Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3083 del 2025, proposto da
LE CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tramontano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità
- del silenzio serbato dal Comune di Maddaloni, in riferimento al procedimento ex art. 28 DPR 327/2001 attivato dal ricorrente con istanza del 18.02.2025, inviata a mezzo PEC;
- del silenzio serbato dal Comune di Maddaloni, in riferimento all'istanza inviata in data 29.04.2025 a mezzo pec, con cui il CI sollecitava la comunicazione degli estremi di deposito dell’indennità provvisoria e definitiva di esproprio; scaduti i termini di legge per il riscontro;
nonché per l’accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa OL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che:
- nei suoi confronti veniva intrapresa una procedura espropriativa avente ad oggetto un lotto di terreno sito nel tenimento del Comune di Maddaloni alla Via SS n. 265, identificato al foglio 33, p.lle 72 e 227 di complessivi mq 5.985 di sua proprietà;
- in particolare, detto terreno veniva espropriato con il decreto n. 2 del 13 luglio 2017;
- ne nasceva un contenzioso per la determinazione dell’indennità di esproprio;
- dopo varie pronunce passava in giudicato la determinazione dell’indennità di esproprio;
- pertanto, presentava varie istanze- diffide volte a ottenere quanto a tale titolo dovutogli.
Non avendo ottenuto riscontro dal Comune di Maddaloni ha intrapreso la presente azione volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle sue diffide.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, il Collegio ha dato avviso a verbale della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come ricordato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 2162 dell’8 luglio 2025), l'art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a. stabilisce che in materia di espropriazione per pubblica utilità resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che riguardano la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Ne consegue che l'indennità di esproprio costituisce un diritto soggettivo dell'interessato.
A fronte di un diritto soggettivo, come è noto, non può configurarsi alcun silenzio amministrativo e per conseguire l'adempimento del diritto l'interessato può - e deve - direttamente adire il giudice ordinario.
Risulta del tutto irrilevante la circostanza che la normativa preveda l'adozione di atti amministrativi funzionali rispetto all'adempimento dell'obbligazione, posto che ciò si verifica ogniqualvolta l'Amministrazione sia tenuta al pagamento di un debito di natura pecuniaria, il quale non può essere assolto se non previa adozione dei necessari atti di natura amministrativa e contabile, come l'imputazione della relativa spesa nel pertinente capitolo di bilancio, senza che ciò abbia mai indotto a ritenere che la giurisdizione, per tali crediti, debba trasferirsi dal giudice ordinario al giudice amministrativo.
Sulla specifica questione, d'altronde, si è già espressa la giurisprudenza: a) T.A.R. Campania, Napoli, VII, 26 aprile 2022, n. 2812: è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione su di un'istanza finalizzata a disporre lo svincolo delle indennità di espropriazione: ciò in quanto avverso il silenzio dell'Amministrazione è necessario l'esercizio di una potestà amministrativa e la posizione del privato deve configurarsi come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo, come nel caso in questione; b) Consiglio di Stato, IV, 23 marzo 2020, n. 2031: in materia di espropriazione per pubblica utilità la controversia avente ad oggetto questioni attinenti alla domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione diretta ad accertare l'obbligo di emissione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che trattasi di controversia riguardante la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; c) T.A.R. Campania, Napoli, V, 23 gennaio 2020, n. 322: è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'autorizzazione alla determinazione, svincolo e corresponsione dell'indennità di espropriazione in considerazione della natura espropriativa o ablativa di tali atti; pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche la domanda connessa all'istanza di svincolo delle somme, in quanto il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante a tale istanza, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo; d) Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2008, n. 29527: rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda proposta nei confronti dall'Amministrazione perché sia accertato l'obbligo di adozione del provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, trattandosi di controversia riguardante la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
In conclusione, il ricorso verte su pretese di diritto soggettivo con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di legge.
Non essendosi costituito il Comune di Maddaloni nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, indica il Giudice munito di giurisdizione nel Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IU, Presidente
OL MA, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MA | PA IU |
IL SEGRETARIO