Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.02.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2059/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHIRICO Controparte_1 C.F._1
MARILENA, con elezione di domicilio in Napoli alla via Domenico Fontana, 47/E/ come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. Maria Sofia Lizzi CP_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.1.2024 l'istante in epigrafe, premesso di aver inoltrato domanda all' in data CP_2
27.04.2021 volta a conseguire l'indennità di accompagnamento, con esito infruttuoso, deduceva di avere proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, contestava la relazione di consulenza tecnica evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico presentato da essa ricorrente, e l'incidenza
prestazione con decorrenza dalla data della domanda o con quella diversa eventualmente accertata. CP_ L' resisteva in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del ctu dott. , Persona_1
esaminati gli atti e lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Preliminarmente va disposta la riunione al presente giudizio di quello contraddistinto con il n. RG
499/2023.
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude,
a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia , ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
Nel caso in esame le censure sono specifiche e riguardano la gravità delle patologie sofferte dall'istante.
Il CTU dott. ha accertato l'esistenza delle seguenti infermità: “VASCULOPATIA Per_1
CEREBRALE CRONICA CON DISORIENTAMENTO TEMPORO-SPAZIALE. POLIARTROSI
DIFFUSA IN SOGGETTO NON DEAMBULANTE AUTONOMAMENTE. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA SEVERA. IPOACUSIA BILATERALE”.
In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ha osservato che: <… Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo. La paziente presenta grave compromissione delle capacità di critica e di giudizio…. Altra severa affezione è una poliartrosi diffusa in soggetto con tremore essenziale e deficit della deambulazione che avviene solo con assistenza di terzi….. Con precipuo riferimento alla grave difficoltà deambulatoria per cui necessita di assistenza di terzi, in soggetto non orientato nel tempo e nello spazio con compromesse capacità di critica e di giudizio, si ritiene che non è in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita, pertanto meritevole di riconoscimento della indennità di accompagnamento.>
Quanto alla decorrenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento,
l'Ausiliare ha rilevato che, valutata la documentazione in atti (come da elenco nella prima parte della relazione) e <
considerato che
detto beneficio è basato su patologie croniche ad andamento evolutivo in senso peggiorativo, per un criterio clinico-anamnestico > il beneficio deve decorrere dall'aprile 2024.
La ctu appare esaustiva, adeguatamente e correttamente valutata e può essere condivisa, del resto non sono pervenute osservazioni critiche ad opera delle parti.
Il ricorso va dunque accolto e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data del 1 aprile 2024.
Tenuta presente la data di accertata decorrenza della prestazione, successiva anche alla data di deposito del ricorso (29.1.2024) le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate nella misura della metà , e per la restante parte poste a carico dell' così come le spese di CTU CP_2
per entrambe le fasi del giudizio, liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli così provvede:
-dichiara il diritto di a percepire l'indennità di accompagnamento dal Controparte_1
1.04.2024;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento, in favore della CP_2
parte ricorrente, della residua parte nella misura di euro 800,00. oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
3)pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Napoli, 4.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori