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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025,
al numero 10142, promossa con domanda depositata in data 19.3.2025
DA
elett.te dom.ta in Roma, Via Pompeo Magno 23/a, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Guido Rossi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Cicciano CP_1
(NA), Via Ammendola 13, presso lo studio dell'Avv. David Napolitano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: impugnativa contratto a termine;
impugnativa licenziamento orale;
spettanze retributive. pagina 1 di 11 Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della senza alcuna formalizzazione, sin dal 1° aprile 2024, con CP_1
mansioni di receptionist, presso l'Hotel Mas Boutique sito in Roma;
di aver ricevuto verso la fine del mese di maggio copia di comunicazione obbligatoria di rapporto di lavoro a termine, con decorrenza dal 15 maggio 2024 e scadenza il 31 agosto 2024, con orario parziale pari a 30 ore settimanali, senza però aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro a tempo determinato;
di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare, datata 15 luglio 2024, con la quale era stata accusata di essersi appropriata di contanti presenti in una cassetta di sicurezza;
di aver presentato in data 25 luglio 2024 le proprie giustificazioni;
di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla conclusione del procedimento disciplinare, sicché la condotta datoriale era da considerarsi quale licenziamento orale.
Tanto premesso, ha sostenuto che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto insorto sin dal 1° aprile 2024 e dunque sin da prima della data indicata nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato ed in difetto della sottoscrizione di alcun contratto di lavoro a termine e dunque in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 19, comma 4, D. Lgs. 81/2015.
Chiesta dunque la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ha sostenuto poi l'inesistenza di un valido atto interruttivo del rapporto o comunque la nullità dello stesso in quanto adottato in assenza della necessaria forma scritta.
pagina 2 di 11 Ha evidenziato, infine, di non aver percepito le retribuzioni del mese di luglio ed agosto
2024, per un importo parti ad euro 2.465,04 (avuto riguardo alla paga base spettante ai lavoratori inquadrati, come lei, nel 3° livello, nonché alla previsione di un orario part time al 75%) e di aver altresì diritto alla 13^ mensilità (in misura pari ad euro 513,55), all'indennità di ferie non godute (in misura pari ad euro 632,20) e di permessi non goduti (in misura pari ad euro 124,20), per complessivi euro 1.269,00.
Solo per il caso di mancato accoglimento dell'impugnativa del contratto a termine e del provvedimento di licenziamento, ha fatto rilevare di non aver ricevuto neppure il TFR
(pari ad euro 547,71).
Tanto premesso, ha quindi concluso chiedendo di:
“in via principale: a) accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque di un rapporto al quale si applicano tutte le medesime tutele) a decorrere dal 1° aprile 2024, o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con inquadramento della ricorrente nel livello 3 del
c.c.n.l. Turismo Confcommercio, qualifica di Receptionist, ed orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (75% del tempo pieno); b) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 31 agosto 2024 (o nella diversa data ritenuta di giustizia) e,, per l'effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, dal 1° settembre 2024 e sino all'effettiva reintegra, commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad 1.437,94
(millequattrocentotrentasette/94), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata: c) accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, e pertanto accertare e dichiarare la conversione del rapporto tra le parti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2024, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della cessazione del rapporto ed ordinare alla convenuta di riammettere in servizio la ricorrente;
e) sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 3 di 11 per illegittima apposizione del termine, nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto di €. 1.437,94, e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità; in ogni caso: f) condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31 agosto 2024, nella complessiva misura di €. 3.734,04
(tremilasettecentotrentaquattro/04) dei quali €.2.465,04, relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2024 ed €. 1269,00 per ratei 13ma, permessi e ferie non goduti, come specificati in ricorso;
in subordine rispetto alle domande di ripristino del rapporto: g) condannare la convenuta al pagamento del trattamento di fine rapporto, nella misura di
€. 547,71. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società resistendo al ricorso. CP_1
In particolare, eccepita in via preliminare la inammissibilità/nullità del ricorso sull'assunto della mancata precisazione degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della domanda ed in particolare sull'assunto della mancata allegazione dei conteggi, nonché della mancata individuazione dei caratteri della subordinazione, ha poi riconosciuto di aver assunto la ricorrente, a far data dal 15 maggio 2024, con contratto di lavoro a tempo determinato, e di averla licenziata all'esito di procedimento disciplinare, in seguito alla contestazione di gravi fatti di appropriazione indebita, irrimediabilmente lesivi del vincolo fiduciario. Ha inoltre sostenuto di aver sempre regolarmente retribuito la ricorrente.
