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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11903 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. AN AT all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al n. 28112/2025 R.G. tra
, rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Filippo Papeo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trani, Via Nicola de Roggero n. 143 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente - contumace
FATTO E DIRITO
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in relazione a ciascuno degli anni Scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
Il non si è costituito nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi e ne è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
*****
La ricorrente ha convenuto il resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al CP_1 riconoscimento del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con conseguente condanna del a corrispondere quanto spettante per le annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, sussiste quella del giudice ordinario secondo quanto dispone 1 l'art. 63 del d.lgs. 165/2001, a norma del quale: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
L'amministrazione è quindi soggetta alla giurisdizione ordinaria per le questioni inerenti i rapporti di lavoro, allorché essa agisce con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, come è nel caso di specie in cui viene in questione un atto di gestione di detto rapporto, implicante una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore che configura il diritto soggettivo al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, della l. 107/2015.
Il Tribunale osserva inoltre, ancora in via preliminare, che deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, avendo compiutamente allegato di essere stata docente precaria e in quanto tale non destinataria della carda docenti.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
La disciplina di riferimento riguardo alla carta docenti si rinviene nell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, a norma del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
2 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_3 al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Analoghe previsioni sono contenute nel
DPCM 28 novembre 2016 per gli anni scolastici a partire dal 2016/2017, aggiungendo all'art. 3 che il beneficio è riconosciuto anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tale normativa si colloca nel più ampio quadro tracciato in materia di obblighi formativi dei docenti dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nell'ambito di tale diritto-dovere all'aggiornamento ed alla formazione permanente, contestualmente alla istituzione della carta docenti e al relativo stanziamento di risorse, sono state predisposte anche risorse per le attività di formazione diretta, curate direttamente dalle istituzioni scolastiche a norma dell'art.1, comma 124, della l. 107/2015, il cui testo dispone che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”.
L'importanza del profilo dell'insegnamento attinente alla formazione è recepito anche dalla
3 contrattazione collettiva. L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del
4 agosto 1995 dispone infatti che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”. L'art. 64 del C.C.N.L. del comparto scuola del 27 novembre 2007 prevede, infine, che “
1. la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. … 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. ... 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze”.
In relazione a tale quadro normativo, la parte ricorrente pone il tema della disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, anche in prova ed anche assunti a tempo parziale, cui è riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docenti ai sensi della normativa richiamata, ed i docenti precari cui invece detto beneficio è negato.
Tale disparità di trattamento si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 4.2008, causa C-
268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C177/10 ; Persona_1 Persona_2
9.7.2015, in causa C177/14, 20.9.2018, in causa C-466/17, e nazionale (Cass. Persona_3 Per_4
7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868; Cass. 6.4.2017, n. 8945; Cass., 28.11.2019 n. 31149).
La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di
4 ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l'art. 6 dell'accordo quadro, secondo il quale “
2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
Sulla compatibilità della normativa richiamata con tali principi, e quindi sulla possibile disapplicazione della stessa con riconoscimento della carta docenti anche al personale non di ruolo, si è già espressa la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18.5.2022 pronunciata nella causa C-450/21
a fronte di rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Vercelli. La Corte ha chiarito che la carta docenti rientra pienamente nella definizione di “condizioni di impiego”, la cui uniforme applicazione a lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in condizioni comparabili è tutelata ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Ai fini della delimitazione di tale nozione la Corte valorizza dunque il criterio dell'impiego, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro sussistente tra le parti (in tal senso la sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz C 72/18, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata). E' tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione se nel singolo caso la condizione del lavoratore a tempo determinato che invoca il beneficio sia comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, con la precisazione che la mera diversa durata del rapporto non costituisce condizione obiettiva di discriminazione.
A fronte delle diverse soluzioni prospettate in giurisprudenza di merito, della questione è stata investita la Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto.
Nelle more del rinvio è stato adottato il d.l. 69/2023, che all'art. 15 ha esteso per l'anno 2023 il beneficio della carta ai docenti precari con incarichi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La Corte di cassazione si è pronunciata con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, chiarendo anzitutto che “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”, non ostando a tale conclusione il riferimento a software e hardware contenuto nell'art. 1 co. 121 della l. 107/2015, né il riferimento alla possibilità di utilizzare la carta per l'acquisto di servizi di connettività di cui all'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020. La Corte ha poi individuato la ratio della (originaria) destinazione ai soli insegnanti di ruolo nella “scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”. La circostanza che il legislatore
5 faccia riferimento a un importo da corrispondere su base annua secondo la Corte è elemento che denota una voluta “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica”, confermata anche con la richiamata estensione ai supplenti annuali per l'anno 2023. Ciò vale a evidenziare che la finalità espressa del legislatore è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, con finalità di miglioramento del servizio, come confermato dal riferimento ad attività coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ossia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione
(art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Conclude la Corte che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art.
128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. La Corte evidenzia il carattere politico di tale scelta, ritenuta in quanto tale legittima, e non incidente sul diritto alla formazione dei docenti che non si esaurisce nella misura in esame. La Corte, richiamando il principio eurounitario di non discriminazione, ha quindi ritenuto che il beneficio in argomento debba essere necessariamente riconosciuto nelle ipotesi in cui la sua valenza annuale coincida con le condizioni fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro precario. A tal fine la Corte ha inteso escludere che possano assumersi a parametro, ai fini della comparazione, fattispecie particolari pure individuate dalla norma, quali il monte ore lavorate dai docenti di ruolo in regime di part time (anche verticale), al fine di riconoscere il beneficio ai supplenti che svolgano la propria attività per un pari numero di ore, sebbene concentrate in un periodo inferiore all'anno. Allo stesso modo la Corte ha escluso di poter dare rilevanza come parametro di comparazione alle altre situazioni del tutto peculiari in cui la carta è riconosciuta ai docenti di ruolo pur non svolgenti per l'intero anno o per frazioni di esso attività didattica (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno scolastico iniziato). Per le stesse ragioni la Corte ritiene inidoneo il riferimento a frazioni dell'anno rilevanti ai fini di altre disposizioni normative (come i 180 giorni (già) rilevanti ai fini della ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova). La Corte richiama poi il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., al fine di escludere che possa farsi riferimento ai fini della comparabilità a situazioni specifiche, dovendosi invece avere riguardo alla ratio generale espressa dalla normativa consistente nella valorizzazione della didattica annua, desumibile da quanto fin qui esposto, precisando che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”
6 (sent. 29961/2023 cit.). Allo scopo di stabilire, con riferimento al personale precario, come debba essere intesa l'annualità dell'attività didattica svolta, la Corte assume a parametro l'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). La Corte rappresenta che in tali casi il riferimento alla didattica annua è univocamente enunciato, nel senso che riguarda supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell'anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all'interesse dei discenti su tale orizzonte temporale, valorizzate dal legislatore nel disciplinare l'ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. In tali casi deve pertanto essere rimossa la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
La pronuncia sin qui analizzata induce alla conclusione secondo la quale deve essere riconosciuto il diritto al beneficio in argomento ai docenti precari investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all'art.
4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999), previa disapplicazione della normativa nazionale che glielo preclude e quindi dell'art. 1, co. 121, della l. 107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il diritto spetta anche in assenza di domanda, a fronte della impossibilità di presentarla per tali categorie di docenti alla stregua della normativa vigente.
Sul punto di recente ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Giustizia con sentenza del 3 Per_ luglio 2025, (causa C-268/24, , statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all'art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell'accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato. Tale conclusione deriva dalla considerazione dell'identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto a quelli a tempo indeterminato, oltre che come conseguenza dell'identità dei doveri nei confronti degli alunni, dell'identità degli obblighi formativi. In tal modo, il criterio della didattica annua individuato dalla pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata, perde rilievo perché alla luce della pronuncia della Corte di giustizia finisce per tradursi in una
7 discriminazione basata unicamente sulla durata dell'incarico, con conseguente vulnus degli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo Quadro. Con la pronuncia in esame la Corte di giustizia ha inoltre osservato che nonostante la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari sono parte integrante della programmazione della didattica annua che contribuiscono ad attuare al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la Carta docenti è stata riconosciuta. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'Accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano docenze brevi e saltuarie, a meno che ciò non risponda a ragioni oggettive, e non costituisce ragione oggettiva il mero fatto che l'attività didattica non si estenda fino al termine dell'anno scolastico.
Né possono ostare a tale conclusione argomenti relativi all'equilibrio di bilancio, elemento recessivo rispetto alla necessaria erogazione dei diritti in condizioni di uguaglianza sostanziale in ossequio all'art. 3
Cost. (Corte Cost., sentenze n. 275/2016 e n. 62/2020) nonché rispetto al principio comunitario di non discriminazione espresso nel più volte menzionato art. 4 dell'accordo quadro (CGUE sent. 3 luglio
2025, C-268/24, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
Quanto alla natura della prestazione, la Corte riconduce la pur complessa struttura dell'operazione ad una obbligazione di pagamento sussistente in capo al nei confronti del docente, condizionata CP_1 tuttavia dalla destinazione della relativa somma a specifiche tipologie di acquisto. Ne è comunque esclusa testualmente la natura retributiva, e riconosciuta l'azionabilità in relazione ad annualità pregresse, persistendo fino alla cessazione del rapporto l'interesse a fronte della “natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo preruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)” (sent. 29961/2023 cit.).
Con riferimento alla cessazione del rapporto, alla luce della disposizione normativa per cui la carta, una volta sorto il beneficio, può essere utilizzata nell'anno scolastico successivo, oltre che in considerazione della disposizione secondo la quale per l'anno 2023 essa è attribuita – con medesime modalità di fruizione eventualmente posticipata – ai docenti precari titolari di supplenze annuali. Tale
8 considerazione induce pertanto a ritenere che in relazione ai docenti precari il concetto di cessazione del rapporto non possa ritenersi riferito al singolo incarico di supplenza, ma debba estendersi al perdurante inserimento nel sistema scolastico, coincidente con l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), con la titolarità di una supplenza o con il transito in ruolo. La
Corte chiarisce che in tal caso spetta il diritto all'adempimento mediante attribuzione della carta docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Osserva infatti la Corte che “12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 12.3
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio”. Quanto alla natura del beneficio la Corte ha poi osservato come la legge stessa escluda quella retributiva e ha poi rilevato “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano”, per poi aggiungere “Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno” come nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico per esclusione dalle graduatorie o per cessazione del rapporto, dovendosi ritenere che detto risarcimento derivi da un pregiudizio costituito da
“un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”
(sent. 29961/2023 cit.), che deve essere allegato specificamente dalla parte nei suoi elementi costitutivi e deve parimenti essere provato, essendo ammessa in base ai principi generali la prova presuntiva e ritenendo la Corte possibile procedersi con valutazione equitativa del giudice di merito, nel limite del valore nominale della carta e salva allegazione e prova del maggior danno. Le considerazioni svolte sin qui hanno quindi indotto la Corte a ritenere che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia
9 ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, la cessazione dal servizio è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, proprio in ragione della natura di obbligazione “di scopo” del beneficio in argomento. La corte al riguardo ha ulteriormente osservato “Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”. Con la pronuncia in esame (si ricorda, la n. 29961/2023) la Corte ha dunque rilevato che “per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.”.
Quanto al regime di prescrizione del diritto, la Corte ha chiarito che lo stesso è quinquennale a norma dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovendosi avere riguardo quanto alla periodicità all'istituto nella sua astrattezza e non al caso concreto, che ben potrebbe inerire ad una sola annualità soprattutto nel caso di doventi precari. Rispetto a questi ultimi, infatti, l'applicazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere il medesimo diritto fruito dai docenti a tempo indeterminato, sicché anche per gli stessi opera il termine quinquennale anche considerato che, altrimenti, si opererebbe una inammissibile discriminazione al contrario. Quanto al dies a quo di tale diritto, il momento in cui lo stesso può essere fatto valere, deve individuarsi, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o dal momento eventualmente successivo in cui sia accessibile la procedura telematica disposta secondo il sistema di cui al DPCM del 2016.
Il diritto al risarcimento del danno per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico si prescrive invece in dieci anni dal momento dell'attualizzarsi del danno, coincidente con la cessazione dell'incarico, salvo sia
10 interamente maturata la prescrizione quinquennale in costanza di inserimento nel sistema scolastico.
Applicati i principi anzidetti e di conseguenza disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente con riferimento all'a.s. 2022/2023 ha allegato al ricorso un unico contratto avente decorrenza dall'1.10.2022 all'1.11.2022; con riferimento all'a.s. 2023/2024 ha prodotto un unico contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9.10.2023 al 27.10.2023; riguardo all'a.s. 2024/2025 la ricorrente ha prodotto cinque contratti (10.10.2024-20.12.2024; 7.1.2025 – 7.3.2025; 8.3.2025-11.4.2025; 12.4.2025
15.4.2025; 16.4.2025 – 16.4.2025).
La ricorrente ha inoltre allegato al ricorso una dichiarazione sostitutiva di certificazioni recante allegazione di periodi di servizio notevolmente maggiori di quelli risultanti dai contratti allegati.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha più volte rilevato (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10191 del 28.4.2010
– RV 612638), che “ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano
l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (Fattispecie relativa alla prospettata dimostrazione di una situazione di possesso che era stata basata solo su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)”.
Più in generale, la Corte ha osservato (con Ordinanza della Sez. 6 – 3 n. 37157 del 29.11.2021 – RV
663129) “che nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio”.
Ciò posto, deve quindi ritenersi che la ricorrente non abbia dimostrato, mediante la ulteriore documentazione allegata all'atto introduttivo, di avere prestato servizio negli anni scolastici sopra indicati, svolgendo attività didattica in qualità di supplente su posti vacanti e disponibili, per periodi protrattisi da date precedenti il 31 dicembre e almeno fino alla fine delle attività didattiche e certamente non ha dimostrato lo svolgimento di servizio per almeno 180 giorni e neppure di far parte del sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
11 Il Tribunale non ritiene pertanto che sussista in capo alla ricorrente il diritto all'attribuzione della carta docenti secondo modalità analoghe a quelle disciplinate per i dipendenti a tempo indeterminato dal
D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Nonostante la soccombenza, nulla si dispone sulle spese, essendo rimasto contumace il CP_1 convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese di lite
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
AN AT
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. AN AT all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al n. 28112/2025 R.G. tra
, rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Filippo Papeo ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trani, Via Nicola de Roggero n. 143 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente - contumace
FATTO E DIRITO
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in relazione a ciascuno degli anni Scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
Il non si è costituito nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi e ne è stata CP_1 pertanto dichiarata la contumacia.
*****
La ricorrente ha convenuto il resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al CP_1 riconoscimento del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con conseguente condanna del a corrispondere quanto spettante per le annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, sussiste quella del giudice ordinario secondo quanto dispone 1 l'art. 63 del d.lgs. 165/2001, a norma del quale: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
L'amministrazione è quindi soggetta alla giurisdizione ordinaria per le questioni inerenti i rapporti di lavoro, allorché essa agisce con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, come è nel caso di specie in cui viene in questione un atto di gestione di detto rapporto, implicante una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore che configura il diritto soggettivo al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, della l. 107/2015.
Il Tribunale osserva inoltre, ancora in via preliminare, che deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, avendo compiutamente allegato di essere stata docente precaria e in quanto tale non destinataria della carda docenti.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
La disciplina di riferimento riguardo alla carta docenti si rinviene nell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, a norma del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_2 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
2 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_3 al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Analoghe previsioni sono contenute nel
DPCM 28 novembre 2016 per gli anni scolastici a partire dal 2016/2017, aggiungendo all'art. 3 che il beneficio è riconosciuto anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tale normativa si colloca nel più ampio quadro tracciato in materia di obblighi formativi dei docenti dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nell'ambito di tale diritto-dovere all'aggiornamento ed alla formazione permanente, contestualmente alla istituzione della carta docenti e al relativo stanziamento di risorse, sono state predisposte anche risorse per le attività di formazione diretta, curate direttamente dalle istituzioni scolastiche a norma dell'art.1, comma 124, della l. 107/2015, il cui testo dispone che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”.
L'importanza del profilo dell'insegnamento attinente alla formazione è recepito anche dalla
3 contrattazione collettiva. L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del
4 agosto 1995 dispone infatti che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”. L'art. 64 del C.C.N.L. del comparto scuola del 27 novembre 2007 prevede, infine, che “
1. la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. … 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. ... 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze”.
In relazione a tale quadro normativo, la parte ricorrente pone il tema della disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, anche in prova ed anche assunti a tempo parziale, cui è riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docenti ai sensi della normativa richiamata, ed i docenti precari cui invece detto beneficio è negato.
Tale disparità di trattamento si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 4.2008, causa C-
268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, causa C177/10 ; Persona_1 Persona_2
9.7.2015, in causa C177/14, 20.9.2018, in causa C-466/17, e nazionale (Cass. Persona_3 Per_4
7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868; Cass. 6.4.2017, n. 8945; Cass., 28.11.2019 n. 31149).
La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi – per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto.
Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di
4 ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l'art. 6 dell'accordo quadro, secondo il quale “
2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
Sulla compatibilità della normativa richiamata con tali principi, e quindi sulla possibile disapplicazione della stessa con riconoscimento della carta docenti anche al personale non di ruolo, si è già espressa la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18.5.2022 pronunciata nella causa C-450/21
a fronte di rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Vercelli. La Corte ha chiarito che la carta docenti rientra pienamente nella definizione di “condizioni di impiego”, la cui uniforme applicazione a lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in condizioni comparabili è tutelata ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Ai fini della delimitazione di tale nozione la Corte valorizza dunque il criterio dell'impiego, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro sussistente tra le parti (in tal senso la sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz C 72/18, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata). E' tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione se nel singolo caso la condizione del lavoratore a tempo determinato che invoca il beneficio sia comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, con la precisazione che la mera diversa durata del rapporto non costituisce condizione obiettiva di discriminazione.
A fronte delle diverse soluzioni prospettate in giurisprudenza di merito, della questione è stata investita la Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto.
Nelle more del rinvio è stato adottato il d.l. 69/2023, che all'art. 15 ha esteso per l'anno 2023 il beneficio della carta ai docenti precari con incarichi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La Corte di cassazione si è pronunciata con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, chiarendo anzitutto che “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”, non ostando a tale conclusione il riferimento a software e hardware contenuto nell'art. 1 co. 121 della l. 107/2015, né il riferimento alla possibilità di utilizzare la carta per l'acquisto di servizi di connettività di cui all'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020. La Corte ha poi individuato la ratio della (originaria) destinazione ai soli insegnanti di ruolo nella “scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”. La circostanza che il legislatore
5 faccia riferimento a un importo da corrispondere su base annua secondo la Corte è elemento che denota una voluta “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica”, confermata anche con la richiamata estensione ai supplenti annuali per l'anno 2023. Ciò vale a evidenziare che la finalità espressa del legislatore è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, con finalità di miglioramento del servizio, come confermato dal riferimento ad attività coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ossia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione
(art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Conclude la Corte che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art.
128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. La Corte evidenzia il carattere politico di tale scelta, ritenuta in quanto tale legittima, e non incidente sul diritto alla formazione dei docenti che non si esaurisce nella misura in esame. La Corte, richiamando il principio eurounitario di non discriminazione, ha quindi ritenuto che il beneficio in argomento debba essere necessariamente riconosciuto nelle ipotesi in cui la sua valenza annuale coincida con le condizioni fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro precario. A tal fine la Corte ha inteso escludere che possano assumersi a parametro, ai fini della comparazione, fattispecie particolari pure individuate dalla norma, quali il monte ore lavorate dai docenti di ruolo in regime di part time (anche verticale), al fine di riconoscere il beneficio ai supplenti che svolgano la propria attività per un pari numero di ore, sebbene concentrate in un periodo inferiore all'anno. Allo stesso modo la Corte ha escluso di poter dare rilevanza come parametro di comparazione alle altre situazioni del tutto peculiari in cui la carta è riconosciuta ai docenti di ruolo pur non svolgenti per l'intero anno o per frazioni di esso attività didattica (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno scolastico iniziato). Per le stesse ragioni la Corte ritiene inidoneo il riferimento a frazioni dell'anno rilevanti ai fini di altre disposizioni normative (come i 180 giorni (già) rilevanti ai fini della ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova). La Corte richiama poi il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., al fine di escludere che possa farsi riferimento ai fini della comparabilità a situazioni specifiche, dovendosi invece avere riguardo alla ratio generale espressa dalla normativa consistente nella valorizzazione della didattica annua, desumibile da quanto fin qui esposto, precisando che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”
6 (sent. 29961/2023 cit.). Allo scopo di stabilire, con riferimento al personale precario, come debba essere intesa l'annualità dell'attività didattica svolta, la Corte assume a parametro l'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). La Corte rappresenta che in tali casi il riferimento alla didattica annua è univocamente enunciato, nel senso che riguarda supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell'anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all'interesse dei discenti su tale orizzonte temporale, valorizzate dal legislatore nel disciplinare l'ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. In tali casi deve pertanto essere rimossa la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
La pronuncia sin qui analizzata induce alla conclusione secondo la quale deve essere riconosciuto il diritto al beneficio in argomento ai docenti precari investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all'art.
4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999), previa disapplicazione della normativa nazionale che glielo preclude e quindi dell'art. 1, co. 121, della l. 107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il diritto spetta anche in assenza di domanda, a fronte della impossibilità di presentarla per tali categorie di docenti alla stregua della normativa vigente.
Sul punto di recente ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Giustizia con sentenza del 3 Per_ luglio 2025, (causa C-268/24, , statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all'art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell'accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato. Tale conclusione deriva dalla considerazione dell'identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto a quelli a tempo indeterminato, oltre che come conseguenza dell'identità dei doveri nei confronti degli alunni, dell'identità degli obblighi formativi. In tal modo, il criterio della didattica annua individuato dalla pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata, perde rilievo perché alla luce della pronuncia della Corte di giustizia finisce per tradursi in una
7 discriminazione basata unicamente sulla durata dell'incarico, con conseguente vulnus degli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo Quadro. Con la pronuncia in esame la Corte di giustizia ha inoltre osservato che nonostante la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari sono parte integrante della programmazione della didattica annua che contribuiscono ad attuare al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la Carta docenti è stata riconosciuta. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'Accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano docenze brevi e saltuarie, a meno che ciò non risponda a ragioni oggettive, e non costituisce ragione oggettiva il mero fatto che l'attività didattica non si estenda fino al termine dell'anno scolastico.
Né possono ostare a tale conclusione argomenti relativi all'equilibrio di bilancio, elemento recessivo rispetto alla necessaria erogazione dei diritti in condizioni di uguaglianza sostanziale in ossequio all'art. 3
Cost. (Corte Cost., sentenze n. 275/2016 e n. 62/2020) nonché rispetto al principio comunitario di non discriminazione espresso nel più volte menzionato art. 4 dell'accordo quadro (CGUE sent. 3 luglio
2025, C-268/24, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
Quanto alla natura della prestazione, la Corte riconduce la pur complessa struttura dell'operazione ad una obbligazione di pagamento sussistente in capo al nei confronti del docente, condizionata CP_1 tuttavia dalla destinazione della relativa somma a specifiche tipologie di acquisto. Ne è comunque esclusa testualmente la natura retributiva, e riconosciuta l'azionabilità in relazione ad annualità pregresse, persistendo fino alla cessazione del rapporto l'interesse a fronte della “natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo preruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)” (sent. 29961/2023 cit.).
Con riferimento alla cessazione del rapporto, alla luce della disposizione normativa per cui la carta, una volta sorto il beneficio, può essere utilizzata nell'anno scolastico successivo, oltre che in considerazione della disposizione secondo la quale per l'anno 2023 essa è attribuita – con medesime modalità di fruizione eventualmente posticipata – ai docenti precari titolari di supplenze annuali. Tale
8 considerazione induce pertanto a ritenere che in relazione ai docenti precari il concetto di cessazione del rapporto non possa ritenersi riferito al singolo incarico di supplenza, ma debba estendersi al perdurante inserimento nel sistema scolastico, coincidente con l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), con la titolarità di una supplenza o con il transito in ruolo. La
Corte chiarisce che in tal caso spetta il diritto all'adempimento mediante attribuzione della carta docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Osserva infatti la Corte che “12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 12.3
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio”. Quanto alla natura del beneficio la Corte ha poi osservato come la legge stessa escluda quella retributiva e ha poi rilevato “Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano”, per poi aggiungere “Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno” come nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico per esclusione dalle graduatorie o per cessazione del rapporto, dovendosi ritenere che detto risarcimento derivi da un pregiudizio costituito da
“un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”
(sent. 29961/2023 cit.), che deve essere allegato specificamente dalla parte nei suoi elementi costitutivi e deve parimenti essere provato, essendo ammessa in base ai principi generali la prova presuntiva e ritenendo la Corte possibile procedersi con valutazione equitativa del giudice di merito, nel limite del valore nominale della carta e salva allegazione e prova del maggior danno. Le considerazioni svolte sin qui hanno quindi indotto la Corte a ritenere che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia
9 ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, la cessazione dal servizio è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, proprio in ragione della natura di obbligazione “di scopo” del beneficio in argomento. La corte al riguardo ha ulteriormente osservato “Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra
Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”. Con la pronuncia in esame (si ricorda, la n. 29961/2023) la Corte ha dunque rilevato che “per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.”.
Quanto al regime di prescrizione del diritto, la Corte ha chiarito che lo stesso è quinquennale a norma dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovendosi avere riguardo quanto alla periodicità all'istituto nella sua astrattezza e non al caso concreto, che ben potrebbe inerire ad una sola annualità soprattutto nel caso di doventi precari. Rispetto a questi ultimi, infatti, l'applicazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere il medesimo diritto fruito dai docenti a tempo indeterminato, sicché anche per gli stessi opera il termine quinquennale anche considerato che, altrimenti, si opererebbe una inammissibile discriminazione al contrario. Quanto al dies a quo di tale diritto, il momento in cui lo stesso può essere fatto valere, deve individuarsi, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o dal momento eventualmente successivo in cui sia accessibile la procedura telematica disposta secondo il sistema di cui al DPCM del 2016.
Il diritto al risarcimento del danno per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico si prescrive invece in dieci anni dal momento dell'attualizzarsi del danno, coincidente con la cessazione dell'incarico, salvo sia
10 interamente maturata la prescrizione quinquennale in costanza di inserimento nel sistema scolastico.
Applicati i principi anzidetti e di conseguenza disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente con riferimento all'a.s. 2022/2023 ha allegato al ricorso un unico contratto avente decorrenza dall'1.10.2022 all'1.11.2022; con riferimento all'a.s. 2023/2024 ha prodotto un unico contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9.10.2023 al 27.10.2023; riguardo all'a.s. 2024/2025 la ricorrente ha prodotto cinque contratti (10.10.2024-20.12.2024; 7.1.2025 – 7.3.2025; 8.3.2025-11.4.2025; 12.4.2025
15.4.2025; 16.4.2025 – 16.4.2025).
La ricorrente ha inoltre allegato al ricorso una dichiarazione sostitutiva di certificazioni recante allegazione di periodi di servizio notevolmente maggiori di quelli risultanti dai contratti allegati.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha più volte rilevato (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10191 del 28.4.2010
– RV 612638), che “ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano
l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (Fattispecie relativa alla prospettata dimostrazione di una situazione di possesso che era stata basata solo su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)”.
Più in generale, la Corte ha osservato (con Ordinanza della Sez. 6 – 3 n. 37157 del 29.11.2021 – RV
663129) “che nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio”.
Ciò posto, deve quindi ritenersi che la ricorrente non abbia dimostrato, mediante la ulteriore documentazione allegata all'atto introduttivo, di avere prestato servizio negli anni scolastici sopra indicati, svolgendo attività didattica in qualità di supplente su posti vacanti e disponibili, per periodi protrattisi da date precedenti il 31 dicembre e almeno fino alla fine delle attività didattiche e certamente non ha dimostrato lo svolgimento di servizio per almeno 180 giorni e neppure di far parte del sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
11 Il Tribunale non ritiene pertanto che sussista in capo alla ricorrente il diritto all'attribuzione della carta docenti secondo modalità analoghe a quelle disciplinate per i dipendenti a tempo indeterminato dal
D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Nonostante la soccombenza, nulla si dispone sulle spese, essendo rimasto contumace il CP_1 convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso
- nulla sulle spese di lite
Roma, 20/11/2025
Il Giudice
AN AT
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