TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11611 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Davide PIASOTTI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Farina 44 C.F._1
– Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con sede legale in Nuoro, via Straullu, n. 35, codice CP_1 P.IVA_2
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
in persona P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, dott. CP_2
C.F. via dello Zerbo 6, Opera (MI); rappresentata e
[...] C.F._2 difesa dall'avv. Francesco PISENTI, (C.F. - PEC: C.F._3
, - FAX 070.304382), con studio in Cagliari, via Email_1
Ancona n. 3; elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 21/10/2016 ha emesso a carico della CP_1 Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 1 l'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, per l'importo di 125.718,87 euro, Pt_1
preteso a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua il suo favore nell'utenza
Pa per uso domestico non residente sita nella località di Villasimius, Parte_1
Parte identificata dal codice cliente 36263261, contratto n. 2005-35181005, codice
5238254 per le partite del periodo compreso tra il 31/12/2006 ed il 31/12/2013, indicate nella fattura n. 2014/402811946, emessa il 18/04/2014 per il maggiore importo di
176.434,33 euro.
2. La ha fatto tempestiva opposizione, con atto di Parte_1
citazione notificato il 31/10/2016, nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1 Dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione opposta per il mancato espletamento della procedura conciliativa;
2 Ancora in via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ingiunzione opposta
Nel merito 3 accertare e dichiarare illegittima l'ingiunzione fiscale n. 2000/2016, notificata il 31.10.2016, e, per l'effetto, revocarla dichiarando non dovute, totalmente e/o parzialmente, le somme ingiunte;
4 accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dalla società opposta anteriori ai cinque anni dal 1/6/2014;
5 accertare e dichiarare l'inadempimento della società opposta alle clausole del regolamento del servizio idrico integrato e alla carta dei servizi e, per l'effetto, dichiarare nulle e di nessun effetto le rilevazioni dei consumi esposte nella fattura 201402811946 del
18/4/2014
6 condannare la società opposta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella misura da determinarsi in corso di causa e ove occorresse, per equità; - in ogni caso con il favore delle spese e occorse per il presente giudizio e dei compensi professionali oltre accessori"
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 09/05/2017, CP_1
nella quale ha così concluso:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 2 “in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, emessa da in data 21.10.2016; CP_1
in via principale:
b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal ricorrente e per l'effetto, previa conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, condannare la Parte_1
al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi di mora sino al saldo;
[...]
c) accertare che l'importo dell'ingiunzione fiscale n. 2000/2016, avente ad oggetto la fattura n. 201402811946, è stato calcolato da al netto delle somme CP_1 prescritte e degli anticipi versati in acconto per l'importo complessivo di euro 125.718,87
e per l'effetto, previa conferma dell'ingiunzione medesima, condannare la Parte_1
al pagamento di una somma non inferiore ad euro 125.718,87, oltre
[...]
interessi di mora sino al saldo;
d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti della , per la fornitura idrica eseguita in suo Parte_1
favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di;
CP_1
in via subordinata:
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover modificare, revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, emessa da in data 21.10.2016, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato CP_1
da nei confronti della per la fornitura CP_1 Parte_1 idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
4. Con ordinanza resa nell'udienza del 10/05/2017, il giudice:
a. ha sospeso l'ingiunzione, avendo ritenuto che il l'importo preteso da CP_1
non fosse dovuto perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 3 i. era stato liquidato in base a una lettura al 19.02.2013 di 99.385 metri cubi d'acqua anziché di 81.607 metri cubi, certificata nel verbale di sostituzione del contatore del 19.2.2013, a firma dei tecnici di;
CP_1
ii. perché non teneva conto del numero reale delle unità abitative cosa che incideva sulle fasce di consumo e sui relativi costi;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa,
i. ricalcolo dell'importo dovuto dalla Comunione alla luce della lettura di
81.607 metri cubi del verbale di sostituzione del contatore del 19.02.2013 e del numero effettivo delle unità abitative che, in caso di dubbio di
, avrebbe potuto essere verificato in loco nel contradditorio tra CP_1 le parti;
l'opponente da parte sua avrebbe dovuto fornire a i CP_1
documenti comprovanti che le unità abitative erano 56 nel il periodo interessato dalla fatturazione contestata;
ii. compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Le parti hanno chiesto e ottenuto alcuni rinvii d'udienza per valutare la proposta.
6. Le parti hanno depositato i loro conteggi fatti in base alle indicazioni contenute nella proposta conciliativa del giudice.
7. Nell'udienza del 07/11/2018, poiché i conteggi davano risultati discordanti, il giudice, avendolo ritenuto utile sia per la decisione sia per favorire la conciliazione, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio affinché accertasse se il contatore idrico sostituito il
19/02/2013 funzionasse correttamente e in caso contrario per accertare la percentuale di errore.
8. L'incarico peritale è stato conferito nell'udienza del 07/02/2019. Relazione peritale è stata depositata il 26/08/2000.
9. Con decreto del 30/09/2019 il giudice ha liquidato in 1.285,00 euro gli importi spettanti al consulente tecnico d'ufficio di cui 950 euro per compenso e 335 euro per rimborso spese, oltre cassa previdenza ed iva di legge.
10. Nell'udienza del 16/10/2019 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. dopo avere escluso i consumi relativi ai periodi che pacificamente sono prescritti,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 4 ricalcolerà quanto dovuto per i consumi dei periodi non prescritti CP_1
applicando un incremento del 5% a quelli rilevati dal contatore asportato, considerato che il CTU ha accertato per le tre fasce errori variabili fra il 3% e l'8% in meno rispetto ai consumi reali;
nell'operare i conteggi considererà che i condomini sono CP_1
56;
b. l'utente pagherà gli importi che verranno accertati, con gli interessi previsti dal RSII, in 12 rate mensili di eguale importo;
c. le parti rinunceranno ad ogni altra pretesa e domanda azionata nel presente giudizio;
d. le spese processuali verranno interamente compensate tra le parti;
e. le spese di CTU verranno suddivise tra le parti in quote uguali;”.
11. Nella nota depositata il 15.10.2020 ha riportato in sintesi i risultati dei suoi CP_1
calcoli, che, contrariamente a quanto esposto nella nota medesima, non osservavano i criteri suggeriti dal giudice nella proposta conciliativa, perché prendevano come base di calcolo i consumi medi registrati dal nuovo contatore anziché quelli registrati dal vecchio contatore con incremento del 5%, come indicato alla lettera a) della proposta. Il calcolo effettuato da conduceva al risultato di 108.127,66 euro, quale importo CP_1 ancora dovuto dall'utente, importo di 17.591,21 euro inferiore a quello di 125.718,87 euro richiesto con l'ingiunzione.
12. Nella nota depositata il 9.10.2020, la opponente ha riportato in sintesi i Parte_1
risultati dei suoi calcoli, che parevano essere stati eseguiti nel rispetto dei criteri suggeriti dal giudice nella proposta conciliativa, pervenendo al risultato di 25.675,50 euro, quale importo ancora dovuto dall'utente, somma di ben 100.043,37 euro inferiore a quello di
125.718,87 euro richiesta con l'ingiunzione.
13. Con ordinanza del 21/10/2020, resa all'esito di udienza cartolare, il giudice:
a. ha osservato:
i. che l'articolo B35 del RSII prevede che il ricalcolo dei consumi si esegua utilizzando quelli successivi al periodo interessato solo quando quelli del periodo precedente non sono utilizzabili;
ii. che nel caso in esame i risultati cui era pervenuto il CTU consentivano di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 5 utilizzare i consumi pregressi applicando la correzione dell'errore medio registrato (5%) dal misuratore, ed osservato che pertanto non sembrava vi fossero ragioni per modificare la modalità di conteggio suggerita dal giudice nella sua proposta;
iii. che per propiziare la conciliazione e comunque per evitare il costo di una
CTU, era opportuno invitare : CP_1
1. a spiegare se vi fossero ragioni per le quali non dovesse essere utilizzato il criterio di ricalcolo suggerito dal giudice nella sua proposta conciliativa;
2. a dire se il conteggio effettuato dall'opponente fosse corretto sia sotto il profilo dell'osservanza del criterio indicato dal giudice nella proposta conciliativa, sia sul piano aritmetico, oppure se occorresse sottoporlo a verifica tramite CTU;
iv. che era comunque opportuno che anche l'opponente controllasse se suoi conteggi rispondessero esattamente ai criteri indicati dal giudice e fossero corretti sul piano aritmetico;
b. ha fissato nuova udienza per ottenere i chiarimenti richiesti.
14. Le parti hanno reso i loro chiarimenti e svolto le loro argomentazioni, con atti depositati il
19/03/2021 ed il 25/03/2001.
15. Con ordinanza del 31/03/2021, resa all'esito di udienza cartolare, il giudice ha confermato l'ultima proposta conciliativa e ha fissato udienza per discuterla, osservando quanto segue:
a. sosteneva fosse corretto ricostruire i consumi avendo riguardo a quelli CP_1
medi del periodo successivo alla sostituzione del contatore matricola 2001/189113, perché era fermo, circostanza non vera, avendo il CTU accertato che funzionava, pur con gli errori indicati nella relazione peritale con riguardo alle varie portate;
b. sosteneva che il criterio di ricostruzione da essa adottato fosse CP_1
comunque corretto anche perché il contatore non funzionava correttamente, visto che le percentuali di errore per ogni portata accertate dal CTU erano superiori a quelle massime previste dalla disciplina vigente al tempo dei consumi contestati,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 6 pur rientrando nei limiti attualmente vigenti;
in altre parole, il contatore matricola
2001/189113, di portata nominale pari a 60.000 lt/h, funziona correttamente rispetto ai i limiti di errore consentiti dalla normativa attuale, mentre non funzionava correttamente rispetto ai limiti di errore consentiti dalla normativa vigente all'epoca dei consumi;
sosteneva pertanto che i nuovi limiti CP_1
di errore che avrebbero consentito di considerare il contatore funzionante non potessero applicarsi al caso in esame neppure con le correzioni suggerite dal giudice nella sua proposta conciliativa e proponeva di utilizzare, ai sensi dell'art.
B35 del RSII, i consumi del periodo, successivo alla sostituzione del contatore, compreso tra il 19.02.2013 31.12.2013, in cui il nuovo contatore aveva registrato il consumo medio di 41,95 litri al giorno;
c. la sosteneva invece che dovesse prevalere Parte_1
la nuova normativa e che pertanto il contatore dovesse essere considerato funzionante, ma, nel dubbio sulla correttezza giuridica di tale tesi, di diceva disponibile a seguire la soluzione conciliativa proposta dal giudice, che prevedeva di incrementare del 5% i consumi registrati dal contatore sostituito, percentuale capace di correggere l'errore medio accertato dal CTU, visto che il contatore nelle varie portate registrava mediamente il 5% in meno dei consumi effettivi;
d. la faceva anche notare che, se per Parte_1
ricostruire i consumi fossero stati fossero utilizzati quelli del periodo successivo alla sostituzione del contatore, allora si sarebbe dovuto estendere il periodo di osservazione all'arco temporale compreso fra il 2013 ed il 2015 e che, così facendo, si sarebbe ottenuto un risultato pressoché identico a quello cui si perveniva incrementando del 5% i consumi del periodo contestato, perché il consumo medio giornaliero sarebbe sceso dai 41/95 metri cubi del periodo utilizzato da a 25,43 mc/d nel 2014 ed a 19,12 mc/d nel 2015, con una CP_1
media nel triennio in esame di 28,83 mc/d;
e. il giudice ha spiegato che l'opinabilità delle soluzioni interpretative sull'applicabilità dei nuovi limiti di errore al periodo cui si riferivano i consumi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 7 oggetto di causa e le considerazioni in ultimo svolte dalla Parte_1
suggerivano di confermare la proposta conciliativa già formulata, la cui natura transattiva assicurava a un risultato più favorevole, anche in punto CP_1
di spese di lite, rispetto a quello cui si sarebbe pervenuti se fosse optato per la tesi della applicabilità dei nuovi limiti anche al periodo contestato.
16. Nell'udienza del 24/11/2021, il difensore dell'attrice ha aderito alla proposta del giudice e quello di ha manifestato la disponibilità all'adesione, ma ha chiesto un rinvio CP_1
per effettuare i conteggi finalizzati a verificare la correttezza di quelli formulati dall'opponente.
17. Anche nella successiva udienza del 31/03/2022 il difensore di ha chiesto e CP_1
ottenuto un ulteriore rinvio per effettuare le verifiche del caso.
18. Nell'udienza del 14/12/2022, il difensore di ha chiesto l'autorizzazione a CP_1
depositare i conteggi, il difensore della non si è opposto ed entrambi Parte_1
hanno chiesto un rinvio successivo al deposito, per l'esame.
19. I conteggi sono stati depositati il 19/12/2022 e con nota del 02/05/2023 la Parte_1
ne ha contestato la correttezza, adducendo dettagliati motivi.
20. Nell'udienza del 03/05/2023:
a. i difensori delle parti hanno concordemente dichiarato che nei suoi conteggi aveva erroneamente considerato 30 anziché 56 unità abitative;
CP_1
b. il difensore dell'opponente ha chiesto che, nel calcolare l'incremento del 5% rispetto ai consumi registrato dal contatore, si considerasse l'intero periodo dall'installazione del contatore, avvenuta il 13/09/2005, fino al 19/02/2013, data in cui era stato sostituito, e non soltanto il periodo compreso fra il 31/12/2006, data della precedente lettura ed il 19/02/2013 data di sostituzione;
c. il difensore dell'opposta ha invece chiesto che si utilizzasse il secondo periodo,
così come aveva fatto;
CP_1
d. i difensori hanno quindi chiesto concordemente rinvio a nuova udienza per consentire l'esecuzione dei calcoli corretti;
e. il Giudice:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 8 i. ha invitato a ricalcolare il dovuto considerando 56 utenti CP_1
anziché 30 e, quanto al periodo, quello compreso tra il 31/12/2006 (5.333
m³) ed il 19/02/2013 (81.607 81.607 m³), cosicché il consumo di 76.274 metri cubi incrementato del 5% ascendeva a 80.090 m³, che divisi per i
2.242 giorni intercorsi tra il 31/12/2006 ed il 19/02/2013, determinava un consumo giornaliero di 35,72 m³.
21. Il 18/09/2023 ha depositato una nota con i conteggi aggiornati. CP_1
22. Nell'udienza del 04/10/2023 il difensore dell'attrice ha chiesto il rinvio per esaminarli.
23. Nell'udienza del 21/02/2024, il giudice, rilevato che aveva eseguito conteggi CP_1
senza rispettare i criteri dettati dal giudice nella sua proposta conciliativa del 16/10/2019, integrati il 03/05/2023, ha precisato che i criteri da seguire erano i seguenti:
- debbono essere esclusi i consumi relativi ai periodi che pacificamente sono prescritti
(dal 31/12/2006 al 18/09/2009);
- per liquidare quanto dovuto (secondo il criterio per fasce di consumo) con riguardo ai consumi dei periodi non prescritti (dal 18/09/2009 al 19/02/2013), si deve considerare il consumo medio giornaliero di 35,72 metri cui e che i condomini sono 56;
- - per ottenere l'importo ad oggi dovuto dalla occorrerà detrarre Parte_1
dall'importo ottenuto seguendo i criteri indicati nel punto che precede, l'importo di
30.000 euro che la ha pagato nel 2014. Parte_1
24. Il 19/03/2024 ha depositato una nota esplicativa dei conteggi eseguiti. CP_1
25. Nell'udienza del 20/03/2024, il giudice, rilevato che ancora una volta non CP_1
aveva osservato i criteri indicati dal giudice, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio che rispondesse al seguente quesito: accerti il corrispettivo dovuto per i consumi dal
18/09/2009 al 19/02/2013, applicando le tariffe vigenti ratione temporis, per il consumo medio giornaliero di 35,72 metri cubi, e, ai fini del calcolo per fasce di consumo, considerando 56 condomini;
26. La relazione con la risposta ai quesiti è stata depositata al 05/07/2024.
27. Nell'udienza del 17/10/2020 il difensore delle parti hanno dichiarato di accettare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio dai quali emergeva che l'importo ancora dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 9 dalla al netto dei pagamenti eseguiti prima dell'inizio della causa, era di Parte_1
30.109,31 euro.
28. Le arti hanno chiesto e ottenuti ancora alcuni rinvii d'udienza (20/11/2024, 18/12/2024,
19/03/2025) al fine di attuare la proposta conciliativa del giudice.
29. Con nota depositata il 20/05/2025 ha esposto che le parti avevano trovato il CP_1
seguente accordo:
“a. da parte di rettifica del credito ingiunto tenendo conto degli acconti già CP_1
versati per il periodo (euro 30.000) e della rideterminazione dei consumi come da CTU
(euro 60.109,31) di talché il residuo da corrispondere ammonti ad euro 30.109,31;
b. da parte della pagamento dell'importo di euro Parte_1
30.109,31, senza interessi da ritardato pagamento, a tacitazione di ogni pretesa creditoria relativa alle partite oggetto della presente causa;
c. spese processuali compensate tra le parti;
d. spese delle consulenze tecniche d'ufficio suddivise tra le parti in quote uguali”.
30. Nell'udienza del 22/05/2025:
a. i difensori delle parti hanno dichiarato che la materia del contendere è cessata per effetto dell'accordo raggiunto in ordine alla rideterminazione degli importi dovuti dall'opponente, così come esposto nella nota di del 20/05/2025; CP_1
b. il giudice ha invitato le parti a concludere.
c. le parti hanno concluso affinché “il giudice dichiari cessata la materia del contendere e compensi tra le parti le spese processuali” ed hanno dichiarato di rinunciare all'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 190 cpc;
d. il giudice ha tenuto la causa in decisione, senza assegnare termini.
31. Con decreto in data odierna, il giudice ha liquidato in 400 euro, oltre accessori di legge
(CNPAIA 4% e IVA 22%), i compensi per la seconda consulenza tecnica d'ufficio.
****
32. Per effetto dell'accordo stragiudiziale che le parti hanno raggiunto in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis cpc, è venuto meno il loro interesse a che il giudice si pronunci, sia sulla domanda di accertamento negativo del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 10 credito posto da a base dell'ingiunzione, sia su quella di annullamento CP_1
dell'ingiunzione di pagamento, entrambe formulate dalla parte attrice-opponente, sia sulle domande di rifusione delle spese processuali reciprocamente formulate dalle parti.
Infatti:
- l'accordo regola tutti i rapporti dare-avere tra le parti con riguardo alle partite del contratto di somministrazione oggetto di causa, menzionate nella fattura posta base dell'ingiunzione di pagamento, nonché le spese processuali, prevedendo la compensazione di quelle di difesa e la divisione per metà di quelle delle consulenze tecniche d'ufficio;
- l'accordo prevede l'obbligo di di annullare in autotutela l'ingiunzione di CP_1
pagamento, l'annullamento che a quanto esposto dalle parti dovrebbe essere già avvenuto.
PER QUESTI MOTIVI
33. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti.
