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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 211/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. De Maria, 9, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Latassa Nazzareno e Marcello Scarmato (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato (in data 14.02.20) il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 14.02.2020), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO:- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto Parte_1 all'assegno di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l' come pro tempore CP_1 legalmente rappresentato, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l' come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventualmente disposta. IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare che la sig.ra
è da considerarsi invalida con diritto all'assegno di invalidità civile;
-condannare Parte_1 l' come pro tempore legalmente rappresentato, a corrispondere, in favore della ricorrente, CP_1 tutti i ratei dell'assegno di invalidità civile maturati dalla diversa data di riconoscimento, sempre oltre interessi legali e maggior danno dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: <<
…affetta da depressione endogena conica grave in soggetto con sindrome di Arnold-Chiari, ipertensione arteriosa in soggetto con forame orale pervio trattato, per chiusura, con procedura interventistica per via percutanea, artrosi lombosacrale con discopatie e gonartrosi, ipoacusia bilaterale, è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 78%
(settantotto per cento). Questa condizione ricorre dalla data di presentazione della domanda (15-04- 2019).>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 78% con decorrenza dalla data del 15-04-2019.
6. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, vanno distratte in favore dei procuratore di parte ricorrente, poiché dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di risultano commisurate CP_1 all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate, per ambo le fasi, secondo il prospetto seguente: Fase di studio della controversia: € 300,00 Fase introduttiva del giudizio: € 300,00 Fase decisionale: € 800,00 Compenso tabellare: € 1.400,00 7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito Parte_1 sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.5.2019 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa del
15.4.2019);
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate complessivamente, Parte_1 per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv.ti Latassa Nazzareno e Marcello Scarmato, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via P. De Maria, 9, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Latassa Nazzareno e Marcello Scarmato (PEC: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato (in data 14.02.20) il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (depositato il 14.02.2020), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO:- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida civile con diritto Parte_1 all'assegno di invalidità civile;
- conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno di invalidità civile) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l' come pro tempore CP_1 legalmente rappresentato, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art. 93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l' come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di CP_1
CTU eventualmente disposta. IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare che la sig.ra
è da considerarsi invalida con diritto all'assegno di invalidità civile;
-condannare Parte_1 l' come pro tempore legalmente rappresentato, a corrispondere, in favore della ricorrente, CP_1 tutti i ratei dell'assegno di invalidità civile maturati dalla diversa data di riconoscimento, sempre oltre interessi legali e maggior danno dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente una: <<
…affetta da depressione endogena conica grave in soggetto con sindrome di Arnold-Chiari, ipertensione arteriosa in soggetto con forame orale pervio trattato, per chiusura, con procedura interventistica per via percutanea, artrosi lombosacrale con discopatie e gonartrosi, ipoacusia bilaterale, è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 78%
(settantotto per cento). Questa condizione ricorre dalla data di presentazione della domanda (15-04- 2019).>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 78% con decorrenza dalla data del 15-04-2019.
6. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, vanno distratte in favore dei procuratore di parte ricorrente, poiché dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di risultano commisurate CP_1 all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate, per ambo le fasi, secondo il prospetto seguente: Fase di studio della controversia: € 300,00 Fase introduttiva del giudizio: € 300,00 Fase decisionale: € 800,00 Compenso tabellare: € 1.400,00 7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito Parte_1 sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.5.2019 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa del
15.4.2019);
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate complessivamente, Parte_1 per ambo le fasi, in 1.400,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv.ti Latassa Nazzareno e Marcello Scarmato, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani