Art. 11.
Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.
Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.