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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Trento - Via Duca D'Aosta 53 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARIC n. 1127720210000117100 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2025 depositato il 17/03/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 252/2024 del 14 maggio 2024, con cui l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate
- NE di Trento e dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, ha affermato la propria competenza territoriale e rigettato nel merito il ricorso proposto dal Nominativo_1 contro l'avviso di presa in carico n. 11277202100001171000, notificatogli dall'Agenzia delle entrate - NE, deducendo la mancata notificazione del sottostante atto tributario, consistente nell'avviso di accertamento n. T9DIPPD00370, con conseguente nullità/inesistenza di tale avviso di accertamento e inefficacia allo scopo dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle entrate - NE di Trento e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, costituitesi nel giudizio di secondo grado con separate controdeduzioni, hanno resistito al gravame chiedendone nil rigetto.
Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 17 marzo
2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[m]otivazione errata/omessa in ordine alla notificazione dell'atto presupposto».
La Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere, sulla scorta di quanto dichiarato dall'Ufficio di Milano, che l'indicazione, nell'avviso di presa in carico, dell'«avviso di accertamento numero T9DIPPD00370» quale atto presupposto, in luogo dell'intimazione di pagamento recante lo stesso numero identificativo, sia stata il frutto di un mero errore.
In primo luogo, già il riconoscimento di tale errore comporterebbe la correttezza della contestazione relativa alla mancata notificazione di un «avviso di accertamento».
In secondo luogo, tale errore sulla natura dell'atto richiamato nell'atto consequenziale sarebbe rilevante ai fini della validità di quest'ultimo, poiché all'intimazione di pagamento avrebbe dovuto seguire un «diverso atto emesso dall'Agente della riscossione» e non un avviso di presa in carico, che costituirebbe «primo atto di natura provvedimentale e che, viceversa, nel caso di specie, sarebbe il secondo». Quindi non si tratterebbe di un mero errore, ma di vera e propria «inesistenza/nullità/inefficacia dell'atto qui impugnato».
In terzo luogo, la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare che il contribuente doveva disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti ex adverso o allegare elementi da cui inferire che il contenuto del piego consegnatogli fosse inesistente o diverso dall'intimazione. Non avendo ricevuto alcun «avviso di accertamento», il contribuente non avrebbe dovuto procedere con formale disconoscimento o querela di falso nei riguardi dei documenti presentati dall'Ufficio, essi non costituendo l'atto presupposto.
D'altra parte, se gli fosse stata notificata un'intimazione di pagamento relativa a sanzioni, l'appellante avrebbe senz'altro usufruito della cosiddetta "roottamazione quater" di cui alla legge n. 197 del 2022.
Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, sono stati depositati nel precedente grado sia l'intimazione di pagamento, recante lo stesso numero identificativo dell'atto presupposto indicato nell'avviso di presa in carico, sia l'avviso di ricevimento dela raccomandata, recante (con annotazione a penna) il medesimo numero identificativo. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'indicazione, nell'avviso di presa in carico, di un «avviso di ricevimento» in luogo di una «intimazione di pagamento», integri un mero errore materiale, che non può di per sé determinare l'inefficacia dell'atto impugnato, dovendosi avere riguardo alla precedente notifica dell'effettivo atto presupposto.
Quanto al secondo profilo, si osserva che l'intimazione di pagamento prodotta in primo grado ne indica la fonte in una sentenza definitiva con cui la (allora) Commissione tributaria provinciale di Milano, su impugnazione di un avviso di accertamento, aveva pronunciato in tema di sanzioni dovute (anche) dal
Ricorrente_1. Decorso inutilmente il termine per l'intimato pagamento, ne è seguita la fase di riscossione. Non si ravvisa dunque il diverso atto che l'agente per la riscossione avrebbe dovuto emettere nel caso concreto, né l'appellante lo individua, al fine di dimostrare l'eventuale vizio procedimentale e la sua concreta incidenza sulla validità dell'atto.
Quanto al terzo profilo, già si è detto della correttezza della sentenza impugnata in ordine al rilievo dell'errore materiale contenuto nell'avviso di presa in carico. Di conseguenza, una volta acclarato che l'effettivo atto presupposto consisteva nell'intimazione di pagamento, era onere del contribuente, come ha affermato il primo giudice, disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte per provarne la notifica, tra i quali il citato avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero proporre contro di essi querela di falso, ovvero ancora vincere la presunzione di regolare ricevimento del piego raccomandato. Nessun rilievo, sotto quest'ultimo aspetto, può ascriversi all'asserita probabilità che, in caso di notifica, l'appellante avrebbe usufruito della rottamazione quater, considerata l'evidente incertezza di tale ragionamento deduttivo.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile il ricorso.
Il motivo è infondato, in quanto muove dalla premessa, della quale si è in precedenza rilevata l'erroneità, che fosse mancata la notifica dell'atto presupposto e che fosse di conseguenza consentita l'impugnazione dell'atto altrimenti non impugnabile in via autonoma.
Con il terzo motivo, intitolato «[d]ecadenza del potere di accertamento;
prescrizione del debito tributario»,
l'appellante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui l'avviso di presa in carico non è stato puntualmente censurato.
