TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3712/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n.25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.07.2023, parte ricorrente in epigrafe, ha adito l'Intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto all'indennità di malattia come marittimo relativamente al periodo 29.03.2022-27.05.2022, nonché l'insussistenza dell'indebito contestato dall' e la restituzione della CP_1 somma di € 3.477,76. Nello specifico esponeva quanto segue:
- che in data 29.03.2022, durante il periodo di imbarco, insorgeva uno stato di malattia che lo costringeva allo sbarco, come da certificazione medica redatta dall'ambulatorio di Genova e presentava, dunque, domanda di indennità di malattia marittimi senza soluzione di continuità, fino al 27.05.2023;
- che in data 31.05.2022 stipulava in Messina nuovo contratto di navigazione a far data dal 01.06.2022;
- che data 01.06.2022 l' emetteva provvedimento di diniego del CP_1 riconoscimento della malattia attesa l'erronea o insufficiente indicazione dell'indirizzo di residenza/domicilio sulla certificazione di malattia accertata il 25.05.2022 dal medico incaricato del controllo, del quale il ricorrente ha avuto contezza a seguito di apposita verifica presso l'Ente;
- che con provvedimento Prot. 2202.18/07/2022.0105198 l' CP_1 CP_1 comunicava il diniego dell'indennità di malattia per l'intero periodo dal 29.03.2022 al 27.05.2022;
- che con comunicazione emessa in data 05.08.2022 l' accertava un CP_1 indebito a carico dello stesso pari a € 3.477,76 per somme illegittimamente percepite a titolo di indennità di malattia per il periodo anzidetto. Indebito successivamente sollecitato con missiva del 03.02.2023;
- che in data 10.03.2023 presentava ricorso amministrativo con cui chiedeva l'annullamento dell'indebito, rigettato con delibera n. 235535 del 04.04.2023 e notificato in data 05.04.2023, con la seguente motivazione: “verbale redatto dal medico incaricato della VMC si evince che non vi erano sul certificato medico elementi sufficienti all'esatta individuazione dell'abitazione del ricorrente, contenendo l'indirizzo l'indicazione generica di un rione”;
- che in data 04.07.2023 l' sulla scorta dell'indebito indicato, CP_1 tratteneva a carico del ricorrente la somma di € 772,00 a compensazione su altra indennità di malattia erogata;
- che in data 18.07.2023 inviava richiesta di chiarimenti, senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “accertare e dichiarare il CP_1 diritto del ricorrente all'indennità di malattia fondamentale marittima relativamente al periodo 29.03.2022-27.05.2022; per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito a carico del ricorrente come da provvedimento di accertamento per la somma di € CP_1
3.477,76 datato 01.06.2022 e confermato nella Delibera del 04.04.2023 per le ragioni indicate in ricorso;
conseguentemente, ordinare all' l'immediata restituzione della somma CP_1 di € 772,00 trattenuta in data 04.07.2023 su altra prestazione erogata nonché di ogni eventuale ulteriore somma medio tempore illegittimamente trattenuta per le predette causali;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente il quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e improcedibilità dello stesso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, deduceva la legittimità della richiesta di indebito a titolo di prestazione di indennità malattia complementare per il periodo 29.03.2022 - 27.05.2022, posto che il ricorrente era risultato sconosciuto/irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare del 25.05.2022. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Con note scritte depositate in data 08.11.2024, parte ricorrente precisava che nelle more l' ha integralmente incassato la somma oggetto del CP_1 presunto indebito trattenendola, mediante più tranche, da altre prestazioni assistenziali medio tempore erogate in favore dello stesso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente. L'eccezione è infondata. L'art. 47, comma 2, DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art.4, I comma del D.L. 19/9/92 n.384 convertito nella L. n.438 del 18/11/92 , ha previsto che, per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Il termine decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato); dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato); dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo. Riguardo alle prestazioni domandate si deve ancora tenere presente che la normativa di cui all'art. 47 D.P.R. 639/70, come già modificato dall'art. 4 D.L. 383/92, commina la decadenza con due termini diversi a seconda se si tratti di
“trattamento pensionistico” (tre anni) ovvero di “prestazioni” della gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (un anno), anche denominate
“prestazioni temporanee”. Nel caso di specie, parte ricorrente ha tempestivamente depositato il ricorso amministrativo in data 10.03.2023 e, successivamente, il presente ricorso in data 25.07.2023.
2. Come anticipato, l'odierno ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di comunicazione di indebito relativo alla prestazione di “INDENNITA' DI MALATTIA CP_1
E MATERNITA' n. 2200433176” corrisposta nell'importo di € 3.477,76, relativa al periodo dal 29.03.2022 al 27.05.2022. In particolare, l' convenuto ha richiesto la restituzione della somma CP_1 indicata con la seguente motivazione: “sanzionato perché sconosciuto/irreperibile a visita medico di controllo domiciliare in data 25.05.2022”. Orbene, occorre premettere che a norma dell'art. 5, comma 14, del DL n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, “il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo”. Ai fini del diritto all'indennità di malattia, il lavoratore – in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità – è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all' CP_1
A tal uopo, è noto che l'erogazione dell'indennità di malattia è subordinata alla prova dell'evento morboso, che deve avvenire attraverso la trasmissione all' del certificato sanitario di diagnosi, prognosi ed eventuale CP_1 continuazione della malattia, rilasciato dal medico curante (cfr. art 2 del d.l. n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in L. n. 33/80). Ciò posto, occorre ancora osservare che, nel caso che occupa, l' non CP_1 ha contestato la sussistenza del requisito della malattia da parte del lavoratore, ma ha dedotto che quest'ultimo ha indicato un recapito di reperibilità inesatto e, pertanto, il medico fiscale non ha potuto eseguire l'accertamento, perché recatosi all'indirizzo indicato dal ricorrente quale indirizzo, di residenza e di reperibilità, per la visita fiscale non ha trovato l'abitazione. In particolare, a seguito di controllo domiciliare del 25.05.2022, il medico incaricato del controllo ha constatato che l'indirizzo indicato sulla certificazione di malattia, quale indirizzo di residenza per la reperibilità non era individuabile per inesatta indicazione del recapito e, più precisamente, nel verbale di accesso depositato dall' si legge: “RIONE MELAROSA PARALLELE E CP_1
STRADELLE, UNA PIAZZA. NESSUNA INDICAZIONE UTILE PER IDENTIFICARE ABITAZIONE DELL'ASSICURATO” (all.to 2 CP_1
“Verbale SI vmc del 25.05.2022”). Ebbene, ciò che viene, dunque, contestato al ricorrente non è la sua assenza alla visita medica, ma l'impossibilità per il medico di individuare CP_1
l'indirizzo di residenza del lavoratore in quanto irreperibile o sconosciuto, ovvero “Via R. Melarosa n.6, Bagnara Calabra”. In tal senso, il ha depositato tutta la documentazione dal quale CP_2 emerge che l'indirizzo indicato per la reperibilità “Via R. Melarosa n.6, Bagnara Calabra”, oltre a coincidere con quello di residenza, è il medesimo indirizzo in cui lo stesso ha sempre ricevuto sia le missive inviate dall'Istituto sia le precedenti visite mediche di controllo del 25.01.2021 - Verbale n. 597780 e del 24.02.2021 - Verbale n. 598998 (prod.ne ricorrente allegato n. 7). Parte ricorrente, a sostegno della propria tesi, ha anche depositato un certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Bagnara dal quale dimostra di essere residente in [...], Bagnara Calabra” sin dalla nascita. Tuttavia, l' in data 01.06.2022 ha emesso un provvedimento di CP_1 diniego del riconoscimento della malattia attesa l'erronea o insufficiente indicazione dell'indirizzo di residenza/domicilio sulla certificazione di malattia accertata il 25.05.2022 dal medico incaricato del controllo. Ebbene, dai documenti depositati dal ricorrente emerge chiaramente che l'indirizzo indicato quale reperibilità e coincidente con quello di residenza “via Melarosa n.6, Bagnara Calabra” oltre ad essere esistente è lo stesso indirizzo in cui lo stesso ha sempre ricevuto le comunicazioni provenienti dall'Istituto. A tal fine, si deve ritenere che l' usando l'ordinaria diligenza, era CP_1 perfettamente nelle condizioni di eseguire la visita fiscale che non è stata espletata evidentemente a causa di un errore del medico fiscale. Ciò chiarito, il ricorrente ha, dunque, comunicato correttamente il proprio indirizzo di residenza e successivamente ha provato che presso quell'indirizzo ha sempre ricevuto, e continua a ricevere, le comunicazioni da parte dell' CP_1 convenuto. La circostanza, di cui è emersa la prova documentale che l'indirizzo di reperibilità sia stata correttamente indicato dal ricorrente e che il medico fiscale solo per una propria negligenza o incapacità non sia stato in grado di individuarlo, determina l'illegittimità del provvedimento di indebito e la restituzione di quanto trattenuto. Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso merita accoglimento. 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di
€. 3.477,76 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 trattenuto per il medesimo titolo;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 19 settembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano