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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di IE, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. 104/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Montepulciano (SI), Fraz. Sant'Albino, Via delle Rose n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesca Massi del Foro di IE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], attualmente detenuto presso la casa circondariale di IE, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Betti del Foro di IE (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IE (SI), Strada di CodiceFiscale_4
Pescaia n. 54/56, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 18.01.2023).
*****
CONCLUSIONI:
1 Ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di IE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) confermare la separazione personale dei coniugi e a seguito di Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 22 febbraio 2003, in Montepulciano (SI) e iscritto nel registro degli atti matrimonio del Comune di Montepulciano all'Atto numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2003, dichiarando la separazione intervenuta per fatto addebitabile al sig. per grave Controparte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio 2) affidare i figli minori , e NC in Per_1 Per_2 via super esclusiva alla madre, disponendo che i minori vivano presso la madre e che il padre potrà tenerli ed averli con sé esclusivamente con modalità protette e con il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente;
3) attribuire mensilmente a Parte_1
un assegno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli con lei conviventi da Parte_1 corrispondersi da parte di al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque Controparte_1 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) disporre che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”;
Resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale di IE, contrariis reiectis, - rideterminare il contributo al mantenimento facendo sì che lo stesso sia congruo ed idoneo rispetto alla situazione economica attuale ed in prospettiva del . CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.01.2023, adiva il Tribunale di IE per Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in data 22.02.2003 in Montepulciano (SI), trascritto nel registro degli atti matrimonio del predetto Comune al numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2003.
La ricorrente chiedeva, inoltre, che il Tribunale accertasse che la separazione era intervenuta per fatto addebitabile al coniuge e disponesse l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato Persona_3
a Montepulciano il 05.06.2007), (nato a [...] il [...]) e Persona_4 Per_5
(nato a [...] il 15.12. 2018) alla madre, con obbligo a carico del padre di
[...] corrispondere l'assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minorenni e del figlio
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente Persona_6 autosufficiente.
A sostegno della domanda l'istante deduceva che il rapporto coniugale sarebbe stato caratterizzato, sin dall'inizio, da episodi di violenza psicologica, fisica ed economica, perpetrata anche nei confronti dei
2 figli, con particolare intensità nei confronti del figlio maggiore , e dalla costante violazione dei Per_6 doveri coniugali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, l'attrice rappresentava che, nell'anno 2022, a seguito dell'incendio dell'abitazione coniugale (episodio per cui pende procedimento penale n. 678/2022 R.G.N.R. per incendio doloso a carico di si era determinata a porre fine alla relazione coniugale ed aveva deciso di Controparte_1 trasferirsi, unitamente ai quattro figli, in diverso appartamento da essa sola condotto in locazione.
A seguito di ulteriori aggressioni perpetrate dal coniuge nel mese di agosto 2022, la donna si sarebbe poi trovata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e, dopo essere stata allontanata e collocata in una struttura protetta unitamente ai quattro figli, si sarebbe convinta, insieme al figlio maggiore , a riferire alle Autorità in merito a quanto subito nel corso della convivenza da parte Per_6 del coniuge.
In ragione di quanto sopra, sarebbe stato avviato nei confronti del resistente il procedimento penale n.
2083/2022 R.G.N.R. e n. 1453/2022 R.G. G.I.P., nel quale il sarebbe stato imputato del reato CP previsto e punito dall'artt. 572 comma 2, 61 n. 11 quinquies c.p., commesso in Montepulciano dall'anno 2002 con condotta perdurante.
In data 16.09.2022, sarebbe, poi, stata disposta nei confronti del la misura della custodia CP cautelare in carcere e, a seguito di segnalazione effettuata dai Servizi Sociali di zona, sarebbe stato avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze procedimento n. 1577/2022 VG per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.03.2023, si costituiva in giudizio il resistente, deducendo di concordare sulla richiesta di separazione ed evidenziava che la sua situazione personale di detenuto dal 17.08.2022 non gli permetterebbe allo stato di fornire un contributo economico per il mantenimento dei figli in modo compiuto e puntuale, pur dichiarando la propria volontà di contribuire.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 30.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 29.03.2023, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che gli stessi vivessero presso di lei, con possibilità di incontro con il padre in modalità protette e sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti. Si disponeva, poi, il pagamento di un assegno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, da corrispondersi da parte del padre a decorrere dalla cessazione del suo stato di detenzione, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, in data 26.06.2024, questo Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status, dichiarando la separazione personale dei coniugi, e con separata ordinanza si rimetteva la causa in istruttoria, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
3 Il giudizio, pertanto, proseguiva limitatamente agli aspetti relativi all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei quattro figli, nonché alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita in via documentale e all'udienza del 07.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione collegiale con ordinanza in data 08.05.2025.
2. Tanto premesso, nel merito si evidenzia quanto segue.
Per quanto riguarda la separazione dei coniugi, si rimanda alla sentenza parziale in punto di status già pronunciata e pubblicata il 26.06.2024.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con i figli (affidamento, mantenimento e collocamento), deve premettersi che, in sede di precisazioni conclusioni, entrambe le parti hanno richiesto all'adito
Tribunale l'affidamento super esclusivo in favore della madre dei figli ancora minorenni e che, nel corso del giudizio, il resistente si è limitato ad evidenziare le proprie limitate possibilità di contribuzione economica al relativo mantenimento.
Giova, in proposito, evidenziare come l'affidamento esclusivo o “monogenitoriale” - ai sensi dell'art. 337 quater c.c.- costituisca ipotesi residuale rispetto all'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c., potendo essere disposto soltanto in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso.
L'art. 337ter stabilisce, infatti, al suo primo comma che “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi”.
Nello stesso modo, in tema di provvedimenti inerenti alla prole, la L. 54/2006 e, più recentemente, il
D.Lgs. 154/2013, hanno sancito il primario diritto del minore alla bigenitorialità. Già la l. 54/2006, nello stabilire all'art. 155, 3 co. c.c. che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori”, aveva individuato l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337 ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013, ha disposto al terzo comma che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando così il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c. 1 c.c.).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche “all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (in questo senso v. Cass. Civ. 27/2017; Cass. Civ., ordinanza 05
4 luglio 2022 n. 21312; Cass. Civ. n. 6535 del 2019; Cass. Civ. n. 24526 del 2010; Cass. Civ. nn. 1777 e
5108/2012; Cass. Civ. n. 24526/2010). Inoltre, ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore. In particolare, in positivo ha riconosciuto che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori;
in negativo ha statuito che il pregiudizio per il minore non può risolversi nell'indicazione di una conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità per il minore né lo speculare dovere di responsabilità genitoriale sussistente in capo al genitore (v. sempre
Cass. 27/2017).
Il principio ispiratore in materia, pertanto, è quello del best interest of the child (traducibile come
“protezione del miglior interesse del minore”), sancito in primis dall'art. 3 della Convenzione di New
York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.
176/1991) e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli.
Con particolare riferimento all'affidamento cd. super esclusivo (o cd. rafforzato), trattasi di una forma di affidamento esclusivo più rigida ed ancor più eccezionale, da riconoscere in quanto tale sono in presenza di motivazioni serie e documentate, che la giurisprudenza ha estrapolato dall'art. 337 quater c.c. nella misura in cui afferma “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, con la quale si riconosce al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, senza la previa consultazione con l'altro genitore, salva comunque la titolarità della responsabilità genitoriale del non affidatario, quale diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.
Invero, fermo restando che, in linea di principio, nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti – salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita – può, ove sia necessario nel cogente e poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore mono affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido super esclusivo”.
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della
5 responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario mantiene sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.; così Tribunale Milano, 20/03/2014; Tribunale La Spezia, 10/08/2020, n.392).
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, una volta terminate le verifiche sulla idoneità genitoriale in corso di causa, il criterio fondante che opera quale principio guida per effettuare le scelte relative all'affidamento è il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale “può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. 'super' esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023, cfr. anche Cass.
32876/2022, richiamate entrambe da Cass. 26517/2024)”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che nel caso di specie sussistano senz'altro le condizioni per derogare al regime di affidamento condiviso, ritenuto preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale, ma tempestivo, funzionante ed equilibrato, essendo emersa dal quadro probatorio rilevanti criticità circa l'inidoneità del padre alla genitorialità.
Invero, tra i casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l'affidamento cd. super esclusivo, vi è anche quello, sussistente nel caso di specie, della condanna del genitore per reati gravi, nonché dell'esercizio, da parte sua, di violenza, fisica o verbale, a danno dell'altro coniuge e/o dei minori o in loro presenza.
