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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg2561 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. POLLICE ETTORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea d'Isernia 4,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. LAUDANTE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n.5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in NAPOLI il 18/06/2007 e che dalla detta unione nascevano le minori il 14.07.2009 e il 07.10.2015, riferendo che tra le Per_1 Persona_2
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 30.03.2022, era intervenuta separazione in forza di
OMOLOGA n.2876/2022 del 05/04/2022 resa nel procedimento RG
30007/2021, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra Parte_1
e il sig. contratto in data 18.06.2007;
[...] Parte_2
– disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, delle figlie, e con residenza privilegiata Persona_3 Persona_4
presso la madre nella casa già familiare della sig.ra , in Napoli Parte_1
alla Via San Nicola dei Caserti n. 5, casa data dalla famiglia della sig.ra Parte_1
;
[...]
– disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, per la somma di euro 450,00 per ciascuna figlia, da pagarsi entro il giorno 17/20 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata;
- disporre il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie al 50% fra le parti secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.N.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le visite
2 specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche e ricreative, che invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
– disporre che le figlie possono abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 18/06/2007 (atto n.131, parte I, s., sez.
A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. POLLICE ETTORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea d'Isernia 4,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. LAUDANTE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n.5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in NAPOLI il 18/06/2007 e che dalla detta unione nascevano le minori il 14.07.2009 e il 07.10.2015, riferendo che tra le Per_1 Persona_2
1 parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 30.03.2022, era intervenuta separazione in forza di
OMOLOGA n.2876/2022 del 05/04/2022 resa nel procedimento RG
30007/2021, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“– dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra Parte_1
e il sig. contratto in data 18.06.2007;
[...] Parte_2
– disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge n. 54, dell'8 febbraio 2006, delle figlie, e con residenza privilegiata Persona_3 Persona_4
presso la madre nella casa già familiare della sig.ra , in Napoli Parte_1
alla Via San Nicola dei Caserti n. 5, casa data dalla famiglia della sig.ra Parte_1
;
[...]
– disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, per la somma di euro 450,00 per ciascuna figlia, da pagarsi entro il giorno 17/20 di ogni mese, a carico del padre, essendo la madre disoccupata;
- disporre il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie al 50% fra le parti secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.N.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le visite
2 specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche e ricreative, che invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
– disporre che le figlie possono abitare presso le abitazioni di entrambi i genitori, previo accordo fra loro, così come, liberamente, ogni qualvolta uno dei genitori lo richiederà potrà essere concordato il periodo delle vacanze estive e delle festività.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 18/06/2007 (atto n.131, parte I, s., sez.
A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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