Cagliar, 23.05.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11611 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Davide PIASOTTI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Farina 44 C.F._1
– Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con sede legale in Nuoro, via Straullu, n. 35, codice CP_1 P.IVA_2
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
in persona P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, dott. CP_2
C.F. via dello Zerbo 6, Opera (MI); rappresentata e
[...] C.F._2 difesa dall'avv. Francesco PISENTI, (C.F. - PEC: C.F._3
, - FAX 070.304382), con studio in Cagliari, via Email_1
Ancona n. 3; elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 21/10/2016 ha emesso a carico della CP_1 Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 1 l'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, per l'importo di 125.718,87 euro, Pt_1
preteso a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua il suo favore nell'utenza
Pa per uso domestico non residente sita nella località di Villasimius, Parte_1
Parte identificata dal codice cliente 36263261, contratto n. 2005-35181005, codice
5238254 per le partite del periodo compreso tra il 31/12/2006 ed il 31/12/2013, indicate nella fattura n. 2014/402811946, emessa il 18/04/2014 per il maggiore importo di
176.434,33 euro.
2. La ha fatto tempestiva opposizione, con atto di Parte_1
citazione notificato il 31/10/2016, nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1 Dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione opposta per il mancato espletamento della procedura conciliativa;
2 Ancora in via preliminare: sospendere l'esecutività dell'ingiunzione opposta
Nel merito 3 accertare e dichiarare illegittima l'ingiunzione fiscale n. 2000/2016, notificata il 31.10.2016, e, per l'effetto, revocarla dichiarando non dovute, totalmente e/o parzialmente, le somme ingiunte;
4 accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dalla società opposta anteriori ai cinque anni dal 1/6/2014;
5 accertare e dichiarare l'inadempimento della società opposta alle clausole del regolamento del servizio idrico integrato e alla carta dei servizi e, per l'effetto, dichiarare nulle e di nessun effetto le rilevazioni dei consumi esposte nella fattura 201402811946 del
18/4/2014
6 condannare la società opposta al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella misura da determinarsi in corso di causa e ove occorresse, per equità; - in ogni caso con il favore delle spese e occorse per il presente giudizio e dei compensi professionali oltre accessori"
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 09/05/2017, CP_1
nella quale ha così concluso:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 2 “in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, emessa da in data 21.10.2016; CP_1
in via principale:
b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal ricorrente e per l'effetto, previa conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, condannare la Parte_1
al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi di mora sino al saldo;
[...]
c) accertare che l'importo dell'ingiunzione fiscale n. 2000/2016, avente ad oggetto la fattura n. 201402811946, è stato calcolato da al netto delle somme CP_1 prescritte e degli anticipi versati in acconto per l'importo complessivo di euro 125.718,87
e per l'effetto, previa conferma dell'ingiunzione medesima, condannare la Parte_1
al pagamento di una somma non inferiore ad euro 125.718,87, oltre
[...]
interessi di mora sino al saldo;
d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti della , per la fornitura idrica eseguita in suo Parte_1
favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di;
CP_1
in via subordinata:
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover modificare, revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 2000/2016, emessa da in data 21.10.2016, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato CP_1
da nei confronti della per la fornitura CP_1 Parte_1 idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
4. Con ordinanza resa nell'udienza del 10/05/2017, il giudice:
a. ha sospeso l'ingiunzione, avendo ritenuto che il l'importo preteso da CP_1
non fosse dovuto perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 3 i. era stato liquidato in base a una lettura al 19.02.2013 di 99.385 metri cubi d'acqua anziché di 81.607 metri cubi, certificata nel verbale di sostituzione del contatore del 19.2.2013, a firma dei tecnici di;
CP_1
ii. perché non teneva conto del numero reale delle unità abitative cosa che incideva sulle fasce di consumo e sui relativi costi;
b. ha formulato la seguente proposta conciliativa,
i. ricalcolo dell'importo dovuto dalla Comunione alla luce della lettura di
81.607 metri cubi del verbale di sostituzione del contatore del 19.02.2013 e del numero effettivo delle unità abitative che, in caso di dubbio di
, avrebbe potuto essere verificato in loco nel contradditorio tra CP_1 le parti;
l'opponente da parte sua avrebbe dovuto fornire a i CP_1
documenti comprovanti che le unità abitative erano 56 nel il periodo interessato dalla fatturazione contestata;
ii. compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Le parti hanno chiesto e ottenuto alcuni rinvii d'udienza per valutare la proposta.
6. Le parti hanno depositato i loro conteggi fatti in base alle indicazioni contenute nella proposta conciliativa del giudice.
7. Nell'udienza del 07/11/2018, poiché i conteggi davano risultati discordanti, il giudice, avendolo ritenuto utile sia per la decisione sia per favorire la conciliazione, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio affinché accertasse se il contatore idrico sostituito il
19/02/2013 funzionasse correttamente e in caso contrario per accertare la percentuale di errore.
8. L'incarico peritale è stato conferito nell'udienza del 07/02/2019. Relazione peritale è stata depositata il 26/08/2000.