Nel caso in esame, risulta in atti che il padre, sia attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
IE, in regime di semilibertà, in virtù della sentenza n. 32/2023 emanata dal Giudice per le Indagini
Preliminari, nel procedimento penale n. 2083/2022 R.G.N.R. e n. 1453/2022 R.G. G.I.P., che, all'esito dell'udienza del 16.02.2023, ha dichiarato l'odierno convenuto colpevole dei reati lui ascritti, di cui agli artt. 572 comma II, 61 n. 11 quinques c.p., ritenuta la sussistenza di due distinti reati di maltrattamenti in famiglia commessi in danno di e del figlio maggiore Parte_1 Per_6
condannandolo alla pena di anni 3, mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
[...]
In particolare, sulla base dei fatti accertati con la sentenza sopra richiamata, divenuta irrevocabile il
12/09/2023, il resistente risulta avere, anche in presenza degli altri figli minori, maltrattato fisicamente e psicologicamente la coniuge ed il figlio, oggi maggiorenne, , compiendo Parte_1 Per_6 nei loro confronti abituali atti di violenza, minaccia, disprezzo, umiliazione e crudeltà, così impostando il rapporto familiare a criteri di sopruso, vessazione e sopraffazione e provocando nella persona offesa uno stato di umiliazione (v. sentenza all. 16).
6 Gli atti aggressivi indirizzati alla coniuge, anche in presenza dei figli minorenni, e al figlio , in Per_6 assenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvio di un efficace percorso rieducativo, denotano un atteggiamento violento e intimidatorio di per sé sufficiente a manifestare il potenziale pregiudizio che l'affidamento condiviso provocherebbe nei confronti dei minori, al netto della difficoltà di un suo effettivo svolgimento stante la detenzione del padre in carcere, nonché la sussistenza della misura cautelare di divieto di avvicinamento, frequentazione e comunicazione del con la coniuge e il CP figlio (cfr. all. 16) Per_6
Appare evidente, del resto, come tali condotte pregiudizievoli, consistenti in maltrattamenti e violenza domestica, oltre ad attentare fisicamente alla vita dei minori, ne minano altrettanto la stabilità psicologica.
Ciò a tacer, peraltro, della personalità del soggetto incline a delinquere, come emerge dal precedente procedimento penale a suo carico per i delitti di cui agli art. 612 bis e 423 c.p. (v. all. 13).
In definitiva, gli elementi riportati comprovano l'attuale inadeguatezza genitoriale del padre, oltre alla concreta impossibilità per la madre di una gestione condivisa dei minori con l'altro genitore detenuto, che giustificano l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo”, cioè un affidamento dei minori alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater c. 3 c.c.
D'altra parte, nessun rilievo è emerso circa la capacità genitoriale della donna, la quale si è mostrata senza dubbio in grado di gestire in autonomia i figli, come – di fatto – si è verificato sino ad ora.
In ogni caso, essendo comunque importante, in virtù del dettato costituzionale e codicistico (art. 30
Cost; artt. 315 ss. c.c.), favorire il recupero e il mantenimento di un rapporto personale tra il padre e i figli, potranno svolgersi incontri in modalità protetta sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente.
Per quanto riguarda, infine, il mantenimento dei figli, posto che – come detto - tale dovere non viene meno neppure con l'affidamento super esclusivo, occorre anzitutto richiamare l'art. 316 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Si deve parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7 Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, della scarsa capacità reddituale del padre, pur se posto allo stato in regime di semilibertà (v. all. 16), e della limitata frequentazione fra padre e figli, appare congruo stabilire nel complessivo importo di euro 600,00 (pari ad Euro 150 per ciascun figlio) l'assegno per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del resistente alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre per il 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di IE.
3. Deve infine procedersi al vaglio della richiesta di addebito della separazione al resistente avanzata dalla ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. (Cass. civ. n. 16691 /2020 e Cass. civ. n. 3923/18).
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno (o più) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
8 Nella specie, parte ricorrente non ha formulato istanze di ammissione di prove testimoniali, tuttavia, la documentazione in atti (v. all. da 7 a 13 allegati al ricorso) comprova la sussistenza di reiterati comportamenti violenti e minacciosi posti in essere dal nei confronti della coniuge e del figlio CP
, in un crescendo di aggressività e violenza, culminato nell'incendio doloso dell'abitazione Per_6 familiare, che ha condotto all'applicazione di misure cautelari nei confronti del resistente, compresa la custodia cautelare in carcere.
In relazione a tali condotte, integranti fattispecie di reato, è stata prodotta in atti di causa la sentenza di condanna emessa dal GIP presso il Tribunale di IE il 27/04/2023 (v. doc. 16 allegato alla memoria di parte ricorrente del 19/09/2024) per due reati di maltrattamenti in famiglia commessi in danno della odierna ricorrente e del figlio maggiorenne . Per_6
I fatti anzidetti non sono stati peraltro in alcun modo contestati dal resistente in corso di causa e appaiono aver inciso profondamente sul legame coniugale, comportandone inevitabilmente e quale causa di gran lunga prevalente su altre, non emerse, la fine.
La separazione deve dunque addebitarsi a . Controparte_1
4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con complessità media, secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, devono essere poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione fra i coniugi già pronunciata con sentenza parziale n. 471/2024 addebitabile a Controparte_1
2) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori , e alla madre, Per_1 Per_2 Persona_5 presso la quale devono restare collocati;
3) dispone che gli incontri fra il padre e i figli minorenni avvengano esclusivamente con modalità protette e sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente Parte_1
4) pone a carico di dalla data di inizio dello stato di semilibertà, il pagamento di un Controparte_1 assegno, quale contributo al mantenimento dei figli, dell'importo mensile complessivo di 600,00 euro
(Euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, quale genitore convivente con i due figli, oltre
9 al 50% delle spese straordinarie: scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal SSN e come meglio specificato nel protocollo famiglia adottato da questo Tribunale;
5) condanna il resistente soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida nel complessivo importo di Euro 7.202,00, oltre spese generali (15%), iva (se dovuta) e cap come per legge.
Dispone, infine, che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza, compreso l'oscuramento dei dati. Così deciso in IE nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Michele Moggi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di IE, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. 104/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Montepulciano (SI), Fraz. Sant'Albino, Via delle Rose n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesca Massi del Foro di IE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], attualmente detenuto presso la casa circondariale di IE, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Betti del Foro di IE (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IE (SI), Strada di CodiceFiscale_4
Pescaia n. 54/56, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 18.01.2023).
*****
CONCLUSIONI:
1 Ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di IE, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) confermare la separazione personale dei coniugi e a seguito di Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 22 febbraio 2003, in Montepulciano (SI) e iscritto nel registro degli atti matrimonio del Comune di Montepulciano all'Atto numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2003, dichiarando la separazione intervenuta per fatto addebitabile al sig. per grave Controparte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio 2) affidare i figli minori , e NC in Per_1 Per_2 via super esclusiva alla madre, disponendo che i minori vivano presso la madre e che il padre potrà tenerli ed averli con sé esclusivamente con modalità protette e con il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente;
3) attribuire mensilmente a Parte_1
un assegno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli con lei conviventi da Parte_1 corrispondersi da parte di al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque Controparte_1 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) disporre che entrambi i genitori contribuiscano per il 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”;
Resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale di IE, contrariis reiectis, - rideterminare il contributo al mantenimento facendo sì che lo stesso sia congruo ed idoneo rispetto alla situazione economica attuale ed in prospettiva del . CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.01.2023, adiva il Tribunale di IE per Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in data 22.02.2003 in Montepulciano (SI), trascritto nel registro degli atti matrimonio del predetto Comune al numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2003.
La ricorrente chiedeva, inoltre, che il Tribunale accertasse che la separazione era intervenuta per fatto addebitabile al coniuge e disponesse l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato Persona_3
a Montepulciano il 05.06.2007), (nato a [...] il [...]) e Persona_4 Per_5
(nato a [...] il 15.12. 2018) alla madre, con obbligo a carico del padre di
[...] corrispondere l'assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli minorenni e del figlio
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente Persona_6 autosufficiente.
A sostegno della domanda l'istante deduceva che il rapporto coniugale sarebbe stato caratterizzato, sin dall'inizio, da episodi di violenza psicologica, fisica ed economica, perpetrata anche nei confronti dei
2 figli, con particolare intensità nei confronti del figlio maggiore , e dalla costante violazione dei Per_6 doveri coniugali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, l'attrice rappresentava che, nell'anno 2022, a seguito dell'incendio dell'abitazione coniugale (episodio per cui pende procedimento penale n. 678/2022 R.G.N.R. per incendio doloso a carico di si era determinata a porre fine alla relazione coniugale ed aveva deciso di Controparte_1 trasferirsi, unitamente ai quattro figli, in diverso appartamento da essa sola condotto in locazione.
A seguito di ulteriori aggressioni perpetrate dal coniuge nel mese di agosto 2022, la donna si sarebbe poi trovata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e, dopo essere stata allontanata e collocata in una struttura protetta unitamente ai quattro figli, si sarebbe convinta, insieme al figlio maggiore , a riferire alle Autorità in merito a quanto subito nel corso della convivenza da parte Per_6 del coniuge.
In ragione di quanto sopra, sarebbe stato avviato nei confronti del resistente il procedimento penale n.
2083/2022 R.G.N.R. e n. 1453/2022 R.G. G.I.P., nel quale il sarebbe stato imputato del reato CP previsto e punito dall'artt. 572 comma 2, 61 n. 11 quinquies c.p., commesso in Montepulciano dall'anno 2002 con condotta perdurante.
In data 16.09.2022, sarebbe, poi, stata disposta nei confronti del la misura della custodia CP cautelare in carcere e, a seguito di segnalazione effettuata dai Servizi Sociali di zona, sarebbe stato avviato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze procedimento n. 1577/2022 VG per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 333 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.03.2023, si costituiva in giudizio il resistente, deducendo di concordare sulla richiesta di separazione ed evidenziava che la sua situazione personale di detenuto dal 17.08.2022 non gli permetterebbe allo stato di fornire un contributo economico per il mantenimento dei figli in modo compiuto e puntuale, pur dichiarando la propria volontà di contribuire.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 30.03.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 29.03.2023, il Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che gli stessi vivessero presso di lei, con possibilità di incontro con il padre in modalità protette e sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti. Si disponeva, poi, il pagamento di un assegno di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, da corrispondersi da parte del padre a decorrere dalla cessazione del suo stato di detenzione, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, in data 26.06.2024, questo Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status, dichiarando la separazione personale dei coniugi, e con separata ordinanza si rimetteva la causa in istruttoria, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
3 Il giudizio, pertanto, proseguiva limitatamente agli aspetti relativi all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei quattro figli, nonché alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita in via documentale e all'udienza del 07.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione collegiale con ordinanza in data 08.05.2025.
2. Tanto premesso, nel merito si evidenzia quanto segue.
Per quanto riguarda la separazione dei coniugi, si rimanda alla sentenza parziale in punto di status già pronunciata e pubblicata il 26.06.2024.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con i figli (affidamento, mantenimento e collocamento), deve premettersi che, in sede di precisazioni conclusioni, entrambe le parti hanno richiesto all'adito
Tribunale l'affidamento super esclusivo in favore della madre dei figli ancora minorenni e che, nel corso del giudizio, il resistente si è limitato ad evidenziare le proprie limitate possibilità di contribuzione economica al relativo mantenimento.
Giova, in proposito, evidenziare come l'affidamento esclusivo o “monogenitoriale” - ai sensi dell'art. 337 quater c.c.- costituisca ipotesi residuale rispetto all'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c., potendo essere disposto soltanto in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso.
L'art. 337ter stabilisce, infatti, al suo primo comma che “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi”.
Nello stesso modo, in tema di provvedimenti inerenti alla prole, la L. 54/2006 e, più recentemente, il
D.Lgs. 154/2013, hanno sancito il primario diritto del minore alla bigenitorialità. Già la l. 54/2006, nello stabilire all'art. 155, 3 co. c.c. che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori”, aveva individuato l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria. In continuità con tale scelta legislativa, l'art. 337 ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 154/2013, ha disposto al terzo comma che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando così il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c. 1 c.c.).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso” sia anche “all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (in questo senso v. Cass. Civ. 27/2017; Cass. Civ., ordinanza 05
4 luglio 2022 n. 21312; Cass. Civ. n. 6535 del 2019; Cass. Civ. n. 24526 del 2010; Cass. Civ. nn. 1777 e
5108/2012; Cass. Civ. n. 24526/2010). Inoltre, ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore. In particolare, in positivo ha riconosciuto che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori;
in negativo ha statuito che il pregiudizio per il minore non può risolversi nell'indicazione di una conflittualità fra figlio – genitore o fra genitori, non essendo questa sufficiente ad elidere il diritto alla bigenitorialità per il minore né lo speculare dovere di responsabilità genitoriale sussistente in capo al genitore (v. sempre
Cass. 27/2017).
Il principio ispiratore in materia, pertanto, è quello del best interest of the child (traducibile come
“protezione del miglior interesse del minore”), sancito in primis dall'art. 3 della Convenzione di New
York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.
176/1991) e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli.
Con particolare riferimento all'affidamento cd. super esclusivo (o cd. rafforzato), trattasi di una forma di affidamento esclusivo più rigida ed ancor più eccezionale, da riconoscere in quanto tale sono in presenza di motivazioni serie e documentate, che la giurisprudenza ha estrapolato dall'art. 337 quater c.c. nella misura in cui afferma “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, con la quale si riconosce al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, senza la previa consultazione con l'altro genitore, salva comunque la titolarità della responsabilità genitoriale del non affidatario, quale diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.
Invero, fermo restando che, in linea di principio, nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti – salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita – può, ove sia necessario nel cogente e poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore mono affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido super esclusivo”.
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della
5 responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario mantiene sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.; così Tribunale Milano, 20/03/2014; Tribunale La Spezia, 10/08/2020, n.392).
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, una volta terminate le verifiche sulla idoneità genitoriale in corso di causa, il criterio fondante che opera quale principio guida per effettuare le scelte relative all'affidamento è il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale “può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. 'super' esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023, cfr. anche Cass.
32876/2022, richiamate entrambe da Cass. 26517/2024)”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che nel caso di specie sussistano senz'altro le condizioni per derogare al regime di affidamento condiviso, ritenuto preminente l'interesse dei minori ad avere un solo centro decisionale, ma tempestivo, funzionante ed equilibrato, essendo emersa dal quadro probatorio rilevanti criticità circa l'inidoneità del padre alla genitorialità.
Invero, tra i casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l'affidamento cd. super esclusivo, vi è anche quello, sussistente nel caso di specie, della condanna del genitore per reati gravi, nonché dell'esercizio, da parte sua, di violenza, fisica o verbale, a danno dell'altro coniuge e/o dei minori o in loro presenza.
Nel caso in esame, risulta in atti che il padre, sia attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
IE, in regime di semilibertà, in virtù della sentenza n. 32/2023 emanata dal Giudice per le Indagini
Preliminari, nel procedimento penale n. 2083/2022 R.G.N.R. e n. 1453/2022 R.G. G.I.P., che, all'esito dell'udienza del 16.02.2023, ha dichiarato l'odierno convenuto colpevole dei reati lui ascritti, di cui agli artt. 572 comma II, 61 n. 11 quinques c.p., ritenuta la sussistenza di due distinti reati di maltrattamenti in famiglia commessi in danno di e del figlio maggiore Parte_1 Per_6
condannandolo alla pena di anni 3, mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
[...]
In particolare, sulla base dei fatti accertati con la sentenza sopra richiamata, divenuta irrevocabile il
12/09/2023, il resistente risulta avere, anche in presenza degli altri figli minori, maltrattato fisicamente e psicologicamente la coniuge ed il figlio, oggi maggiorenne, , compiendo Parte_1 Per_6 nei loro confronti abituali atti di violenza, minaccia, disprezzo, umiliazione e crudeltà, così impostando il rapporto familiare a criteri di sopruso, vessazione e sopraffazione e provocando nella persona offesa uno stato di umiliazione (v. sentenza all. 16).
6 Gli atti aggressivi indirizzati alla coniuge, anche in presenza dei figli minorenni, e al figlio , in Per_6 assenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvio di un efficace percorso rieducativo, denotano un atteggiamento violento e intimidatorio di per sé sufficiente a manifestare il potenziale pregiudizio che l'affidamento condiviso provocherebbe nei confronti dei minori, al netto della difficoltà di un suo effettivo svolgimento stante la detenzione del padre in carcere, nonché la sussistenza della misura cautelare di divieto di avvicinamento, frequentazione e comunicazione del con la coniuge e il CP figlio (cfr. all. 16) Per_6
Appare evidente, del resto, come tali condotte pregiudizievoli, consistenti in maltrattamenti e violenza domestica, oltre ad attentare fisicamente alla vita dei minori, ne minano altrettanto la stabilità psicologica.
Ciò a tacer, peraltro, della personalità del soggetto incline a delinquere, come emerge dal precedente procedimento penale a suo carico per i delitti di cui agli art. 612 bis e 423 c.p. (v. all. 13).
In definitiva, gli elementi riportati comprovano l'attuale inadeguatezza genitoriale del padre, oltre alla concreta impossibilità per la madre di una gestione condivisa dei minori con l'altro genitore detenuto, che giustificano l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo”, cioè un affidamento dei minori alla madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater c. 3 c.c.
D'altra parte, nessun rilievo è emerso circa la capacità genitoriale della donna, la quale si è mostrata senza dubbio in grado di gestire in autonomia i figli, come – di fatto – si è verificato sino ad ora.
In ogni caso, essendo comunque importante, in virtù del dettato costituzionale e codicistico (art. 30
Cost; artt. 315 ss. c.c.), favorire il recupero e il mantenimento di un rapporto personale tra il padre e i figli, potranno svolgersi incontri in modalità protetta sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente.
Per quanto riguarda, infine, il mantenimento dei figli, posto che – come detto - tale dovere non viene meno neppure con l'affidamento super esclusivo, occorre anzitutto richiamare l'art. 316 bis c.c., in ragione del quale entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Si deve parimenti considerare, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7 Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, della scarsa capacità reddituale del padre, pur se posto allo stato in regime di semilibertà (v. all. 16), e della limitata frequentazione fra padre e figli, appare congruo stabilire nel complessivo importo di euro 600,00 (pari ad Euro 150 per ciascun figlio) l'assegno per il mantenimento dei figli da corrispondersi da parte del resistente alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre per il 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive straordinarie relative ai figli, da concordarsi preventivamente tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di IE.
3. Deve infine procedersi al vaglio della richiesta di addebito della separazione al resistente avanzata dalla ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito, deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti. La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. (Cass. civ. n. 16691 /2020 e Cass. civ. n. 3923/18).
Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto e se ed in quale misura la violazione di uno (o più) specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
8 Nella specie, parte ricorrente non ha formulato istanze di ammissione di prove testimoniali, tuttavia, la documentazione in atti (v. all. da 7 a 13 allegati al ricorso) comprova la sussistenza di reiterati comportamenti violenti e minacciosi posti in essere dal nei confronti della coniuge e del figlio CP
, in un crescendo di aggressività e violenza, culminato nell'incendio doloso dell'abitazione Per_6 familiare, che ha condotto all'applicazione di misure cautelari nei confronti del resistente, compresa la custodia cautelare in carcere.
In relazione a tali condotte, integranti fattispecie di reato, è stata prodotta in atti di causa la sentenza di condanna emessa dal GIP presso il Tribunale di IE il 27/04/2023 (v. doc. 16 allegato alla memoria di parte ricorrente del 19/09/2024) per due reati di maltrattamenti in famiglia commessi in danno della odierna ricorrente e del figlio maggiorenne . Per_6
I fatti anzidetti non sono stati peraltro in alcun modo contestati dal resistente in corso di causa e appaiono aver inciso profondamente sul legame coniugale, comportandone inevitabilmente e quale causa di gran lunga prevalente su altre, non emerse, la fine.
La separazione deve dunque addebitarsi a . Controparte_1
4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con complessità media, secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, devono essere poste a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione fra i coniugi già pronunciata con sentenza parziale n. 471/2024 addebitabile a Controparte_1
2) dispone l'affidamento super esclusivo dei minori , e alla madre, Per_1 Per_2 Persona_5 presso la quale devono restare collocati;
3) dispone che gli incontri fra il padre e i figli minorenni avvengano esclusivamente con modalità protette e sotto il coordinamento dei Servizi Sociali competenti in relazione al domicilio della ricorrente Parte_1
4) pone a carico di dalla data di inizio dello stato di semilibertà, il pagamento di un Controparte_1 assegno, quale contributo al mantenimento dei figli, dell'importo mensile complessivo di 600,00 euro
(Euro 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente, quale genitore convivente con i due figli, oltre
9 al 50% delle spese straordinarie: scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal SSN e come meglio specificato nel protocollo famiglia adottato da questo Tribunale;
5) condanna il resistente soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida nel complessivo importo di Euro 7.202,00, oltre spese generali (15%), iva (se dovuta) e cap come per legge.
Dispone, infine, che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza, compreso l'oscuramento dei dati. Così deciso in IE nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Michele Moggi
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