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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10297/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Palermo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Gabriele Giglio e Giuseppe Bondì;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/2021,
[...] emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2021 e notificato l'1 ottobre 2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.773,12, oltre CP_1
accessori e spese, a titolo di saldo delle retribuzioni maturate negli anni 2011 e 2012 per lo svolgimento di attività di co.co.co. A sostegno dell'opposizione l'Amministrazione, in
1 primo luogo, ha eccepito l'integrale adempimento delle sue obbligazioni, visto che il compenso spettante per gli anni 2011 e 2012 in base alla nota del Dirigente Generale n.
22366 dell'11 aprile 2011 sarebbe pari alla complessiva somma di € 24.000,00 (e non già a quella superiore inizialmente ed invalidamente prevista dalla proroga del contratto di co.co.co. datata 31 dicembre 2010); in secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della pretesa avversaria perché preclusa dall'accordo transattivo stipulato l'1 ottobre 2013 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2023 ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestando la rilevanza ed efficacia del verbale di conciliazione del 2013 (visto che, da un lato, la pretesa creditoria oggetto di causa sarebbe rimasta estranea a quell'accordo e, dall'altro lato, perché l'Amministrazione sarebbe rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni ivi assunte, cui era espressamente condizionata l'efficacia della transazione) ed argomentando circa la sussistenza del suo credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Oggetto del giudizio.
La controversia riguarda l'ammontare del compenso spettante al per le CP_1 prestazioni fornite negli anni 2011 e 2012 all'Assessorato in base al contratto di co.co.co. stipulato nel 2004 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012.
La transazione del 2013.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della pretesa avversaria, perché preclusa dall'accordo transattivo stipulato nel 2013 (definito “accordo tombale”: cfr. ricorso).
Come giustamente notato dal (cfr. memoria di costituzione), tuttavia, tale CP_1
eccezione non coglie nel segno perché s'è vero che nel verbale di conciliazione si legge che l'odierno convenuto rinunciava “ad ogni passata presente e futura scaturente dal rapporto di lavoro” (cfr. allegato n. 11 del ricorso), tale espressione va interpretata nella logica complessiva dell'accordo univocamente riguardante la controversia circa la qualificazione giuridica del rapporto (cfr. ancora il suddetto verbale, ove si legge che la discussione riguardava “l'impugnazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato”, anche alla luce di Cass., sez. lav., sentenza n.
2 13083 del 5 giugno 2009, secondo cui “ove il giudice di merito, nell'interpretare una transazione sindacale, abbia risolto i dubbi posti dal senso letterale delle parole mediante un'analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti come risultante dal complesso dell'atto, il processo ermeneutico è conforme ai canoni legislativi e non presenta vizi di motivazione”).
D'altra parte, va considerato che al momento della stipula della transazione non sussisteva alcuna controversia circa il compenso spettante in base al contratto di co.co.co., mentre la lite riguardava la corretta qualificazione di quel rapporto (come subordinato o parasubordinato), con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche connesse a tale qualificazione controversa.
Respinta l'eccezione dell'Assessorato, occorre esaminare la fondatezza della pretesa creditoria del CP_1
L'ammontare del credito spettante al per gli anni 2011 e 2012. CP_1
Il ha sostenuto che per gli anni 2011 e 2012 avrebbe avuto diritto al pagamento di CP_1
un compenso annuo di € 30.000,00 oltre iva (ma al lordo dei contributi previdenziali), corrispondente ad un importo mensile di € 2.509,80 al netto della ritenuta d'acconto, sulla base della proroga di cui alla nota prot. 79776 del 31 ottobre 2010 (cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione). Egli, dunque, ha contestato la legittimità dei successivi atti con cui l'Assessorato riduceva la retribuzione all'importo degli anni precedenti, pari ad €
24.000,00, da considerarsi, tuttavia, per gli anni 2011 e 2012 al netto dell'iva (diversamente da quanto previsto per gli anni precedenti: cfr. ampiamente la memoria di costituzione).
L'Assessorato convenuto, da parte sua, ha sostenuto, da un lato, che l'importo spettante al sarebbe quello specificato nella nota prot. n. 22366 dell'11 aprile 2011 (cfr. allegato CP_1
n. 4 del ricorso) a seguito dei rilievi formulati dalla Ragioneria Centrale giusta nota prot.
