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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori, nella causa n. 15/2022 R.G. promossa
DA
parte appellante Parte_1
Avv. Massimo Capozzolo
CONTRO
Controparte_1
parte appellata
Avv. Cristiana Feliziani
E
CP_2
parte appellata contumace
1 E
Controparte_3
parte appellata contumace ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui: parte appellante conclude come in foglio separato, allegato a verbale udienza del 17/10/2024; ha concluso come in comparsa di costituzione in appello. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Trattasi di appello avverso la sentenza n. 219/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni formulata da a seguito di un Parte_1 sinistro stradale avvenuto in Ortonovo in data 11/5/2015 tra l'auto di (FO FI tg EH704CY), nell'occasione Parte_2 condotta da , l'auto Honda JA tg DL004PN di Controparte_4 proprietà e condotta da e il furgone FO SI Tg. Parte_1
MH72VID di proprietà di e condotto da CP_2 [...]
(assicurato con compagnia estera, qui rappresentata CP_3 da Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza di primo e secondo grado.
2 Più in particolare la dinamica del sinistro descritta in citazione di primo grado di è la seguente: – Parte_1 Controparte_3 alla guida di FO SI tg MH72VID, assicurato Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. di proprietà di , CP_2 percorrendo via Aurelia, in Ortonovo, con direzione Massa- Sarzana, - non si avvedeva delle autovetture ferme in colonna al rosso semaforico ed andava a tamponare da tergo la FO FI (tg EH704CY) di proprietà di e condotta da Parte_2
che a causa della spinta ricevuta andava a Controparte_4 tamponare, a sua volta, l'autovettura che la precedeva, anch'essa ferma in colonna, modello Honda JA tg DL004PN, di proprietà e condotta da . Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 219/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace della Spezia sostenendone la violazione di legge, carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, erronea e parzialmente omessa valutazione delle risultanze istruttorie, erroneità in fatto ed in diritto e, conseguentemente, ha richiesto che venisse accertata la responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro oggetto di CP_3 CP_2 causa, con condanna dell' al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale sofferto dallo stesso e pari ad € Pt_1
7.227,03 oltre spese mediche, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
L'appellante ha dedotto:
• Che il Giudice di Pace nell'impugnata sentenza ha fatto riferimento a presunti accadimenti (in particolare altri sinistri antecedenti quello di causa in cui sarebbe stato coinvolto il mezzo di proprietà di uno dei convenuti) estranei al caso in esame senza spiegare per quale ragione veniva effettuato questo richiamo;
in particolare il riferimento è ad altro giudizio (241/2016 RG) definito da altro Giudice di Pace nel quale è emerso che il mezzo FO SI di proprietà di
[...]
e condotto da è stato coinvolto in altri sinistri CP_5 CP_3 per i quali sono stati redatti modelli CAI e gli autisti (anche diversi da ) si sono sempre assunti la colpa;
CP_3
3 • Che il giudicante di prime cure ha effettuato una erronea interpretazione ed applicazione della legge e delle risultanze istruttorie, laddove ha ritenuto che il modulo rodotto da parte attrice non potesse costituire prova né dell'avvenuto sinistro né della responsabilità di colui che l'ha assunta su di sè;
• Che non si comprende quale motivazione ha spinto il Giudice di Pace a ritenere le prove fornite dall'attore insufficienti, in particolare le testimonianze assunte;
• Che la Ctu tecnica redatta dall'ing. nel Per_2 procedimento RG n. 241/16 non ha espresso, come si legge invece nella sentenza impugnata, un giudizio negativo sulla dinamica e verificazione del sinistro e che a sua volta la Ctu medico legale non ha mai negato la verificazione dell'evento bensì si sarebbe limitato a dichiarare che non era nella sua competenza stabilire se quel sinistro ha avuto o meno una vis lesiva tale da determinare quelle lesioni;
• Che, in generale, il giudice di primo grado, non ha minimamente dato conto del percorso logico giuridico che lo ha portato alla decisione impugnata.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto la sentenza di primo grado sia succintamente motivata, la decisione è corretta e nulla osta acchè il Giudice di appello, confermandola, integri la motivazione del primo Giudice.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame: è infondato in quanto, contrariamente all'allegazione dell'appellante, il Giudice di primo grado ha spiegato chiaramente il perché ha fatto riferimento a sinistri diversi da quello in esame;
in particolare, il primo Giudice ha evidenziato che costituendosi, ha allegato e provato l'esistenza di altri sinistri avvenuti nell'arco di pochi mesi uno dall'altro (e rispetto a quello per cui è causa) in cui è stato
4 coinvolto il mezzo di proprietà del , condotto dal o CP_2 CP_3 da altro autista e che anche in tutti questi incidenti sono stati redatti dei modelli CAI in cui gli autisti del mezzo del (tra cui CP_2 lo stesso ) si sono assunti sempre la colpa senza battere CP_3 ciglio;
con tale richiamo il primo Giudice ha inteso indicare un elemento indiziario (unitamente ad altri elementi del suo iter motivazionale) a supporto della sua conclusione in punto di incertezza della prova circa la veridicità del sinistro per cui è causa (ovvero del fatto che i danni dell'auto del siano la Pt_1 conseguenza di sinistro verificatosi secondo le allegazioni di causa); è altresì documentato che compagnia Controparte_6 incaricata da i gestire il sinistro oggetto di causa) – ritenendo non genuini i sinistri (ben cinque in ristretto arco temporale) – ha provveduto a sporgere denuncia/querela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (cfr. documento n. 10 prodotto da n primo grado); anche questo è un elemento richiamato dal primo Giudice;
non è contestato in causa quanto si legge nella sentenza che ha definito il proc. 241/2016 RG circa il fatto che detta denuncia è stata archiviata per motivi in rito.
Per quanto concerne il secondo di gravame : è infondato in quanto è corretta la decisione del primo Giudice in punto di valore probatorio del CAI prodotto in causa (puntualmente contestato da invero, vuoi dal testo dell'art 143 d. lgv 209/2005 vuoi per consolidata giurisprudenza, quando un conducente, che non sia anche il proprietario, si assume la responsabilità del sinistro, la sua dichiarazione non vincola l'assicurazione, pur avendo valore tra le parti che hanno sottoscritto il CAI;
tale Constatazione può essere solo liberamente apprezzata dal Giudice, tenuto conto di altre emergenze processuali;
si rinvia, tra altre, a Cass. Civ., 4 aprile 2013, n. 8214 secondo cui “il modello C.A.I. è opponibile all'assicuratore qualora il responsabile del danno sia anche proprietario del veicolo, poiché litisconsorte necessario, mentre non lo è qualora il conducente non sia anche proprietario, poiché quest'ultimo è litisconsorte facoltativo”.
5 Peraltro, anche quando il modello CAI è sottoscritto dai conducenti-proprietari la dell'incidente Parte_3 produce nei confronti dell'assicurazione solo una presunzione relativa di veridicità in quanto ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr Ord. Cass. 25 gennaio 2024, n. 2438).
I motivi terzo, quarto e quinto sono da valutarsi congiuntamente in quanto con essi l'appellante contesta la valutazione dell'istruttoria operata dal primo Giudice: anche tali motivi sono infondati;
preliminarmente deve rilevarsi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra esse ci sono le prove assunte in altro giudizio), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio in corso e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Nel caso di specie i verbali delle testimonianze rese nella causa Rg n. 241/2016 hanno fatto regolare ingresso nel giudizio Rg n. 2197/2018 (Giudice di Pace) tramite la loro acquisizione da parte del Giudicante, su espressa richiesta della difesa di e Parte_1 così pure la CTU dinamica ricostruttiva svolta in quel giudizio;
la loro acquisizione era quantomai necessaria tenuto conto che i due giudizi avevano ad oggetto il medesimo sinistro (sebbene introdotti separatamente da diversi danneggiati); quindi, in mancanza di riunione tra i due giudizi, detta acquisizione ha consentito al secondo Giudice di utilizzare lo stesso materiale probatorio del Giudice che ha deciso per primo.
6 Ciò premesso questo giudice concorda con il primo Giudice sul fatto che le risultanze istruttorie non siano sufficientemente idonee a dimostrare che il danno lamentato dal sia derivato da un Pt_1 sinistro come descritto nel prodotto modello CAI.
In particolare l'agente , Carabiniere in servizio Testimone_1 presso la Caserma dei Carabinieri di Ortonovo, inviato sul luogo del sinistro dalla propria centrale operativa, presumibilmente chiamato dalle parti coinvolte nel sinistro, ha riferito di aver trovato, al momento del suo arrivo, i veicoli ancora in posizione post urto e che gli stessi non erano attaccati l'uno all'altro. Afferma che i veicoli furono rimossi in un secondo momento, ma di non ricordare se al suolo fossero rimasti residui dell'urto; è d'obbligo rilevare che è alquanto strano che nonostante fosse stato richiesto l'intervento dei Carabinieri, i soggetti coinvolti non hanno voluto la rilevazione del sinistro ma solo un aiuto alla compilazione del Cid;
che i Carabinieri siano stati “presumibilmente” chiamati dai soggetti coinvolti nel tamponamento discende logicamente dal fatto che, in relazione ad un sinistro così “composto”, senza l'evidenza di danni e di feriti, quindi, difficilmente percepibile (tre auto in fila, con autisti seduti all'interno ad aspettare), a nessun passante sarebbe venuto in mente di allertare le Forze dell'ordine; in effetti, mancava l'apparenza di qualsivoglia necessità ed urgenza di un loro intervento;
invece, l'intervento dei Carabinieri era di esclusivo interesse dei soggetti “incidentati” al solo fine di far fotografare da un autorevole soggetto terzo la “scena” poi descritta dal Carabiniere Rifredi, escusso a teste.
L'altro teste, tale , ha reso una testimonianza Testimone_2 decisamente lacunosa e poco attendibile, nella quale afferma di aver sentito un solo botto forte, a seguito del quale si sarebbe girato ed avrebbe visto i tre veicoli attaccati tra loro;
ciò contrasta con quanto emerso invece dalla testimonianza del carabiniere che ha affermato come i veicoli fossero staccati tra loro;
Tes_1 curioso, poi, il fatto che nessuna delle persone convolte sia scesa dalla macchina per parlare con il (che pareva mostrare Tes_2
7 interesse verso di loro), pur non essendosi fatti male, come affermato dallo stesso . Il teste ha, poi, Tes_2 Tes_2 affermato di aver passato in rassegna tutti i veicoli (ma non riferisce di alcun danno) e di aver fornito nome e cognome solo al conducente del primo mezzo (secondo il CAI, il;
condotta Pt_1 anch'essa strana tenuto conto che nessuno dei conducenti – da lui asseritamente non conosciuti - mostrava di volersi intrattenere con lui;
peraltro, non si spiega come il possa essere stato Tes_2 contattato dal proprietario del veicolo “di mezzo” (poi cedente il credito all'autofficina) per rendere testimonianza nella causa rg 241/2016; anche perché il ha riferito di essere stato Tes_2 rintracciato da parte del avendolo incontrato casualmente Pt_1 al supermercato, un anno dopo il sinistro (riconoscendosi dopo essersi visti qualche minuto nel contesto sopra descritto: Pt_1 seduto in auto e , al finestrino); che in tale incontro il Tes_2 avrebbe chiesto il suo aiuto perché non era stato risarcito;
Pt_1 in realtà il è stato citato a teste nella diversa causa ove Tes_2 ha agito il cessionario del credito del conducente dell'auto FO FI, . Controparte_4
Infine, dopo due pagine di testimonianza generica, lo stesso ha affermato candidamente “a distanza di tre anni non Tes_2 ricordo tutti i particolari e potrebbe essere che sto facendo un discorso tutto mio”.
L'inattendibilità del teste è evidente come ha correttamente stigmatizzato dal Giudice di prime cure.
Anche la CTU, svolta dall'ing. nella causa civile Persona_3
R.G. 241/16 ed acquisita nel corso del giudizio di primo grado, è prova atipica che è stata correttamente acquisita e valutata dal primo Giudice quale elemento confermativo di un quadro probatorio già claudicante (comprendente un CID sottoscritto da conducente del veicolo che si è assunto la colpa esclusiva, CID tenacemente contestato da e deposizioni lacunose e non probanti di una dinamica cui i testi non hanno all'evidenza presenziato).
