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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. AR AR OM Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. RE TR Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 144 del 2025 Rgl avverso la sentenza n. 17 del 2025 emessa dal Tribunale di Pavia (Frangipane) deciso il giorno 08 Aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio presso l'Avvocato Francesca Bianchini (c.f ) C.F._2
del Foro di Roma che ha dichiarato studio risultante dai Registri del C.N.F. e, ex artt.
170 e 176 c.p.c, di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo pubblico di Giustizia come risultante dai Registri e, per ogni diversa comunicazione da parte dei soggetti interessati, ha indicato riferimenti ove reperire informazioni pec e numero telefonico: - Email_1
3713870490 – Appellante; contro
(c.f. e P. IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Torre del Greco alla via Santa AR la Bruna 13/A, presso lo studio legale dell'Avvocato Antonioluigi Iacomino (c.f. ), PEC: C.F._3
pagina 1 di 9 fax: 081/8495430, che la rappresenta e Email_2
difende – Appellata;
e
(c..f. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati AR Grazia Demaestri (c.f.
) e TO MA (c.f. ) - che hanno C.F._4 C.F._5
dichiarato di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento agli indirizzi pec: t;
Email_3
avv. gov.it - elettivamente domiciliato in Milano, in Via Email_4 Email_5 CP_2
Savarè n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura INPS. Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello depositato in data Parte_1
11 febbraio 2025:” Si ricorre a questa Magistratura, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate”;
Per la parte appellata come da Controparte_2
Comparsa di costituzione e risposta datata 06.03.2025:” Voglia la Corte di appello di
Milano, sezione lavoro in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c; respingere il ricorso in appello proposto da con conferma della sentenza appellata. In ogni caso: dichiarare Parte_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c; nel merito respingere il ricorso in quanto infondato;
in subordine condannare il ricorrente al pagamento delle diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa per contributi e somme aggiuntive ex legge 335/95. Con vittoria di spese e competenze”;
Per la parte appellata come da Comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2025” Conclude affinché la Corte di pagina 2 di 9 Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e richiesta, voglia così provvedere: 1) In via principale confermare la sentenza di I grado n. 17/2025 del
Tribunale di Pavia dichiarando inammissibile ed improponibile in rito ed infondato nel merito l'avverso gravame e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da parte ricorrente per le esposte ragioni in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA nonché il 15% per spese generali forfetarie come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 17 del 2025 ha respinto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n. 07920219001192007 per Parte_1
l'importo di € 6.926,81 fondata sugli Avvisi di addebito n. 379 2015 0000582859000, n.
379 2016 0002331646000 e n. 379 2016 0000020188000 emessi dall'
[...]
per pretesi contributi, non versati, quale socio Controparte_2
accomandatario della G.D.G. s.a.s. iscritto alla gestione artigiani, maggiorati di somme accessorie, per il periodo da novembre 2011 a dicembre 2015.
Spese del grado secondo il principio della soccombenza liquidate a in € 2.697,00 CP_2
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi e a in € 2.697,00 per compensi, oltre CP_3
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
In motivazione – previo accoglimento della richiesta formulata dall'Istituto previdenziale di chiamata in giudizio dell' che, CP_1 Controparte_1
costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva - il primo giudice ha disatteso la doglianza del ricorrente di omessa notifica degli Avvisi di pagamento emessi dall' all'uopo richiamando la Controparte_2
documentazione versata in atti dall'Istituto previdenziale.
Il Tribunale di Pavia ha, altresì, respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dal ricorrente all'uopo rilevando – da un lato – che l'avvenuta notifica degli pagina 3 di 9 Avvisi di addebito e la loro omessa impugnazione nel termine di sessanta giorni ha determinato la definitività dell'accertamento del credito contributivo così che la prescrizione potrebbe essere opposta solo per il decorso del quinquennio successivo alla notifica degli Avvisi di addebito e – dall'altro lato – che, in ogni caso, anche se si volesse entrare nel merito delle eccezioni, il termine di prescrizione non risulta maturato, neppure per il periodo successivo alla notifica degli avvisi.
In particolare il primo giudice ha accertato che le notifiche dell'Avviso di addebito n.
37920150000582859000 – avente ad oggetto parte dei contributi fissi dell'anno 2014 - dell'Avviso di addebito n. 37920160002331646000 – avente ad oggetto parte dei contributi fissi per gli anni 2014 e 2015, nonché contributi sul reddito del 2011 dichiarato nel 2012 – e dell'Avviso di addebito n. 37920160000020188000 – avente ad oggetto parte dei contributi per l'anno 2015 - sono avvenute rispettivamente: il 24 novembre 2015, il 14 marzo 2016 e il 16 novembre 2016 avendo, quindi, dette notifiche interrotto il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva.
Per quanto concerne il periodo successivo alla notifica degli Avvisi di addebito il primo giudice, conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata presentate dal ricorrente in data 19 aprile 2016 (in relazione al primo e al terzo Avviso di addebito) in data 17 novembre 2016 (in relazione al secondo Avviso) e in data 24 aprile 2019 (in relazione a tutti e tre i richiamati Avvisi di addebito) ritenendo, pertanto, infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza atteso che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata 15 novembre 2022, dunque prima della scadenza del decorso del termine di prescrizione rispetto alla richiesta di definizione agevolata presentata nel mese di aprile 2019.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Deducendo un “Difetto motivazionale e omesso esame” l'appellante ha criticato la sentenza impugnata chiedendone la riforma “con espresso richiamo a tutti i motivi pagina 4 di 9 spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”.
L'appellante, quindi, genericamente richiamando un “rilievo d'Ufficio ex art. 2969” ha dedotto la sussistenza di un interesse ad agire atteso che:” L'interesse dovrà ritenersi sussistente per i seguenti motivi: la notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora sono sufficienti a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.… in altre parole: basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c….”
Sul punto l'appellante ha, quindi, avanzato:” richiesta a questa Autorità Giudiziaria per una pronuncia di merito, ricordando il monito della CEDU 55064-11-2021, che ha condannato l'Italia: “I filtri e l'eccesivo formalismo limitano l'accesso alla giustizia e incidono sulla sostanza stessa del diritto leso” richiamando “i poteri ufficiosi del
Giudicante adito, nel rito civile e tributario” e che:” anche l'omessa notifica dell'atto presupposto è rilevabile d'ufficio”.
Con altra doglianza intestata “Oggetto Gravame” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata deducendo che” la dilazione concessa NON può essere considerata come riconoscimento di debito nonché atto interruttivo della prescrizione”.
Da ultimo l'appellante – riportando pedissequamente il dispositivo della sentenza impugnata – si è opposto” alla regolamentazione negativa delle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili” aggiungendo, anche che:” si avanza, ancora, richiesta di risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa C. 15680 – 2020 in caso di esistenza di procedure afflittive o esecutive intraprese illegittimamente” e chiedendo, da ultimo” il ristoro del versamento contributo unificato minimo”.
All'interposto appello hanno resistito sia Controparte_2
che chiedendo il rigetto dell'appello all'uopo
[...] Controparte_1
pagina 5 di 9 riproponendo le rispettive difese già svolte in primo grado e rilevando che l'appello non indica, in maniera specifica, i punti censurati della sentenza.
All'udienza dell'8 aprile 2025, tenutasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Le doglianze, magmaticamente articolate nell'atto di appello, già reiteratamente scrutinate in analoghi e sovrapponibili giudizi sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, sono infondate e l'appello va respinto.
Per quanto concerne gli Avvisi di addebito portanti le pretese creditorie dell'
[...]
di pagamento Controparte_4
notificata da - dalla documentazione versata in atti Controparte_1
dall' (cfr. docc. da 1 a 3 bis fascicolo di primo grado di parte Controparte_5
appellata richiamata anche dal Controparte_2
primo giudice risulta provato, con statuizione non censurata e, quindi, coperta da giudicato, che tutti i predetti Avvisi di addebito risultano correttamente e tempestivamente notificati all'appellante il 24 novembre 2015, il 14 marzo 2016 e il 16 novembre 2016.
