Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del G.U., Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.990-2021 r.g., decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 26-11-2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
NO NN, c.f. [...]rappresentato difeso dall'avv, Sapio
Luigia ed elettivamente dom.to come in atti,
ATTORE.
CONTRO
:
EN IT S.p.A. C.F./ P.IVA 00885351007, in persona dei suoi procuratori, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania dall'IVASS alla gestione dei sinistri posti a carico del ND di Garanzia IM LA RA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini, domiciliata come in atti ,
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attore a seguito di sinistro stradale avvenuto il 27-09-2019 ore 19.30 circa, in
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, parte attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, veniva urtata dallo specchietto retrovisore da un'autovettura, Fiat Punto di colore scuro, il cui conducente, proveniente da tergo, la colpiva sul lato sinistro del manubrio e la scaraventava a terra.
Esponeva inoltre, parte attrice, che il veicolo, subito dopo l'investimento, si dileguava facendo perdere le proprie tracce, rimanendo ignoto.
In conseguenza dell'urto l'attore fu trasportato presso il P.S. dell' Ospedale “
Santa Maria LA pietà” di Nola, ove gli venivano diagnosticati danni alla persona, così come da documentazione medica versata in atti.
Si costituiva in giudizio la società di assicurazioni EN s.p.a., quale impresa designata dal ND di Garanzia IM Della RA per la Regione Campania, la quale, chiedeva :” In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità LA domanda per la evidente violazione degli artt. 163 e164
c.p.c. nonché degli artt. 2054 e 2697 cod. civ. ; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva LA convenuta società oltre a quella attiva dell'istante; nel merito rigettare la domanda attorea essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto.
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente, come da documentazione versata in atti, che oralmente, attraverso l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione di due testimoni indicati da parte attorea, esperita inoltre la consulenza tecnica d'ufficio, successivamente la causa è stata riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c, all'esito dell'udienza del 26-11-
2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità LA domanda attorea, essendo stata, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti LA evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla CONSAP, come statuito dall'art. 287 LA mentovata normativa. Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici, con pieno rispetto LA decorrenza dei termini minimi di legge, onde dare inizio all'accertamento processuale.
Infatti, la richiesta di risarcimento danni (indirizzate alla EN IT s.p.a.
e alla C.O.N.S.A.P. con p.e.c. del 21-10-2019 e l' invito a negoziazione assistita
( p.e.c. del 19-05-2020), sono stati notificati nel rispetto dei termini prescritti dalla specifica normativa, ugualmente dicasi per l' atto di citazione ( p.e.c. ricevuta in data 15-02-2021).
Va disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di nullità dell'atto introduttivo, per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo, è possibile enucleare, in maniera sufficiente e chiara, quali sono i soggetti del processo, oltre che il petitum e la causa petendi.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, la stessa si evince dalla documentazione sanitaria acquisita, è riconducibile, chiaramente, alla persona dell'attrice.
Riguardo alla legittimazione passiva, sussiste la legittimazione LA convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva LA domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del ND IM LA RA ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nella caso di specie, risulta essere la EN s.p.a., quale impresa designata per la regione Campania, per i risarcimenti dovuti dal ND IM LA
RA .
Analizzando il merito LA domanda, va osservato quanto segue.
Deve essere innanzitutto precisato che nelle fattispecie come quella in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro , l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto( cfr. Cass. civ. n. 10484 2001 e;
12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito , in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il F.G.V.S. seguito da un giudizio, va detto che sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico LA Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del ND di Garanzia vittime LA strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo LA diligenza LA vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Principio ribadito anche da una recente pronuncia LA Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime LA strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno LA denuncia o LA querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza LA vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze LA vittima (
Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
In ogni caso parte attrice ha versato in atti denuncia-querela del 22-10-2019 (ove vengono descritti i fatti così come rappresentato nell'atto introduttivo del presente giudizio), nonché la conseguente richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura LA Repubblica.
Ciò posto, passando al merito LA questione, giova richiamare le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni intimati da parte attrice, che, nel corso dell'istruttoria, hanno pienamente confermato la dinamica dell'evento, così come descritta in citazione.
In particolare, all'udienza del 06 -06- 2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore NO NN, il quale ha confermato le relative circostanze sulle quale lo stesso è stato interrogato sui capitoli ammessi.
Inoltre è stato escusso la teste, DI AM , la quale ha dichiarato : sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente sul luogo del sinistro..;.. mi trovavo in Ottaviano alla Via Vesuvio e procedevo a piedi in direzione del centro di Ottaviano , , su di una strada a doppio senso di circolazione, verso le ore 19.30 circa , allorché ho notato un uomo che conduceva una bicicletta dirigendosi verso
Piazzolla di Nola;
ad un certo punto ho notato una autovettura Fiat Punto che ha urtato la bicicletta in questione con lo specchio retrovisore;
preciso che l'autoveicolo era in fase di sorpasso, mentre il velocipede procedeva strettamente sulla propria destra;
il mio punto di visuale LA scena era posto dinanzi a me a circa 15 metri di distanza;
A seguito dell'urto mi preoccupata di soccorrere il malcapitato che si lamentava per i dolori postumi all'impatto; tanto accadeva nella parte finale del mese di settembre dell'anno 2019;.. sul posto del sinistro vi era anche un altro uomo che procedeva anch'egli in bicicletta e che si qualificò come cognato;
..;non avuto il tempo di riportare il numero di targa LA autovettura né di farne una foto, precisando che la stessa si dileguava senza fermarsi;
il cognato del NO percorreva la medesima strada a poca distanza dietro l'infortunato; la Fiat punto se non erro era di colore scuro;
da quel ricordo non pioveva;
. L'altro testimone AN IO escusso alla stessa udienza ha dato riscontro alle sopra indicata testimonia affermando :” sono il cognato dell'attore; ero presente al momento del sinistro accaduto nel fine settimana del mese di settembre dell'anno
2019 e mi trovavo a percorrere, insieme a mio cognato NO NN, la strada che collega Piazzolla con Ottaviano;
ad un certo punto, usciti di poco dal centro urbano, in tratto rettilineo, ho notato una
Fiat Punto che procedeva dalla stessa nostra direzione di marcia;
mi trovavo a breve distanza da mio cognato che mi precedeva di 7/8 metri circa;
ho visto l'autovettura in questione effettuare una manovra di sorpasso del sottoscritto , rasente alla mi bicicletta, e urtare con lo specchietto ( se non erro) la bicicletta di mio cognato;
a seguito dell'urto mio cognato è caduto al suolo ma l'auto ha proseguito la propria corsa senza fermarsi;
dopo l'urto ho notato la presenza di una donna che mi aiutato ad alzarlo da terra;
ho provveduto a chiamare mia sorella per notiziarla sull'accaduta la quale si è recata sul posto tempestivamente;
Personalmente non ho avuto la prontezza di riflessi di ritrarre la vettura con una foto;
..; il colore del veicolo non lo ricordo ma era di certo scura;
Si ritiene genuina la deposizione resa dai testimoni che hanno, in maniera verosimile, ricostruito la scena dell'incidente, descrivendo le fasi LA causazione dell'evento dannoso. Evento confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate nel verbale di pronto soccorso 2019042430 del 27-09-2019 ove nei dati viene indicato : “giunge in
p.s., rf di essere stato investito mentre transitava in bicicletta evento accaduto in data odierna verso le ore 19:30 circa in Ottaviano con omissione di soccorso, lamenta algia al gomito dx e sx.”.
Ciò posto, si può affermare, che le dichiarazioni dei testimoni, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che NO NN il 27-09-
2019 ore 19.30 circa, in Ottaviano alla via Vesuvio direzione di marcia
Piazzolla di Nola mentre percorreva detta via a bordo di una velocipede(bicicletta), veniva scaraventato a terra da un'autovettura modello
Punto di colore scuro.
In particolare il conducente dell'autovettura, proveniente da tergo, superava una prima bici e poi colpiva la bici dell'attore, con il proprio specchietto retrovisore destro il velocipede, condotto dall'attore, sul manubrio sinistro e lo. scaraventava a terra.
Detto veicolo pirata si allontanava velocemente dal luogo dell'evento senza prestare soccorso , con l'impossibilità per i presenti e per l'infortunato, di rilevare il numero di targa dello stesso.
E' chiara la responsabilità del conducente del veicolo pirata, peraltro presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
Tanto in quanto la fattispecie ipotetica individuabile instà nell'art .148 del Codice LA RA, segnatamente al comma 3 che sì recita.. “ Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente LA strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare…”
Infatti risulta evidente che il conducente del veicolo pirata, ha investito l'odierno attore violando le più basilari norme che disciplinano la circolazione stradale.
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del d.lgs. n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato. Inoltre il C.T.U., nella sua relazione afferma che sussiste compatibilità tra evento e i danni fisici riportati nell'incidente per cui è causa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, LA cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Le eccezioni di parte convenuta, per i motivi sopra indicati, si ritiene non possano trovare accoglimento.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, è stato conferito incarico peritale al dott. Vincenzo Passaro., il quale ha provveduto a redigere la relazione peritale, dando puntale e completo riscontro ai quesiti che gli sono stati posti.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il c.t.u., nella sua consulenza ha riconosciuto, all' attore-danneggiato, un danno biologico permanente pari al 9% ; una invalidità temporanea totale (ITT) di 25 giorni
; una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% per 20 giorni;
una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 25% per ulteriori giorni 20.
In relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
Secondo la Suprema Corte: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019
n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n.
26805 del 12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali LA vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudice non sussistono circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
tanto anche in virtù delle esigue conseguenze afferenti l'incidenza sulla percentuale di invalidità rilevata .
Né tantomeno risulta, in alcun modo, provato il danno morale.
Ciò posto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attrice il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 47) si ritiene congruo, all'esito LA c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 9 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Trattandosi di lesioni micro permanenti il parametro di riferimento è l'art. 139 del d.lgs. 209/2005.
Di conseguenza, per il danno biologico permanente, attribuendo il valore di €
947,30 come punto base, si riconosce per tale voce di danno l'importo di €
15.981,42.
Come invalidità temporanea totale di gg 25 applicando il valore di 55,24 al di', pertanto il totale riconosciuto all'attore, per tale tipo di danno, sarà di €
1.381,00.
Per l'invalidità temporanea parziale al 50%, di gg.20, applicando il valore di
55,24 al dì., percentualizzato al 50%, l'importo riconosciuto sarà di € 552,40 ;
Per l'invalidità temporanea parziale al 25% di gg.20, applicando il valore di
55,24 al dì., percentualizzato al 25 %, l'importo riconosciuto sarà di € 276,20;
Per un totale di danno biologico temporaneo di € 2.209,60 ;
Nessuna spesa medica risulta documentata.
Per un totale complessivo di € 18.191,02. Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge dalla data dell'evento e la rivalutazione monetaria.
Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta ammonta ad €
19.171,48, da rivalutare, in base agli indici istat, dalla data dell'evento sino alla data LA presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data LA presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data LA presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza LA parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m, applicando i valori medi. ;
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede, nel giudizio recante r.g. n 990-2021: in accoglimento LA domanda attorea,
- condanna la convenuta EN IT s.p.a, nella qualità, in p.d.l.r. p.t.,
a corrispondere all'attore l'importo di € € 18.191,02 cui vanno aggiunti, rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva.
- condanna, altresi', la EN IT s.p.a , nella qualità, in p.d.l.r.p.t. al pagamento a favore dell'attore delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.007,00 , oltre € 545,00 per spese esenti per verosimili esborsi, spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore di parte attorea dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente a carico LA convenuta ut sopra le spese e competenze LA C.T.U, detratto l'acconto già versato, liquidate con separato decreto
Nola Lì 18 03 2025 IL G.U.
-Dott. Alfredo Granata-