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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2208/2019, avente ad oggetto “opposizione al decreto di trasferimento ex articolo 617, c.
2, c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 17.4.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Angelo Di Santo ( C.F._2
( , con l'avvocato Angelo Parte_2 C.F._3
Di Santo ( C.F._2
CONTRO
(GIA' ) ( nella qualità _1 CP_2 P.IVA_1
di procuratore di ( , con Controparte_3 P.IVA_2
l'avvocato CACCIATORE TERESA CLAUDIA ANTONELLA
( ); C.F._4
(C.F. e P.IVA di gruppo CP_4 Parte_3 P.IVA_3
) e per essa (C.F. n. P.IVA_4 Controparte_5
e P.IVA di gruppo n. ), con l'avv. Giovanni P.IVA_5 P.IVA_4
Simone ( ) intervenuta ex art 111 c.p.c. quale CodiceFiscale_5
cessionaria di Controparte_6
1 (c.f. ), cessionaria dei crediti di Controparte_6 P.IVA_6 [...]
per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_3
(c.f. , rappresentata e Parte_4 P.IVA_7
difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f.
) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._6
); C.F._7
NONCHÉ
(c.f. ), con Controparte_7 C.F._8
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ); C.F._9
(c.f. ), con l'avvocato Parte_5 C.F._10
MANFREDI FRANCESCO ( ) C.F._9
(c.f. ), con Controparte_8 C.F._11
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ); C.F._9
(C.F. ), con Parte_6 C.F._12
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ) C.F._9
questi ultimi quali eredi di , citati in giudizio a Persona_1
seguito di ordinanza emessa ex articolo 102 c.p.c.
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
2 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con contratto di mutuo fondiario del 17.10.2006 (rep. n. 3182 – racc.
n. 1891), a rogito del Notaio dott. , l'allora Cassa Persona_2
Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo Soc.
Coop. ha concesso al sig. un finanziamento di Parte_1
originari €.150.000,00. A garanzia del puntuale rimborso del capitale mutuato e degli accessori, nonché dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, è stata iscritta, presso la competente Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data 26.10.2006, ipoteca volontaria (reg. gen. 12010 - Pt_6
reg. part. 2275) per complessivi € 270.000,00, sugli immobili di piena proprietà del mutuante in atti meglio descritti.
Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal sig. con la sottoscrizione del riferito contratto di Pt_1
mutuo, la sig.ra ha prestato fidejussione specifica, Parte_2
personale, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, sino alla concorrenza di €.135.000,00.
Considerato che gli obbligati non hanno provveduto a corrispondere il quantum dovuto, in forza del predetto contratto di mutuo fondiario l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito
Cooperativo Soc. Coop. ha avviato, in danno del mutuatario, innanzi all'intestato Tribunale di Matera, la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 41/2014, avente ad oggetto gli immobili ipotecati, concessi in garanzia.
3 Avverso il decreto di trasferimento Rep. n. 55 - Cron. n. 495 del
26.03.2019, nonché avverso la vendita e l'aggiudicazione degli immobili espropriati, avvenuta in data 03.09.2018, i sigg. e Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c., con Parte_2
la quale hanno spiegato una serie di censure, in parte afferenti a vizi relativi al contratto di compravendita dell'immobile ipotecato, in parte riguardanti asserite irregolarità del contratto di mutuo.
Con ordinanza del 17.9.2019, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando agli opponenti il termine di rito per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 25.10.2022, è stata dichiarata la definizione della proceduta esecutiva immobiliare rubricata con R.G.E. n. 41/2014, stante l'avvenuto riparto della somma ricavata dalla vendita del compendio immobiliare pignorato.
Con atto di citazione introduttivo della fase di merito, i sigg. Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale
[...] Parte_2
di Matera, per l'udienza del 07.04.2020, la Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo Soc. Coop. al fine di sentire accogliere le conclusioni come ivi formulate.
Si è costituita in giudizio (divenuta nelle more, Controparte_3
come detto, cessionaria della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana
Grotte - Credito Cooperativo Soc. Coop.), la quale, confutando tutte le avverse domande ed eccezioni, ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. e prima della celebrazione dell'udienza del 17.10.2024 (fissata per verificare la possibile ed eventuale conciliazione della lite e/o per la precisazione conclusioni), si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
4 e per essa quale cessionaria Controparte_9 Controparte_10
del credito di (a sua volta costituitasi in giudizio, quale Controparte_6
cessionaria di . Controparte_3
Tanto premesso, si osserva.
1.2
L'articolo 2929, c. 1, c.c. predica che “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Il secondo comma aggiunge che “gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione n. 21110/2012 hanno avuto modo di affermare che “il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo
a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Conferma di tanto si rinviene in Cass. 18312/2014 secondo cui “in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e
5 l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore”.
La Cassazione, con le Sezioni Unite sopra citate, ha aderito a quell'orientamento favorevole ad un'accezione più ampia della regola dettata dall'articolo 2929 c.c., in cui rientrano anche le ipotesi di inesistenza di un valido titolo esecutivo. Nella disposizione, infatti, si ravvisa una norma di chiusura del sistema, volta a far sì che, una volta intervenuta la vendita, possano essere opposte all'aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa, in quanto tale. All'aggiudicatario o al terzo assegnatario non colluso col creditore procedente risulterebbero quindi inopponibili non solo le pregresse nullità formali del procedimento ma anche quelle attinenti all'esistenza stessa del diritto del creditore ad agire in executivis: sia in quanto il terzo è estraneo alle vicende del titolo esecutivo e l'esigenza di stabilità espressa dal citato art. 2929 mira appunto ad impedire che operi in suo danno la regola della nullità derivata, posta in ambito processuale dall'art. 159, comma 1, del codice di rito, sia perché, almeno secondo alcuni autori, l'esistenza di un valido titolo esecutivo non costituirebbe un presupposto per il corretto funzionamento del processo di esecuzione e non impedirebbe perciò che tale processo, se svolto in conformità alle regole procedurali per esso fissate, produca l'effetto di trasformare il diritto di proprietà sul bene in una somma di denaro. Sotto quest'ultimo profilo si è anche osservato che l'insensibilità del diritto dell'aggiudicatario alle vicende del titolo esecutivo, anche a prescindere da quanto espressamente dispone il citato articolo 2929 c.c., deriva dai principi generali in tema di rapporti tra diritto sostanziale e processo esecutivo. In tempi relativamente più recenti una conferma dell'intento del legislatore di salvaguardare la
6 stabilità dell'acquisto del terzo non colluso è stata altresì individuata nel disposto dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, art. 2, comma 4, (convertito con modificazioni nella legge
80/2005), a tenore del quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l'assegnazione si verifichi l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Non importa qui soffermarsi sulla struttura del processo esecutivo e sul fatto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, esso si presenta organizzato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie autonoma di atti ordinati e di distinti provvedimenti successivi, di modo che le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (si vedano, tra le altre, Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 7 maggio
1999, n. 4584; Cass. 16 gennaio 2007, n.837; e Cass. 29 settembre
2009, n.20814). Mette conto invece sottolineare come altro sia il vizio di legittimità dal quale può essere affetto uno specifico atto o un determinato segmento del procedimento, altro l'eventuale difetto del diritto per la cui attuazione quel medesimo procedimento è destinato a svolgersi.
Il difetto di un idoneo titolo esecutivo - che lo si accerti all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione o che si ammetta la possibilità di rilevarlo d'ufficio nell'ambito stesso del processo esecutivo - non si
7 traduce in un vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire in executivis. Gli LI sostengono - cfr.
Sezioni Unite citate - che coloro che amano porre in parallelo il processo di cognizione e quello di esecuzione, adoperando anche per quest'ultimo gli apparati concettuali e la terminologia tipici del primo, configurano l'esistenza di un valido titolo esecutivo come una condizione dell'azione esecutiva, e ne deducono che essa deve permanere per l'intera durata di detta azione, destinata altrimenti a divenire improcedibile. Ma, come nel processo di cognizione la mancanza del diritto fatto valere dall'attore non si confonde certo con i possibili vizi di nullità del procedimento azionato per l'accertamento e la tutela di quel diritto, così nel processo esecutivo il difetto di un idoneo titolo vale ad escludere il diritto di agire esecutivamente ma, in quanto tale, non si lascia definire in termini di nullità degli atti in cui il procedimento consiste. Se ciò consente di affermare che la "nullità degli atti esecutivi" cui allude il citato art. 2929 non può confondersi con l'accertata mancanza di un idoneo titolo esecutivo, non pare corretto farne discendere la conclusione che, in quest'ultima situazione, il diritto del terzo acquirente o aggiudicatario debba restare necessariamente travolto. La mancanza del diritto ad agire condiziona l'esito del procedimento ma non rende nulli gli atti attraverso i quali esso si è esplicato. Ciò significa che il terzo acquirente o assegnatario del bene pignorato, il quale è estraneo al rapporto intercorrente tra il preteso creditore e l'esecutato, deriva il suo diritto da un atto - o meglio, da una sequela di atti culminanti nel decreto di trasferimento - la cui validità non è qui in discussione. La vendita forzata produce un trasferimento per atto tra vivi, operante sul piano del diritto sostanziale, sotto molti aspetti (pur con le note differenze di regime) assimilabile alla compravendita negoziale (cfr. articolo 2919 c.c.).
8 Quando essa si sia perfezionata, nell'ambito del procedimento giudiziale che la prevede e in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d'individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s'è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall'articolo 2929 c.c.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perché
l'atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.
Prosegue la Corte che “la salvezza dei diritti acquisiti dal terzo aggiudicatario
o assegnatario, pur se fondata sull'autonomia dell'acquisto, rispetto agli ulteriori sviluppi ed all'esito finale del processo esecutivo nel cui ambito esso è intervenuto, non può realizzarsi ove ricorra una dimostrata situazione di collusione del terzo e del creditore procedente in danno dell'esecutato (o in qualsiasi altro caso di uso illecito da parte dell'acquirente del subprocedimento di vendita coattiva).
Qui, nuovamente, occorre fare riferimento al principio ricavabile dal già molte volte citato art. 2929, che non offre tutela al terzo colluso in presenza di vizi di nullità da cui siano affetti gli atti del procedimento. Se è vero che, come dianzi chiarito, la disciplina dettata da quell'articolo del codice non è direttamente riferibile alla fattispecie qui in esame, è non meno vero che i limiti ivi stabiliti in ordine alla salvaguardia della posizione del terzo acquirente o aggiudicatario non possono non operare anche in presenza di fatti che mettano in crisi il fondamento dell'intero processo esecutivo: perché, a maggior ragione, una simile tutela risulterebbe estranea ai principi dell'ordinamento qualora fosse dimostrato che la collusione tra il terzo ed il creditore ha investito addirittura il fatto genetico dell'azione esecutiva. La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s'è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che
9 risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto compererà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'articolo 96 c.p.c. - abbia agito in executivis non avendone titolo”.
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva che nella fattispecie non è stata affatto allegata la sussistenza di una collusione tra terzo e creditore, né questa è stata provata nel corso del giudizio.
Come sopra detto (cfr. Cass. 18312/2014), la collusione fra aggiudicatario e creditore non presuppone “la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore”.
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato, né è stata formulata alcuna domanda risarcitoria. Si evidenzia, poi, che il diritto dell'esecutato a vedersi attribuito il ricavato della vendita o a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno è subordinato all'allegazione e dimostrazione della collusione. La sentenza, infatti, usa a tal proposito l'espressione “in tal caso” - ovvero qualora sia stata dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente - e solo in questa evenienza fa salvo “il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la
10 normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Logico corollario è la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media.
Gli opponenti soccombono nei confronti di tutte le parti in causa anche dei litisconsorti necessari.
Deve evidenziarsi che non essendo intervenuto il consenso all'estromissione, il processo non solo vede la partecipazione degli intervenuti ex articolo 111 c.p.c., ma prosegue anche tra le parti originarie (cfr. art. 111 c.p.c.), di talché la condanna non potrà che essere disposta nei confronti di tutte le parti con alcune eccezioni relative al quantum.
Per non sarà liquidata la fase decisionale a cui non ha _1
partecipato, mentre saranno liquidate le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione.
Per saranno liquidate solo le fasi di studio ed Controparte_11
introduttiva, essendosi costituita dopo lo spirare dei termini di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c. e non avendo partecipato alla fase decisionale.
Per i terzi chiamati e per saranno liquidate le fasi di Controparte_9
studio, introduttiva e decisoria atteso che si sono costituiti dopo lo spirare dei termini ex articolo 183, c. 6, c.p.c. ed hanno, comunque, preso parte alla decisione.
