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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 455/2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti M.M. Guerra e P. Guerra)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1018 dell'1/2/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti Controparte_1 del , si dichiarava il diritto della ricorrente alla rivalutazione monetaria della speciale Parte_1 elargizione - già riconosciuta alla stessa in quanto vittima di un evento terroristico del 1980, a decorrere dall'1/1/2003, e non dal 28/10/2016 come disposto dal resistente, condannando quest'ultimo al pagamento della complessiva somma di € 33.313,77, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il interponeva appello, cui resisteva la Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che la normativa richiamata dal Tribunale capitolino si riferisce esclusivamente alle vittime del dovere, mentre, per le vittime civili di un atto di terrorismo commesso in Italia - qual è l'odierna appellata - il diritto, di natura disponibile, è subordinato, invece, alla previa presentazione della domanda amministrativa, giusta il disposto dell'art. 6 della legge n. 302/1990 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 510/1999.
Tale tesi si rivela infondata, intendendosi dare continuità giuridica all'orientamento espresso da questa
Corte con la recente sentenza n. 3306 del 29/9/2023 - cui adde ulteriori decisioni conformi (v. App. Roma n.
583 del 13/2/2024, estensore lo scrivente), anche di altri giudici distrettuali (v. App. Milano n. 388 del
27/3/2023 e App. Brescia n. 263 del 21/9/2023) - le cui argomentazioni, qui condivise, si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In punto di fatto, è pacifico che, a seguito del riconoscimento dello status di vittima del terrorismo in capo alla con sentenza del Tribunale di Roma n. 1033/2021, il ha erogato, con decreto n. CP_1 Parte_1
38 del 15/6/2021, la speciale elargizione ex art. 3 della legge n. 466/1980, riconoscendo la rivalutazione sulla somma dovuta con decorrenza dal 28/10/2016, data di presentazione della domanda amministrativa, mentre, di contro, l'originaria ricorrente ritiene che debba esserle riconosciuta la rivalutazione a decorrere dall'1/1/2003, data dalla quale l'importo della speciale elargizione è stato elevato fino al massimo di €
200.000,00, in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003.
In punto di diritto, si controverte unicamente in ordine alla corretta identificazione del dies a quo di decorrenza della rivalutazione monetaria da applicare alla speciale elargizione riconosciuta all'odierna appellata quale vittima del dovere o equiparata.
Al riguardo, va preliminarmente tracciata la cornice di riferimento normativo.
L'art. 1 della legge n. 302/1990 (rubricato “Casi di elargizione”) prevede che: “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .... è corrisposta una elargizione fino a
lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale ....”.
Il successivo art. 8 della medesima legge n. 302/1990 stabilisce che: “1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione
accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”. In proposito, il riferimento della rivalutazione dell'elargizione prevista dal citato art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, “alla data della corresponsione” è un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità, ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, ha, per la prima volta, incrementato gli importi dovuti a titolo di speciale elargizione, prevedendo che: “Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli artt. 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308 sono elevate ad euro 200.000”.
L'art. 5 della legge n. 206/2004 ha esteso, poi, a tutte le vittime del terrorismo, anche per eventi anteriori al 2003 ed indipendentemente se avvenuti in Italia o all'estero, lo stesso beneficio della speciale elargizione, incrementato a € 2.000,00 per punto percentuale già dal decreto-legge n. 337/2003 di cui sopra.
In particolare, il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000
euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”, e il successivo comma 5 prevede che “L'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro...”.
Infine, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004.
Orbene, dalla lettura delle summenzionate norme, emerge che, con successivi interventi, il legislatore
è approdato ad una determinazione uniforme della speciale elargizione partendo dalla quantificazione all'1/1/2003 in € 2.000,00 per ogni punto, da rivalutarsi a partire da tale data fino alla data di corresponsione del beneficio;
ciò evidentemente, trattandosi di percezione una tantum, al fine di attribuire all'elargizione un valore, adeguato al costo della vita, pari a quello di € 2.000,00 a punto, all'1/1/2003, indipendentemente dal momento della liquidazione della somma spettante.
La normativa relativa alla speciale elargizione già prevista per le vittime del terrorismo, nella sua ultima stesura risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, è stata successivamente estesa alle vittime della criminalità organizzata, del dovere, agli equiparati e ai loro familiari superstiti.
Infatti, l'art. 34 del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, prevede che: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto
2004, n. 206”.
Quindi, l'estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 della legge n. 206/2004, che già prevedeva l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal decreto- legge n. 337/2003, convertito in legge n. 369/2003, sicché anche per le vittime del dovere e gli equiparati la speciale elargizione negli importi incrementati a € 2.000,00 per punto percentuale o nella misura massima di
€ 200.000,00, deve essere rivalutata dall'1/1/2003. In altri termini, dalla sequenza della normativa sopra richiamata, si evince che l'intenzione del legislatore, nell'estendere nel 2007 alle vittime del dovere i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, era quella di equiparare tali categorie accordando loro la medesima prestazione una tantum
(speciale elargizione).
Se, dunque, la finalità della norma è quella di equiparare le diverse categorie in esame (vittime del dovere e vittime del terrorismo), il beneficio va erogato ai nuovi aventi diritto in modo tale da assicurare loro lo stesso trattamento economico di cui ha goduto la categoria già beneficiaria in forza della precedente previsione di legge.
Posto che, al momento dell'adozione del decreto di liquidazione, l'elargizione che era stata prevista in favore delle vittime del terrorismo non aveva più il valore stabilito nel 2003 ritenuto congruo dal legislatore, la speciale indennità doveva essere attualizzata e rivalutata dal a decorrere dall'1/1/2003. Parte_1
Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale capitolino non si fosse pronunciato sull'eccezione di prescrizione, pur sollevata - sia pure in subordine - dal Parte_1 nel giudizio di primo grado, sicché dovevano ritenersi prescritti i crediti anteriori al 2006, considerando l'istanza amministrativa presentata in data 28/12/2016.
Il rilievo è corretto, nel senso che si registra l'omessa pronuncia, ma non comporta la riforma dell'impugnata sentenza, essendo sufficiente sottolineare che il decreto del con cui, in esecuzione Parte_1 della sentenza del Tribunale di Roma n. 1033/2021, ha liquidato, errando nel rivalutare l'importo, la speciale elargizione è datato 15/6/2021, e solo da tale momento la poteva esercitare il proprio diritto volto a CP_1 rivendicare il maggiore importo per cui è causa, né si ritiene - come opinato dal - che, dalle Parte_1
“pregresse interlocuzioni intercorse con l'Amministrazione”, si potesse evincere in modo inequivoco una rinuncia alle pretese patrimoniali azionate in questa sede.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese processuali - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
La natura di Amministrazione statale dell'appellante osta all'operatività dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come modificato dalla legge n. 228/2012 - per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna il appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € Parte_1
3.965,85, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL CE)