Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2020, proposto da
NA AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ghelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre n. 60;
contro
Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Paci e Federico Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 19.11.2019, n.136289, notificata in data 25.11.2019, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di contenzioso edilizio per opere eseguite senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica e rispetto del vincolo idrogeologico, disponendo contestualmente la non agibilità dell'immobile, con contestuale invito a regolarizzare i pretesi abusi entro 90 giorni e diffida dall'utilizzare gli immobili;
per quanto occorrer possa:
- della comunicazione di violazione edilizia prot. 6.5.2019, n. 55176, della Polizia Municipale del Comune di Pistoia;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Sig.ra NA AM impugna l’atto con il quale il comune di Pistoia l’ha avvisata dell’avvio di un procedimento sanzionatorio per il mutamento di destinazione di un annesso agricolo in unità abitativa e per la realizzazione di altre opere interne ed esterne. L’atto dispone altresì la inagibilità delle porzioni abusive dell’immobile e una diffida alla loro utilizzazione.
In via preliminare, il Collegio deve precisare che il ricorso è ammissibile soltanto nella parte in cui contesta la parte dell’atto impugnato che dichiara la inagibilità dell’immobile vietandone la utilizzazione, mentre per i profili edilizi, paesaggistici ed idraulici, esso costituisce soltanto una comunicazione interlocutoria di avvio del procedimento di per sé priva di immediata lesività.
Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la dichiarazione di inagibilità non sarebbe stata a sua volta preceduta da avviso di avvio del procedimento.
La censura non ha fondamento dal momento che il potere di dichiarare la inagibilità di immobili insalubri di cui agli artt. 222 del t.u. delle leggi sanitarie e 26 del d.p.r. 380 del 2001, seppure tipizzato e non extra ordinem, riveste carattere d’urgenza in relazione alla finalità di evitare pericoli per la salute delle persone (T.A.R. Bari Puglia sez. III, 19/03/2014, n. 360). In relazione ad esso trova quindi spazio la deroga di cui al comma 1 dell’art. 7 della L. 241 del 1990 in base alla quale la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa laddove sussistano particolari esigenze di celerità.
I successivi motivi, come già detto, devono dichiararsi inammissibili in quanto investono solo i profili edilizi e paesaggistici che non attengono alla dichiarazione di inagibilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge come da motivazione.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000. oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AR UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER AR UC |
IL SEGRETARIO