Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
Sentenza 11 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 24/01/2022, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 01076/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS –, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'INPS nella liquidazione della pensione;
nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione del modello RP (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 dell'ultima ricostituzione relativo alla pensione -OMISSIS- cat. Voart.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. U. Troso, per la parte ricorrente, e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente, col gravame in esame, ha chiesto dichiararsi il diritto di accedere agli atti chiesti con istanza del 15 maggio 2021, cioè ai modelli RETR PENS, RP e TE08 relativi all’ultima ricostituzione contributiva effettuata sulla pensione -OMISSIS- cat. VOART;
- b) l’INPS, con memoria difensiva del 14 dicembre 2021, ha dedotto che il 15 maggio 2021 ha inviato al ricorrente i modelli TE08 e RP (oltre al modello TR150);
- c) con memoria difensiva del 15 gennaio 2022, il ricorrente ha dedotto che i suddetti modelli ostesi dall’INPS si riferiscono a un supplemento di pensione, ma non alla pensione originaria;
- d) il ricorrente ha quindi insistito per l’ostensione dei modelli TE08 e RETR PENS di prima liquidazione.
2) Rilevato che, a fronte della originaria domanda, di cui in ricorso, di ostensione dei modelli RETR PENS, RP e TE08, parte ricorrente ha chiarito, a verbale della camera di consiglio del 19 gennaio 2022, che l’interesse all’accesso è afferente esclusivamente ai modelli TE08 e RETR PENS.
3) Ritenuto di acquisire dall’INPS, alla luce delle controdeduzioni del ricorrente di cui alla memoria difensiva del 15 gennaio 2022, una relazione utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. RETR PENS; Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza – per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
4) Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della suindicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza anche presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato.
5) Ritenuto di rinviare la causa, per le ulteriori determinazioni, alla camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 2 marzo 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO