuovo G.I. sia con tentativi messi in atto dalle parti stesse, successivamente l'attore formulava richiesta ex art186 bis c.p.c. per il pagamento della somma di €1.190.695,53, che veniva rigettata in quanto espressamente contestata. Reietti il reclamo proposto avverso detto rigetto e l'istanza di sospensione del processo in difetto dei requisiti di cui agli artt.295 e ss. c.p.c., ritenuto di dover rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 25.06.2025 con concessione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nel presente processo è stata dedotta, in via liminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto carente dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.. nell'atto di citazione non risultino, invero, compiutamente e puntualmente dedotti tutti gli elementi CP_6 di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda dell'attore, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalle altre parti processuali, avendo comunque l'attore esposto e descritto i fatti posti a sostegno della propria domanda in modo tale da consentire alle controparti di adeguatamente contraddire (come peraltro hanno fatto).
pagina 3 di 9 È noto, difatti, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti (v. ex plurimis Cass.4828/2006, Cass.28986/2008, Cass.17023/2003). Come, invero, affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art.164 co. 4 c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità solo qualora, all'esito di detto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre un'adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (Cass. S.U. 8077/2012). Ne consegue che tale nullità deve escludersi nel caso di specie ove gli elementi richiesti, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo di parte attrice, sono comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate e sono desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa e/o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Quanto all'ulteriore doglianza di parte convenuta circa l'errata indicazione degli articoli nella parte contenente la vocatio in ius della citazione attorea, essa deve essere disattesa giacché trattasi di mero errore materiale e come tale non inficiante la regolarità del contraddittorio. Il diritto di difesa di parte convenuta non risulta, in verità, leso in quanto la stessa è stata resa edotta della possibilità di costituirsi nonché delle conseguenze in caso di costituzione oltre i termini di legge. Del pari, si deve rigettare l'istanza volta a far dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancata partecipazione personale agli incontri di mediazione. Per la presente vicenda sono stati, invero, svolti due procedimenti di mediazione: il primo procedimento, iniziato con l'istanza di mediazione depositata in data 02.07.2019 e, dunque, prima della proposizione del presente giudizio, tra e (v. doc. di 14 parte attrice), nel quale Parte_1 Controparte_5 ha partecipato personalmente;
ed un secondo procedimento con la presenza anche dei Parte_1 nipoti terzi chiamati, anch'esso non andato a buon fine. Sebbene dagli atti versati in causa non risulti che in questo secondo procedimento l'avv. Lantero fosse provvisto di procura speciale notarile rilasciata dal Caravatti, è pur vero che, testualmente, per la procura a partecipare all'incontro di mediazione non è necessaria la forma notarile e che la delega de qua è stata data ad un soggetto a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Sull'argomento la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8473/2019, Cass. 18068/2019) ha chiarito che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura sostanziale (non necessariamente procura speciale autenticata da notaio) avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. L'art. 8 d.lgs.28/2010, infatti, non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o il proprio difensore a partecipare alla mediazione.
