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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2024 promossa da:
n. a in data 01/01/1946 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv.to CONSOLI DANIELA;
C.F._1
RICORRENTE contro
CA , Avvocatura dello Stato Controparte_1 sato
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in CP_1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto il Parte_1 riconoscimento del suo diritto al rilascio di un visto di ingresso in per CP_1 visitare il padre cittadino italiano;
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Marocco è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri .
Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4660/2024 promossa da:
n. a in data 01/01/1946 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv.to CONSOLI DANIELA;
C.F._1
RICORRENTE contro
CA , Avvocatura dello Stato Controparte_1 sato
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in CP_1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto il Parte_1 riconoscimento del suo diritto al rilascio di un visto di ingresso in per CP_1 visitare il padre cittadino italiano;
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Marocco è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri .
Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni