Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5443/2024 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Elisa Gatto;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Stefania Frega.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la SI.ra ed il SI. , celebrato a Massignano (AN), il 26/09/2004, Parte_2 Parte_1 in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune che proceda alla annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare il collocamento dei due figli maggiorenni, e Persona_1 Persona_2
ancora studenti e quindi non ancora autosufficienti economicamente, presso la abitazione del- la madre sita in Camerano (AN), alla Via Salette 4, ove già risultano residenti;
- 1 -
separazione, continueranno ad incontrare il padre due pomeriggi a settimana (all'incirca dalle
17:30 alle 20) quando il week end lo trascorreranno con la madre, ed un pomeriggio a settimana
(con gli stessi orari) quando invece il weekend staranno con il padre;
4) verrà mantenuta la regolamentazione del diritto di visita del padre, già disposta in sede di separazione consensuale, anche per i periodi estivi, nel rispetto sempre del principio di alternanza. In ogni caso, i figli saranno liberi di concordare meglio gli orari ed i giorni direttamente con il padre, in base ai loro bisogni e impegni, tenuto conto anche delle esigenze dello stesso come di stabilire con lui ulteriori periodi di visita, oltre a quelli già concordati che dovranno permanere per garantire una stabilità e continuità del rapporto affettivo genitoriale, ciò anche considerato che attualmente i due figli non sono ancora autonomi negli spostamenti per raggiungere la casa paterna;
5) il SI. verserà alla madre (genitore collocatario), a titolo di mantenimento per i Parte_1
figli, tramite bonifico da effettuarsi sul codice Iban intestato alla SI.ra (già a Pt_2 conoscenza del SI. ), entro il 10 (dieci) di ogni mese, la somma complessiva di € Parte_1
550,00= (quindi € 275,00 per ciascun figlio), che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT. Il sig. continuerà a versare alla SI il mantenimento mensile pari Parte_1 Pt_2
a € 275,00, per la figlia anche per tutto il periodo in cui la stessa, per motivi Persona_1
di studio, non abiterà nella casa materna. provvederà poi a richiedere le cifre Persona_1
necessarie al suo mantenimento (eccetto le spese straordinarie) alla propria madre. Il sig.
cesserà di corrispondere la somma prevista per il mantenimento di ciascuno dei figli Parte_1
non appena ciascuno di essi sarà economicamente indipendente ed inserito nel mondo del lavoro con una collocazione che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente e gli consenta di accedere ai sussidi in caso di non occupazione.
6) Le spese straordinarie concernenti i figli, intendendosi per tali quelle descritte nel Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia approvato in data 10.07.2024 ed in vigore dal e di seguito trascritte, sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si intendono per spese straordinarie:
1) SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per a) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e
- 2 - fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) Visite, anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acqui-sto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie indifferibili ed urgenti;
c) Interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
d) Farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sa-nitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettan-ti ecc.); e) Farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
f) Acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
g) Supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
h) Cicli di psicoterapia, logopedia, e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
i) Ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
b) Interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
c) Cure dentistiche, ortodontiche
(compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
d) Acquisti di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
e) Cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche o contribuzione comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
c) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno pera scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
e) libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
f) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico casa/
- 3 - scuola;
h) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantitativa, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto)
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
b) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale, se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
c) alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
d) master e corsi di specializzazione anche all'estero; e) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
h) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
i) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE;
PER ATTIVITA' LUDICO – RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori per le spese:
a) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scolastica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezza-tura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acqui-stato di comune accordo;
c) frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
d) baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: a) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamenti, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); b) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
c) vacanza trascorse in assenza di genitori;
d) conseguimenti della patente di guida
(esami, tasse, visita medica e corsi); e) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto;
f) organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo
- 4 - sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.) g) attività sociale (a titolo esemplificati, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); h) baby- sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgrega-zione del nucleo familiare;
i) frequenza di centri estivi.
Nello specifico, per le spese sportive di entrambi i figli, che vengono pagate con disposizione permanente sul conto corrente, quelle di saranno addebitate sul c.c. bancario della Per_1
madre, mentre quelle di sul c.c. del padre, le restanti spese straordinarie saranno Per_2 suddivise al 50% tra i due genitori. Solo per quest'anno le spese sportive del figlio sono Per_2
state già addebitate sul conto corrente della madre e quindi il 50% verrà rimborsato dal padre.
Per il proseguo si provvederà alle condizioni già concordate. Qualora uno dei due figli cessasse di praticare attività sportiva le spese relative all'altro figlio saranno divise al 50% tra i due genitori. Ulteriori spese sportive rispetto a quelle già in corso dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Ciascun genitore che avrà provveduto a sostenere le spese straordinarie per i figli provvederà a far avere tutta la documentazione giustificativa delle spese straordinarie anticipate per i due figli (scontrini/ fatture/ricevute pagamenti), entro fine mese, all'altro genitore che dovrà in seguito provvedere entro il 20 del mese successivo al rimborso del 50% delle stesse.
7) la SI.ra dichiara di rinunciare a procedere con il recupero, anche esecutivo, delle Pt_2
spese straordinarie per i due figli corrisposte dal mese di ottobre 2023 sino alla data del deposito del presente ricorso e non ancora rimborsate dal SI. ; Parte_1
8) la SI.ra percepirà al 100% gli AU dovuti ai due figli;
Pt_2
9) il SI. dichiara di rinunciare a procedere per il recupero, anche esecutivo, del 50% Parte_1 della somma prevista per l'AU dei figli percepito integralmente dalla SInora Pt_2 dall'anno 2022 sino alla data del deposito del presente ricorso;
10) i suddetti coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo autonomi economicamente e lavorativamente;
11) i rapporti economici - patrimoniali sono già stati tutti regolamentati e definiti tra loro in sede di separazione consensuale e pertanto entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra; Con compensazione tra le parti delle spese di lite.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 5 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 26/09/2004.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 8332 del 07.07.2021 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 06.07.2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
26/09/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 196, parte 2, serie A dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi maggiorenni ma economicamente non ancora indipendenti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e d Ancona il 26/09/2004 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 196, parte 2, serie A dell'anno 2004;
- 6 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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