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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
RO RE CE, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Al ricorrente, dichiarato fallito dal trib. di Como, in quanto socio illimitatamente responsabile di società commerciale, è stata contestata l'omessa dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione di fabbricati estranei all'impresa e percepiti dal curatore fallimentare conseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
Il ricorrente assume che non aveva l'obbligo di dichiararli, in quanto l'obbligo di dichiarare i predetti redditi, dopo la dichiarazione di fallimento, gravava sul curatore fallimentare, in quanto possessore dei redditi avendo percepito i canoni di locazione. In subordine domandava l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa e, in ulteriore, subordine, il riconoscimento della continuazione con le sanzioni irrogate per altre annualità.
2. AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il presupposto impositivo dei redditi da fabbricati non è la loro percezione, ma la condizione di titolare del diritto reale. Quindi, gli stessi, anche dopo la dichiarazione di fallimento -indipendentemente da chi li abbia percepiti-, in quanto provento di canoni di locazione di immobili intestati al fallito ma estranei all'impresa, dovevano essere dichiarati dal medesimo e non dal curatore del fallimento.
Infatti, nel fallimento vengono ricompresi i soli redditi di impresa ex art. 183 Tuir.
Gli ulteriori redditi estranei all'impresa rimangono in capo al fallito che ha l'obbligo di dichiararli.
Non sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa per cui possa essere invocata la buona fede del contribuente per escludere il pagamento delle sanzioni, né è applicabile l'invocata continuazione in caso di omessa dichiarazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 1500,00.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
RO RE CE, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TMXM000725 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Al ricorrente, dichiarato fallito dal trib. di Como, in quanto socio illimitatamente responsabile di società commerciale, è stata contestata l'omessa dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione di fabbricati estranei all'impresa e percepiti dal curatore fallimentare conseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
Il ricorrente assume che non aveva l'obbligo di dichiararli, in quanto l'obbligo di dichiarare i predetti redditi, dopo la dichiarazione di fallimento, gravava sul curatore fallimentare, in quanto possessore dei redditi avendo percepito i canoni di locazione. In subordine domandava l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa e, in ulteriore, subordine, il riconoscimento della continuazione con le sanzioni irrogate per altre annualità.
2. AdE ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il presupposto impositivo dei redditi da fabbricati non è la loro percezione, ma la condizione di titolare del diritto reale. Quindi, gli stessi, anche dopo la dichiarazione di fallimento -indipendentemente da chi li abbia percepiti-, in quanto provento di canoni di locazione di immobili intestati al fallito ma estranei all'impresa, dovevano essere dichiarati dal medesimo e non dal curatore del fallimento.
Infatti, nel fallimento vengono ricompresi i soli redditi di impresa ex art. 183 Tuir.
Gli ulteriori redditi estranei all'impresa rimangono in capo al fallito che ha l'obbligo di dichiararli.
Non sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa per cui possa essere invocata la buona fede del contribuente per escludere il pagamento delle sanzioni, né è applicabile l'invocata continuazione in caso di omessa dichiarazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 1500,00.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera