Articolo 11 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 marzo 1953
Art. 11.
Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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