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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI Parte_1 C.F._1 PIERPAOLO elettivamente domiciliato in VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOLI PIERPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCAGLIA Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 2/C 40024 CASTEL SAN PIETRO presso il difensore avv. RONCAGLIA FRANCESCO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM, che “nulla oppone”
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29-5-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1-2-2024 il marito chiedeva pronunciarsi il divorzio, alle condizioni ivi richieste. SI costituiva la moglie la quale, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del vincolo, chiedeva, per il resto, l'accoglimento delle proprie differenti conclusioni.
pagina 1 di 8 Confermate, in via provvisoria e urgente, le condizioni di separazione, pronunciato lo scioglimento del vincolo con la sentenza parziale 1579/2024, le parti hanno formulato conclusioni congiunte, comprensive di trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza e che di seguito si trascrivono:
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg. nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, effettuano il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in C.F._2 sede di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, la Parte_1 Controparte_1 comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, viale
Ariosto n. 33, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione con accesso dal civico 33, posto al piano T-3, composto di vani utili tre, oltre accessori, una cantina al piano terra, oltre al godimento esclusivo perpetuo e gratuito di un posto auto all'aperto nel distacco del fabbricato, il tutto distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune al:
-foglio 113, part 958, sub 15, cat A/3, cl.2, vani 3,5 r.c. 289,22; in confine con beni di parti comuni salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, con tutti i relativi diritti ed obblighi come altresì citati e/o richiamati nell'atto di provenienza di cui infra.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio Dott. in data 22/7/1997, repertorio n. 350613, matrice n. 14170, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna in data 01/08/1997 al n. 2123 Mod 1 e trascritto a
Ravenna il 30/7/1997, R.P. 6969, R.G. 9844.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, che la stessa sig.ra dichiara di ben conoscere ed CP_1 accettare, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, patti e convenzioni, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza che se esistenti si intendono qui integralmente richiamati.
pagina 2 di 8 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Parte cedente presta la più ampia garanzia di evizione ad ogni effetto di legge, da molestie nel possesso.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara che:
- il complesso immobiliare di cui fa parte la porzione in oggetto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 14 aprile 1977 P.G. n. 12333 e 24802 del 29 luglio
1977 n. 808/78 del 26 maggio 1978, volturata concessione n. 370/79 PG 3258/79 del 20 marzo 1979;
- successivamente sono state eseguite opere nelle parti comuni dell'edificio di cui alla porzione trasferita per le quali è stata rilasciata dal Comune di Ravenna concessione in sanatoria in data 11 marzo 1991 n. 6357 pratica PG n. 67665 del 31 dicembre 1986, istanza n. 15061;
- successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente:
-precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano la porzione di unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto in data 29/04/1981 di cui al n.T167874, estrapolata in data 18/3/2025 che sia allega a far parte integrante del verbale quale sub A);
-dichiara, e il cessionario ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega a far parte integrante al presente verbale atto sotto la lettera B), l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto di cui al Protocollo n. 08035-642249-2024 rilasciato in data pagina 3 di 8 12/12/2024 dal Geom. quale tecnico abilitato. La sig.ra dà atto di Persona_2 Controparte_1 avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato pattuito alcun corrispettivo;
2) per la conclusione del presente accordo non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il pattuito trasferimento si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e le parti, signori e Controparte_1
dichiarano quindi di volersi avvalere dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e Parte_1 tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”.
Si ritiene che la comunione materiale e spirituale fra le parti non possa essere ricostituita avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso “parere favorevole al trasferimento immobiliare in ricorso”, purchè conforme alla clausola di cui al verbale di udienza, conformità che risulta evidente dalla trascrizione in parte qua del medesimo verbale, nella presente sentenza;
il parere dell'ausiliario è coerente con quanto previsto dal Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale
(v. relazione datata 28-5-2025).
pagina 4 di 8 Si ritiene, infine, che le condizioni concordate vadano recepite anche in punto di spese, essendo frutto di libero accordo.
