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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5756 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Stefania Tonini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dagli avv. Angelo Scavone e Silvia Braschi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna dichiarare lo scioglimento del pagina 1 di 7 matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Bologna, il giorno 4 marzo 2010, matrimonio trascritto nel registro degli Atti del predetto
Comune n. 55, parte I, con ordine all'Ufficiale Civile di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti condizioni:
1) il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 1.100,00 (millecento,00) mensili, oltre annuale adeguamento ISTAT, a decorrere dal febbraio 2025;
2) il sopra detto assegno in favore della sig.ra nell'importo CP_1
sopra stabilito, sarà automaticamente ridotto in misura pari all'importo della pensione di invalidità o anzianità che la sig.ra andrà a CP_1
percepire e ciò con decorrenza dalla mensilità cui l'avente diritto inizierà a ricevere l'emolumento ovvero anche a percepire altre fonti di reddito, sempre nella misura ad esse corrispondente, con preciso obbligo a carico della sig.ra di fornire tempestivamente, ovvero CP_1
in via immediata, al sig. la documentazione relativa alla Parte_1
misura ed all'erogazione della pensione o di ogni altra fonte di reddito;
3) la sig.ra si obbliga versare al sig. entro e non oltre CP_1 Parte_1
il termine del 28 febbraio 2025 la somma di € 3.000,00 (tremila,00), e ciò a titolo di restituzione del 50% del prestito di € 6.000,00 dal medesimo ricevuto dal sig. mediante bonifici in Parte_1
data7/4/2020 e 26/5/2020, rinunciando altresì il sig. ad ogni Parte_1
diritto di credito nei confronti della sig.ra per il residuo 50% CP_1
delle somme così mutuate;
4) con la previsione e con il corretto adempimento delle sopra dette condizioni i coniugi hanno inteso regolare ogni questione economica e patrimoniale in essere tra di loro e l'accordo di definizione della crisi pagina 2 di 7 coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato;
5) le spese legali si intendono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Bologna il 4 marzo 2010 con CP_1
unione dalla quale non erano nati figli. Il ricorrente invocava
[...]
l'applicazione dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come successivamente modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, affermando che i coniugi vivevano separati dal 16 settembre 2020, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di
Bologna reso il 9 novembre 2020 e pubblicato il 16 novembre 2020. chiedeva altresì la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento previsto in favore della in sede di separazione e CP_1
che nulla fosse disposto tra i coniugi sotto il profilo economico, essendo le parti “economicamente autonome”.
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico
Ministero che, con atto del 27 aprile 2024, interveniva senza nulla opporre.
pagina 3 di 7 In data 13 settembre 2024 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedeva tuttavia la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile, da quantificarsi in un importo non inferiore ad € 1.200,00 mensili.
Il ricorrente e la resistente depositavano tempestivamente le memorie integrative ex art. 473 bis.17. c.p.c.
All'udienza di comparizione, il Giudice delegato alla trattazione della causa, sentiti i coniugi personalmente, dava atto del fallito tentativo di conciliazione;
lo stesso, in accoglimento della comune richiesta dei difensori di breve rinvio al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza, fissava per la prosecuzione del giudizio la data del 5 dicembre 2024. Alla successiva udienza, differita medio tempore al 5 febbraio 2025, i difensori del ricorrente e della resistente davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale della controversia, i cui termini venivano dagli stessi difensori congiuntamente precisati a verbale e resi oggetto di concorde domanda di accoglimento. La causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni.
La domanda principale, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile il 4 marzo 2010 a Bologna, è stata definita dal decreto di omologa del
Tribunale di Bologna reso il 9 novembre 2020 e pubblicato il 16 novembre 2020. Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una pagina 4 di 7 intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per lo scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Per quel che concerne le domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto previsto dal ricorrente e dalla resistente nelle conclusioni congiunte sopra riportate non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente da ed Parte_1 CP_1
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 4 marzo 2010
a Bologna da nato a [...] il [...] ed Parte_1
nata a [...] il [...], matrimonio CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bologna, atto n.
55, p. 1, anno 2010;
B) prende atto che in base all'accordo fra ed Parte_1
lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle CP_1
seguenti condizioni:
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno divorzile di € 1.100,00 (millecento,00) mensili, oltre pagina 5 di 7 annuale adeguamento ISTAT, a decorrere dal febbraio 2025;
2) il sopra detto assegno in favore della sig.ra nell'importo CP_1
sopra stabilito, sarà automaticamente ridotto in misura pari all'importo della pensione di invalidità o anzianità che la sig.ra andrà a CP_1
percepire e ciò con decorrenza dalla mensilità cui l'avente diritto inizierà a ricevere l'emolumento ovvero anche a percepire altre fonti di reddito, sempre nella misura ad esse corrispondente, con preciso obbligo a carico della sig.ra di fornire tempestivamente, ovvero CP_1
in via immediata, al sig. la documentazione relativa alla Parte_1
misura ed all'erogazione della pensione o di ogni altra fonte di reddito;
3) la sig.ra si obbliga versare al sig. entro e non oltre CP_1 Parte_1
il termine del 28 febbraio 2025 la somma di € 3.000,00 (tremila,00), e ciò a titolo di restituzione del 50% del prestito di € 6.000,00 dal medesimo ricevuto dal sig. mediante bonifici in Parte_1
data7/4/2020 e 26/5/2020, rinunciando altresì il sig. ad ogni Parte_1
diritto di credito nei confronti della sig.ra per il residuo 50% CP_1
delle somme così mutuate;
4) con la previsione e con il corretto adempimento delle sopra dette condizioni i coniugi hanno inteso regolare ogni questione economica e patrimoniale in essere tra di loro e l'accordo di definizione della crisi coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato;
5) le spese legali si intendono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di pagina 6 di 7 procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
D) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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