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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2023 R.G. promossa
DA
(già Parte_1 [...]
( ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
p.t., CP_1
Parte_3
, in persona del Dirigente scolastico p.t.,
[...]
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania
Appellanti
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Aldo Corsaro
Appellato
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.7.2019 al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa,
– dipendente del dal Controparte_2 Parte_1
26.09.2000 con la qualifica e le mansioni di collaboratore scolastico presso l'I.C. “E. De Amicis” di , invalido civile con una riduzione della Pt_3
capacità lavorativa pari al 75% in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsogli nel 1999 – esponeva che: dal 26.11.2018 all'8.03.2018, si era assentato dal lavoro per sottoporsi ad intervento chirurgico come da certificati di malattia regolarmente trasmessi all'amministrazione datrice di lavoro;
con nota prot. n. 325/7.4.a del 15.01.2019, gli era stata richiesta giustificazione scritta per l'assenza alla visita domiciliare di controllo n.
176416 del 28.12.2018, cui faceva riscontro affermando «di non essersi allontanato dalla propria abitazione nel giorno e nell'ora in cui è stata disposta la visita fiscale e di non aver in alcun modo sentito il citofono»; con successiva raccomandata del 28.01.2019, gli era stata formalmente contestata la violazione disciplinare e applicata la decadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 14, legge 638 del 1983, dal trattamento economico
“dall'inizio della malattia per dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo di undici di giorni non essendo stato presente alla visita fiscale del 28.12.2018”; con ulteriore provvedimento del 22.02.2019, per gli stessi fatti, gli era stata altresì irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare CP_2
la nullità, inefficacia ed illegittimità dei provvedimenti disciplinari irrogati nonché la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale – sub specie di pregiudizio alla salute, alla vita di relazione e all'immagine professionale – da lui subito.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 96 del
9.02.2023, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i provvedimenti disciplinari impugnati e rigettando, di contro, la domanda di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva insussistente la prova dell'assenza del dipendente alla visita di controllo in quanto «dal verbale stesso risulta che il medico fiscale, per un tempo non superiore al minuto
(ore 10.29), si è limitato a suonare il citofono e che non ha compiuto ulteriori attività di verifica;
inoltre, non ha precisato le ragioni della impossibilità a lasciare l'invito a visita di controllo ambulatoriale»
Avverso la sentenza, con ricorso del 1.8.2023 interponevano appello il e l Controparte_3 Parte_3
di ,
[...] Pt_3
L'appellato si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e nel merito deducendone la infondatezza
Compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche, in cui le parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate con gli atti introduttivi del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, in data 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza per avere annullato la sanzione della decadenza dal trattamento economico applicata al lavoratore con provvedimento del 28.01.2019; deducono che il primo giudice in modo erroneo ha statuito che “esula dalla diligenza media del dipendente verificare il funzionamento del citofono ed in generale compiere ogni altra attività che non sia quella di attendere in casa la visita medica durante le c.d. fasce orarie di reperibilità”.
Sostengono gli appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, il non ha adempiuto all'onere di provare di avere CP_2
rispettato il dovere di diligenza e cooperazione al fine dell'utile svolgimento della visita di controllo medico, non superabile con la mera allegazione “di non aver udito il campanello”. Gli appellanti chiedono la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto del ricorso di prime cure.
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi formulata dall'appellato, in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte secondo cui il generale principio di necessaria specificità dei motivi di cui agli artt. 342 e 434 del codice di rito «prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure»
(in termini, la massima di Cass., Sez. II, Ord. n. 2320 del 25.01.2023; v. anche Sez. Un., sent. 27199 del 16.11.2017).
Nella specie e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il ricorso delle amministrazioni appellanti soddisfa tali requisiti di specificità: infatti, gli appellanti hanno indicato espressamente il capo della sentenza oggetto di gravame, le censure mosse alle argomentazioni logico-giuridiche del
Giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. L'appello è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
4. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della decadenza dal trattamento economico disposta dall'amministrazione scolastica nei confronti del in relazione all'assenza dello stesso alla visita medica di controllo CP_2
del 28.12.2010, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.L, 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui, qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 14 gennaio 1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato articolo nella parte in cui non prevede una seconda visita di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni.