9. Con decreto del 30/09/2019 il giudice ha liquidato in 1.285,00 euro gli importi spettanti al consulente tecnico d'ufficio di cui 950 euro per compenso e 335 euro per rimborso spese, oltre cassa previdenza ed iva di legge.
10. Nell'udienza del 16/10/2019 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. dopo avere escluso i consumi relativi ai periodi che pacificamente sono prescritti,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 4 ricalcolerà quanto dovuto per i consumi dei periodi non prescritti CP_1
applicando un incremento del 5% a quelli rilevati dal contatore asportato, considerato che il CTU ha accertato per le tre fasce errori variabili fra il 3% e l'8% in meno rispetto ai consumi reali;
nell'operare i conteggi considererà che i condomini sono CP_1
56;
b. l'utente pagherà gli importi che verranno accertati, con gli interessi previsti dal RSII, in 12 rate mensili di eguale importo;
c. le parti rinunceranno ad ogni altra pretesa e domanda azionata nel presente giudizio;
d. le spese processuali verranno interamente compensate tra le parti;
e. le spese di CTU verranno suddivise tra le parti in quote uguali;”.
11. Nella nota depositata il 15.10.2020 ha riportato in sintesi i risultati dei suoi CP_1
calcoli, che, contrariamente a quanto esposto nella nota medesima, non osservavano i criteri suggeriti dal giudice nella proposta conciliativa, perché prendevano come base di calcolo i consumi medi registrati dal nuovo contatore anziché quelli registrati dal vecchio contatore con incremento del 5%, come indicato alla lettera a) della proposta. Il calcolo effettuato da conduceva al risultato di 108.127,66 euro, quale importo CP_1 ancora dovuto dall'utente, importo di 17.591,21 euro inferiore a quello di 125.718,87 euro richiesto con l'ingiunzione.
12. Nella nota depositata il 9.10.2020, la opponente ha riportato in sintesi i Parte_1
risultati dei suoi calcoli, che parevano essere stati eseguiti nel rispetto dei criteri suggeriti dal giudice nella proposta conciliativa, pervenendo al risultato di 25.675,50 euro, quale importo ancora dovuto dall'utente, somma di ben 100.043,37 euro inferiore a quello di
125.718,87 euro richiesta con l'ingiunzione.
13. Con ordinanza del 21/10/2020, resa all'esito di udienza cartolare, il giudice:
a. ha osservato:
i. che l'articolo B35 del RSII prevede che il ricalcolo dei consumi si esegua utilizzando quelli successivi al periodo interessato solo quando quelli del periodo precedente non sono utilizzabili;
ii. che nel caso in esame i risultati cui era pervenuto il CTU consentivano di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 5 utilizzare i consumi pregressi applicando la correzione dell'errore medio registrato (5%) dal misuratore, ed osservato che pertanto non sembrava vi fossero ragioni per modificare la modalità di conteggio suggerita dal giudice nella sua proposta;
iii. che per propiziare la conciliazione e comunque per evitare il costo di una
CTU, era opportuno invitare : CP_1
1. a spiegare se vi fossero ragioni per le quali non dovesse essere utilizzato il criterio di ricalcolo suggerito dal giudice nella sua proposta conciliativa;
2. a dire se il conteggio effettuato dall'opponente fosse corretto sia sotto il profilo dell'osservanza del criterio indicato dal giudice nella proposta conciliativa, sia sul piano aritmetico, oppure se occorresse sottoporlo a verifica tramite CTU;
iv. che era comunque opportuno che anche l'opponente controllasse se suoi conteggi rispondessero esattamente ai criteri indicati dal giudice e fossero corretti sul piano aritmetico;
b. ha fissato nuova udienza per ottenere i chiarimenti richiesti.
14. Le parti hanno reso i loro chiarimenti e svolto le loro argomentazioni, con atti depositati il
19/03/2021 ed il 25/03/2001.
15. Con ordinanza del 31/03/2021, resa all'esito di udienza cartolare, il giudice ha confermato l'ultima proposta conciliativa e ha fissato udienza per discuterla, osservando quanto segue:
a. sosteneva fosse corretto ricostruire i consumi avendo riguardo a quelli CP_1
medi del periodo successivo alla sostituzione del contatore matricola 2001/189113, perché era fermo, circostanza non vera, avendo il CTU accertato che funzionava, pur con gli errori indicati nella relazione peritale con riguardo alle varie portate;
b. sosteneva che il criterio di ricostruzione da essa adottato fosse CP_1
comunque corretto anche perché il contatore non funzionava correttamente, visto che le percentuali di errore per ogni portata accertate dal CTU erano superiori a quelle massime previste dalla disciplina vigente al tempo dei consumi contestati,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 6 pur rientrando nei limiti attualmente vigenti;
in altre parole, il contatore matricola
2001/189113, di portata nominale pari a 60.000 lt/h, funziona correttamente rispetto ai i limiti di errore consentiti dalla normativa attuale, mentre non funzionava correttamente rispetto ai limiti di errore consentiti dalla normativa vigente all'epoca dei consumi;
sosteneva pertanto che i nuovi limiti CP_1
di errore che avrebbero consentito di considerare il contatore funzionante non potessero applicarsi al caso in esame neppure con le correzioni suggerite dal giudice nella sua proposta conciliativa e proponeva di utilizzare, ai sensi dell'art.