Si precisa che i tre figli delle parti sono ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_
nata il [...], nato il [...] e nato il [...]. Per_4 Per_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A) dà atto che per accordo delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1-il sig. a titolo di una tantum ex art. 5 c.8 L. 898/70 versa alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
con assegno circolare n. P4000148743-06 emesso dall'istituto bancario La Cassa di Ravenna spa l'importo pari ad € 34.400,00 (euro trentaquattromila/quattrocento), che con la firma del verbale di udienza del 5 giugno 2025 ne rilascia quietanza liberatoria;
2- è fatto obbligo per le parti, abbandonare a spese legali compensate ex art. 309 c.p.c. la causa R.G.
13768/2023 pendente dinanzi al Giudice Dott. D'Orazi, dichiarando, ora per allora, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato in questa sede ogni rapporto economico relativo al loro matrimonio;
3- oltre a quanto sopra non è previsto alcun contributo al mantenimento tra i coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti e ciascuno autonomamente provvede al proprio mantenimento;
4-TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg. nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, effettuano il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in C.F._2
sede di pubblicazione della presente sentenza:
“Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, la Parte_1 Controparte_1
comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, viale
Ariosto n. 33, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione con accesso dal civico 33, posto al pagina 5 di 8 piano T-3, composto di vani utili tre, oltre accessori, una cantina al piano terra, oltre al godimento esclusivo perpetuo e gratuito di un posto auto all'aperto nel distacco del fabbricato, il tutto distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune al:
-foglio 113, part 958, sub 15, cat A/3, cl.2, vani 3,5 r.c. 289,22; in confine con beni di parti comuni salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, con tutti i relativi diritti ed obblighi come altresì citati e/o richiamati nell'atto di provenienza di cui infra.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio Dott. in data 22/7/1997, repertorio n. 350613, matrice n. 14170, registrato Persona_1
all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna in data 01/08/1997 al n. 2123 Mod 1 e trascritto a
Ravenna il 30/7/1997, R.P. 6969, R.G. 9844.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, che la stessa sig.ra dichiara di ben conoscere ed CP_1
accettare, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, patti e convenzioni, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza che se esistenti si intendono qui integralmente richiamati.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Parte cedente presta la più ampia garanzia di evizione ad ogni effetto di legge, da molestie nel possesso.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
pagina 6 di 8 dichiara che:
- il complesso immobiliare di cui fa parte la porzione in oggetto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 14 aprile 1977 P.G. n. 12333 e 24802 del 29 luglio
1977 n. 808/78 del 26 maggio 1978, volturata concessione n. 370/79 PG 3258/79 del 20 marzo 1979;
- successivamente sono state eseguite opere nelle parti comuni dell'edificio di cui alla porzione trasferita per le quali è stata rilasciata dal Comune di Ravenna concessione in sanatoria in data 11 marzo 1991 n. 6357 pratica PG n. 67665 del 31 dicembre 1986, istanza n. 15061;
- successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente:
-precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano la porzione di unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto in data 29/04/1981 di cui al n.T167874, estrapolata in data 18/3/2025 che sia allega a far parte integrante del verbale quale sub A);
-dichiara, e il cessionario ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega a far parte integrante al presente verbale atto sotto la lettera B), l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto di cui al Protocollo n. 08035-642249-2024 rilasciato in data
12/12/2024 dal Geom. quale tecnico abilitato. La sig.ra dà atto di Persona_2 Controparte_1
avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato pattuito alcun corrispettivo;
pagina 7 di 8 2) per la conclusione del presente accordo non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il pattuito trasferimento si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio tra i coniugi e le parti, signori e Controparte_1 Parte_1
dichiarano quindi di volersi avvalere dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.” 5- le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti, ad accezione delle spese necessarie al trasferimento immobiliare, ivi compreso il compenso dell'esperto nominato dal Giudice ex art. 68 cpc, che graveranno unicamente sulla IG.ra . Controparte_1
B) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1339/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOLI Parte_1 C.F._1 PIERPAOLO elettivamente domiciliato in VIA G.B. MORGAGNI N.8 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOLI PIERPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCAGLIA Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 2/C 40024 CASTEL SAN PIETRO presso il difensore avv. RONCAGLIA FRANCESCO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM, che “nulla oppone”
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29-5-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'1-2-2024 il marito chiedeva pronunciarsi il divorzio, alle condizioni ivi richieste. SI costituiva la moglie la quale, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del vincolo, chiedeva, per il resto, l'accoglimento delle proprie differenti conclusioni.
pagina 1 di 8 Confermate, in via provvisoria e urgente, le condizioni di separazione, pronunciato lo scioglimento del vincolo con la sentenza parziale 1579/2024, le parti hanno formulato conclusioni congiunte, comprensive di trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza e che di seguito si trascrivono:
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg. nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, effettuano il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in C.F._2 sede di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, la Parte_1 Controparte_1 comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, viale
Ariosto n. 33, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione con accesso dal civico 33, posto al piano T-3, composto di vani utili tre, oltre accessori, una cantina al piano terra, oltre al godimento esclusivo perpetuo e gratuito di un posto auto all'aperto nel distacco del fabbricato, il tutto distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune al:
-foglio 113, part 958, sub 15, cat A/3, cl.2, vani 3,5 r.c. 289,22; in confine con beni di parti comuni salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, con tutti i relativi diritti ed obblighi come altresì citati e/o richiamati nell'atto di provenienza di cui infra.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio Dott. in data 22/7/1997, repertorio n. 350613, matrice n. 14170, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna in data 01/08/1997 al n. 2123 Mod 1 e trascritto a
Ravenna il 30/7/1997, R.P. 6969, R.G. 9844.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, che la stessa sig.ra dichiara di ben conoscere ed CP_1 accettare, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, patti e convenzioni, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza che se esistenti si intendono qui integralmente richiamati.
pagina 2 di 8 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Parte cedente presta la più ampia garanzia di evizione ad ogni effetto di legge, da molestie nel possesso.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara che:
- il complesso immobiliare di cui fa parte la porzione in oggetto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 14 aprile 1977 P.G. n. 12333 e 24802 del 29 luglio
1977 n. 808/78 del 26 maggio 1978, volturata concessione n. 370/79 PG 3258/79 del 20 marzo 1979;
- successivamente sono state eseguite opere nelle parti comuni dell'edificio di cui alla porzione trasferita per le quali è stata rilasciata dal Comune di Ravenna concessione in sanatoria in data 11 marzo 1991 n. 6357 pratica PG n. 67665 del 31 dicembre 1986, istanza n. 15061;
- successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente:
-precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano la porzione di unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto in data 29/04/1981 di cui al n.T167874, estrapolata in data 18/3/2025 che sia allega a far parte integrante del verbale quale sub A);
-dichiara, e il cessionario ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega a far parte integrante al presente verbale atto sotto la lettera B), l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto di cui al Protocollo n. 08035-642249-2024 rilasciato in data pagina 3 di 8 12/12/2024 dal Geom. quale tecnico abilitato. La sig.ra dà atto di Persona_2 Controparte_1 avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato pattuito alcun corrispettivo;
2) per la conclusione del presente accordo non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il pattuito trasferimento si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e le parti, signori e Controparte_1
dichiarano quindi di volersi avvalere dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e Parte_1 tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”.
Si ritiene che la comunione materiale e spirituale fra le parti non possa essere ricostituita avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso “parere favorevole al trasferimento immobiliare in ricorso”, purchè conforme alla clausola di cui al verbale di udienza, conformità che risulta evidente dalla trascrizione in parte qua del medesimo verbale, nella presente sentenza;
il parere dell'ausiliario è coerente con quanto previsto dal Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale
(v. relazione datata 28-5-2025).
pagina 4 di 8 Si ritiene, infine, che le condizioni concordate vadano recepite anche in punto di spese, essendo frutto di libero accordo.
Si precisa che i tre figli delle parti sono ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_
nata il [...], nato il [...] e nato il [...]. Per_4 Per_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A) dà atto che per accordo delle parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1-il sig. a titolo di una tantum ex art. 5 c.8 L. 898/70 versa alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
con assegno circolare n. P4000148743-06 emesso dall'istituto bancario La Cassa di Ravenna spa l'importo pari ad € 34.400,00 (euro trentaquattromila/quattrocento), che con la firma del verbale di udienza del 5 giugno 2025 ne rilascia quietanza liberatoria;
2- è fatto obbligo per le parti, abbandonare a spese legali compensate ex art. 309 c.p.c. la causa R.G.
13768/2023 pendente dinanzi al Giudice Dott. D'Orazi, dichiarando, ora per allora, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e di aver regolato in questa sede ogni rapporto economico relativo al loro matrimonio;
3- oltre a quanto sopra non è previsto alcun contributo al mantenimento tra i coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti e ciascuno autonomamente provvede al proprio mantenimento;
4-TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i sigg. nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, effettuano il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in C.F._2
sede di pubblicazione della presente sentenza:
“Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed acquista, la Parte_1 Controparte_1
comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, viale
Ariosto n. 33, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione con accesso dal civico 33, posto al pagina 5 di 8 piano T-3, composto di vani utili tre, oltre accessori, una cantina al piano terra, oltre al godimento esclusivo perpetuo e gratuito di un posto auto all'aperto nel distacco del fabbricato, il tutto distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune al:
-foglio 113, part 958, sub 15, cat A/3, cl.2, vani 3,5 r.c. 289,22; in confine con beni di parti comuni salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, con tutti i relativi diritti ed obblighi come altresì citati e/o richiamati nell'atto di provenienza di cui infra.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio Dott. in data 22/7/1997, repertorio n. 350613, matrice n. 14170, registrato Persona_1
all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna in data 01/08/1997 al n. 2123 Mod 1 e trascritto a
Ravenna il 30/7/1997, R.P. 6969, R.G. 9844.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, che la stessa sig.ra dichiara di ben conoscere ed CP_1
accettare, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, patti e convenzioni, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza che se esistenti si intendono qui integralmente richiamati.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Parte cedente presta la più ampia garanzia di evizione ad ogni effetto di legge, da molestie nel possesso.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
pagina 6 di 8 dichiara che:
- il complesso immobiliare di cui fa parte la porzione in oggetto è stato costruito in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ravenna in data 14 aprile 1977 P.G. n. 12333 e 24802 del 29 luglio
1977 n. 808/78 del 26 maggio 1978, volturata concessione n. 370/79 PG 3258/79 del 20 marzo 1979;
- successivamente sono state eseguite opere nelle parti comuni dell'edificio di cui alla porzione trasferita per le quali è stata rilasciata dal Comune di Ravenna concessione in sanatoria in data 11 marzo 1991 n. 6357 pratica PG n. 67665 del 31 dicembre 1986, istanza n. 15061;
- successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente:
-precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano la porzione di unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto in data 29/04/1981 di cui al n.T167874, estrapolata in data 18/3/2025 che sia allega a far parte integrante del verbale quale sub A);
-dichiara, e il cessionario ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega a far parte integrante al presente verbale atto sotto la lettera B), l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto di cui al Protocollo n. 08035-642249-2024 rilasciato in data
12/12/2024 dal Geom. quale tecnico abilitato. La sig.ra dà atto di Persona_2 Controparte_1
avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato pattuito alcun corrispettivo;
pagina 7 di 8 2) per la conclusione del presente accordo non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il pattuito trasferimento si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio tra i coniugi e le parti, signori e Controparte_1 Parte_1
dichiarano quindi di volersi avvalere dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.” 5- le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti, ad accezione delle spese necessarie al trasferimento immobiliare, ivi compreso il compenso dell'esperto nominato dal Giudice ex art. 68 cpc, che graveranno unicamente sulla IG.ra . Controparte_1
B) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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