Art. 18.
Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso puo' superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianita' di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe. ((2)) Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 29 settembre-10 ottobre 1983, n. 302 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, primo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ."
Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso puo' superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianita' di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe. ((2)) Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 29 settembre-10 ottobre 1983, n. 302 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, primo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ."