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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO LUCA, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, esponendo pagina 1 di 5 che avevano contratto matrimonio concordatario in Agropoli, in data
7/12/1996, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 76, Parte II, Serie A dell'anno 1996, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione era nato un figlio, R_
nato il [...], maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
[...]
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunalr nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
11881/2021 del 6/12/2021, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 31/10/2024, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, le parti depositavano note scritte, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, analoghe a quelle del procedimento di separazione consensuale e già oggetto del decreto di omologa, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
• “i coniugi vivranno separati in piena autonomia con ogni effetto e conseguenza di legge;
• la sig.ra fissa, unitamente al figlio , la Parte_1 Persona_1 propria dimora in appartamento sito in Laureana Cilento alla
Contrada Magno 23 immobile già di proprietà del figlio;
Persona_1 pagina 2 di 5 • il padre, sig. provveder à al mantenimento del proprio Parte_2 figlio corrispondendo allo stesso la complessiva somma di € R_
400,00 mensili da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese o, in alternativa, a mezzo vaglia postale e/o assegno bancario;
• le spese straordinarie eventualmente occorrende per il figlio R_
(ossia spese mediche, scolastiche, vestiario e quant'altro), saranno ripartite tra i coniugi, previa consultazione tra gli stessi, nella misura del 50% cadauno con necessità, nel caso in cui le stesse vengano anticipate per intero da uno dei coniugi, di esibire idonea rendicontazione di spesa;
• entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, a reciproche pretese economiche dichiarando sin d'ora di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
• sia disposto il rilascio dei passaporti e/o della carta d'identità valida per l'espatrio”.
Pertanto, i ricorrenti, sul presupposto che le condizioni già fissate non erano mutate, chiedevano di:
“
1. confermare che il padre, sig. provvederà al mantenimento Parte_2 del proprio figlio corrispondendo allo stesso la complessiva somma di R_
€ 400,00 mensili da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese o, in alternativa, a mezzo vaglia postale e/o assegno bancario e ciò fino a quando il figlio non sarà autonomo economicamente;
2. confermare che le spese straordinarie eventualmente occorrende per il figlio (ossia spese mediche, scolastiche, compresi corsi di abilitazione R_
e perfezionamento post-laurea, vestiario e quant'altro), saranno ripartite tra
i coniugi, previa consultazione tra gli stessi, nella misura del 50% cadauno
pagina 3 di 5 con necessità, nel caso in cui le stesse vengano anticipate per intero da uno dei coniugi, di esibire idonea rendicontazione di spesa;
3. confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano a reciproche pretese economiche dichiarando sin
d'ora di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione né di avere beni mobili e/o immobili in comunione;
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Agropoli (SA) il 7/12/1996 tra , nato il [...] in Parte_2
Agropoli (C.F. ) e , nata il C.F._2 Parte_1
24/6/1977 in Agropoli (C.F. ), trascritto nel C.F._1
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Agropoli n. 76 – Anno 1996 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025. pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERRICO LUCA, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, esponendo pagina 1 di 5 che avevano contratto matrimonio concordatario in Agropoli, in data
7/12/1996, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 76, Parte II, Serie A dell'anno 1996, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, dalla cui unione era nato un figlio, R_
nato il [...], maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
[...]
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunalr nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n.
11881/2021 del 6/12/2021, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 31/10/2024, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, le parti depositavano note scritte, con cui ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, analoghe a quelle del procedimento di separazione consensuale e già oggetto del decreto di omologa, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
• “i coniugi vivranno separati in piena autonomia con ogni effetto e conseguenza di legge;
• la sig.ra fissa, unitamente al figlio , la Parte_1 Persona_1 propria dimora in appartamento sito in Laureana Cilento alla
Contrada Magno 23 immobile già di proprietà del figlio;
Persona_1 pagina 2 di 5 • il padre, sig. provveder à al mantenimento del proprio Parte_2 figlio corrispondendo allo stesso la complessiva somma di € R_
400,00 mensili da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese o, in alternativa, a mezzo vaglia postale e/o assegno bancario;
• le spese straordinarie eventualmente occorrende per il figlio R_
(ossia spese mediche, scolastiche, vestiario e quant'altro), saranno ripartite tra i coniugi, previa consultazione tra gli stessi, nella misura del 50% cadauno con necessità, nel caso in cui le stesse vengano anticipate per intero da uno dei coniugi, di esibire idonea rendicontazione di spesa;
• entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, a reciproche pretese economiche dichiarando sin d'ora di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
• sia disposto il rilascio dei passaporti e/o della carta d'identità valida per l'espatrio”.
Pertanto, i ricorrenti, sul presupposto che le condizioni già fissate non erano mutate, chiedevano di:
“
1. confermare che il padre, sig. provvederà al mantenimento Parte_2 del proprio figlio corrispondendo allo stesso la complessiva somma di R_
€ 400,00 mensili da aggiornarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese o, in alternativa, a mezzo vaglia postale e/o assegno bancario e ciò fino a quando il figlio non sarà autonomo economicamente;
2. confermare che le spese straordinarie eventualmente occorrende per il figlio (ossia spese mediche, scolastiche, compresi corsi di abilitazione R_
e perfezionamento post-laurea, vestiario e quant'altro), saranno ripartite tra
i coniugi, previa consultazione tra gli stessi, nella misura del 50% cadauno
pagina 3 di 5 con necessità, nel caso in cui le stesse vengano anticipate per intero da uno dei coniugi, di esibire idonea rendicontazione di spesa;
3. confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano a reciproche pretese economiche dichiarando sin
d'ora di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione né di avere beni mobili e/o immobili in comunione;
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Agropoli (SA) il 7/12/1996 tra , nato il [...] in Parte_2
Agropoli (C.F. ) e , nata il C.F._2 Parte_1
24/6/1977 in Agropoli (C.F. ), trascritto nel C.F._1
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Agropoli n. 76 – Anno 1996 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025. pagina 4 di 5 Il Giudice estensore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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