Il motivo è infondato, poiché anch'esso, nel richiamare le ragioni esposte nel precedente motivo, muove dall'erronea premessa che sia mancata la notifica di un avviso di accertamento, quale atto presupposto, atto invece da individuare, come detto, nell'intimazione di pagamento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Trento - Via Duca D'Aosta 53 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARIC n. 1127720210000117100 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2025 depositato il 17/03/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 252/2024 del 14 maggio 2024, con cui l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate
- NE di Trento e dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, ha affermato la propria competenza territoriale e rigettato nel merito il ricorso proposto dal Nominativo_1 contro l'avviso di presa in carico n. 11277202100001171000, notificatogli dall'Agenzia delle entrate - NE, deducendo la mancata notificazione del sottostante atto tributario, consistente nell'avviso di accertamento n. T9DIPPD00370, con conseguente nullità/inesistenza di tale avviso di accertamento e inefficacia allo scopo dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle entrate - NE di Trento e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, costituitesi nel giudizio di secondo grado con separate controdeduzioni, hanno resistito al gravame chiedendone nil rigetto.
Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 17 marzo
2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[m]otivazione errata/omessa in ordine alla notificazione dell'atto presupposto».
La Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere, sulla scorta di quanto dichiarato dall'Ufficio di Milano, che l'indicazione, nell'avviso di presa in carico, dell'«avviso di accertamento numero T9DIPPD00370» quale atto presupposto, in luogo dell'intimazione di pagamento recante lo stesso numero identificativo, sia stata il frutto di un mero errore.
In primo luogo, già il riconoscimento di tale errore comporterebbe la correttezza della contestazione relativa alla mancata notificazione di un «avviso di accertamento».
In secondo luogo, tale errore sulla natura dell'atto richiamato nell'atto consequenziale sarebbe rilevante ai fini della validità di quest'ultimo, poiché all'intimazione di pagamento avrebbe dovuto seguire un «diverso atto emesso dall'Agente della riscossione» e non un avviso di presa in carico, che costituirebbe «primo atto di natura provvedimentale e che, viceversa, nel caso di specie, sarebbe il secondo». Quindi non si tratterebbe di un mero errore, ma di vera e propria «inesistenza/nullità/inefficacia dell'atto qui impugnato».
In terzo luogo, la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare che il contribuente doveva disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti ex adverso o allegare elementi da cui inferire che il contenuto del piego consegnatogli fosse inesistente o diverso dall'intimazione. Non avendo ricevuto alcun «avviso di accertamento», il contribuente non avrebbe dovuto procedere con formale disconoscimento o querela di falso nei riguardi dei documenti presentati dall'Ufficio, essi non costituendo l'atto presupposto.
D'altra parte, se gli fosse stata notificata un'intimazione di pagamento relativa a sanzioni, l'appellante avrebbe senz'altro usufruito della cosiddetta "roottamazione quater" di cui alla legge n. 197 del 2022.
Il motivo è infondato. Quanto al primo profilo, sono stati depositati nel precedente grado sia l'intimazione di pagamento, recante lo stesso numero identificativo dell'atto presupposto indicato nell'avviso di presa in carico, sia l'avviso di ricevimento dela raccomandata, recante (con annotazione a penna) il medesimo numero identificativo. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'indicazione, nell'avviso di presa in carico, di un «avviso di ricevimento» in luogo di una «intimazione di pagamento», integri un mero errore materiale, che non può di per sé determinare l'inefficacia dell'atto impugnato, dovendosi avere riguardo alla precedente notifica dell'effettivo atto presupposto.
Quanto al secondo profilo, si osserva che l'intimazione di pagamento prodotta in primo grado ne indica la fonte in una sentenza definitiva con cui la (allora) Commissione tributaria provinciale di Milano, su impugnazione di un avviso di accertamento, aveva pronunciato in tema di sanzioni dovute (anche) dal
Ricorrente_1. Decorso inutilmente il termine per l'intimato pagamento, ne è seguita la fase di riscossione. Non si ravvisa dunque il diverso atto che l'agente per la riscossione avrebbe dovuto emettere nel caso concreto, né l'appellante lo individua, al fine di dimostrare l'eventuale vizio procedimentale e la sua concreta incidenza sulla validità dell'atto.
Quanto al terzo profilo, già si è detto della correttezza della sentenza impugnata in ordine al rilievo dell'errore materiale contenuto nell'avviso di presa in carico. Di conseguenza, una volta acclarato che l'effettivo atto presupposto consisteva nell'intimazione di pagamento, era onere del contribuente, come ha affermato il primo giudice, disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte per provarne la notifica, tra i quali il citato avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero proporre contro di essi querela di falso, ovvero ancora vincere la presunzione di regolare ricevimento del piego raccomandato. Nessun rilievo, sotto quest'ultimo aspetto, può ascriversi all'asserita probabilità che, in caso di notifica, l'appellante avrebbe usufruito della rottamazione quater, considerata l'evidente incertezza di tale ragionamento deduttivo.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile il ricorso.
Il motivo è infondato, in quanto muove dalla premessa, della quale si è in precedenza rilevata l'erroneità, che fosse mancata la notifica dell'atto presupposto e che fosse di conseguenza consentita l'impugnazione dell'atto altrimenti non impugnabile in via autonoma.
Con il terzo motivo, intitolato «[d]ecadenza del potere di accertamento;
prescrizione del debito tributario»,
l'appellante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui l'avviso di presa in carico non è stato puntualmente censurato.
Il motivo è infondato, poiché anch'esso, nel richiamare le ragioni esposte nel precedente motivo, muove dall'erronea premessa che sia mancata la notifica di un avviso di accertamento, quale atto presupposto, atto invece da individuare, come detto, nell'intimazione di pagamento.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 5.000,00, oltre accessori di legge.