Sentenza breve 2 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 02/02/2018, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2018
N. 00273/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2017, proposto da:
Sig.ri IU AR, RI MA, RI US, RI ER, RI CC, RI IA (nata il [...] a [...]), RI SA e RI IA (nata il [...] a [...]), rappresentati e difesi dall'avvocato Fenga AR, con domicilio eletto presso lo studio PA MA DA in AN, via Malta 28;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Regione Siciliana, in persona del Presidente legale rappresentante p.t.;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del Dirigente p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stata di AN, ed ivi domiciliati per legge in via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza di cui al prot. Albo Pretorio n. 2017/4979 del 15 maggio 2017, prot. n. 123287 del 16 maggio 2017, notificata in data 17 maggio 2017, con la quale il Dirigente del Comune di Messina ha ordinato ai ricorrenti la demolizione dei lavori eseguiti in Vill. Mili S. Marco, C.da Giglio, Messina, rif. catastali foglio 169, particella 12;
nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 il dott. Gustavo NI Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Sig. RI NI, dopo esser stato raggiunto dalla ordinanza di demolizione n. 181 del 10/10/2005 in relazione a due immobili realizzati in Contrada Giglio, Villaggio Mili S. Marco, Foglio 169, Particella 12 in Messina, inoltrava istanza di condono ai competenti uffici comunali in data 01/06/2011. Tale istanza veniva rigettata con provvedimento del 23/06/2015 del Comune di Messina per una pluralità di ragioni. Successivamente, il predetto comune adottava, con provvedimento n. 477/2015 dell’11/09/2016, un ordine di demolizione del suddetto manufatto. Il Sig. RI NI, con istanza del 15/09/2015, chiedeva all’Amministrazione autrice di quel provvedimento di revocarlo in autotutela (in quanto a suo dire illegittimo). A seguito della sopravvenuta morte del Sig. RI NI in data 17/01/2017, il Comune di Messina notificava ai di lui eredi in data 17/05/2017 una ordinanza con la quale intimava loro di procedere alle demolizioni non effettuate dal proprio dante causa; con l’avvertenza che, in seguito alla verificata la mancata ottemperanza al predetto ordine di demolizione, si sarebbe proceduto alla acquisizione gratuita al patrimonio del comune di tale manufatto e dell’area sovra il quale esso era stato realizzato.
Gli eredi del Sig. RI NI, e segnatamente i Sig.ri IU AR, RI MA, RI US, RI ER, RI CC, RI IA (nata il [...] a [...]), RI SA e RI IA (nata il [...] a [...]), impugnavano il provvedimento menzionato da ultimo con ricorso notificato il 17/07/2017 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 16/09/2017, proponendo però con lo stesso censure di ordine sostanziale circa il rigetto, da parte del Comune di Messina, della istanza di sanatoria presentata dal Sig. RI NI il 01/05/2011.
In data 25/01/2017 si svolgeva la camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dal ricorrente con il predetto ricorso; e qui il Collegio, ritenuti sussistere tutti gli elementi per l’immediata definizione del giudizio a norma dell’art. 60 c.p.a., previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, così passava a statuire dopo aver dato loro (ulteriore) avviso a norma dell’art. 73 c.p.a. circa il rilievo d’ufficio di una possibile causa di inammissibilità del ricorso in epigrafe, rappresentata dalla sopravvenuta inoppugnabilità del provvedimento espresso di rigetto della istanza di sanatoria presentata il 01/06/2011 dal Sig. RI NI.
Osserva il Collegio che malgrado sia stata formalmente impugnata dai ricorrenti la ordinanza prot. n. 123287 del 16/05/2017, tutto il concreto sviluppo delle censure dagli stessi proposte gravita invece sul “ provvedimento di rigetto n. 10/2015 del 23/06/2015 relativo al Progetto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 L. 47/85) per l’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di due involucri edilizi in Messina – Vill. Mili S. Marci C.da Gliglio Fg. 169 part. 12 ditta RI NI, fasc. ID 000317.00 notificato al de cuius RI NI ”, che “ si fonda su vari motivi ritenuto dall’Amministrazione quali ostativi al rilascio della concessione edilizia, sebbene risultino ictu oculi infondati in quanto frutto di una errata interpretazione della normativa in materia ”.
Ma avverso tale provvedimento, che gli stessi attuali ricorrenti riconoscono “ notificato al de cuius RI NI ”, quest’ultimo non ha mai proposto alcuni dei rimedi previsti dall’ordinamento per evitare che esso potesse divenire inoppugnabile. Infatti egli si è fatto autore soltanto di una istanza di (sua) revoca in autotutela all’indirizzo del Comune di Messina: che è però priva di alcuna giuridica rilevanza in base al principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ il potere della P.A. di annullare d’ufficio un precedente atto non è obbligatorio. Invero, se l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ne ha disciplinato i presupposti e le forme, non ha inciso sulla sua natura discrezionale, che non ha trasformato in obbligatorio, né i privati possono pretenderne l’esercizio, rimanendo esso un potere di merito, da esercitare in base a valutazioni riservate all’amministrazione e insindacabili da parte del giudice ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 maggio 2012, n. 2551; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 1 luglio 2011, n. 3949). Il Collegio non può di conseguenza passare in alcun modo allo scrutinio delle censure di ordine sostanziale proposte con il ricorso in epigrafe, le quali tutte, dall’esame del concreto contenuto della domanda di tutela giurisdizionale proposta, risultano relative – piuttosto che alla soltanto formalmente contestata ordinanza n. 2017/4979 del 15/05/2017 - all’ormai divenuto inoppugnabile “ provvedimento di rigetto n. 10/2015 del 23/06/2015 relativo al Progetto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 L. 47/85) per l’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di due involucri edilizi in Messina – Vill. Mili S. Marci C.da Gliglio Fg. 169 part. 12 ditta RI NI, fasc. ID 000317.00 ”.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara pertanto inammissibile il ricorso in epigrafe, statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da formale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite nei confronti della Regione Siciliana, nella misura di euro 2.100,00 (duemilacento/00), più IVA, CPA e spese legali al 15% così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
NI Iannini, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo NI Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo NI Rosario Cumin | NI Iannini |
IL SEGRETARIO