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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero DIMINO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1
- discute la causa, riportandosi alle note conclusive depositate l'11/04/2025;
- insiste nell'accoglimento del ricorso. oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2023, R.G., ha impugnato l'Ordinanza di Ingiunzione n. Pt_1
OI-001314681 prot. n. 0101.12/01/2023.0002376, notificata a mezzo posta in data 20/01/2023, allo stesso ricorrente quale legale rappresentante responsabile della Di CA s.a.s (già cancellata dal CP_ registro delle imprese in data 5/08/2019) con la quale l' di IA ha richiesto il pagamento della somma di € 10.006,60 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), relativi ai periodi 12/2016-02/2017- 03/2017-04/2017-05/2017-06/2017-09/2017-10/2017.
Ha eccepito:
1) la violazione dell'art. 14, comma II, L. 689/81;
2) inesistenza della violazione accertata;
3) violazione del principio di proporzionalità tra fatto illecito e sanzione irrogata. Violazione art. 3
Cost. Disparità di trattamento.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_2
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3)sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
4) infondatezza dell'eccezione di prescrizione
5) manifesta infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione relativa alla presunta competenza funzionale del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.
6) nel merito.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là CP_ di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa per l'illecito amministrativo relativo all'anno 2017, per il valore di euro 10.000, lamentando la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico e la sproporzionalità della sanzione.
Invero, la notifica al legale rappresentante si è perfezionata per compiuta giacenza, mentre quella all'azienda obbligata in solido risulta notificata per consegna nelle mani della commessa e qui si allegano le relate di notifica insieme all'ulteriore documentazione a supporto.
I diversi periodi per cui le quote a carico sono state trattenute e non versate sono stati trasmessi
Cont CP_ all' e si allegano gli avvisi di addebito di riferimento e non si registrano pagamenti né all' Cont né all' .
Ha successivamente prodotto provvedimento rideterminato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L.
n. 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 28/05/2025. ***********
Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione avverso l'ordinanza impugnata.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n.
3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs.8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della legge n. 689/1981; […]”.
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio
2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, successivo alla depenalizzazione, l' costituendosi ha dato prova di avere CP_2 notificato l'atto di accertamento relativo al periodo contestato mediante documento prot. n. Par
.0101.29/08/2018.0042817 ricevuta dal ricorrente in data 26/09/2018 ed alla società CP_2
[...]
mediante documento prot. n. .0101.29/08/2018.0042816 ricevuta in data 6/10/2018, a Pt_2 CP_2
mezzo raccomandate spedite in data a 11.09.2018, ma non ha dato prova di avere rispettato il termine dei 90 gg dalla violazione, termine perentorio come risulta anche dalla circolare n. 32 del 25.02.2022, della stessa avente ad oggetto la “Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento CP_2 delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento CP_2
della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della serialità della questione si liquidano al minimo della tariffa, tenuto a mente il D.M. n. 55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- in accoglimento dell'opposizione: annulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI-0013514681prot. n.
0101.12/01/2023.0002376;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 718,50 di cui € 118,50 per spese CP_2
vive oltre rimborso forfettario IVA e CpA
IA, 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini