Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio in data 10 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1017/2022 r. g. sez. lav. vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Trieste n. 98, C.F. elett.te dom.to presso gli avv. Nicola Noviello, c.f. C.F._1
– P.IVA ed avv. Antonio Cavallo, cf , con C.F._2 P.IVA_1 C.F._3 studio in Napoli alla via Toledo n. 156, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale, fax 0810201824 - pec: Email_1
APPELLANTE
E
(cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura generale alle liti (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio Persona_1 in Fiumicino) dall'avvocato Massimiliano Minicucci ( , C.F._4
t elettivamente domiciliato presso la sede Email_2 [...]
legale di Napoli- via Alcide De Gasperi n. 55. Il procuratore ha Controparte_2 dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni, ai sensi degli art. 133 ss. 170 e 176 cpc al numero di fax 0586\010219 o alla P.E.C. sopraindicata: t Email_2
APPELLATO
1
2268/2021 pubblicata il 16.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.05.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto la domanda dallo stesso proposta, con ricorso depositato in data 8.01.2019, per mancanza della prova dell'esposizione ultradecennale ad un ambiente connotato dal superamento dei valori di rischio previsti dalla legge per le polveri di amianto (concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore al giorno ex art. 47 D.L. n. 269/2003).
L'appellante ha censurato la sentenza lamentando che il primo giudice aveva disatteso gli esatti termini della domanda, con cui era stata invocata la speciale disciplina applicabile ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario addetti ai siti interessati da opere di bonifica mediante sostituzione del tetto. In particolare, l'appellante ha evidenziato di avere fornito la prova documentale dell'assegnazione al sito interessato dalle opere in questione ed ha dedotto che il primo giudice avrebbe disatteso tali evidenze documentali. Pertanto, ha chiesto che la Corte adita, in riforma della sentenza gravata, accerti e dichiari il diritto di esso istante alla “maggiorazione amianto” di cui all'art. 1 comma
246 della legge 205/2017, come da domanda n. 2109772700115 del 26.2.2018, condannando l al CP_1 riconoscimento in favore dello stesso della rivalutazione prevista dalla legge richiamata e nella misura dalla stessa prevista.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto.
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione -da ultimo- dell'udienza del giorno 10 marzo 2025.
Acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, la causa è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto per le seguenti motivazioni che sostituiscono le ragioni espresse dal giudice di prime cure.
Appare opportuno richiamare la disciplina rilevante ai fini della domanda proposta da Parte_1
. In particolare, rileva l'art. 1, comma 277, L. n. 208/2015 come modificato dall'art. 1, comma
[...]
246, della legge 205/2017, il quale stabilisce quanto segue: “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le
2 operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all' a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della CP_1 presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno Controparte_3
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per
l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno
2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Dalla lettura della disposizione in esame si evince che le condizioni per aver accesso al beneficio invocato dal sono le seguenti: Parte_1
a) Lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro che si occupi di produzione di materiale rotabile ferroviario;
b) L'adibizione continuativa del lavoratore, già addetto al momento dell'inizio delle operazioni, ad un sito produttivo interessato da operazioni di bonifica dall'amianto mediante sostituzione del tetto;
c) La mancata dotazione da parte del datore di lavoro degli adeguati equipaggiamenti protettivi;
d) La presentazione di idonea domanda amministrativa nel termine di sessanta giorni, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante la sola presenza del lavoratore nel sito produttivo.
Tanto premesso, risulta chiaro che il lavoratore – rivendicando il beneficio sopra richiamato- aveva l'onere di allegare e provare di essere stato addetto continuativamente ad un sito interessato da lavori di bonifica del tipo sopra specificato senza avere avuto a disposizione l'equipaggiamento indispensabile.
3 Il tenore letterale della norma, infatti, consente di ritenere che elemento costitutivo della domanda è
l'assegnazione al sito in epoca precedente all'inizio dei lavori, la permanenza dell'assegnazione, la tipologia di abbigliamento e dotazioni protettive adoperate.
In sostanza, di fronte ad una presunzione di esposizione qualificata a favore dei lavoratori del settore di produzione di materiale rotabile addetti a siti interessati da lavori di bonifica, grava sul lavoratore un onere di allegazione e prova più pregnante. In particolare, egli deve allegare e provare di essere stato addetto al sito prima che lo stesso fosse interessato da lavori di bonifica, di esservi stato addetto continuativamente;
di non avere ricevuto alcuna dotazione protettiva.
Nel caso in esame il ricorso di prime cure è privo di allegazioni e di prove che consentano di desumere gli elementi costitutivi del diritto.
Il lavoratore ha invocato il valore probatorio della dichiarazione di presenza sul sito rilasciata dal datore di lavoro, ma è appena il caso di rilevare che tale attestazione costituisce il corredo della domanda amministrativa ma, in sede giudiziale, ha mero valore di presunzione semplice di adibizione al sito bonificato ma non è idonea a dimostrare alcuno degli altri elementi.
Non può dunque essere invocato l'uso dei poteri ufficiosi che, nel caso in esame, si rivelerebbero solo utili a colmare le lacune difensive evidenziate in precedenza.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'appello deve essere respinto.
Le spese sono compensate tenuto conto dell'assoluta novità della questione oggetto di causa e del contrasto in seno alla giurisprudenza di merito ( evidenziato dall'appellante)
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) compensa interamente tra le parti le spese del grado
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
4