B35 del RSII, i consumi del periodo, successivo alla sostituzione del contatore, compreso tra il 19.02.2013 31.12.2013, in cui il nuovo contatore aveva registrato il consumo medio di 41,95 litri al giorno;
c. la sosteneva invece che dovesse prevalere Parte_1
la nuova normativa e che pertanto il contatore dovesse essere considerato funzionante, ma, nel dubbio sulla correttezza giuridica di tale tesi, di diceva disponibile a seguire la soluzione conciliativa proposta dal giudice, che prevedeva di incrementare del 5% i consumi registrati dal contatore sostituito, percentuale capace di correggere l'errore medio accertato dal CTU, visto che il contatore nelle varie portate registrava mediamente il 5% in meno dei consumi effettivi;
d. la faceva anche notare che, se per Parte_1
ricostruire i consumi fossero stati fossero utilizzati quelli del periodo successivo alla sostituzione del contatore, allora si sarebbe dovuto estendere il periodo di osservazione all'arco temporale compreso fra il 2013 ed il 2015 e che, così facendo, si sarebbe ottenuto un risultato pressoché identico a quello cui si perveniva incrementando del 5% i consumi del periodo contestato, perché il consumo medio giornaliero sarebbe sceso dai 41/95 metri cubi del periodo utilizzato da a 25,43 mc/d nel 2014 ed a 19,12 mc/d nel 2015, con una CP_1
media nel triennio in esame di 28,83 mc/d;
e. il giudice ha spiegato che l'opinabilità delle soluzioni interpretative sull'applicabilità dei nuovi limiti di errore al periodo cui si riferivano i consumi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 7 oggetto di causa e le considerazioni in ultimo svolte dalla Parte_1
suggerivano di confermare la proposta conciliativa già formulata, la cui natura transattiva assicurava a un risultato più favorevole, anche in punto CP_1
di spese di lite, rispetto a quello cui si sarebbe pervenuti se fosse optato per la tesi della applicabilità dei nuovi limiti anche al periodo contestato.
16. Nell'udienza del 24/11/2021, il difensore dell'attrice ha aderito alla proposta del giudice e quello di ha manifestato la disponibilità all'adesione, ma ha chiesto un rinvio CP_1
per effettuare i conteggi finalizzati a verificare la correttezza di quelli formulati dall'opponente.
17. Anche nella successiva udienza del 31/03/2022 il difensore di ha chiesto e CP_1
ottenuto un ulteriore rinvio per effettuare le verifiche del caso.
18. Nell'udienza del 14/12/2022, il difensore di ha chiesto l'autorizzazione a CP_1
depositare i conteggi, il difensore della non si è opposto ed entrambi Parte_1
hanno chiesto un rinvio successivo al deposito, per l'esame.
19. I conteggi sono stati depositati il 19/12/2022 e con nota del 02/05/2023 la Parte_1
ne ha contestato la correttezza, adducendo dettagliati motivi.
20. Nell'udienza del 03/05/2023:
a. i difensori delle parti hanno concordemente dichiarato che nei suoi conteggi aveva erroneamente considerato 30 anziché 56 unità abitative;
CP_1
b. il difensore dell'opponente ha chiesto che, nel calcolare l'incremento del 5% rispetto ai consumi registrato dal contatore, si considerasse l'intero periodo dall'installazione del contatore, avvenuta il 13/09/2005, fino al 19/02/2013, data in cui era stato sostituito, e non soltanto il periodo compreso fra il 31/12/2006, data della precedente lettura ed il 19/02/2013 data di sostituzione;
c. il difensore dell'opposta ha invece chiesto che si utilizzasse il secondo periodo,
così come aveva fatto;
CP_1
d. i difensori hanno quindi chiesto concordemente rinvio a nuova udienza per consentire l'esecuzione dei calcoli corretti;
e. il Giudice:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 8 i. ha invitato a ricalcolare il dovuto considerando 56 utenti CP_1
anziché 30 e, quanto al periodo, quello compreso tra il 31/12/2006 (5.333
m³) ed il 19/02/2013 (81.607 81.607 m³), cosicché il consumo di 76.274 metri cubi incrementato del 5% ascendeva a 80.090 m³, che divisi per i
2.242 giorni intercorsi tra il 31/12/2006 ed il 19/02/2013, determinava un consumo giornaliero di 35,72 m³.
