Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 176/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, SO (CL), 29/05/1979 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BATTAGLIA GIOVANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in CRISPI 15 93010 RESUTTANO ITALIA ricorrente contro
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta P.IVA_1
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
« previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, della nota n. CP_3
15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione della clausola 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, degli artt. 14, 20, 21 della CDFUE, nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, commi da 121 a 124, per gli anni scolastici 2020/2021, 2019/2020, 2018/19, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
- conseguentemente, condannare il alla corresponsione Controparte_1 dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario».
Per parte resistente:
« in via preliminare, disporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., la riunione del presente giudizio, recante R.G1320-2023, a quelli connessi ove chiamati all'odierna udienza, sussistendo ragioni di connessione oggettiva, per identità di causa petendi e petitum, delle questioni trattate, nonché della fase processuale in cui i procedimenti si trovano e tenuto conto della natura seriale dei ricorsi proposti;
- ritenere e dichiarare
1
- respingere la domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte e, nello specifico: - ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente per le causali di cui al punto 2; - ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di accertamento alla fruizione del bonus in difetto dei presupposti di fatto e temporali richiesti dalla normativa vigente per i motivi di cui al punto 3; - rigettare la domanda risarcitoria in difetto di prova dell'an e del quantum del danno subito;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge e, in ogni caso, facendo applicazione dell'art.
151, comma 2, disp. att. c.p.c., in caso di accoglimento della richiesta di riunione, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale e/o parziale) dell'avverso ricorso ».
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 14/02/2024, ha agito per la condanna del Parte_1 riconoscimento del diritto a percepire le somme corrispondenti al cd bonus docente, o in subordine all'accredito delle stesse con le medesime modalità del personale docente a tempo indeterminato.
In fatto ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2019/2020, 2018/19 , ma di essere stata illegittimamente esclusa dal diritto ad usufruire del suddetto beneficio essendo un docente a tempo determinato.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
[...]
che, eccepita la prescrizione, ha resistito contestando i fatti ed in Controparte_1 particolare ha evidenziato come la cd carta docente non è una mera provvidenza economica ma è uno strumento atto a garantire la formazione e l'aggiornamento del docente.
Acquisiti chiarimenti in merito al rapporto di lavoro, previo deposito di note autorizzate, le parti hanno discusso all'odierna udienza riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Sulla prescrizione
Quanto all'operatività della prescrizione, certamente riguarda le differenze retributive che possono maturare in ragione dell'anzianità o della progressione nella carriera, ma non il diritto a far valere la complessiva anzianità di servizio.
«L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto» (Sez. L, Sentenza n. 4076 del 27/02/2004), ed ancora «L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di
2 retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti». (Sez. L, Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020)
A mente del precetto normativo sulla prescrizione contenuto negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2,
e 2956, n. 1, c.c. risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - non decorre in costanza di rapporto non assistito da stabilità reale.
Sulla decorrenza della prescrizione si precisa che nel caso di specie parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione numerosi contratti a termine con riferimento ai quali è stata rilevata l'illegittimità nel momento in cui valgono a soddisfare bisogni strutturali in termini di risorse umane da parte dell'Amministrazione.
Tuttavia, il sistema delle graduatorie del comparto scuola - per quanto illegittimo se vale a soddisfare il fabbisogno ordinario di personale scolastico - è stato strutturano con modalità da escludere qualsiasi discrezionalità nelle assunzioni o nelle proroghe dei contratti, sicchè è da escludere nel lavoratore quella situazione di metus posta alla base della decisione della Corte
Costituzionale.
Secondo la Corte Costituzionale il precetto costituzionale contenuto nell'art. 36 Cost. ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro e la condizione di metus del lavoratore dovuta all'incombente possibilità del licenziamento o, possiamo aggiungere, del mancato rinnovo del contratto di lavoro. (v. Sez. L,
Sentenza n. 20918 del 05/08/2019)
Proprio con riferimento al comparto della scuola la Suprema Corte con le sentenze del 2019 ha chiarito in termini di diritto vivente la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti e del personale ausiliario assunto con contratti di lavoro a termine.
Relativamente alla prescrizione ha concluso che «Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942
c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità» (Sez. L,
Sentenza n. 20918 del 05/08/2019).
Il periodo di servizio di cui si chiede il riconoscimento è dal 2018/2019.
3 Parte ricorrente ha depositato nota di messa in mora ricevuta dall'amministrazione con diffida del 28.11.2023 (all. 11 del ricorso), come si evince dal timbro apposto sulla stessa.
Ciò posto, il termine è stato nuovamente interrotto con la notifica del ricorso.
Per tali ragioni non è maturata la prescrizione
Sul diritto al cd bonus della carta docente
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. Buona
Scuola) dispone che: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_4
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo comma 122 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
La norma è stata interpretata dal nel senso che la platea dei beneficiari fosse CP_1 costituita dai soli docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della
Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione a doppia trazione, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
4 l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La questione sulla spettanza della c.d. carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzare le competenze professionali, come evidenziato, è stata oggetto di conflitto giurisprudenziale, risolto da ultimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha chiarito sia con riferimento ai presupposti che alle modalità di percezione del suddetto beneficio economico che è utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale.
Dunque è una provvidenza economica intrinsecamente connessa alla formazione professionale di tutto il personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi
(Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
«La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema
5 scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore» (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022)
Ed infine «L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece,
l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico». (Sez. L, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023)
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie parte ricorrente è stata immessa in ruolo ed ha prestato servizio per l'intero anno scolastico o per un periodo pari o superiore a 180 giorni per le seguenti annualità 2020/2021,
2019/2020, 2018/19 come dimostra lo stato matricolare.
La ragione della limitazione della platea ai docenti a seconda della durata del servizio prestato nel corso dell'anno scolastico e del monte ore, si spiega nella necessità che il servizio del docente a tempo determinato, per impegno e durata, sia assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, per evitare discriminazioni a contrario.
Per la medesima ragione le modalità di percezione devono essere analoghe a quelle dei docenti a tempo indeterminato, e così riconoscere il risarcimento del danno per equivalente economico nella sola ipotesi di docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico proporzionalmente determinando al numero delle ore ed alla durata del contratto di lavoro stipulato a tempo determinato la somma di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma maturata (e determinata nei termini sopra indicati) per gli acquisti elencati nell'art. 1 cit., moltiplicato per gli anni di servizio sopra indicati (4), oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in conformità. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carco del tenuto conto del CP_1 valore della controversia e della serialità delle questioni, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015, proporzionalmente al numero delle ore del
6 contratto di lavoro a tempo determinato come supplente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/2021,
2019/2020, 2018/19 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla Controparte_1 parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo proporzionalmente determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente.
Condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 700 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 20 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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