19536 del 25 marzo 2011; dall'altro lato, che l'importo di € 24.000,00 annui sia da intendersi già comprensivo dell'iva, così come chiarito dal suo Ufficio legale (cfr. ricorso).
Chiarite le rispettive posizioni, va osservato quanto segue.
Con la proroga del 31 ottobre 2010, a parziale modifica dei precedenti accordi, veniva espressamente pattuito che il compenso spettante al sarebbe stato pari ad € CP_1
30.000,00 annui, cioè € 2.500,00 mensili oltre iva (cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione).
3 Con la modifica della proroga del contratto datata 11 aprile 2011 l'Assessorato stabiliva espressamente che, a modifica della proroga di cui sopra, il contratto sarebbe stato da intendersi prorogato “alle stesse condizioni economiche già stabilite per l'anno 2010” (cfr. allegato n. 4 del ricorso).
Ora, premesso ch'è pacifico tra le parti il fatto che fino all'anno 2010 il compenso annuo fosse comprensivo dell'iva eventualmente dovuta (cfr. i rispettivi atti introduttivo, nonché,
a fortiori, il contratto del 2008 di cui all'allegato n. 5 della memoria di costituzione), la tesi del secondo cui il provvedimento dell'11 aprile 2011 aveva inciso esclusivamente CP_1 sull'ammontare del compenso (ridotto da € 30.000,00 ad € 24.000,00), facendo salva la novità dell'esclusione dell'iva dall'importo complessivo (cfr. memoria di costituzione), non può essere condivisa in base all'inequivoco tenore letterale della modifica in esame, secondo cui il contratto doveva intendersi prorogato “alle stesse condizioni economiche già stabilite per l'anno 2010”. E' opinione di questo giudice, dunque, che con la nota dell'11 aprile 2011 l'Amministrazione ripristinava integralmente le condizioni del contratto vigente nel 2010, sostanzialmente limitandosi ad annullare le modifiche introdotte con la proroga del 31 ottobre 2010.
Ciò posto, la decisione della causa finisce per dipendere esclusivamente dalla verifica della legittimità dell'atto adottato dall'Assessorato il 31 ottobre 2010.
Ora, nella sostanziale carenza di attività difensiva sul punto decisivo della lite (infatti, se il si è limitato a contestare la legittimità di una modifica unilaterale del contratto, CP_1
l' non ha neppure ritenuto necessario difendere la legittimità del suo operato Parte_1
sotto questo aspetto: cfr. i rispettivi scritti difensivi), questo giudice ritiene che la vicenda vada ricostruita nei termini di seguito esposti.
E' certo che un contraente, una volta perfezionato l'accordo, non possa unilateralmente modificarne il contenuto.
Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo relativo alla proroga del 31 ottobre 2010 non risulta essersi perfezionato: tale convincimento si basa sul duplice rilievo che la proposta dell'Assessorato non risulta sottoscritta per accettazione dal lavoratore (prestando attenzione al fatto che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità) e che la modifica dell'11 aprile 2011 interveniva “nelle more della
4 sottoscrizione congiunta della proroga del contratto” (come espressamente risultante dalla medesima nota).
Le superiori considerazioni inducono questo Tribunale ad interpretare la modifica dell'11 aprile 2011 come modifica (legittima) della proposta di proroga e non già come modifica (senz'altro illegittima) della proroga contrattuale già perfezionatasi.
Pertanto, accertato che il rapporto di lavoro negli anni 2011 e 2012 era regolato secondo le stesse pattuizioni antecedenti al 2010, la pretesa del va ritenuta CP_1
conseguentemente infondata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono all'accoglimento dell'opposizione, cosicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Nonostante la soccombenza del tuttavia, questo giudice ritiene assolutamente CP_1
equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali, vista l'oggettiva controvertibilità delle questioni oggetto di lite, la condotta ondivaga dell'Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro ed il tenore delle difese spiegate dalla parte vittoriosa nell'odierno procedimento.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1013/2021 emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2021; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10297/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Palermo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Gabriele Giglio e Giuseppe Bondì;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/2021,
[...] emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2021 e notificato l'1 ottobre 2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 10.773,12, oltre CP_1
accessori e spese, a titolo di saldo delle retribuzioni maturate negli anni 2011 e 2012 per lo svolgimento di attività di co.co.co. A sostegno dell'opposizione l'Amministrazione, in
1 primo luogo, ha eccepito l'integrale adempimento delle sue obbligazioni, visto che il compenso spettante per gli anni 2011 e 2012 in base alla nota del Dirigente Generale n.
22366 dell'11 aprile 2011 sarebbe pari alla complessiva somma di € 24.000,00 (e non già a quella superiore inizialmente ed invalidamente prevista dalla proroga del contratto di co.co.co. datata 31 dicembre 2010); in secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della pretesa avversaria perché preclusa dall'accordo transattivo stipulato l'1 ottobre 2013 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 maggio 2023 ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestando la rilevanza ed efficacia del verbale di conciliazione del 2013 (visto che, da un lato, la pretesa creditoria oggetto di causa sarebbe rimasta estranea a quell'accordo e, dall'altro lato, perché l'Amministrazione sarebbe rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni ivi assunte, cui era espressamente condizionata l'efficacia della transazione) ed argomentando circa la sussistenza del suo credito (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Oggetto del giudizio.
La controversia riguarda l'ammontare del compenso spettante al per le CP_1 prestazioni fornite negli anni 2011 e 2012 all'Assessorato in base al contratto di co.co.co. stipulato nel 2004 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012.
La transazione del 2013.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della pretesa avversaria, perché preclusa dall'accordo transattivo stipulato nel 2013 (definito “accordo tombale”: cfr. ricorso).
Come giustamente notato dal (cfr. memoria di costituzione), tuttavia, tale CP_1
eccezione non coglie nel segno perché s'è vero che nel verbale di conciliazione si legge che l'odierno convenuto rinunciava “ad ogni passata presente e futura scaturente dal rapporto di lavoro” (cfr. allegato n. 11 del ricorso), tale espressione va interpretata nella logica complessiva dell'accordo univocamente riguardante la controversia circa la qualificazione giuridica del rapporto (cfr. ancora il suddetto verbale, ove si legge che la discussione riguardava “l'impugnazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato”, anche alla luce di Cass., sez. lav., sentenza n.
2 13083 del 5 giugno 2009, secondo cui “ove il giudice di merito, nell'interpretare una transazione sindacale, abbia risolto i dubbi posti dal senso letterale delle parole mediante un'analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti come risultante dal complesso dell'atto, il processo ermeneutico è conforme ai canoni legislativi e non presenta vizi di motivazione”).
D'altra parte, va considerato che al momento della stipula della transazione non sussisteva alcuna controversia circa il compenso spettante in base al contratto di co.co.co., mentre la lite riguardava la corretta qualificazione di quel rapporto (come subordinato o parasubordinato), con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche connesse a tale qualificazione controversa.
Respinta l'eccezione dell'Assessorato, occorre esaminare la fondatezza della pretesa creditoria del CP_1
L'ammontare del credito spettante al per gli anni 2011 e 2012. CP_1
Il ha sostenuto che per gli anni 2011 e 2012 avrebbe avuto diritto al pagamento di CP_1
un compenso annuo di € 30.000,00 oltre iva (ma al lordo dei contributi previdenziali), corrispondente ad un importo mensile di € 2.509,80 al netto della ritenuta d'acconto, sulla base della proroga di cui alla nota prot. 79776 del 31 ottobre 2010 (cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione). Egli, dunque, ha contestato la legittimità dei successivi atti con cui l'Assessorato riduceva la retribuzione all'importo degli anni precedenti, pari ad €
24.000,00, da considerarsi, tuttavia, per gli anni 2011 e 2012 al netto dell'iva (diversamente da quanto previsto per gli anni precedenti: cfr. ampiamente la memoria di costituzione).
L'Assessorato convenuto, da parte sua, ha sostenuto, da un lato, che l'importo spettante al sarebbe quello specificato nella nota prot. n. 22366 dell'11 aprile 2011 (cfr. allegato CP_1
n. 4 del ricorso) a seguito dei rilievi formulati dalla Ragioneria Centrale giusta nota prot.