In merito alla decadenza dal trattamento economico per assenza ingiustificata alla visita fiscale, la Cassazione ha chiarito che non viene in rilievo una sanzione disciplinare, «ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l'allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale.» (cfr. Cass. n. 33180/2021).
5. Nel caso in esame, dalla documentazione in atti (si veda allegato 1 della produzione di parte appellante, esito di visita medica di controllo), recatosi il medico presso l'abitazione della risulta che, alle 10:29 (dunque, CP_2
durante le fasce orarie previste dalla legge) del giorno 28.12.2018, “non ha risposto nessuno all'indirizzo”.
Come già evidenziato dal primo giudice, il verbale redatto dal medico incaricato della visita di controllo fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Deve dunque ritenersi incontestato il fatto che il giorno 28.12.2018, alle 10:29, il medico di sia recato presso l'abitazione del e che nessuno abbia CP_2
risposto al citofono.
La Suprema Corte – in ordine agli obblighi di diligenza che impongono al lavoratore di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all'espletamento della visita medica– ha evidenziato che “l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale il DL 12 settembre 1983 n.463, art.5, comma 14,
(convertito nella L n.638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore” (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 13/03/2006, n.5420; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2019, n. 19668; Cass. n.3294/2016).Cassazione civile sez. lav.,
11/02/2008, n.3226).
Nella specie, l'appellante, sul quale incombeva il relativo onere di provare che la mancata sottoposizione alla visita era derivata da un fatto a lui non imputabile e dunque era giustificata, non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a sostenere di non avere sentito il citofono.
Tuttavia, trattasi di circostanza addotta dal lavoratore che non può assurgere a valida giustificazione dell'assenza alla visita, avuto riguardo all'obbligo di diligenza che sullo stesso incombe.
Ed infatti il dipendente posto in malattia deve adoperarsi al fine di consentire la visita fiscale ed a superare le difficoltà meramente pratiche che possano impedire il regolare svolgimento della visita stessa.
È stato inoltre escluso dalla Cassazione espressamente che «il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono» (Cass. civ., Sez. lavoro,
14/09/1993, n. 9523).
Risulta evidente che limitandosi ad affermare di non aver sentito il CP_2
citofono, non abbia adempiuto all'onere di provare la sussistenza di circostanze a lui non imputabili che abbiano reso impossibile la visita, circostanze che non sono state neppure allegate, né tantomeno provate
(eventualmente anche a mezzo testimoni).
È inconducente quanto si legge nella sentenza impugnata circa il tempo durante il quale il medico si sia intrattenuto a suonare il citofono;
ed infatti,
a parte il fatto che dallo stesso documento che attesta l'esito della visita non emerge, come si dice in sentenza, che il medico si sia limitato a suonare il citofono per un tempo superiore al minuto (evincendosi solo che l'ora della visita è quella delle 10:29), una tale circostanza non esclude comunque che il lavoratore sia incorso in violazione del dovere di diligenza, dovendosi ribadire, alla luce dei principi sopra enunciati, che il mero fatto di non aver sentito il citofono non è una sufficiente giustificazione della mancata sottoposizione alla visita.
Alla luce di quanto detto, deve sicuramente ritenersi legittima la misura della decadenza dal trattamento economico erogata dall'amministrazione dall'inizio della malattia (08.12.2018) per dieci giorni.
In tali termini, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità del “provvedimento perdita del trattamento economico” del 28.01.2019 in relazione alla decadenza da ogni trattamento economico dall'inizio della malattia (8.12.2018) per dieci giorni.
Di contro, tenuto conto di quanto statuito dalla Consulta, va confermata la illegittimità della decadenza dal trattamento economico nella misura della metà per l'ulteriore periodo di undici giorni.
6. Resta inoltre ferma la statuizione della sentenza impugnata che ha annullato la seconda sanzione disciplinare applicata al dipendente (rimprovero scritto) in ordine a cui nessuna specifica censura è stata svolta dall'appellante.
7. La soccombenza reciproca delle parti giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., la integrale compensazione delle spese per i giudizi di primo e secondo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara la legittimità del “provvedimento perdita del trattamento economico” del 28.01.2019, applicata a
[...]
, in relazione alla decadenza da ogni trattamento economico CP_2
dall'inizio della malattia (8.12.2018) per dieci giorni;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il MOT dott. Ettore Timpanaro.