L'aver agito in spregio all'orientamento delle Sezioni Unite del 2012
(precedente all'instaurazione della presente opposizione), tradisce un
11 modus operandi dilatorio, ostruzionistico ed incompatibile col corretto uso dello strumento giudiziale tanto da costituirne un abuso. Si reputa, pertanto, di dover stigmatizzare tale comportamento con la condanna di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., contenendo la stessa in una somma pari a quella relativa alla fase di studio del giudizio (euro
2.127,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione ex articolo 617,
c. 2, c.p.c. proposta avverso il decreto di trasferimento in atti meglio indicato da e con ricorso depositato Parte_1 Parte_2
innanzi al g.e., ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di (GIA' ) nella _1 CP_2
qualità di procuratore di delle spese di lite che Controparte_3
si liquidano in € 7.281,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di per il tramite dalla Controparte_6
procuratrice speciale delle spese di lite Parte_4
che si liquidano in € 3.543,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di e per essa Controparte_9 CP_5
delle spese di lite che si liquidano in € 7.122,00 per compensi
[...]
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
12 condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dei litisconsorti , Controparte_7 [...]
, e delle spese di Parte_5 Controparte_8 Parte_6
lite, da questi sostenute, che si liquidano in € 7.122,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di _1
(GIA' ) nella qualità di procuratore di CP_2 Controparte_3
della somma equitativamente determinata in euro 2.127,00;
[...]
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di per Controparte_6
il tramite dalla procuratrice speciale della Parte_4
somma equitativamente determinata in euro 2.127,00; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di e Controparte_9
per essa della somma equitativamente Controparte_5
determinata in euro 2.127,00; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore dei litisconsorti
, , e Controparte_7 Parte_5 Controparte_8 [...]
della somma equitativamente determinata in euro Parte_6
2.127,00.
Così deciso in Matera il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2208/2019, avente ad oggetto “opposizione al decreto di trasferimento ex articolo 617, c.
2, c.p.c.”, riservata per la decisione all'udienza del 17.4.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Angelo Di Santo ( C.F._2
( , con l'avvocato Angelo Parte_2 C.F._3
Di Santo ( C.F._2
CONTRO
(GIA' ) ( nella qualità _1 CP_2 P.IVA_1
di procuratore di ( , con Controparte_3 P.IVA_2
l'avvocato CACCIATORE TERESA CLAUDIA ANTONELLA
( ); C.F._4
(C.F. e P.IVA di gruppo CP_4 Parte_3 P.IVA_3
) e per essa (C.F. n. P.IVA_4 Controparte_5
e P.IVA di gruppo n. ), con l'avv. Giovanni P.IVA_5 P.IVA_4
Simone ( ) intervenuta ex art 111 c.p.c. quale CodiceFiscale_5
cessionaria di Controparte_6
1 (c.f. ), cessionaria dei crediti di Controparte_6 P.IVA_6 [...]
per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_3
(c.f. , rappresentata e Parte_4 P.IVA_7
difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f.
) ed Elisa Gaboardi (c.f. C.F._6
); C.F._7
NONCHÉ
(c.f. ), con Controparte_7 C.F._8
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ); C.F._9
(c.f. ), con l'avvocato Parte_5 C.F._10
MANFREDI FRANCESCO ( ) C.F._9
(c.f. ), con Controparte_8 C.F._11
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ); C.F._9
(C.F. ), con Parte_6 C.F._12
l'avvocato MANFREDI FRANCESCO ( ) C.F._9
questi ultimi quali eredi di , citati in giudizio a Persona_1
seguito di ordinanza emessa ex articolo 102 c.p.c.
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
2 l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con contratto di mutuo fondiario del 17.10.2006 (rep. n. 3182 – racc.
n. 1891), a rogito del Notaio dott. , l'allora Cassa Persona_2
Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo Soc.
Coop. ha concesso al sig. un finanziamento di Parte_1
originari €.150.000,00. A garanzia del puntuale rimborso del capitale mutuato e degli accessori, nonché dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, è stata iscritta, presso la competente Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data 26.10.2006, ipoteca volontaria (reg. gen. 12010 - Pt_6
reg. part. 2275) per complessivi € 270.000,00, sugli immobili di piena proprietà del mutuante in atti meglio descritti.
Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal sig. con la sottoscrizione del riferito contratto di Pt_1
mutuo, la sig.ra ha prestato fidejussione specifica, Parte_2
personale, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, sino alla concorrenza di €.135.000,00.
Considerato che gli obbligati non hanno provveduto a corrispondere il quantum dovuto, in forza del predetto contratto di mutuo fondiario l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito
Cooperativo Soc. Coop. ha avviato, in danno del mutuatario, innanzi all'intestato Tribunale di Matera, la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 41/2014, avente ad oggetto gli immobili ipotecati, concessi in garanzia.
3 Avverso il decreto di trasferimento Rep. n. 55 - Cron. n. 495 del
26.03.2019, nonché avverso la vendita e l'aggiudicazione degli immobili espropriati, avvenuta in data 03.09.2018, i sigg. e Parte_1
hanno proposto opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c., con Parte_2
la quale hanno spiegato una serie di censure, in parte afferenti a vizi relativi al contratto di compravendita dell'immobile ipotecato, in parte riguardanti asserite irregolarità del contratto di mutuo.
Con ordinanza del 17.9.2019, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando agli opponenti il termine di rito per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 25.10.2022, è stata dichiarata la definizione della proceduta esecutiva immobiliare rubricata con R.G.E. n. 41/2014, stante l'avvenuto riparto della somma ricavata dalla vendita del compendio immobiliare pignorato.
Con atto di citazione introduttivo della fase di merito, i sigg. Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale
[...] Parte_2
di Matera, per l'udienza del 07.04.2020, la Cassa Rurale ed Artigiana di
Castellana Grotte - Credito Cooperativo Soc. Coop. al fine di sentire accogliere le conclusioni come ivi formulate.
Si è costituita in giudizio (divenuta nelle more, Controparte_3
come detto, cessionaria della Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana
Grotte - Credito Cooperativo Soc. Coop.), la quale, confutando tutte le avverse domande ed eccezioni, ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. e prima della celebrazione dell'udienza del 17.10.2024 (fissata per verificare la possibile ed eventuale conciliazione della lite e/o per la precisazione conclusioni), si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
4 e per essa quale cessionaria Controparte_9 Controparte_10
del credito di (a sua volta costituitasi in giudizio, quale Controparte_6
cessionaria di . Controparte_3
Tanto premesso, si osserva.
1.2
L'articolo 2929, c. 1, c.c. predica che “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Il secondo comma aggiunge che “gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione n. 21110/2012 hanno avuto modo di affermare che “il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo
a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Conferma di tanto si rinviene in Cass. 18312/2014 secondo cui “in materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e
5 l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore”.
La Cassazione, con le Sezioni Unite sopra citate, ha aderito a quell'orientamento favorevole ad un'accezione più ampia della regola dettata dall'articolo 2929 c.c., in cui rientrano anche le ipotesi di inesistenza di un valido titolo esecutivo. Nella disposizione, infatti, si ravvisa una norma di chiusura del sistema, volta a far sì che, una volta intervenuta la vendita, possano essere opposte all'aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa, in quanto tale. All'aggiudicatario o al terzo assegnatario non colluso col creditore procedente risulterebbero quindi inopponibili non solo le pregresse nullità formali del procedimento ma anche quelle attinenti all'esistenza stessa del diritto del creditore ad agire in executivis: sia in quanto il terzo è estraneo alle vicende del titolo esecutivo e l'esigenza di stabilità espressa dal citato art. 2929 mira appunto ad impedire che operi in suo danno la regola della nullità derivata, posta in ambito processuale dall'art. 159, comma 1, del codice di rito, sia perché, almeno secondo alcuni autori, l'esistenza di un valido titolo esecutivo non costituirebbe un presupposto per il corretto funzionamento del processo di esecuzione e non impedirebbe perciò che tale processo, se svolto in conformità alle regole procedurali per esso fissate, produca l'effetto di trasformare il diritto di proprietà sul bene in una somma di denaro. Sotto quest'ultimo profilo si è anche osservato che l'insensibilità del diritto dell'aggiudicatario alle vicende del titolo esecutivo, anche a prescindere da quanto espressamente dispone il citato articolo 2929 c.c., deriva dai principi generali in tema di rapporti tra diritto sostanziale e processo esecutivo. In tempi relativamente più recenti una conferma dell'intento del legislatore di salvaguardare la
6 stabilità dell'acquisto del terzo non colluso è stata altresì individuata nel disposto dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, art. 2, comma 4, (convertito con modificazioni nella legge
80/2005), a tenore del quale i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o dopo l'assegnazione si verifichi l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Non importa qui soffermarsi sulla struttura del processo esecutivo e sul fatto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, esso si presenta organizzato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie autonoma di atti ordinati e di distinti provvedimenti successivi, di modo che le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (si vedano, tra le altre, Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 7 maggio
1999, n. 4584; Cass. 16 gennaio 2007, n.837; e Cass. 29 settembre
2009, n.20814). Mette conto invece sottolineare come altro sia il vizio di legittimità dal quale può essere affetto uno specifico atto o un determinato segmento del procedimento, altro l'eventuale difetto del diritto per la cui attuazione quel medesimo procedimento è destinato a svolgersi.
Il difetto di un idoneo titolo esecutivo - che lo si accerti all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione o che si ammetta la possibilità di rilevarlo d'ufficio nell'ambito stesso del processo esecutivo - non si
7 traduce in un vizio del procedimento, bensì nella mancanza del diritto del preteso creditore ad agire in executivis. Gli LI sostengono - cfr.
Sezioni Unite citate - che coloro che amano porre in parallelo il processo di cognizione e quello di esecuzione, adoperando anche per quest'ultimo gli apparati concettuali e la terminologia tipici del primo, configurano l'esistenza di un valido titolo esecutivo come una condizione dell'azione esecutiva, e ne deducono che essa deve permanere per l'intera durata di detta azione, destinata altrimenti a divenire improcedibile. Ma, come nel processo di cognizione la mancanza del diritto fatto valere dall'attore non si confonde certo con i possibili vizi di nullità del procedimento azionato per l'accertamento e la tutela di quel diritto, così nel processo esecutivo il difetto di un idoneo titolo vale ad escludere il diritto di agire esecutivamente ma, in quanto tale, non si lascia definire in termini di nullità degli atti in cui il procedimento consiste. Se ciò consente di affermare che la "nullità degli atti esecutivi" cui allude il citato art. 2929 non può confondersi con l'accertata mancanza di un idoneo titolo esecutivo, non pare corretto farne discendere la conclusione che, in quest'ultima situazione, il diritto del terzo acquirente o aggiudicatario debba restare necessariamente travolto. La mancanza del diritto ad agire condiziona l'esito del procedimento ma non rende nulli gli atti attraverso i quali esso si è esplicato. Ciò significa che il terzo acquirente o assegnatario del bene pignorato, il quale è estraneo al rapporto intercorrente tra il preteso creditore e l'esecutato, deriva il suo diritto da un atto - o meglio, da una sequela di atti culminanti nel decreto di trasferimento - la cui validità non è qui in discussione. La vendita forzata produce un trasferimento per atto tra vivi, operante sul piano del diritto sostanziale, sotto molti aspetti (pur con le note differenze di regime) assimilabile alla compravendita negoziale (cfr. articolo 2919 c.c.).
8 Quando essa si sia perfezionata, nell'ambito del procedimento giudiziale che la prevede e in conformità alle regole di quel procedimento, i suoi effetti non sono retrattabili, a meno d'individuare vizi propri dell'atto di trasferimento o della sequenza di atti che necessariamente lo precedono e che ad esso ineriscono (ed è a questo riguardo, come s'è visto, che opera la speciale disciplina delineata dall'articolo 2929 c.c.). Al di fuori di tale ipotesi, il terzo acquista bene, perché
l'atto dal quale egli deriva il suo diritto, nel momento in cui interviene, si configura come un atto perfettamente legittimo e regolare.
Prosegue la Corte che “la salvezza dei diritti acquisiti dal terzo aggiudicatario
o assegnatario, pur se fondata sull'autonomia dell'acquisto, rispetto agli ulteriori sviluppi ed all'esito finale del processo esecutivo nel cui ambito esso è intervenuto, non può realizzarsi ove ricorra una dimostrata situazione di collusione del terzo e del creditore procedente in danno dell'esecutato (o in qualsiasi altro caso di uso illecito da parte dell'acquirente del subprocedimento di vendita coattiva).
Qui, nuovamente, occorre fare riferimento al principio ricavabile dal già molte volte citato art. 2929, che non offre tutela al terzo colluso in presenza di vizi di nullità da cui siano affetti gli atti del procedimento. Se è vero che, come dianzi chiarito, la disciplina dettata da quell'articolo del codice non è direttamente riferibile alla fattispecie qui in esame, è non meno vero che i limiti ivi stabiliti in ordine alla salvaguardia della posizione del terzo acquirente o aggiudicatario non possono non operare anche in presenza di fatti che mettano in crisi il fondamento dell'intero processo esecutivo: perché, a maggior ragione, una simile tutela risulterebbe estranea ai principi dell'ordinamento qualora fosse dimostrato che la collusione tra il terzo ed il creditore ha investito addirittura il fatto genetico dell'azione esecutiva. La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s'è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che
9 risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto compererà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'articolo 96 c.p.c. - abbia agito in executivis non avendone titolo”.
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva che nella fattispecie non è stata affatto allegata la sussistenza di una collusione tra terzo e creditore, né questa è stata provata nel corso del giudizio.
Come sopra detto (cfr. Cass. 18312/2014), la collusione fra aggiudicatario e creditore non presuppone “la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore”.
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato, né è stata formulata alcuna domanda risarcitoria. Si evidenzia, poi, che il diritto dell'esecutato a vedersi attribuito il ricavato della vendita o a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno è subordinato all'allegazione e dimostrazione della collusione. La sentenza, infatti, usa a tal proposito l'espressione “in tal caso” - ovvero qualora sia stata dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente - e solo in questa evenienza fa salvo “il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la
10 normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Logico corollario è la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media.
Gli opponenti soccombono nei confronti di tutte le parti in causa anche dei litisconsorti necessari.
Deve evidenziarsi che non essendo intervenuto il consenso all'estromissione, il processo non solo vede la partecipazione degli intervenuti ex articolo 111 c.p.c., ma prosegue anche tra le parti originarie (cfr. art. 111 c.p.c.), di talché la condanna non potrà che essere disposta nei confronti di tutte le parti con alcune eccezioni relative al quantum.
Per non sarà liquidata la fase decisionale a cui non ha _1
partecipato, mentre saranno liquidate le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione.
Per saranno liquidate solo le fasi di studio ed Controparte_11
introduttiva, essendosi costituita dopo lo spirare dei termini di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c. e non avendo partecipato alla fase decisionale.
Per i terzi chiamati e per saranno liquidate le fasi di Controparte_9
studio, introduttiva e decisoria atteso che si sono costituiti dopo lo spirare dei termini ex articolo 183, c. 6, c.p.c. ed hanno, comunque, preso parte alla decisione.
L'aver agito in spregio all'orientamento delle Sezioni Unite del 2012
(precedente all'instaurazione della presente opposizione), tradisce un
11 modus operandi dilatorio, ostruzionistico ed incompatibile col corretto uso dello strumento giudiziale tanto da costituirne un abuso. Si reputa, pertanto, di dover stigmatizzare tale comportamento con la condanna di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., contenendo la stessa in una somma pari a quella relativa alla fase di studio del giudizio (euro
2.127,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione ex articolo 617,
c. 2, c.p.c. proposta avverso il decreto di trasferimento in atti meglio indicato da e con ricorso depositato Parte_1 Parte_2
innanzi al g.e., ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di (GIA' ) nella _1 CP_2
qualità di procuratore di delle spese di lite che Controparte_3
si liquidano in € 7.281,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di per il tramite dalla Controparte_6
procuratrice speciale delle spese di lite Parte_4
che si liquidano in € 3.543,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di e per essa Controparte_9 CP_5
delle spese di lite che si liquidano in € 7.122,00 per compensi
[...]
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
12 condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore dei litisconsorti , Controparte_7 [...]
, e delle spese di Parte_5 Controparte_8 Parte_6
lite, da questi sostenute, che si liquidano in € 7.122,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di _1
(GIA' ) nella qualità di procuratore di CP_2 Controparte_3
della somma equitativamente determinata in euro 2.127,00;
[...]
condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di per Controparte_6
il tramite dalla procuratrice speciale della Parte_4
somma equitativamente determinata in euro 2.127,00; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore di e Controparte_9
per essa della somma equitativamente Controparte_5
determinata in euro 2.127,00; condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in favore dei litisconsorti
, , e Controparte_7 Parte_5 Controparte_8 [...]
della somma equitativamente determinata in euro Parte_6
2.127,00.
Così deciso in Matera il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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