8 Invero, il CTU ing. ha, in primo luogo, dato conto di non Per_2 avere potuto visionare il FO SI (ovvero il terzo mezzo che si è assunto la responsabilità dei danni degli altri due che lo precedevano); ciò in quanto non gli è stato messo a disposizione;
che gli sono state fornite due fotografie in bianco e nero, del tutto inutili al fine di certificare se anche il FO SI presentava deformazioni sulla parte anteriore;
a pag. 12 della CTU si legge:
”le suddette immagini, di scarsa qualità, non consentono un'analisi tecnica puntuale in quanto, stante la stampa in bianco e nero, non permettono né di certificare né di negare la presenza di deformazioni sulla parte anteriore. Non è dato quindi sapere con certezza se fra il paraurti, il cofano motore e la calandra vi fossero quelle sprofilature che sembrerebbero scorgersi nelle fotografie ma che potrebbero essere riconducibili anche ad un gioco di luci e ombre non chiaramente distinguibili nelle fotografie avute a disposizione”; la richiesta del CTU di ricevere copia a colori di dette fotografie è rimasta inevasa.
Alla luce di quanto sopra, l'ing. a pagine 16 e 17 Persona_3 ha affermato: “Più difficile, vista l'assenza di dati inerenti le deformazioni del FO SI, è certificare o negare, sulla base di elementi tecnici oggettivi, che il furgone abbia effettivamente tamponato la FI con una energia tale da sospingerla contro la Honda con una velocità tale da provocarle i danni documentati fotograficamente”; ancora a pagina 19 della sua relazione, in punto di compatibilità, conclude dichiarando che “…non è peritalmente possibile né certificare né confutare il reale accadimento dell'evento attestando o meno quindi che l'autocarro abbia effettivamente tamponato la FO condotta dal sig. CP_4 proiettandola contro la Honda del sig. . Pt_1
Dall'esame della perizia in oggetto, sembra potersi ritenere provato soltanto che la FO FI di proprietà di Parte_2 ha tamponato la Honda JA di mentre non ha fatto Parte_1 ingresso nel giudizio una qualsivoglia prova che la causa del tamponamento del veicolo Honda JA ad opera della FO FI
9 sia imputabile ad un precedente tamponamento asseritamente posto in essere dal SI. CP_7
Infine, il dott. , nominato in questo giudizio dal Persona_4
Giudice di Pace, in relazione all'accertata invalidità permanente, ha ritenuto che non sia “congruamente dimostrata la genesi traumatica e la discendenza dall'evento in oggetto”. Conclusivamente, il quadro probatorio si compone di plurimi elementi, tutti non decisivi: il Modello CAI sottoscritto dal conducente del mezzo che si è assunto la colpa esclusiva, non opponibile all'assicurazione; prove per testi irrilevanti (quella del Carabiniere, comunque intervenuto dopo il fatto, verosimilmente
“costruita” al solo fine di conferire credibilità all'evento) ovvero non verosimili (quella del teste ); una CTU dinamica che, non Tes_2 avendo potuto visionare il FO SI o sue foto a colori non ha potuto dire se l'autocarro abbia effettivamente tamponato la FO condotta dal sig. proiettandola contro la Honda del sig. CP_4 ancora una CTU medico legale sulla persona di Pt_1 Pt_1
che manifesta dubbi sulla genesi traumatica delle lesioni che
[...]
assume, invece, di avere riportato nel sinistro per cui Parte_1
è causa.
Quindi, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto il quadro probatorio insufficiente ed ha respinto la domanda;
anche perché, in base al principio dell'onere della prova, era onere di Pt_1
fornire piena prova del sinistro secondo le allegazioni di cui
[...] in atto di citazione;
poiché la regola della ripartizione dell'onere della prova si traduce in regola di giudizio ne consegue che la prova carente o incerta resta a carico della parte che era onerata di fornirla.
Dal rigetto integrale dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di le spese si liquidano come da dispositivo in base al DM 55/2014 (e succ. mod.), scaglione indeterminabile basso, con riduzione del compenso per la fase di trattazione, fase consistita nella partecipazione a due udienze.
10
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] euro 4.100,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
LA SPEZIA, 24/11/2025 il giudice
Dott. Nella Mori
11
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori, nella causa n. 15/2022 R.G. promossa
DA
parte appellante Parte_1
Avv. Massimo Capozzolo
CONTRO
Controparte_1
parte appellata
Avv. Cristiana Feliziani
E
CP_2
parte appellata contumace
1 E
Controparte_3
parte appellata contumace ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui: parte appellante conclude come in foglio separato, allegato a verbale udienza del 17/10/2024; ha concluso come in comparsa di costituzione in appello. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Trattasi di appello avverso la sentenza n. 219/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni formulata da a seguito di un Parte_1 sinistro stradale avvenuto in Ortonovo in data 11/5/2015 tra l'auto di (FO FI tg EH704CY), nell'occasione Parte_2 condotta da , l'auto Honda JA tg DL004PN di Controparte_4 proprietà e condotta da e il furgone FO SI Tg. Parte_1
MH72VID di proprietà di e condotto da CP_2 [...]
