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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO CA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 607/2010 R.G., a cui è riunito il procedimento RGN 1700/2012, promossa da:
nata a [...] il [...], ivi res.te c/da Sciortino n.21, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in S. Agata di Militello (ME), Via San Giuseppe
n. 51;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. . Controparte_2 P.IVA_1
-contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 04/03/2010, a cui successivamente è stato riunito il procedimento RGN
1700/2012, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento, e cartelle esattoriali, nn. 29520090017933169, notificata il 28/01/2010, e n. 29529520090042598890000, per omesso pagamento contributi IVS.
Argomentava ed eccepiva, in entrambi i ricorsi, poi riuniti, la decadenza della potestà di riscossione, in quanto, a suo dire, gli devono iscrivere a ruolo i propri crediti, seguendo la Controparte_3 disciplina generale del capo II del titolo I del DPR 602/73, art. 18, ed integrate con le norme speciali di cui dagli articoli da 21 a 32, del Dlgs 46/1999. CP_ In entrambi i giudizi, si costituiva l' il quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto.
Non si costituiva la Controparte_2
La causa istruita documentalmente, a seguito della recente assegnazione del procedimento a questo giudicante, ed all'esito dell'udienza del 21/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va dichiarata la contumacia della Controparte_2
I ricorsi, riuniti, sono infondati e vanno rigettati, per quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente, basa la sua opposizione eccependo la decadenza della potestà di riscossione, in quanto, a suo dire, gli Enti Previdenziali devono iscrivere a ruolo i propri crediti, seguendo la disciplina generale del capo II del titolo I del DPR 602/73, art. 18, ed integrate con le norme speciali di cui dagli articoli da 21 a 32, del Dlgs 46/1999.
Nessuna posizione, o, contestazione muove, in merito alla titolarità della ricorrente , Parte_1 quale esercente l'attività di commercio Tabacchi, con sede legale in Tortorici c/da Sciortino. CP_ Nessuna contestazione viene mossa in relazione al verbale di accertamento n.: 0 Isp., prot. del
30/04/2006, 0031109, in atti.
Orbene, anche a volere considerare illegittima l'iscrizione a ruolo operata dall'ente previdenziale, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la decadenza dalla potestà di riscossione, per l'illegittima iscrizione a ruolo, non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'EN . (Cass. civ. ordinanza n.24134, del 24 marzo-07 settembre 2021; CP_3
Cass. n.17858/2018). CP_ Pertanto, passando a scrutinare la pretese fatta valere dall' con le cartelle opposte, non essendovi stata alcuna contestazione nel merito, ed avendo parte opposta, essersi avvalsa del verbale di accertamento, che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in CP_ merito all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
Che i rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, non avendo effettuato alcuna contestazione, non abbia CP_ dato prova contraria di quanto asserito dall'ispettore con il predetto verbale di accertamento.
Pertanto, le proposte opposizioni, con i ricorsi riuniti, vanno rigettate.
Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande
Proposte, con i ricorsi riuniti, da , contro l' e, disattesa ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara la contumacia ella Controparte_2
2)Rigetta le domande;
3)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
TO CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. TO CA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 607/2010 R.G., a cui è riunito il procedimento RGN 1700/2012, promossa da:
nata a [...] il [...], ivi res.te c/da Sciortino n.21, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in S. Agata di Militello (ME), Via San Giuseppe
n. 51;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. . Controparte_2 P.IVA_1
-contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 04/03/2010, a cui successivamente è stato riunito il procedimento RGN
1700/2012, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento, e cartelle esattoriali, nn. 29520090017933169, notificata il 28/01/2010, e n. 29529520090042598890000, per omesso pagamento contributi IVS.
Argomentava ed eccepiva, in entrambi i ricorsi, poi riuniti, la decadenza della potestà di riscossione, in quanto, a suo dire, gli devono iscrivere a ruolo i propri crediti, seguendo la Controparte_3 disciplina generale del capo II del titolo I del DPR 602/73, art. 18, ed integrate con le norme speciali di cui dagli articoli da 21 a 32, del Dlgs 46/1999. CP_ In entrambi i giudizi, si costituiva l' il quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto.
Non si costituiva la Controparte_2
La causa istruita documentalmente, a seguito della recente assegnazione del procedimento a questo giudicante, ed all'esito dell'udienza del 21/11/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va dichiarata la contumacia della Controparte_2
I ricorsi, riuniti, sono infondati e vanno rigettati, per quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente, basa la sua opposizione eccependo la decadenza della potestà di riscossione, in quanto, a suo dire, gli Enti Previdenziali devono iscrivere a ruolo i propri crediti, seguendo la disciplina generale del capo II del titolo I del DPR 602/73, art. 18, ed integrate con le norme speciali di cui dagli articoli da 21 a 32, del Dlgs 46/1999.
Nessuna posizione, o, contestazione muove, in merito alla titolarità della ricorrente , Parte_1 quale esercente l'attività di commercio Tabacchi, con sede legale in Tortorici c/da Sciortino. CP_ Nessuna contestazione viene mossa in relazione al verbale di accertamento n.: 0 Isp., prot. del
30/04/2006, 0031109, in atti.
Orbene, anche a volere considerare illegittima l'iscrizione a ruolo operata dall'ente previdenziale, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la decadenza dalla potestà di riscossione, per l'illegittima iscrizione a ruolo, non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'EN . (Cass. civ. ordinanza n.24134, del 24 marzo-07 settembre 2021; CP_3
Cass. n.17858/2018). CP_ Pertanto, passando a scrutinare la pretese fatta valere dall' con le cartelle opposte, non essendovi stata alcuna contestazione nel merito, ed avendo parte opposta, essersi avvalsa del verbale di accertamento, che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in CP_ merito all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
Che i rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, non avendo effettuato alcuna contestazione, non abbia CP_ dato prova contraria di quanto asserito dall'ispettore con il predetto verbale di accertamento.
Pertanto, le proposte opposizioni, con i ricorsi riuniti, vanno rigettate.
Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande
Proposte, con i ricorsi riuniti, da , contro l' e, disattesa ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara la contumacia ella Controparte_2
2)Rigetta le domande;
3)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
TO CA