Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 133/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 133/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. e vertente tra
(codice fiscale: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.12.1971, residente a[...], rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gaetano Bruni, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito ad Acri, in via G. Brodolini, n. 12, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di telefax: 0984/955415 Email_1
Appellante
e
1
), in persona del suo presidente, prof. , avente P.IVA_1 Controparte_2
sede legale ad Acri (CS), in via Salici, n. 58, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Antonio Algieri, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Roberta Merante, sito a Catanzaro, in via Nuova, n. 9, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore:
e al numero di telefax: 0984/942967 Email_2
Appellata nonché
(partita i.v.a.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2
procuratore ad negotia, dott. , avente sede a legale a Bologna, in via CP_4
Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Cosimo Damiano Libonati, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Cosenza, in via Monte Santo, n. 22, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Accogliersi il gravame così Parte_1 come proposto e formulato dall'appellato, riformandosi l'impugnata decisione, con ogni conseguenziale pronunzia di legge e di diritto. Per l'effetto, condannarsi le controparti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione per il primo grado in favore del difensore precedentemente costituito. Con espressa precisazione che si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c., nella denegata ipotesi in cui fosse rigettata
l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. ln caso di ammissione si chiede la liquidazione in favore del procuratore giusta disposizione d.p.r. 115/2002”;
il procuratore dell'appellata Controparte_1 chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta: preliminarmente rigettare l'istanza
2 di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, rigettare il gravame proposto dalla sig.ra
, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al Parte_1 presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
in via subordinata, ritenere comunque e sempre, corresponsabile la sig.ra nella Parte_1 determinazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, dichiarare che Controparte_5
in persona del legale rappresentate p.t., sia tenuta a manlevare l'
[...] [...]
da ogni pretesa attorea, condannando l'assicurazione appellata al Controparte_1
pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, tenendo conto del grado di colpa concorrente di parte appellante;
condannare comunque e sempre parte appellante alle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'On.le Controparte_3
Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: I. In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto per i motivi spiegati sopra;
II. In via principale:
1. Rigettare in toto l'appello proposto dalla sig.ra in Parte_1
quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, per l'effetto confermare la sentenza n. 2239/20, emessa dal Tribunale di Cosenza, all'esito del procedimento civile 3711/16, notificata in data 22 dicembre 2020; 2. Condannare in ogni caso l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 c.p.c. Con salvezza di ogni diritto, azione o ragione nella più ampia forma”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Cosenza
Con atto di citazione notificato con spedizione a mezzo del servizio postale del
27.7.2016, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, la Parte_1
”, in persona del l.r.p.t. (d'ora Controparte_6 in poi, in breve, anche solo ”), al fine di chiederne la condanna al Controparte_1
3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro occorsole in data 23.9.2015, all'interno della palestra gestita dall'associazione convenuta, sita al n. 58 della via Silice di Acri (CS), allorquando, mentre stava svolgendo alcuni esercizi ginnici, durante un corso di “Body Building/Cardio”, diretto dal prof.
[...]
, era inciampata in un “raccoglitore di palloni a rete”, lasciato sul Controparte_2
parquet, ed era caduta al suolo, subendo delle lesioni personali.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha affermato che: a) dopo aver prestato adesione all'associazione sportiva dilettantistica denominata ”, con Controparte_1 sede ad Acri, aveva iniziato a frequentare il corso di “Body Building/Cardio”, tenuto dal prof. ; b) il 23.9.2015, durante lo svolgimento di alcuni esercizi Controparte_2 ginnici diretti dal predetto prof. , era inciampata in un “raccoglitore di palloni a CP_2 rete” che era stato lasciato sul parquet e, dopo aver perso l'equilibrio, era caduta al suolo, subendo lesioni personali;
c) quindi, era stata trasportata presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Cosenza, dove le veniva diagnosticata “lussazione della spalla destra, con frattura trochite”; d) a seguito del predetto evento dannoso, aveva riportato un danno biologico permanente, che, sulla base di accertamenti espletati dal consulente tecnico di parte, era valutabile nella percentuale del 7-8 % delle tabelle per la liquidazione dei danni cc.dd. micropermanenti (di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209/2005).
Tanto premesso, l'attrice ha domandato il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti, a seguito del suddetto sinistro, ricorrendo i presupposti della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell'associazione convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in cancelleria in data 22.11.2016, si è costituita in giudizio la ”, chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la compagnia - con cui Controparte_3
aveva stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi (polizza n. 45326317/65) - obbligata a manlevarla da qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice nei suoi confronti, per l'evento di cui è causa;
quanto al merito, ha sostenuto: I) l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto: a) l'occorso sinistro non le era addebitabile, poiché la , a differenza di quanto sostenuto nel proprio atto di Pt_1
citazione, era caduta non già durante lo svolgimento di una lezione del corso di
“Totalbody workout”, peraltro tenuta dalla prof.ssa e non dal prof. Persona_1
, bensì prima dell'inizio delle lezioni, allorquando la stessa stava vagando per i CP_2
locali della palestra ed era, probabilmente, inciampata in un attrezzo presente sul parquet;
4 b) l'attrice non aveva allegato e provato gli elementi da cui desumere la sussistenza del nesso di causalità fra l'evento e la cosa (il “raccoglitore di palloni a rete” collocato sul parquet), di cui, peraltro, non era stata neppure provata l'oggettiva pericolosità, sicché il sinistro era da attribuire, in via esclusiva, al comportamento negligente e imprudente della stessa attrice, la quale, se avesse prestato la dovuta attenzione, si sarebbe avveduta della presenza del “raccoglitore di palloni a rete”, che era collocato, oltretutto, sul pavimento di una stanza diversa rispetto a quella in cui si sarebbe dovuta tenere la lezione e che, al momento dell'incidente, non era neppure iniziata;
II) in via subordinata, la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c., dato che il comportamento imprudente della danneggiata aveva, quantomeno, contribuito alla causazione dell'evento.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in cancelleria in data 13.4.2017, si è costituita in giudizio la la quale, in via preliminare, ha eccepito: a) Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, perché l'attrice, benché si trattasse di controversia avente un valore inferiore ad euro 50.000,00, non aveva previamente invitato l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, del decreto legge n. 132/2014; b) l'improponibilità della domanda di manleva, poiché l'associazione convenuta, dopo aver trasmesso la denuncia di sinistro in data 25.9.2015, non aveva inviato alla compagnia assicurativa la diffida stragiudiziale idonea a porla nelle condizioni di accertare l'esistenza del fatto e l'entità del danno;
c) la violazione da parte della assicurata del patto di gestione della vertenza previsto dall'art. 19 delle condizioni di polizza, poiché non si era avvalsa dei legali designati dalla stessa compagnia assicurativa, sicché le relative spese non potevano esserle rimborsate.
Quanto al merito, la compagnia di assicurazioni ha sostenuto l'infondatezza della domanda, perché: 1) il sinistro non era stato causato dalle attrezzature della palestra, né era dipeso dal comportamento negligente dell'insegnante, ma era stato causato, in via esclusiva, dal comportamento colposo della stessa danneggiata, la quale, mentre stava camminando sul pavimento del locale “fitness”, era autonomamente inciampata nella rete in cui venivano conservati i palloni;
2) l'attrice non aveva allegato e provato il nesso di causalità fra l'evento e la cosa (“raccoglitore di palloni a rete”), che, oltretutto, non era intrinsecamente pericolosa. In via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa della
5 danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c. e, da ultimo, ha contestato l'ammontare del risarcimento dei danni richiesto, poiché sproporzionato e non provato.
All'esito dell'udienza del 4.5.2017, il Tribunale, ritenuto che la causa rientrava tra quelle soggette a negoziazione assistita, ha assegnato all'attrice il termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura, rinviando per il prosieguo.
Depositata la proposta di stipula per la convenzione di negoziazione assistita ad opera di parte attrice, con ordinanza resa all'udienza del 27.3.2018, il Tribunale ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. (v. verbale in atti).
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6°, n. 1, 2 e 3, la causa è stata istruita mediante prova per testi (all'udienza dell'11.6.2019 sono stati escussi , Testimone_1
, e;
all'udienza del Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3
17.12.2019, è stata escussa la teste ), nonché con la documentazione Testimone_4
prodotta dalle parti.
A seguito di alcuni rinvii, disposti al fine di consentire la composizione bonaria della lite, all'udienza del 15.9.2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assegnata a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note di replica (v. verbale in atti). Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, hanno depositato la memoria di replica soltanto la convenuta ” e l'attrice Controparte_1
. Parte_1
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 2239/2020, pubblicata il 14.12.2020 e notificata il 22.12.2020, il
Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda avanzata da e l'ha Parte_1
condannata a rimborsare le spese di lite sia alla parte convenuta che alla terza chiamata.
In sintesi, il Tribunale ha rigettato la domanda, perché, malgrado la versione fornita dalla teste di parte attrice ( ) fosse più attendibile di quella fornita dai testi di Testimone_4
parte convenuta ( e ) - poiché la prima aveva Testimone_2 Testimone_3 riferito, in coerenza con le difese dell'associazione convenuta (la quale aveva riconosciuto che il raccoglitore di palloni a rete si trovava sul pavimento), che la Pt_1
era inciampata nella rete che era aperta e distesa sul pavimento, mentre i secondi avevano
6 affermato che il raccoglitore di palloni era ancorato alla parete e non urtava al pavimento
- era rimasto indimostrato il nesso di causalità tra lo stato dei luoghi e l'infortunio, in quanto l'evento lesivo era da imputare, in via esclusiva, ad un incauto comportamento della , poiché non aveva prestato la dovuta attenzione all'ostacolo, che, come di Pt_1
consueto, era collocato a terra, con ciò configurandosi gli estremi del caso fortuito.
Ha evidenziato che la teste aveva dichiarato, infatti, che sia la rete che i palloni Tes_4 erano a terra e che l'attrice era inciampata, “nel girarsi”, dopo avere prelevato il pallone, sicché non poteva non aver percepito la presenza del raccoglitore sul pavimento, visto che - come riferito dalla medesima teste - la rete era sempre per terra durante le lezioni e che tutti i frequentatori del corso ne erano consapevoli.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 20.1.2021, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con annessa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, , affidandosi ad un unico motivo, con cui - Parte_1
previa istanza di nomina di una c.t.u. medico-legale diretta ad accertare i danni da lei subiti e a quantificarli - ne ha chiesto l'integrale riforma.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che: a) la danneggiata, essendosi l'incidente verificato quando la lezione era già in corso, riponeva un legittimo affidamento nella supervisione e nella vigilanza dell'istruttrice (prof.ssa
), sicché mai avrebbe potuto immaginare che la rete sparsa sul pavimento Persona_1
potesse costituire un ingombro per gli iscritti al corso;
b) l'associazione e, per la stessa, il legale rappresentante, nel gestire una palestra, svolgeva un'attività pericolosa ed era, quindi, titolare di una posizione di garanzia nei confronti di coloro che utilizzavano le attrezzature della palestra, dovendo assicurare che l'uso delle attrezzature in condizioni di sicurezza e non potendosi addebitare all'utente l'alea riconducibile a carenze organizzative e strutturali della palestra, quale poteva essere quella di utilizzare, per la raccolta dei palloni, una rete anziché un normale contenitore); c) l'evento dannoso dedotto in giudizio (inciampo in una rete e successiva caduta) non rappresentava certamente una circostanza imprevedibile o eccezionale, cosicché non sussisteva l'ipotesi del caso fortuito. L'appellante ha concluso come trascritto in epigrafe.
7 Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 25.3.2021, si è costituita nel presente giudizio di appello eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché avversando sia la richiesta dell'appellante di inibitoria della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia quella di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale.
Con riguardo al merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, in quanto tutti i testimoni escussi avevano confermato che il sinistro per cui è causa era avvenuto per disattenzione della odierna appellante, che integrava caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, atteso che la , oltretutto, ben Pt_1 conosceva i luoghi della palestra, essendone un'assidua frequentatrice. Ha affermato che, al più, sussisteva un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma
1°, c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in cancelleria in data 14.4.2021, si è costituita nel presente giudizio di appello anche la ”, eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni di cui all'art. 342
c.p.c. nonché dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., in difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ha affermato, poi, l'infondatezza, nel merito, dell'appello, in quanto: a) il Tribunale aveva correttamente ritenuto insussistente il nesso di causalità fra la cosa e l'infortunio patito dall'odierna appellante, poiché quest'ultimo non era stato una normale conseguenza della particolare condizione della cosa (il “raccoglitore di palloni a rete”) e, per come si evinceva da un attento esame della testimonianza della , l'evento Tes_4
occorso era da imputare, in via esclusiva, a un comportamento disattento e negligente della stessa , idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito;
b) l'infortunio della Pt_1
non si era verificato per il cattivo funzionamento delle attrezzature o per carenze Pt_1 strutturali della palestra né l'attività c.d. di “total body”, svolta dalla , rientrava Pt_1 nella nozione di attività pericolosa, poiché si svolgeva a corpo libero e con l'impiego di pesi leggeri.
In via del tutto subordinata e per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante, ha chiesto che fosse riconosciuto l'obbligo di di Controparte_5
8 manlevarla e tenerla indenne dalle pretese risarcitorie della . Ha concluso come Pt_1
trascritto in epigrafe.
Con ordinanza del 30.4.2021, emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
28.4.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata (cfr.
l'ordinanza citata).
All'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.6.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. l'ordinanza in atti). Hanno depositato la comparsa conclusionale soltanto l'appellata CP_1
” e l'appellante , che, nel successivo termine, hanno anche
[...] Parte_1
depositato la memoria di replica.
Con ordinanza del 2.10.2024, tuttavia, preso atto che il giudice ausiliario, relatore della causa, dott. Domenico aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data Persona_2
16.9.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, cosicché, designato il nuovo relatore, è stata fissata l'udienza del 27.11.2024 per il prosieguo, con avvertimento che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione senza ulteriori termini (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza del 29.11.2024, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
27.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da , nonché delle difese contenute nelle rispettive comparse di Parte_1
costituzione e risposta delle appellate, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione
9 dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata ”, nonché dell'eccezione Controparte_1 di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata ; Controparte_5
b) l'esame dell'istanza dell'appellante di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale;
c) l'accertamento della sussistenza della responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente - ex artt. 2043 e 2051 c.c. - dell'associazione sportiva odierna appellata, per i danni subiti da , a seguito dell'incidente occorsole in data Parte_1
23.9.2015, all'interno della palestra “ ”, sita al n. 58 della via Silice di Acri CP_1
(ritenuta insussistente dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante); d) solo in caso di positivo accertamento dell'an debeatur della domanda formulata dall'odierna appellante, la quantificazione dei danni lamentati;
la valutazione della domanda di manleva avanzata dalla ” nei confronti della compagnia Controparte_1 [...]
; e) la determinazione delle spese di lite. CP_5
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'istanza di ammissione di una c.t.u. medico-legale
Come visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), l'appellata “ CP_1
” ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in
[...] quanto l'atto di gravame non conterrebbe un parte argomentativa tesa a contrapporre, alla motivazione della sentenza di prime cure, una critica volta ad incrinarne il fondamento logico–giuridico.
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14-09-2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia la sussistenza della responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente - ex artt. 2043 e 2051 c.c. - dell'associazione sportiva odierna appellata, per i danni subiti da a seguito dell'incidente occorsole Parte_1 in data 23.9.2015, all'interno della palestra ”). D'altra parte, la compiuta CP_1 difesa dell'associazione appellata sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
10 Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla dovendosi ritenere implicitamente Controparte_5 disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n.
19333/2018).
Deve essere rigettata, inoltre, l'istanza di nomina di un consulente tecnico di ufficio medico-legale, avanzata dall'appellante, per accertare la natura e l'entità dei postumi invalidanti subiti a seguito dell'infortunio per cui è causa, giacché, come si vedrà nel prosieguo, risulta pregiudiziale la risoluzione della questione dell'infondatezza dell'an debeatur della domanda risarcitoria.
3. Sul merito
Come visto, l'appellante, con un unico motivo di impugnazione (rubricato: “Nel merito – argomentazioni di censura – ex art. 342 c.p.c. omessa – erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. in relazione all'evento dedotto in giudizio”), censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale - dopo aver correttamente ritenuto più attendibile la versione fornita dalla teste , secondo cui la rete in cui era Tes_4
inciampata si trovava distesa a terra - ha, tuttavia, rigettato la domanda, ritenendo, erroneamente, che il sinistro era stato causato, in via esclusiva, da un comportamento colposo della . Lamenta l'appellante, segnatamente, che il Tribunale, Pt_1
disattendendo le prove acquisite, non abbia considerato che: a) la danneggiata - essendosi l'incidente verificato quando la lezione era già in corso (come affermato dalla teste
) - riponeva un legittimo affidamento nella supervisione e nella vigilanza Tes_4 dell'istruttrice (prof.ssa ), sicché mai avrebbe potuto immaginare che la rete Persona_1
sparsa sul pavimento avrebbe potuto costituire ingombro per gli iscritti al corso;
b) il rappresentante dell'associazione sportiva che gestisce una palestra svolge un'attività pericolosa ed è, quindi, titolare di una posizione di garanzia nei confronti di coloro che utilizzano le attrezzature della palestra, essendo gravato dall'obbligo di far sì che l'uso delle attrezzature avvenga in condizioni tali da garantire l'integrità fisica degli utilizzatori, dovendosi escludere che l'utilizzatore possa assumere l'alea riconducibile a carenze organizzative e strutturali della palestra (quale poteva essere, nel caso di specie,
11 l'utilizzo per la raccolta dei palloni ginnici di una rete anziché di un normale contenitore); c) l'evento dannoso dedotto in giudizio (inciampo in una rete e successiva caduta) non rappresentava certamente una circostanza imprevedibile o eccezionale, tale da escludere la responsabilità dell'associazione sportiva che gestiva la CP_1
” e da integrare l'ipotesi del caso fortuito per comportamento colposo della
[...]
danneggiata.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, facendo salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
De evidenziarsi, in diritto, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è caratterizzata dal fatto che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (v., ad esempio, Cass. civ., n. 15761 del 2016). Per integrare tale responsabilità, è sufficiente che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito.
Peraltro, per come è stato chiarito in giurisprudenza, la condotta colposa del danneggiato può assumere, a seconda dei casi, sia un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa e, dunque, imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, non occorrendo che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(cfr., per tutte, Cass., sezione III, n. 21675/2018; 14228/2023; n. 2376/2024).
Premesso quanto sopra esposto e richiamati i suddetti principi di diritto, deve evidenziarsi, con riguardo alla fattispecie in esame, che i testimoni escussi hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti circa l'esatta dinamica del sinistro, giacché mentre la testimone ha confermato la dinamica riferita dalla , ossia che Testimone_4 Pt_1 quest'ultima era inciampata in un “raccoglitore di palloni a rete” lasciato sul parquet della palestra, (altra allieva) e (istruttrice) hanno Testimone_2 Testimone_3
escluso che la caduta fosse stata causata dalla rete, in cui erano custoditi i palloni
12 destinati ad essere utilizzati per la lezione alla quale le ginnaste si stavano preparando, giacché tale rete era appesa al muro e ad un altezza di alcuni decimetri da terra.
Tuttavia, la deposizione della , come ritenuto dal Tribunale, appare, sul punto, più Tes_4
attendibile delle altre, sia perché, come evidenziato dal primo giudice, la circostanza riferita è stata, nella sostanza, confermata nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado della associazione convenuta (odierna appellata) e, comunque, non è stata contestata, sia perché, essendo pacifico che la e le altre allieve fossero Pt_1
intente a prelevare i palloni custoditi nella rete, è del tutto verosimile che la stessa fosse stata staccata dal muro, aperta e poggiata sul pavimento, proprio per consentire, in tempi, rapidi, tale operazione al gruppo delle ginnaste, così come è verosimile, d'altra parte, che le allieve che, prima della , avevano prelevato i palloni non si fossero Pt_1
curate di richiuderla e di appenderla al muro, visto che le altre ginnaste avrebbero dovuto, di lì a poco, provvedere a prelevare altri palloni.
Dunque, la - che, al pari della , aveva frequentato il medesimo corso di Tes_4 Pt_1
“Body-building/Cardio” presso la palestra ” di Acri - ha riferito che, al CP_1
momento del sinistro, si trovava proprio dietro la , in quanto stavano andando a Pt_1
prelevare i palloni per svolgere la seconda parte della lezione, allorché l'appellante, dopo aver preso un pallone, nel girarsi, era inciampata nella rete che era aperta, precisando che, durante le lezioni, si trovava in quella posizione e tutti ne erano consapevoli.
Ebbene, la dinamica del sinistro, per come riferita dalla testimone, induce a ritenere, come affermato dal Tribunale, che l'evento sia addebitabile, esclusivamente, alla condotta imprudente della , giacché il posizionamento a terra della rete, peraltro, Pt_1
usuale e noto a tutti gli iscritti al corso, compresa la danneggiata (che seguiva il corso da tempo e con frequenza di tre volte a settimana: cfr. le deposizioni testimoniali), non costituiva, secondo regole di logica ed esperienza, un significativo ingombro o, comunque, rappresentava un ostacolo del tutto evitabile con quel minimo di attenzione e di prudenza che è normale pretendere da chiunque, come, del resto, è, indirettamente, dimostrato dal fatto che nessuna delle altre ginnaste ha avuto alcuna difficoltà ad evitare di inciamparvi.
Ad analoga valutazione conduce la circostanza che, poco prima di cadere, è stata la stessa
, nel prelevare il pallone, a maneggiare la rete e, quindi, non avrebbe potuto non Pt_1
accorgersi né della sua presenza né della sua esatta posizione, cosicché avervi infilato un piede costituisce grave disattenzione da parte sua.
13 In definitiva, l'odierna appellante, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe agevolmente evitato la caduta.
Ciò induce a ritenere che la caduta e le conseguenti lesioni riportate dalla debbano Pt_1
essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione, quindi, di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del custode della cosa e, ex art. 2043 c.c., dell'istruttrice o dei responsabili della palestra, per non avere controllato che il pavimento fosse sgombro da intralci, dovendosi ritenere interrotto l'ipotetico nesso di causalità tra tale condotta e l'evento ed escludersi, sotto altro profilo, oltre che la natura pericolosa dell'attività di gestione di una palestra,
l'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana.
L'appello, dunque, deve essere rigettato, rimanendo assorbire le altre questioni, inclusa quella connessa alla domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti Controparte_1
di Controparte_7
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di , nei Parte_1
confronti della e della Controparte_8
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e si Controparte_3
liquidano, in favore di ciascuna appellata, in complessivi euro 4.237,00 (euro 919,00 per lo studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.701,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione (consistita nella trattazione della istanza di inibitoria e nella mera rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado), liquidata secondo i valori minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
14 d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2239/2020 del Tribunale Parte_1
di Cosenza, pubblicata il 14.12.2020 e notificata il 22.12.2020, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 appello nei confronti della ” e Controparte_6 della , in persona dei rispettivi ll.rr.pp.tt., liquidate, in Controparte_3
favore di ciascuna appellata, in complessivi euro 4.237,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nei confronti, rispettivamente, degli avvocati Antonio Algieri e Cosimo Damiano Libonati, dichiaratisi antistatari;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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