Ritenuta la piena legittimità delle notifiche, il credito portato dagli Avvisi di addebito deve ritenersi – come correttamente ritenuto dal primo giudice – definitivo in quanto gli
Avvisi di addebito non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 30 comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, modificato con legge di conversione n. 122 del 2010 e, successivamente, dall'art. 8, comma 12, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44.
Successivamente alla notifica dei predetti Avvisi risultano in atti (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di tre richieste di Controparte_1
definizione agevolata presentate dall'appellante in data 19 aprile 2016 (in relazione al primo e al terzo Avviso di addebito) in data 17 novembre 2016 (in relazione al secondo pagina 6 di 9 Avviso) e in data 24 aprile 2019 (in relazione a tutti e tre i richiamati Avvisi di addebito).
Circa l'efficacia dei predetti atti si possono qui richiamare e applicare i principi espressi dalla Corte di Cassazione.
In particolare con l'Ordinanza 15 luglio 2021 n. 20260 la Corte di Cassazione ha ribadito che:”
7. Questa Corte ha già affermato in linea generale che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007, Rv. 598868 01).
8. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito (Cass.
Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010, Rv. 614860 - 01).
9. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, D.L. n. 78 del 1998, ex art.
1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai" un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
pagina 7 di 9 Correttamente, dunque, il primo giudice ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata presentate – senza riserva alcuna – dall'appellante.
Il dies a quo da cui computare il termine di prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli Avvisi di addebito va, quindi, individuato nel 24 aprile 2019 – data di presentazione, da parte dell'appellante, dell'ultima richiesta di definizione agevolata - risultando, pertanto, accertato che nessuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920219001192007, pacificamente avvenuta il 15 novembre 2022.
Assorbita ogni altra questione l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in € 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto avverso la Sentenza n. 17 del 2025 emessa dal Tribunale di
Pavia.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di Parte_1
appello liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 della legge 228 del 2012.
Milano, 08 Aprile 2025 pagina 8 di 9 Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente
RE TR AR AR OM
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. AR AR OM Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. RE TR Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 144 del 2025 Rgl avverso la sentenza n. 17 del 2025 emessa dal Tribunale di Pavia (Frangipane) deciso il giorno 08 Aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio presso l'Avvocato Francesca Bianchini (c.f ) C.F._2
del Foro di Roma che ha dichiarato studio risultante dai Registri del C.N.F. e, ex artt.
170 e 176 c.p.c, di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo pubblico di Giustizia come risultante dai Registri e, per ogni diversa comunicazione da parte dei soggetti interessati, ha indicato riferimenti ove reperire informazioni pec e numero telefonico: - Email_1
3713870490 – Appellante; contro
(c.f. e P. IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Torre del Greco alla via Santa AR la Bruna 13/A, presso lo studio legale dell'Avvocato Antonioluigi Iacomino (c.f. ), PEC: C.F._3
pagina 1 di 9 fax: 081/8495430, che la rappresenta e Email_2
difende – Appellata;
e
(c..f. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati AR Grazia Demaestri (c.f.
) e TO MA (c.f. ) - che hanno C.F._4 C.F._5
dichiarato di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento agli indirizzi pec: t;
Email_3
avv. gov.it - elettivamente domiciliato in Milano, in Via Email_4 Email_5 CP_2
Savarè n. 1 presso gli Uffici dell'Avvocatura INPS. Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello depositato in data Parte_1
11 febbraio 2025:” Si ricorre a questa Magistratura, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare nel merito: accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate”;
Per la parte appellata come da Controparte_2
Comparsa di costituzione e risposta datata 06.03.2025:” Voglia la Corte di appello di
Milano, sezione lavoro in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c; respingere il ricorso in appello proposto da con conferma della sentenza appellata. In ogni caso: dichiarare Parte_1
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c; nel merito respingere il ricorso in quanto infondato;
in subordine condannare il ricorrente al pagamento delle diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa per contributi e somme aggiuntive ex legge 335/95. Con vittoria di spese e competenze”;
Per la parte appellata come da Comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2025” Conclude affinché la Corte di pagina 2 di 9 Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e richiesta, voglia così provvedere: 1) In via principale confermare la sentenza di I grado n. 17/2025 del
Tribunale di Pavia dichiarando inammissibile ed improponibile in rito ed infondato nel merito l'avverso gravame e, per l'effetto, rigettare le domande proposte da parte ricorrente per le esposte ragioni in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA nonché il 15% per spese generali forfetarie come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 17 del 2025 ha respinto il ricorso proposto da avverso l'intimazione di pagamento n. 07920219001192007 per Parte_1
l'importo di € 6.926,81 fondata sugli Avvisi di addebito n. 379 2015 0000582859000, n.
379 2016 0002331646000 e n. 379 2016 0000020188000 emessi dall'
[...]
per pretesi contributi, non versati, quale socio Controparte_2
accomandatario della G.D.G. s.a.s. iscritto alla gestione artigiani, maggiorati di somme accessorie, per il periodo da novembre 2011 a dicembre 2015.
Spese del grado secondo il principio della soccombenza liquidate a in € 2.697,00 CP_2
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi e a in € 2.697,00 per compensi, oltre CP_3
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
In motivazione – previo accoglimento della richiesta formulata dall'Istituto previdenziale di chiamata in giudizio dell' che, CP_1 Controparte_1
costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva - il primo giudice ha disatteso la doglianza del ricorrente di omessa notifica degli Avvisi di pagamento emessi dall' all'uopo richiamando la Controparte_2
documentazione versata in atti dall'Istituto previdenziale.
Il Tribunale di Pavia ha, altresì, respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dal ricorrente all'uopo rilevando – da un lato – che l'avvenuta notifica degli pagina 3 di 9 Avvisi di addebito e la loro omessa impugnazione nel termine di sessanta giorni ha determinato la definitività dell'accertamento del credito contributivo così che la prescrizione potrebbe essere opposta solo per il decorso del quinquennio successivo alla notifica degli Avvisi di addebito e – dall'altro lato – che, in ogni caso, anche se si volesse entrare nel merito delle eccezioni, il termine di prescrizione non risulta maturato, neppure per il periodo successivo alla notifica degli avvisi.
In particolare il primo giudice ha accertato che le notifiche dell'Avviso di addebito n.
37920150000582859000 – avente ad oggetto parte dei contributi fissi dell'anno 2014 - dell'Avviso di addebito n. 37920160002331646000 – avente ad oggetto parte dei contributi fissi per gli anni 2014 e 2015, nonché contributi sul reddito del 2011 dichiarato nel 2012 – e dell'Avviso di addebito n. 37920160000020188000 – avente ad oggetto parte dei contributi per l'anno 2015 - sono avvenute rispettivamente: il 24 novembre 2015, il 14 marzo 2016 e il 16 novembre 2016 avendo, quindi, dette notifiche interrotto il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva.
Per quanto concerne il periodo successivo alla notifica degli Avvisi di addebito il primo giudice, conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata presentate dal ricorrente in data 19 aprile 2016 (in relazione al primo e al terzo Avviso di addebito) in data 17 novembre 2016 (in relazione al secondo Avviso) e in data 24 aprile 2019 (in relazione a tutti e tre i richiamati Avvisi di addebito) ritenendo, pertanto, infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza atteso che l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata 15 novembre 2022, dunque prima della scadenza del decorso del termine di prescrizione rispetto alla richiesta di definizione agevolata presentata nel mese di aprile 2019.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Deducendo un “Difetto motivazionale e omesso esame” l'appellante ha criticato la sentenza impugnata chiedendone la riforma “con espresso richiamo a tutti i motivi pagina 4 di 9 spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”.
L'appellante, quindi, genericamente richiamando un “rilievo d'Ufficio ex art. 2969” ha dedotto la sussistenza di un interesse ad agire atteso che:” L'interesse dovrà ritenersi sussistente per i seguenti motivi: la notifica delle cartelle esattoriali e gli interessi di mora sono sufficienti a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.… in altre parole: basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c….”
Sul punto l'appellante ha, quindi, avanzato:” richiesta a questa Autorità Giudiziaria per una pronuncia di merito, ricordando il monito della CEDU 55064-11-2021, che ha condannato l'Italia: “I filtri e l'eccesivo formalismo limitano l'accesso alla giustizia e incidono sulla sostanza stessa del diritto leso” richiamando “i poteri ufficiosi del
Giudicante adito, nel rito civile e tributario” e che:” anche l'omessa notifica dell'atto presupposto è rilevabile d'ufficio”.
Con altra doglianza intestata “Oggetto Gravame” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata deducendo che” la dilazione concessa NON può essere considerata come riconoscimento di debito nonché atto interruttivo della prescrizione”.
Da ultimo l'appellante – riportando pedissequamente il dispositivo della sentenza impugnata – si è opposto” alla regolamentazione negativa delle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili” aggiungendo, anche che:” si avanza, ancora, richiesta di risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa C. 15680 – 2020 in caso di esistenza di procedure afflittive o esecutive intraprese illegittimamente” e chiedendo, da ultimo” il ristoro del versamento contributo unificato minimo”.
All'interposto appello hanno resistito sia Controparte_2
che chiedendo il rigetto dell'appello all'uopo
[...] Controparte_1
pagina 5 di 9 riproponendo le rispettive difese già svolte in primo grado e rilevando che l'appello non indica, in maniera specifica, i punti censurati della sentenza.
All'udienza dell'8 aprile 2025, tenutasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Le doglianze, magmaticamente articolate nell'atto di appello, già reiteratamente scrutinate in analoghi e sovrapponibili giudizi sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, sono infondate e l'appello va respinto.
Per quanto concerne gli Avvisi di addebito portanti le pretese creditorie dell'
[...]
di pagamento Controparte_4
notificata da - dalla documentazione versata in atti Controparte_1
dall' (cfr. docc. da 1 a 3 bis fascicolo di primo grado di parte Controparte_5
appellata richiamata anche dal Controparte_2
primo giudice risulta provato, con statuizione non censurata e, quindi, coperta da giudicato, che tutti i predetti Avvisi di addebito risultano correttamente e tempestivamente notificati all'appellante il 24 novembre 2015, il 14 marzo 2016 e il 16 novembre 2016.
Ritenuta la piena legittimità delle notifiche, il credito portato dagli Avvisi di addebito deve ritenersi – come correttamente ritenuto dal primo giudice – definitivo in quanto gli
Avvisi di addebito non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 30 comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, modificato con legge di conversione n. 122 del 2010 e, successivamente, dall'art. 8, comma 12, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/2012, n. 44.
Successivamente alla notifica dei predetti Avvisi risultano in atti (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di tre richieste di Controparte_1
definizione agevolata presentate dall'appellante in data 19 aprile 2016 (in relazione al primo e al terzo Avviso di addebito) in data 17 novembre 2016 (in relazione al secondo pagina 6 di 9 Avviso) e in data 24 aprile 2019 (in relazione a tutti e tre i richiamati Avvisi di addebito).
Circa l'efficacia dei predetti atti si possono qui richiamare e applicare i principi espressi dalla Corte di Cassazione.
In particolare con l'Ordinanza 15 luglio 2021 n. 20260 la Corte di Cassazione ha ribadito che:”
7. Questa Corte ha già affermato in linea generale che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007, Rv. 598868 01).
8. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito (Cass.
Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010, Rv. 614860 - 01).
9. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte (Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv. 644036 01) ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, D.L. n. 78 del 1998, ex art.
1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurai" un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”.
pagina 7 di 9 Correttamente, dunque, il primo giudice ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alle richieste di definizione agevolata presentate – senza riserva alcuna – dall'appellante.
Il dies a quo da cui computare il termine di prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli Avvisi di addebito va, quindi, individuato nel 24 aprile 2019 – data di presentazione, da parte dell'appellante, dell'ultima richiesta di definizione agevolata - risultando, pertanto, accertato che nessuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07920219001192007, pacificamente avvenuta il 15 novembre 2022.
Assorbita ogni altra questione l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in € 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto avverso la Sentenza n. 17 del 2025 emessa dal Tribunale di
Pavia.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di Parte_1
appello liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 della legge 228 del 2012.
Milano, 08 Aprile 2025 pagina 8 di 9 Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente
RE TR AR AR OM
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