Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Obbligo di dichiarazione dei redditi da locazione

    La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo dei redditi da fabbricati sia la titolarità del diritto reale e non la percezione. Pertanto, tali redditi, se estranei all'impresa fallimentare, rimangono in capo al fallito che ha l'obbligo di dichiararli, indipendentemente da chi li abbia materialmente percepiti.

  • Rigettato
    Annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa

    La Corte ha ritenuto che non sussistano obiettive condizioni di incertezza normativa per cui possa essere invocata la buona fede del contribuente per escludere il pagamento delle sanzioni.

  • Rigettato
    Riconoscimento della continuazione con le sanzioni irrogate per altre annualità

    La Corte ha ritenuto che non sia applicabile l'invocata continuazione in caso di omessa dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 20
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo