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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 280/2024 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.02.1973 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa
Di Pietro (C.F. ) del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio, in Avezzano, Corso della Libertà n.70, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
, (C.F. ), nata a [...] [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
Paolini (C.F. ), del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Avezzano, Via Cesare Battisti 101, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da atto introduttivo del giudizio:
1 “a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vincenzo Valle VE (AQ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) Disporre
l'affido della figlia al padre ovvero ad entrambi i genitori, con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in LA VE (AQ), Via San Bartolomeo
n. 4; c) Definire le modalità di visita della bambina da parte della sig.ra così come illustrate CP_1 in premessa (punti da 1 a 3), cui ci si riporta integralmente: d) Di modificare le condizioni di separazione secondo quanto stabilito nei punti 1-3 della narrativa e, quindi, di disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento complessivo esclusivamente in favore della figlia Parte_1 maggiore pari ad € 350,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di Per_2 CP_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate;
e) Di revocare, al contempo, modificando le condizioni di separazione,
l'assegno di mantenimento di 350,00 alla figlia minore , che starà e vivrà con il padre Per_1 [...]
il quale penserà totalmente al suo mantenimento e a tutti i bisogni personali, Parte_1 scolastici, ludici ecc;
f) Di modificare le condizioni di separazione secondo quanto stabilito nei punti
1-3 della narrativa e, quindi, stabilire nulla per la madre, che ha altre fonti di reddito e capacità lavorativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio;
_ rigettare la richiesta di modificare le condizioni di separazione avanzata dal ricorrente;
_ confermare le statuizioni rese nell'accordo di separazione omologato con decreto del Tribunale di Avezzano del 20.04.2022 e quindi: _ confermare il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre;
_ condannare il signor
[...] alla corresponsione in favore delle figlie di un assegno di mantenimento di euro Parte_1
350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
_ condannare il ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile di euro 50,00 in favore della signora _ condannare il Controparte_1 ricorrente alla fornitura di legna da ardere, nella misura di 15 quintali l'anno, da depositare presso la casa famigliare entro il 31 agosto di ogni anno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.03.2024 , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in San Vincenzo Valle Controparte_1
VE, in data 07.12.2002, ha adito l'intestatario Tribunale per ivi sentir dichiarare la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio con una modifica delle condizioni di cui alla separazione, richiedendo il collocamento della figlia presso di lui e di revocare Per_1
l'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili che egli corrispondeva alla per CP_1 la figlia . Per_1
Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla pronuncia della Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito per confermare tutte le condizioni di cui alla separazione relativamente al collocamento di presso di lei e all'obbligo in Per_1
capo al di corrispondere 350,00 euro mensili quali contributo al mantenimento Parte_1 della figlia.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata in data 30.07.2024, il giudice delegato disponeva l'ascolto della minore che aveva manifestato Per_1 all'assistente sociale la volontà di vivere insieme al padre. Assunta e valutata la relazione dei Servizi Sociali competenti, in tal sede inoltre, il giudice delegato confermava, in via provvisoria e urgente, le condizioni previste in separazione, non ravvisandosi alcuna estrema conflittualità tra la madre e la figlia tale da dover disporre il collocamento presso il padre.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice delegato procedeva con l'ascolto della minore , Per_1
la quale riferiva, nella sostanza, di trovarsi bene con la madre e di voler intensificare il diritto di visita paterno per poter passare più tempo con il padre. All'esito dell'udienza, pertanto, il giudice ampliava il diritto di visita del e rimetteva la causa in decisione Parte_1
all'udienza del 12.03.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2022, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Vincenzo Valle VE (AQ) il 07.12.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Vincenzo Valle VE al n. 8, parte II, Serie A, anno 2002.
3. Il ricorso è da rigettare nel resto per i motivi di seguito meglio specificati.
3 In primo luogo, si ritiene di dover confermare quanto disposto con l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti e omologato con decreto del 20.4.2022 dal Tribunale di Avezzano.
Invero, se non vi è controversia tra le parti in ordine all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, all'assegnazione della casa coniugale ed alla previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 mensili per la figlia maggiorenne,
, convivente con la madre, vi è contrasto tra i coniugi in ordine al collocamento Per_2
prevalente della minore (e conseguente assegno di mantenimento per la stessa), Per_1
nonché in ordine alla previsione dell'assegno di mantenimento di euro 50,00 mensili disposto in favore della in sede di separazione, del quale, il ricorrente, chiede la CP_1
revoca.
4. Quanto al punto centrale della controversia, cioè il collocamento della figlia , Per_1 questo Tribunale ritiene di dover confermare le condizioni di cui alla separazione, disponendo il collocamento presso la madre, non ravvisandosi, tanto dalla relazione dei
Servizi Sociali che soprattutto dall'audizione della minore, l'esistenza di una seria conflittualità tra madre e figlia tale da minare il corretto sviluppo psicofisico della stessa.
Infatti, dal colloquio con è emersa solamente la sua volontà di voler passare più Per_1 tempo con il padre e di voler continuare a vivere, però, con la madre e la sorella . Per_2
Per tale motivo, si conferma il collocamento di presso la madre e il conseguente Per_1
obbligo di corresponsione a carico del di un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 di euro 350,00 mensili così come previsto in sede di separazione.
In relazione al diritto di visita, preso atto della volontà manifestata dalla minore, ferme le condizioni già previste in sede di separazione, si ritiene di dover prevedere, con formula, flessibile, che il padre possa tenere con sé la figlia una domenica in più al mese o un pomeriggio in più, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore.
5. Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente si osserva quanto appresso.
Tenuto conto della durata dell'unione e dell'assistenza prestata dalla resistente soprattutto per la figlia maggiorenne e disabile – circostanza incontestata – si ritiene di dover attribuire alla stessa un assegno divorzile con funzione compensativa nella misura di € 50,00 mensili da versarsi ogni giorno 5 del mese, oltre rivalutazione Istat.
4 6. Quanto alla richiesta di parte resistente di condannare parte ricorrente a fornire 15 quintali l'anno di legna da ardere, da depositare presso la casa familiare entro il 31 agosto di ogni anno, questa è da ritenere inammissibile.
La Giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
La domanda di parte resistente deve, pertanto, ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di divorzio.
7.Atteso l'esito del giudizio, le si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Parte_1
e in San Vincenzo Valle VE, in data 07.12.2002;
[...] Controparte_1
RIGETTA le ulteriori domande del ricorrente;
CONFERMA le statuizioni rese nell'accordo di separazione omologato con decreto del
Tribunale di Avezzano del 20.04.2022 disponendo: il collocamento prevalente di entrambe le figlie presso l'abitazione della madre;
la corresponsione in favore delle figlie di un assegno di mantenimento di euro 350,00 ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie seguendo il protocollo del Tribunale di Avezzano;
CONFERMA le modalità del diritto di visita stabilite in sede di separazione prevedendo, in aggiunta, che il padre possa tenere con sé la figlia una domenica in più al mese o un pomeriggio in più, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore;
CONDANNA al pagamento della somma mensile di € 50,00 oltre Parte_1 rivalutazione, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di Controparte_1
assegno divorzile;
5 DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda di Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
San Vincenzo Valle VE (atto n. 8, parte II, Serie A, anno 2002);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 21 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 280/2024 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.02.1973 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa
Di Pietro (C.F. ) del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio, in Avezzano, Corso della Libertà n.70, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
, (C.F. ), nata a [...] [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo
Paolini (C.F. ), del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Avezzano, Via Cesare Battisti 101, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da atto introduttivo del giudizio:
1 “a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vincenzo Valle VE (AQ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
b) Disporre
l'affido della figlia al padre ovvero ad entrambi i genitori, con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in LA VE (AQ), Via San Bartolomeo
n. 4; c) Definire le modalità di visita della bambina da parte della sig.ra così come illustrate CP_1 in premessa (punti da 1 a 3), cui ci si riporta integralmente: d) Di modificare le condizioni di separazione secondo quanto stabilito nei punti 1-3 della narrativa e, quindi, di disporre, a carico del sig. un assegno di mantenimento complessivo esclusivamente in favore della figlia Parte_1 maggiore pari ad € 350,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di Per_2 CP_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate;
e) Di revocare, al contempo, modificando le condizioni di separazione,
l'assegno di mantenimento di 350,00 alla figlia minore , che starà e vivrà con il padre Per_1 [...]
il quale penserà totalmente al suo mantenimento e a tutti i bisogni personali, Parte_1 scolastici, ludici ecc;
f) Di modificare le condizioni di separazione secondo quanto stabilito nei punti
1-3 della narrativa e, quindi, stabilire nulla per la madre, che ha altre fonti di reddito e capacità lavorativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta:
“-dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio;
_ rigettare la richiesta di modificare le condizioni di separazione avanzata dal ricorrente;
_ confermare le statuizioni rese nell'accordo di separazione omologato con decreto del Tribunale di Avezzano del 20.04.2022 e quindi: _ confermare il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre;
_ condannare il signor
[...] alla corresponsione in favore delle figlie di un assegno di mantenimento di euro Parte_1
350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
_ condannare il ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile di euro 50,00 in favore della signora _ condannare il Controparte_1 ricorrente alla fornitura di legna da ardere, nella misura di 15 quintali l'anno, da depositare presso la casa famigliare entro il 31 agosto di ogni anno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.03.2024 , deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in San Vincenzo Valle Controparte_1
VE, in data 07.12.2002, ha adito l'intestatario Tribunale per ivi sentir dichiarare la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio con una modifica delle condizioni di cui alla separazione, richiedendo il collocamento della figlia presso di lui e di revocare Per_1
l'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili che egli corrispondeva alla per CP_1 la figlia . Per_1
Si è costituita in giudizio la quale, pur aderendo alla pronuncia della Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito per confermare tutte le condizioni di cui alla separazione relativamente al collocamento di presso di lei e all'obbligo in Per_1
capo al di corrispondere 350,00 euro mensili quali contributo al mantenimento Parte_1 della figlia.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata in data 30.07.2024, il giudice delegato disponeva l'ascolto della minore che aveva manifestato Per_1 all'assistente sociale la volontà di vivere insieme al padre. Assunta e valutata la relazione dei Servizi Sociali competenti, in tal sede inoltre, il giudice delegato confermava, in via provvisoria e urgente, le condizioni previste in separazione, non ravvisandosi alcuna estrema conflittualità tra la madre e la figlia tale da dover disporre il collocamento presso il padre.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice delegato procedeva con l'ascolto della minore , Per_1
la quale riferiva, nella sostanza, di trovarsi bene con la madre e di voler intensificare il diritto di visita paterno per poter passare più tempo con il padre. All'esito dell'udienza, pertanto, il giudice ampliava il diritto di visita del e rimetteva la causa in decisione Parte_1
all'udienza del 12.03.2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2022, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Vincenzo Valle VE (AQ) il 07.12.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Vincenzo Valle VE al n. 8, parte II, Serie A, anno 2002.
3. Il ricorso è da rigettare nel resto per i motivi di seguito meglio specificati.
3 In primo luogo, si ritiene di dover confermare quanto disposto con l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti e omologato con decreto del 20.4.2022 dal Tribunale di Avezzano.
Invero, se non vi è controversia tra le parti in ordine all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, all'assegnazione della casa coniugale ed alla previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 mensili per la figlia maggiorenne,
, convivente con la madre, vi è contrasto tra i coniugi in ordine al collocamento Per_2
prevalente della minore (e conseguente assegno di mantenimento per la stessa), Per_1
nonché in ordine alla previsione dell'assegno di mantenimento di euro 50,00 mensili disposto in favore della in sede di separazione, del quale, il ricorrente, chiede la CP_1
revoca.
4. Quanto al punto centrale della controversia, cioè il collocamento della figlia , Per_1 questo Tribunale ritiene di dover confermare le condizioni di cui alla separazione, disponendo il collocamento presso la madre, non ravvisandosi, tanto dalla relazione dei
Servizi Sociali che soprattutto dall'audizione della minore, l'esistenza di una seria conflittualità tra madre e figlia tale da minare il corretto sviluppo psicofisico della stessa.
Infatti, dal colloquio con è emersa solamente la sua volontà di voler passare più Per_1 tempo con il padre e di voler continuare a vivere, però, con la madre e la sorella . Per_2
Per tale motivo, si conferma il collocamento di presso la madre e il conseguente Per_1
obbligo di corresponsione a carico del di un assegno di mantenimento per la figlia Parte_1 di euro 350,00 mensili così come previsto in sede di separazione.
In relazione al diritto di visita, preso atto della volontà manifestata dalla minore, ferme le condizioni già previste in sede di separazione, si ritiene di dover prevedere, con formula, flessibile, che il padre possa tenere con sé la figlia una domenica in più al mese o un pomeriggio in più, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore.
5. Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente si osserva quanto appresso.
Tenuto conto della durata dell'unione e dell'assistenza prestata dalla resistente soprattutto per la figlia maggiorenne e disabile – circostanza incontestata – si ritiene di dover attribuire alla stessa un assegno divorzile con funzione compensativa nella misura di € 50,00 mensili da versarsi ogni giorno 5 del mese, oltre rivalutazione Istat.
4 6. Quanto alla richiesta di parte resistente di condannare parte ricorrente a fornire 15 quintali l'anno di legna da ardere, da depositare presso la casa familiare entro il 31 agosto di ogni anno, questa è da ritenere inammissibile.
La Giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
La domanda di parte resistente deve, pertanto, ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranea rispetto al contenuto tipico dell'azione di divorzio.
7.Atteso l'esito del giudizio, le si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Parte_1
e in San Vincenzo Valle VE, in data 07.12.2002;
[...] Controparte_1
RIGETTA le ulteriori domande del ricorrente;
CONFERMA le statuizioni rese nell'accordo di separazione omologato con decreto del
Tribunale di Avezzano del 20.04.2022 disponendo: il collocamento prevalente di entrambe le figlie presso l'abitazione della madre;
la corresponsione in favore delle figlie di un assegno di mantenimento di euro 350,00 ciascuna oltre il 50% delle spese straordinarie seguendo il protocollo del Tribunale di Avezzano;
CONFERMA le modalità del diritto di visita stabilite in sede di separazione prevedendo, in aggiunta, che il padre possa tenere con sé la figlia una domenica in più al mese o un pomeriggio in più, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni e la volontà della minore;
CONDANNA al pagamento della somma mensile di € 50,00 oltre Parte_1 rivalutazione, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di Controparte_1
assegno divorzile;
5 DICHIARA inammissibile l'ulteriore domanda di Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
San Vincenzo Valle VE (atto n. 8, parte II, Serie A, anno 2002);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 21 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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