19536 del 25 marzo 2011; dall'altro lato, che l'importo di € 24.000,00 annui sia da intendersi già comprensivo dell'iva, così come chiarito dal suo Ufficio legale (cfr. ricorso).
Chiarite le rispettive posizioni, va osservato quanto segue.
Con la proroga del 31 ottobre 2010, a parziale modifica dei precedenti accordi, veniva espressamente pattuito che il compenso spettante al sarebbe stato pari ad € CP_1
30.000,00 annui, cioè € 2.500,00 mensili oltre iva (cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione).
3 Con la modifica della proroga del contratto datata 11 aprile 2011 l'Assessorato stabiliva espressamente che, a modifica della proroga di cui sopra, il contratto sarebbe stato da intendersi prorogato “alle stesse condizioni economiche già stabilite per l'anno 2010” (cfr. allegato n. 4 del ricorso).
Ora, premesso ch'è pacifico tra le parti il fatto che fino all'anno 2010 il compenso annuo fosse comprensivo dell'iva eventualmente dovuta (cfr. i rispettivi atti introduttivo, nonché,
a fortiori, il contratto del 2008 di cui all'allegato n. 5 della memoria di costituzione), la tesi del secondo cui il provvedimento dell'11 aprile 2011 aveva inciso esclusivamente CP_1 sull'ammontare del compenso (ridotto da € 30.000,00 ad € 24.000,00), facendo salva la novità dell'esclusione dell'iva dall'importo complessivo (cfr. memoria di costituzione), non può essere condivisa in base all'inequivoco tenore letterale della modifica in esame, secondo cui il contratto doveva intendersi prorogato “alle stesse condizioni economiche già stabilite per l'anno 2010”. E' opinione di questo giudice, dunque, che con la nota dell'11 aprile 2011 l'Amministrazione ripristinava integralmente le condizioni del contratto vigente nel 2010, sostanzialmente limitandosi ad annullare le modifiche introdotte con la proroga del 31 ottobre 2010.
Ciò posto, la decisione della causa finisce per dipendere esclusivamente dalla verifica della legittimità dell'atto adottato dall'Assessorato il 31 ottobre 2010.
Ora, nella sostanziale carenza di attività difensiva sul punto decisivo della lite (infatti, se il si è limitato a contestare la legittimità di una modifica unilaterale del contratto, CP_1
l' non ha neppure ritenuto necessario difendere la legittimità del suo operato Parte_1
sotto questo aspetto: cfr. i rispettivi scritti difensivi), questo giudice ritiene che la vicenda vada ricostruita nei termini di seguito esposti.
E' certo che un contraente, una volta perfezionato l'accordo, non possa unilateralmente modificarne il contenuto.
Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo relativo alla proroga del 31 ottobre 2010 non risulta essersi perfezionato: tale convincimento si basa sul duplice rilievo che la proposta dell'Assessorato non risulta sottoscritta per accettazione dal lavoratore (prestando attenzione al fatto che i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità) e che la modifica dell'11 aprile 2011 interveniva “nelle more della
4 sottoscrizione congiunta della proroga del contratto” (come espressamente risultante dalla medesima nota).
Le superiori considerazioni inducono questo Tribunale ad interpretare la modifica dell'11 aprile 2011 come modifica (legittima) della proposta di proroga e non già come modifica (senz'altro illegittima) della proroga contrattuale già perfezionatasi.
Pertanto, accertato che il rapporto di lavoro negli anni 2011 e 2012 era regolato secondo le stesse pattuizioni antecedenti al 2010, la pretesa del va ritenuta CP_1
conseguentemente infondata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono all'accoglimento dell'opposizione, cosicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Nonostante la soccombenza del tuttavia, questo giudice ritiene assolutamente CP_1
equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali, vista l'oggettiva controvertibilità delle questioni oggetto di lite, la condotta ondivaga dell'Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro ed il tenore delle difese spiegate dalla parte vittoriosa nell'odierno procedimento.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1013/2021 emesso da questo Tribunale il 18 agosto 2021; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
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