Ha quindi concluso, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il ricorso inammissibile
e/o nullo per le eccezioni di nullità e inammissibilità sollevate chiedendo in via preliminare anche la sospensione del predetto procedimento in attesa dell'instaurarsi e della conclusione del procedimento penale a carico della odierna ricorrente;
b) in subordine, rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza”.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa su base documentale, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
pagina 4 di 11 Sulle eccezioni preliminari della resistente.
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa di parte resistente, deve osservarsi che, nell'atto introduttivo, sono chiaramente prospettati petitum e causa petendi, essendo stati illustrati in maniera chiara e articolata i fatti posti a base delle domande.
Come chiarito dalla SU RT (v. tra le molte Cass. n. 19009/2018; n. 7199/2018;
n. 10632/2009), nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. La nullità, peraltro, deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato, come nel caso in esame, il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo persino irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (nella specie invece inseriti nel corpo dell'atto introduttivo – v. paragrafo 9).
Sull'impugnativa del contratto a termine.
E' pacifico tra le parti che la ricorrente sia stata assunta in forza di contratto a termine
(avente decorrenza dal 15 maggio 2024 e scadenza il 31 agosto 2024): la circostanza è dedotta e documentata dalla lavoratrice (v. paragrafo 2 della premessa in fatto, nonché doc. 4 – comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo determinato) e confermata dalla stessa resistente (v. paragrafo 1).
La ricorrente ha però rappresentato di non aver mai firmato alcun contratto a tempo determinato e la resistente, dal canto suo, non ha prodotto alcun contratto di lavoro a termine sottoscritto dalle parti.
pagina 5 di 11 In difetto di tale sottoscrizione (o comunque della prova da parte della resistente di tale sottoscrizione), il contratto in questione deve ritenersi privo della forma scritta e dunque in violazione dell'art.19, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015, a norma del quale “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.
Il requisito della forma scritta per l'apposizione del termine previsto dalla normativa sopra richiamata non può infatti ritenersi rispettato, con conseguente illegittimità della delimitazione temporale del rapporto.
“Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
neppure essendo sufficiente l'eventuale consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (cfr. Cass. n. 2774/2018;
4418/2016),
E' appena il caso di aggiungere, che nessun dubbio può nutrirsi in merito all'applicabilità del suddetto principio giurisprudenziale anche all'attuale assetto normativo, posto che l'art.1, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 368/2001 disciplinava il requisito formale riguardante l'apposizione del termine in modo perfettamente sovrapponibile all'attuale normativa sul punto di cui all'art.19, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015.
pagina 6 di 11 Circa le conseguenze per l'inosservanza della normativa in materia di stipulazione del contratto di lavoro a termine, l'orientamento giurisprudenziale dominante (formatosi in pendenza del D.lgs. n. 368/01, ma applicabile, stante l'identità di disciplina, anche sotto il regime del D.lgs. n. 81 cit.) ritiene che “[…] in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all'illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”
(cfr. per tutte Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2014, n. 7244).
Accertata quindi la nullità della clausola appositiva del termine, per difetto della necessaria forma scritta, deve dichiararsi la trasformazione del contratto in questione in contratto a tempo indeterminato sin dalla sua stipula ovvero sin dal 15 maggio 2024.
Tale conclusione consente di ritenere assorbita e superata ogni valutazione in merito all'eventuale instaurazione del rapporto sin da epoca antecedente al 15 maggio 2024
(valutazione che avrebbe reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria sul punto), considerato che peraltro relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 14 maggio (in cui, secondo la prospettazione attorea, la avrebbe lavorato senza Parte_1
alcuna formalizzazione) non è stata richiesta alcuna spettanza retributiva.
Sull'impugnativa del licenziamento.
L'art. 2 L. 604/1966 prevede: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
La SU RT (v. Cass. n. 3822 del 08/02/2019 e n. 13195 del 16/05/2019), prendendo posizione in ordine al contrasto giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, ha dato continuità al principio già affermato da parte della giurisprudenza, secondo cui “la prova gravante sul lavoratore
pagina 7 di 11 circa la 'estromissione' dal rapporto non coincide tout court con il fatto della
'cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo'”
Partendo dalla premessa che, “dal punto di vista strutturale, il licenziamento [sia] atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso”, la SU RT ha ritenuto che
“chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta [abbia] l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti”, prescindendo, peraltro, “tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore … dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può [in ipotesi] risultare contumace”; sicché “il conseguente onere probatorio [va] ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"”.
Tanto chiarito, deve osservarsi che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115
c.p.c., solleva però la parte ricorrente dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, tanto più nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Ebbene, proprio assumendo come riferimento i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio da ultimo affermati dalla SU RT (con la precisazione innanzi operata in tema di omessa contestazione dei fatti costitutivi della domanda) e senza neppure dover ricorrere a presunzioni di sorta, nel caso in esame deve prendersi atto del fatto che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha ammesso di aver licenziato la ricorrente all'esito di un procedimento disciplinare per appropriazione indebita di denaro presente in una cassetta di sicurezza.
pagina 8 di 11 E' stata dunque la stessa parte datoriale, con tale deduzione, a riconoscere di aver licenziato la ricorrente, sia pure senza indicare la data esatta dell'atto di recesso (a fronte della mera indicazione da parte della ricorrente della data della contestazione disciplinare, risalente al 15 luglio 2024 – v. anche doc. 5 della produzione attorea, nonché della data in cui sono state rese le giustificazioni, risalenti al 25 luglio 2024 – v. doc. 6).
Il provvedimento di licenziamento non è stato però prodotto.
In applicazione dei suddetti principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, a fronte della prova del licenziamento (o meglio, dell'incontestata esistenza di un provvedimento datoriale di licenziamento), sarebbe stato onere della resistente dimostrarne l'adozione nel rispetto della necessaria forma scritta;
sicché, in difetto della produzione del relativo provvedimento scritto, nonché della relativa comunicazione, del pari in forma scritta, alla lavoratrice (trattandosi di atto recettizio, produttivo di effetti nel momento in cui è comunicato al destinatario), non può che concludersi per l'inefficacia dell'atto di recesso datoriale.
Tale conclusione rende superflua ed irrilevante ogni considerazione in merito alle ragioni giustificative del recesso datoriale.
Per completezza, deve evidenziarsi che nessuna delle parti ha chiarito la data esatta in cui è stato disposto il predetto licenziamento.
In tale contesto di incertezza sulla collocazione temporale dell'atto di recesso, sembra quindi opportuno assumere come riferimento per il licenziamento la data del 31 agosto
2024, che è anche la data di scadenza del contratto a temine, in quanto indicata nelle conclusioni del ricorso e non contestata dalla resistente.
Alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento deve seguire, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 23/2015, la condanna della società resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro.
Segue altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. cit., la condanna al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento e dunque al pagamento di un'indennità
pagina 9 di 11 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione. La parte resistente va altresì condannata, per il suddetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle differenze retributive.
Individuato il 31 agosto 2024 quale data di risoluzione del rapporto di lavoro (da cui si è fatta decorrere l'indennità risarcitoria), deve poi osservarsi che la ricorrente ha lamentato di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di luglio ed agosto 2024, la 13^ mensilità, l'indennità di ferie e permessi non goduti, che ha così puntualmente quantificato (senza che peraltro la società resistente formulasse alcuna contestazione al riguardo): le retribuzioni del mese di luglio ed agosto 2024, pari ad euro 2.465,04 (avuto riguardo alla paga base spettante ai lavoratori inquadrati, come lei, nel 3° livello, nonché alla previsione di un orario part time al 75%); la 13^ mensilità, pari, avuto riguardo alla durata del rapporto, ad euro 513,55; l'indennità di ferie non godute, pari ad euro 632,20;
l'indennità di permessi non goduti, pari ad euro 124,20, per complessivi euro 1.269,00.
Ebbene, in assenza di un provvedimento di sospensione (cautelare) della ricorrente dal lavoro e dunque dalla retribuzione, in pendenza del rapporto di lavoro, sarebbe stato onere della parte datoriale continuare a retribuire la lavoratrice;
sicché, a fronte della doglianza attorea circa la mancata corresponsione di detta retribuzione, sarebbe stato onere della parte datoriale dare la prova del relativo pagamento, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria. In difetto di tale prova, deve dunque ritenersi fondata la pretesa attorea, con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.465,04, a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024, nonché della somma di euro 1.269,00, a titolo di 13^ mensilità, ferie e permessi, per un totale di euro 3.734,04, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Sulle spese di lite.
pagina 10 di 11 Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate applicando i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di lavoro scaglione indeterminabile – complessità media, tenuto conto delle fasi del giudizio senza istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 15 maggio 2024;
2. Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato alla ricorrente per difetto della forma scritta;
3. Per l'effetto ordina alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
4. Condanna altresì la resistente a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, per il periodo dal giorno del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, nonché, per il suddetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5. Condanna inoltre la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
2.465,04, a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024, nonché la somma di euro 1.269,00, a titolo di 13^ mensilità, ferie e permessi, per un totale di euro
3.734,04, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
6. Condanna infine la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidata in euro 9.048,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025,
al numero 10142, promossa con domanda depositata in data 19.3.2025
DA
elett.te dom.ta in Roma, Via Pompeo Magno 23/a, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Guido Rossi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Cicciano CP_1
(NA), Via Ammendola 13, presso lo studio dell'Avv. David Napolitano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: impugnativa contratto a termine;
impugnativa licenziamento orale;
spettanze retributive. pagina 1 di 11 Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della senza alcuna formalizzazione, sin dal 1° aprile 2024, con CP_1
mansioni di receptionist, presso l'Hotel Mas Boutique sito in Roma;
di aver ricevuto verso la fine del mese di maggio copia di comunicazione obbligatoria di rapporto di lavoro a termine, con decorrenza dal 15 maggio 2024 e scadenza il 31 agosto 2024, con orario parziale pari a 30 ore settimanali, senza però aver mai sottoscritto alcun contratto di lavoro a tempo determinato;
di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare, datata 15 luglio 2024, con la quale era stata accusata di essersi appropriata di contanti presenti in una cassetta di sicurezza;
di aver presentato in data 25 luglio 2024 le proprie giustificazioni;
di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla conclusione del procedimento disciplinare, sicché la condotta datoriale era da considerarsi quale licenziamento orale.
Tanto premesso, ha sostenuto che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto insorto sin dal 1° aprile 2024 e dunque sin da prima della data indicata nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato ed in difetto della sottoscrizione di alcun contratto di lavoro a termine e dunque in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 19, comma 4, D. Lgs. 81/2015.
Chiesta dunque la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ha sostenuto poi l'inesistenza di un valido atto interruttivo del rapporto o comunque la nullità dello stesso in quanto adottato in assenza della necessaria forma scritta.
pagina 2 di 11 Ha evidenziato, infine, di non aver percepito le retribuzioni del mese di luglio ed agosto
2024, per un importo parti ad euro 2.465,04 (avuto riguardo alla paga base spettante ai lavoratori inquadrati, come lei, nel 3° livello, nonché alla previsione di un orario part time al 75%) e di aver altresì diritto alla 13^ mensilità (in misura pari ad euro 513,55), all'indennità di ferie non godute (in misura pari ad euro 632,20) e di permessi non goduti (in misura pari ad euro 124,20), per complessivi euro 1.269,00.
Solo per il caso di mancato accoglimento dell'impugnativa del contratto a termine e del provvedimento di licenziamento, ha fatto rilevare di non aver ricevuto neppure il TFR
(pari ad euro 547,71).
Tanto premesso, ha quindi concluso chiedendo di:
“in via principale: a) accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque di un rapporto al quale si applicano tutte le medesime tutele) a decorrere dal 1° aprile 2024, o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con inquadramento della ricorrente nel livello 3 del
c.c.n.l. Turismo Confcommercio, qualifica di Receptionist, ed orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali (75% del tempo pieno); b) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 31 agosto 2024 (o nella diversa data ritenuta di giustizia) e,, per l'effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, dal 1° settembre 2024 e sino all'effettiva reintegra, commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad 1.437,94
(millequattrocentotrentasette/94), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata: c) accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, e pertanto accertare e dichiarare la conversione del rapporto tra le parti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2024, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
d) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della cessazione del rapporto ed ordinare alla convenuta di riammettere in servizio la ricorrente;
e) sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno
pagina 3 di 11 per illegittima apposizione del termine, nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto di €. 1.437,94, e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità; in ogni caso: f) condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sino al 31 agosto 2024, nella complessiva misura di €. 3.734,04
(tremilasettecentotrentaquattro/04) dei quali €.2.465,04, relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2024 ed €. 1269,00 per ratei 13ma, permessi e ferie non goduti, come specificati in ricorso;
in subordine rispetto alle domande di ripristino del rapporto: g) condannare la convenuta al pagamento del trattamento di fine rapporto, nella misura di
€. 547,71. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società resistendo al ricorso. CP_1
In particolare, eccepita in via preliminare la inammissibilità/nullità del ricorso sull'assunto della mancata precisazione degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della domanda ed in particolare sull'assunto della mancata allegazione dei conteggi, nonché della mancata individuazione dei caratteri della subordinazione, ha poi riconosciuto di aver assunto la ricorrente, a far data dal 15 maggio 2024, con contratto di lavoro a tempo determinato, e di averla licenziata all'esito di procedimento disciplinare, in seguito alla contestazione di gravi fatti di appropriazione indebita, irrimediabilmente lesivi del vincolo fiduciario. Ha inoltre sostenuto di aver sempre regolarmente retribuito la ricorrente.
Ha quindi concluso, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il ricorso inammissibile
e/o nullo per le eccezioni di nullità e inammissibilità sollevate chiedendo in via preliminare anche la sospensione del predetto procedimento in attesa dell'instaurarsi e della conclusione del procedimento penale a carico della odierna ricorrente;
b) in subordine, rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza”.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa su base documentale, con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
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pagina 4 di 11 Sulle eccezioni preliminari della resistente.
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa di parte resistente, deve osservarsi che, nell'atto introduttivo, sono chiaramente prospettati petitum e causa petendi, essendo stati illustrati in maniera chiara e articolata i fatti posti a base delle domande.
Come chiarito dalla SU RT (v. tra le molte Cass. n. 19009/2018; n. 7199/2018;
n. 10632/2009), nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. La nullità, peraltro, deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato, come nel caso in esame, il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo persino irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (nella specie invece inseriti nel corpo dell'atto introduttivo – v. paragrafo 9).
Sull'impugnativa del contratto a termine.
E' pacifico tra le parti che la ricorrente sia stata assunta in forza di contratto a termine
(avente decorrenza dal 15 maggio 2024 e scadenza il 31 agosto 2024): la circostanza è dedotta e documentata dalla lavoratrice (v. paragrafo 2 della premessa in fatto, nonché doc. 4 – comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo determinato) e confermata dalla stessa resistente (v. paragrafo 1).
La ricorrente ha però rappresentato di non aver mai firmato alcun contratto a tempo determinato e la resistente, dal canto suo, non ha prodotto alcun contratto di lavoro a termine sottoscritto dalle parti.
pagina 5 di 11 In difetto di tale sottoscrizione (o comunque della prova da parte della resistente di tale sottoscrizione), il contratto in questione deve ritenersi privo della forma scritta e dunque in violazione dell'art.19, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015, a norma del quale “Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”.
Il requisito della forma scritta per l'apposizione del termine previsto dalla normativa sopra richiamata non può infatti ritenersi rispettato, con conseguente illegittimità della delimitazione temporale del rapporto.
“Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
neppure essendo sufficiente l'eventuale consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (cfr. Cass. n. 2774/2018;
4418/2016),
E' appena il caso di aggiungere, che nessun dubbio può nutrirsi in merito all'applicabilità del suddetto principio giurisprudenziale anche all'attuale assetto normativo, posto che l'art.1, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 368/2001 disciplinava il requisito formale riguardante l'apposizione del termine in modo perfettamente sovrapponibile all'attuale normativa sul punto di cui all'art.19, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015.
pagina 6 di 11 Circa le conseguenze per l'inosservanza della normativa in materia di stipulazione del contratto di lavoro a termine, l'orientamento giurisprudenziale dominante (formatosi in pendenza del D.lgs. n. 368/01, ma applicabile, stante l'identità di disciplina, anche sotto il regime del D.lgs. n. 81 cit.) ritiene che “[…] in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all'illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”
(cfr. per tutte Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2014, n. 7244).
Accertata quindi la nullità della clausola appositiva del termine, per difetto della necessaria forma scritta, deve dichiararsi la trasformazione del contratto in questione in contratto a tempo indeterminato sin dalla sua stipula ovvero sin dal 15 maggio 2024.
Tale conclusione consente di ritenere assorbita e superata ogni valutazione in merito all'eventuale instaurazione del rapporto sin da epoca antecedente al 15 maggio 2024
(valutazione che avrebbe reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria sul punto), considerato che peraltro relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 14 maggio (in cui, secondo la prospettazione attorea, la avrebbe lavorato senza Parte_1
alcuna formalizzazione) non è stata richiesta alcuna spettanza retributiva.
Sull'impugnativa del licenziamento.
L'art. 2 L. 604/1966 prevede: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
La SU RT (v. Cass. n. 3822 del 08/02/2019 e n. 13195 del 16/05/2019), prendendo posizione in ordine al contrasto giurisprudenziale in tema di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, ha dato continuità al principio già affermato da parte della giurisprudenza, secondo cui “la prova gravante sul lavoratore
pagina 7 di 11 circa la 'estromissione' dal rapporto non coincide tout court con il fatto della
'cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo'”
Partendo dalla premessa che, “dal punto di vista strutturale, il licenziamento [sia] atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso”, la SU RT ha ritenuto che
“chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta [abbia] l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti”, prescindendo, peraltro, “tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore … dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può [in ipotesi] risultare contumace”; sicché “il conseguente onere probatorio [va] ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"”.
Tanto chiarito, deve osservarsi che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115
c.p.c., solleva però la parte ricorrente dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, tanto più nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Ebbene, proprio assumendo come riferimento i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio da ultimo affermati dalla SU RT (con la precisazione innanzi operata in tema di omessa contestazione dei fatti costitutivi della domanda) e senza neppure dover ricorrere a presunzioni di sorta, nel caso in esame deve prendersi atto del fatto che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, ha ammesso di aver licenziato la ricorrente all'esito di un procedimento disciplinare per appropriazione indebita di denaro presente in una cassetta di sicurezza.
pagina 8 di 11 E' stata dunque la stessa parte datoriale, con tale deduzione, a riconoscere di aver licenziato la ricorrente, sia pure senza indicare la data esatta dell'atto di recesso (a fronte della mera indicazione da parte della ricorrente della data della contestazione disciplinare, risalente al 15 luglio 2024 – v. anche doc. 5 della produzione attorea, nonché della data in cui sono state rese le giustificazioni, risalenti al 25 luglio 2024 – v. doc. 6).
Il provvedimento di licenziamento non è stato però prodotto.
In applicazione dei suddetti principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, a fronte della prova del licenziamento (o meglio, dell'incontestata esistenza di un provvedimento datoriale di licenziamento), sarebbe stato onere della resistente dimostrarne l'adozione nel rispetto della necessaria forma scritta;
sicché, in difetto della produzione del relativo provvedimento scritto, nonché della relativa comunicazione, del pari in forma scritta, alla lavoratrice (trattandosi di atto recettizio, produttivo di effetti nel momento in cui è comunicato al destinatario), non può che concludersi per l'inefficacia dell'atto di recesso datoriale.
Tale conclusione rende superflua ed irrilevante ogni considerazione in merito alle ragioni giustificative del recesso datoriale.
Per completezza, deve evidenziarsi che nessuna delle parti ha chiarito la data esatta in cui è stato disposto il predetto licenziamento.
In tale contesto di incertezza sulla collocazione temporale dell'atto di recesso, sembra quindi opportuno assumere come riferimento per il licenziamento la data del 31 agosto
2024, che è anche la data di scadenza del contratto a temine, in quanto indicata nelle conclusioni del ricorso e non contestata dalla resistente.
Alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento deve seguire, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, D. Lgs. 23/2015, la condanna della società resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro.
Segue altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. cit., la condanna al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento e dunque al pagamento di un'indennità
pagina 9 di 11 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione. La parte resistente va altresì condannata, per il suddetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulle differenze retributive.
Individuato il 31 agosto 2024 quale data di risoluzione del rapporto di lavoro (da cui si è fatta decorrere l'indennità risarcitoria), deve poi osservarsi che la ricorrente ha lamentato di non aver percepito la retribuzione relativa ai mesi di luglio ed agosto 2024, la 13^ mensilità, l'indennità di ferie e permessi non goduti, che ha così puntualmente quantificato (senza che peraltro la società resistente formulasse alcuna contestazione al riguardo): le retribuzioni del mese di luglio ed agosto 2024, pari ad euro 2.465,04 (avuto riguardo alla paga base spettante ai lavoratori inquadrati, come lei, nel 3° livello, nonché alla previsione di un orario part time al 75%); la 13^ mensilità, pari, avuto riguardo alla durata del rapporto, ad euro 513,55; l'indennità di ferie non godute, pari ad euro 632,20;
l'indennità di permessi non goduti, pari ad euro 124,20, per complessivi euro 1.269,00.
Ebbene, in assenza di un provvedimento di sospensione (cautelare) della ricorrente dal lavoro e dunque dalla retribuzione, in pendenza del rapporto di lavoro, sarebbe stato onere della parte datoriale continuare a retribuire la lavoratrice;
sicché, a fronte della doglianza attorea circa la mancata corresponsione di detta retribuzione, sarebbe stato onere della parte datoriale dare la prova del relativo pagamento, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria. In difetto di tale prova, deve dunque ritenersi fondata la pretesa attorea, con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.465,04, a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024, nonché della somma di euro 1.269,00, a titolo di 13^ mensilità, ferie e permessi, per un totale di euro 3.734,04, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Sulle spese di lite.
pagina 10 di 11 Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate applicando i parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di lavoro scaglione indeterminabile – complessità media, tenuto conto delle fasi del giudizio senza istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 15 maggio 2024;
2. Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato alla ricorrente per difetto della forma scritta;
3. Per l'effetto ordina alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
4. Condanna altresì la resistente a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, per il periodo dal giorno del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, nonché, per il suddetto periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5. Condanna inoltre la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
2.465,04, a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024, nonché la somma di euro 1.269,00, a titolo di 13^ mensilità, ferie e permessi, per un totale di euro
3.734,04, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
6. Condanna infine la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidata in euro 9.048,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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