pagina 4 di 9 Secondo i principi codicistici (ed in particolare l'art. 1392 c.c.), poi, la procura deve, a pena d'inefficacia, seguire la forma dell'atto che il procuratore va a concludere, in quanto la procura si configura quale negozio unilaterale recettizio con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo e costituisce il presupposto formale di esplicazione del potere del rappresentante: il principio, di carattere generale, di simmetria formale tra negozio rappresentativo e procura giustifica la necessità che essa abbia la medesima forma del negozio da concludere. Ne consegue che, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa la necessità di una procura notarile o altra forma equipollente per la partecipazione all'incontro di mediazione, deve ritenersi validamente svolto il procedimento. Anche la giurisprudenza di merito si è sostanzialmente adeguata a tale orientamento, ritenendo la sufficienza di una procura speciale sostanziale e la necessità di ulteriori requisiti solo per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (v. Trib. Roma 23/11/2021 n°18271, Trib. Napoli
10/02/2022 n°1488, C. App. L'Aquila 15/07/2021 n°1129, Trib. Crotone 05/01/2021, Trib. Milano
11/06/2019 n°5605, Trib. Oristano 6/04/2022, n. 19, Trib. Cosenza 15/11/2022, ecc.). Peraltro, a fortiori, nel caso in esame è intervenuta la ratifica della procura, con efficacia retroattiva, della parte che l'ha rilasciata. Ciò posto, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in relazione alla domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.. Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (cfr. Cass. 8440/2008, Cass. 3040/1987). Legittimato attivo all'esperimento di detta azione è, pertanto, l'erede, ovvero il coerede, anche se istituito sotto condizione risolutiva, ovvero che abbia accettato con beneficio di inventario;
legittimati altresì sono l'esecutore testamentario e il curatore dell'eredità giacente nonché i creditori dell'erede attraverso l'impiego dell'azione surrogatoria. L'azione di petizione ereditaria non spetta, invece, al legittimario pretermesso fintanto che non abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione: la giurisprudenza di legittimità, alla quale si ritiene di aderire, è stabilmente orientata nell'affermare che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, ma acquista la qualità e i diritti di erede solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione (cfr. ex multis Cass. 2914/2020, Cass.368/2010; Cass. 27556/2008; Cass.25441/2017, Cass.251/1999). Ne consegue che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione ha carattere prodromico rispetto all'azione di petizione ereditaria, oltre che natura costitutiva. Non colgono, poi, nel segno le considerazioni svolte dall'attore nella memoria n. 1 ex art 183, comma VI, c.p.c.. È noto come il legittimario pretermesso non sia chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti, come chiarito, solo dopo l'esperimento vittorioso delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 c.c. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. ex plurimis Cass. 12632/1995, Cass.13804/2006, Cass.25441/2017). Né tanto meno sono pertinenti le considerazioni svolte dall'attore in ordine alla non necessità per il legittimario pretermesso della preventiva accettazione dell'eredità ove agisca per la reintegrazione della quota di legittima ed alla possibilità per il legittimario pretermesso di richiedere cumulativamente nello stesso giudizio sia la riduzione che la divisione dei beni. pagina 5 di 9 Tali affermazioni, pur corrette in termini astratti, a nulla rilevano ai fini dell'odierna azione di petizione ereditaria. Segnatamente e come già ricordato, il legittimario pretermesso deve prioritariamente esperire l'azione di riduzione e, una volta ottenuto il riconoscimento della qualità di erede, proporre azione di petizione ereditaria. Quanto alla possibilità di cumulo tra domanda di riduzione e di divisione, come riferito dall'attore, deve segnalarsi come nel presente giudizio non sia stata formulata alcuna domanda di scioglimento di comunione ereditaria. Giova, inoltre, ricordare come l'azione di petizione ereditaria non sia sovrapponibile a quella di accertamento della qualità di erede. La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro poiché, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari (v. Cass.2148/2014). Ebbene, nelle proprie conclusioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare ex art 533 cc che egli è Con erede legittimo di vedova in quanto figlio di al fine di ottenere la Persona_1 Persona_2 restituzione di beni dell'asse ereditario: tale domanda è, quindi, inequivocabilmente una domanda di petizione ereditaria. Non avendo l'attore formulato anche una specifica domanda di azione di mero accertamento della qualità di erede, non è possibile una declaratoria in tal senso. Inoltre, è noto come la qualità di erede distingua l'azione di petizione ereditaria dall'azione di rivendica. La petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso;
ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (così Cass.13785/2004, Cass.1074/2009, Cass. 7871/2021). Ancora, la domanda di riduzione deve essere rigettata. In tema di azione di riduzione va chiarito che attività preliminare è la determinazione della massa ereditaria, che ha funzione ricognitiva finalizzata ad individuare i beni facenti parte del patrimonio ereditario al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art.556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Pertanto, nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto con quanto avrebbe diritto di ricevere come erede, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purchè gravi precise e concordanti. L'attore, dunque, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/2017; Cass.18199/2020).
pagina 6 di 9 Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, non solo la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum, ma anche l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art.564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione: deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art. 564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo della morte, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (o con disposizioni testamentarie), con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri degli artt.747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Ebbene, nel caso in esame l'attore, nell'atto introduttivo, si è limitato a riferire:
- che la de cuius aveva effettuato in vita donazioni in favore della figlia e dei nipoti, CP_5 elencandole e indicando i relativi valori, ma senza specificare i relativi criteri di calcolo;
- che con testamento del 15.01.2008, pubblicato il 12.06.2019, la de cuius aveva lasciato alla sola figlia la quota di legittima nonché la disponibile di alcuni terreni in Arzachena, di un posto CP_5 barca presso Marina di Porto Cervo e delle giacenze sul c/c acceso presso BPM Gallarate;
- che il marito della de cuius, premorto, , aveva donato alla defunta svariati titoli azionari;
Parte_2
(affermazioni solo parzialmente successivamente integrate nell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. e nelle memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.). A conforto di quanto affermato l'attore ha versato in atti documentazione alquanto frammentaria e spesso non consequenziale, non permettendo così di ricostruire compiutamente i passaggi intermedi di singoli eventi rilevanti ai fini della decisione de qua. A titolo esemplificativo, si evidenzia che la copia del verbale di pubblicazione del testamento, cruciale per la decisione in esame, non è stata neppure allegata all'atto introduttivo, ma è stata prodotta dall'attore solo come allegato all'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., così come la rinuncia all'eredità relitta da da parte di Persona_2 Persona_3
Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano tutti riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione. Essenzialmente, quindi, l'attore ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dalla de cuius, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle donazioni per reintegrarla. Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di altri beni relitti e di ulteriori donazioni non sia stato dovuto al convincimento dell'attore dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. pagina 7 di 9 Quanto ai debiti, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art. 556 c.c., nulla dice l'attore in sede di atto di citazione, limitandosi nella memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. ad affermare che “…non risulta che abbia lasciato debiti se non, forse, l'ultima rata Persona_1 della retta della Casa di Riposo ove la stessa era stata collocata…” (v. pag. 8). Ancora, l'attore non ha allegato (o comunque fatto riferimento) l'esistenza o la mancata esistenza di donazioni ricevute in vita dalla de cuius (e alla propria diretta dante causa), impedendo in tal modo al Tribunale di poter verificare l'applicabilità dell'istituto dell'imputazione ex se ai sensi dell'art 564 comma 2 c.c.. Se è pur vero è che l'imputazione ex art. 564 c.c. è una mera operazione contabile imposta solo laddove il legittimario abbia ricevuto donazioni, nel caso in esame l'attore nulla ha dedotto in proposito. Conclusivamente, il non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della Parte_1 dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili (cfr. anche le deduzioni rese dal C.T.U. dott. nel proprio elaborato dep. il 24.10.2022). Per_6
Deve, pertanto, concludersi che l'attore non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che gli incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. n. 10456/2025, Cass. 18199/2020, Cass. 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. Va disattesa anche la domanda di parte convenuta finalizzata alla cancellazione ex art. 89 c.p.c.. Non si ritiene, infatti, che le affermazioni rese negli atti difensivi possano assumere, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. i connotati propri delle “espressioni sconvenienti o offensive” delle quali si renda opportuno lo stralcio dagli atti processuali. Ed invero, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (cfr. ex plurimis, Cass.17325/2015). Ebbene, nel caso di specie le espressioni utilizzate risultano strettamente inerenti ai fatti di causa, senza debordare dai limiti di esercizio del diritto di difesa. Vanno, infine, reiette le domande riconvenzionali avanzate per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda stessa (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). pagina 8 di 9 Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede delle parti, dovendosi ritenere che abbiano semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente chiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito offerto da colui che intende ottenere il risarcimento del danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass.1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass. 117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass.117/1993, Cass. 1200/1998, Cass. 3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, istanze, deduzioni o eccezioni delle parti devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale. Le spese di lite sono liquidate, debitamente ridotte in considerazione dell'andamento della causa stante il rigetto di alcune istanze, come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicata dallo stesso attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a riguardo alla domanda di Parte_1 petizione ereditaria ex art. 533 c.c.;
2) rigetta tutte le domande formulate;
3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite delle altre parti, che si liquidano in complessivi
€33.000,00 cadauno, oltre oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attore i compensi già liquidati ai consulenti, dott. Per_7
e arch. .
[...] Persona_8
Busto Arsizio, 15.10.2025 Il Giudice est. Il Presidente A.D'Elia dott. Nicola Cosentino
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