21. Il 18/09/2023 ha depositato una nota con i conteggi aggiornati. CP_1
22. Nell'udienza del 04/10/2023 il difensore dell'attrice ha chiesto il rinvio per esaminarli.
23. Nell'udienza del 21/02/2024, il giudice, rilevato che aveva eseguito conteggi CP_1
senza rispettare i criteri dettati dal giudice nella sua proposta conciliativa del 16/10/2019, integrati il 03/05/2023, ha precisato che i criteri da seguire erano i seguenti:
- debbono essere esclusi i consumi relativi ai periodi che pacificamente sono prescritti
(dal 31/12/2006 al 18/09/2009);
- per liquidare quanto dovuto (secondo il criterio per fasce di consumo) con riguardo ai consumi dei periodi non prescritti (dal 18/09/2009 al 19/02/2013), si deve considerare il consumo medio giornaliero di 35,72 metri cui e che i condomini sono 56;
- - per ottenere l'importo ad oggi dovuto dalla occorrerà detrarre Parte_1
dall'importo ottenuto seguendo i criteri indicati nel punto che precede, l'importo di
30.000 euro che la ha pagato nel 2014. Parte_1
24. Il 19/03/2024 ha depositato una nota esplicativa dei conteggi eseguiti. CP_1
25. Nell'udienza del 20/03/2024, il giudice, rilevato che ancora una volta non CP_1
aveva osservato i criteri indicati dal giudice, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio che rispondesse al seguente quesito: accerti il corrispettivo dovuto per i consumi dal
18/09/2009 al 19/02/2013, applicando le tariffe vigenti ratione temporis, per il consumo medio giornaliero di 35,72 metri cubi, e, ai fini del calcolo per fasce di consumo, considerando 56 condomini;
26. La relazione con la risposta ai quesiti è stata depositata al 05/07/2024.
27. Nell'udienza del 17/10/2020 il difensore delle parti hanno dichiarato di accettare il risultato della consulenza tecnica d'ufficio dai quali emergeva che l'importo ancora dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 9 dalla al netto dei pagamenti eseguiti prima dell'inizio della causa, era di Parte_1
30.109,31 euro.
28. Le arti hanno chiesto e ottenuti ancora alcuni rinvii d'udienza (20/11/2024, 18/12/2024,
19/03/2025) al fine di attuare la proposta conciliativa del giudice.
29. Con nota depositata il 20/05/2025 ha esposto che le parti avevano trovato il CP_1
seguente accordo:
“a. da parte di rettifica del credito ingiunto tenendo conto degli acconti già CP_1
versati per il periodo (euro 30.000) e della rideterminazione dei consumi come da CTU
(euro 60.109,31) di talché il residuo da corrispondere ammonti ad euro 30.109,31;
b. da parte della pagamento dell'importo di euro Parte_1
30.109,31, senza interessi da ritardato pagamento, a tacitazione di ogni pretesa creditoria relativa alle partite oggetto della presente causa;
c. spese processuali compensate tra le parti;
d. spese delle consulenze tecniche d'ufficio suddivise tra le parti in quote uguali”.
30. Nell'udienza del 22/05/2025:
a. i difensori delle parti hanno dichiarato che la materia del contendere è cessata per effetto dell'accordo raggiunto in ordine alla rideterminazione degli importi dovuti dall'opponente, così come esposto nella nota di del 20/05/2025; CP_1
b. il giudice ha invitato le parti a concludere.
c. le parti hanno concluso affinché “il giudice dichiari cessata la materia del contendere e compensi tra le parti le spese processuali” ed hanno dichiarato di rinunciare all'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 190 cpc;
d. il giudice ha tenuto la causa in decisione, senza assegnare termini.
31. Con decreto in data odierna, il giudice ha liquidato in 400 euro, oltre accessori di legge
(CNPAIA 4% e IVA 22%), i compensi per la seconda consulenza tecnica d'ufficio.
****
32. Per effetto dell'accordo stragiudiziale che le parti hanno raggiunto in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis cpc, è venuto meno il loro interesse a che il giudice si pronunci, sia sulla domanda di accertamento negativo del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 10 credito posto da a base dell'ingiunzione, sia su quella di annullamento CP_1
dell'ingiunzione di pagamento, entrambe formulate dalla parte attrice-opponente, sia sulle domande di rifusione delle spese processuali reciprocamente formulate dalle parti.
Infatti:
- l'accordo regola tutti i rapporti dare-avere tra le parti con riguardo alle partite del contratto di somministrazione oggetto di causa, menzionate nella fattura posta base dell'ingiunzione di pagamento, nonché le spese processuali, prevedendo la compensazione di quelle di difesa e la divisione per metà di quelle delle consulenze tecniche d'ufficio;
- l'accordo prevede l'obbligo di di annullare in autotutela l'ingiunzione di CP_1
pagamento, l'annullamento che a quanto esposto dalle parti dovrebbe essere già avvenuto.
PER QUESTI MOTIVI
33. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti.
Cagliar, 23.05.2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 11611/20216 R.A.C.
Verbale udienza – pagina 11