(assicurato con compagnia estera, qui rappresentata CP_3 da Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza di primo e secondo grado.
2 Più in particolare la dinamica del sinistro descritta in citazione di primo grado di è la seguente: – Parte_1 Controparte_3 alla guida di FO SI tg MH72VID, assicurato Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. di proprietà di , CP_2 percorrendo via Aurelia, in Ortonovo, con direzione Massa- Sarzana, - non si avvedeva delle autovetture ferme in colonna al rosso semaforico ed andava a tamponare da tergo la FO FI (tg EH704CY) di proprietà di e condotta da Parte_2
che a causa della spinta ricevuta andava a Controparte_4 tamponare, a sua volta, l'autovettura che la precedeva, anch'essa ferma in colonna, modello Honda JA tg DL004PN, di proprietà e condotta da . Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 219/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace della Spezia sostenendone la violazione di legge, carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, erronea e parzialmente omessa valutazione delle risultanze istruttorie, erroneità in fatto ed in diritto e, conseguentemente, ha richiesto che venisse accertata la responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro oggetto di CP_3 CP_2 causa, con condanna dell' al risarcimento del CP_1 danno non patrimoniale sofferto dallo stesso e pari ad € Pt_1
7.227,03 oltre spese mediche, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
L'appellante ha dedotto:
• Che il Giudice di Pace nell'impugnata sentenza ha fatto riferimento a presunti accadimenti (in particolare altri sinistri antecedenti quello di causa in cui sarebbe stato coinvolto il mezzo di proprietà di uno dei convenuti) estranei al caso in esame senza spiegare per quale ragione veniva effettuato questo richiamo;
in particolare il riferimento è ad altro giudizio (241/2016 RG) definito da altro Giudice di Pace nel quale è emerso che il mezzo FO SI di proprietà di
[...]
e condotto da è stato coinvolto in altri sinistri CP_5 CP_3 per i quali sono stati redatti modelli CAI e gli autisti (anche diversi da ) si sono sempre assunti la colpa;
CP_3
3 • Che il giudicante di prime cure ha effettuato una erronea interpretazione ed applicazione della legge e delle risultanze istruttorie, laddove ha ritenuto che il modulo rodotto da parte attrice non potesse costituire prova né dell'avvenuto sinistro né della responsabilità di colui che l'ha assunta su di sè;
• Che non si comprende quale motivazione ha spinto il Giudice di Pace a ritenere le prove fornite dall'attore insufficienti, in particolare le testimonianze assunte;
• Che la Ctu tecnica redatta dall'ing. nel Per_2 procedimento RG n. 241/16 non ha espresso, come si legge invece nella sentenza impugnata, un giudizio negativo sulla dinamica e verificazione del sinistro e che a sua volta la Ctu medico legale non ha mai negato la verificazione dell'evento bensì si sarebbe limitato a dichiarare che non era nella sua competenza stabilire se quel sinistro ha avuto o meno una vis lesiva tale da determinare quelle lesioni;
• Che, in generale, il giudice di primo grado, non ha minimamente dato conto del percorso logico giuridico che lo ha portato alla decisione impugnata.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto la sentenza di primo grado sia succintamente motivata, la decisione è corretta e nulla osta acchè il Giudice di appello, confermandola, integri la motivazione del primo Giudice.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame: è infondato in quanto, contrariamente all'allegazione dell'appellante, il Giudice di primo grado ha spiegato chiaramente il perché ha fatto riferimento a sinistri diversi da quello in esame;
in particolare, il primo Giudice ha evidenziato che costituendosi, ha allegato e provato l'esistenza di altri sinistri avvenuti nell'arco di pochi mesi uno dall'altro (e rispetto a quello per cui è causa) in cui è stato
4 coinvolto il mezzo di proprietà del , condotto dal o CP_2 CP_3 da altro autista e che anche in tutti questi incidenti sono stati redatti dei modelli CAI in cui gli autisti del mezzo del (tra cui CP_2 lo stesso ) si sono assunti sempre la colpa senza battere CP_3 ciglio;
con tale richiamo il primo Giudice ha inteso indicare un elemento indiziario (unitamente ad altri elementi del suo iter motivazionale) a supporto della sua conclusione in punto di incertezza della prova circa la veridicità del sinistro per cui è causa (ovvero del fatto che i danni dell'auto del siano la Pt_1 conseguenza di sinistro verificatosi secondo le allegazioni di causa); è altresì documentato che compagnia Controparte_6 incaricata da i gestire il sinistro oggetto di causa) – ritenendo non genuini i sinistri (ben cinque in ristretto arco temporale) – ha provveduto a sporgere denuncia/querela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (cfr. documento n. 10 prodotto da n primo grado); anche questo è un elemento richiamato dal primo Giudice;
non è contestato in causa quanto si legge nella sentenza che ha definito il proc. 241/2016 RG circa il fatto che detta denuncia è stata archiviata per motivi in rito.
Per quanto concerne il secondo di gravame : è infondato in quanto è corretta la decisione del primo Giudice in punto di valore probatorio del CAI prodotto in causa (puntualmente contestato da invero, vuoi dal testo dell'art 143 d. lgv 209/2005 vuoi per consolidata giurisprudenza, quando un conducente, che non sia anche il proprietario, si assume la responsabilità del sinistro, la sua dichiarazione non vincola l'assicurazione, pur avendo valore tra le parti che hanno sottoscritto il CAI;
tale Constatazione può essere solo liberamente apprezzata dal Giudice, tenuto conto di altre emergenze processuali;
si rinvia, tra altre, a Cass. Civ., 4 aprile 2013, n. 8214 secondo cui “il modello C.A.I. è opponibile all'assicuratore qualora il responsabile del danno sia anche proprietario del veicolo, poiché litisconsorte necessario, mentre non lo è qualora il conducente non sia anche proprietario, poiché quest'ultimo è litisconsorte facoltativo”.
5 Peraltro, anche quando il modello CAI è sottoscritto dai conducenti-proprietari la dell'incidente Parte_3 produce nei confronti dell'assicurazione solo una presunzione relativa di veridicità in quanto ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr Ord. Cass. 25 gennaio 2024, n. 2438).
I motivi terzo, quarto e quinto sono da valutarsi congiuntamente in quanto con essi l'appellante contesta la valutazione dell'istruttoria operata dal primo Giudice: anche tali motivi sono infondati;
preliminarmente deve rilevarsi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra esse ci sono le prove assunte in altro giudizio), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio in corso e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Nel caso di specie i verbali delle testimonianze rese nella causa Rg n. 241/2016 hanno fatto regolare ingresso nel giudizio Rg n. 2197/2018 (Giudice di Pace) tramite la loro acquisizione da parte del Giudicante, su espressa richiesta della difesa di e Parte_1 così pure la CTU dinamica ricostruttiva svolta in quel giudizio;
la loro acquisizione era quantomai necessaria tenuto conto che i due giudizi avevano ad oggetto il medesimo sinistro (sebbene introdotti separatamente da diversi danneggiati); quindi, in mancanza di riunione tra i due giudizi, detta acquisizione ha consentito al secondo Giudice di utilizzare lo stesso materiale probatorio del Giudice che ha deciso per primo.
6 Ciò premesso questo giudice concorda con il primo Giudice sul fatto che le risultanze istruttorie non siano sufficientemente idonee a dimostrare che il danno lamentato dal sia derivato da un Pt_1 sinistro come descritto nel prodotto modello CAI.
In particolare l'agente , Carabiniere in servizio Testimone_1 presso la Caserma dei Carabinieri di Ortonovo, inviato sul luogo del sinistro dalla propria centrale operativa, presumibilmente chiamato dalle parti coinvolte nel sinistro, ha riferito di aver trovato, al momento del suo arrivo, i veicoli ancora in posizione post urto e che gli stessi non erano attaccati l'uno all'altro. Afferma che i veicoli furono rimossi in un secondo momento, ma di non ricordare se al suolo fossero rimasti residui dell'urto; è d'obbligo rilevare che è alquanto strano che nonostante fosse stato richiesto l'intervento dei Carabinieri, i soggetti coinvolti non hanno voluto la rilevazione del sinistro ma solo un aiuto alla compilazione del Cid;
che i Carabinieri siano stati “presumibilmente” chiamati dai soggetti coinvolti nel tamponamento discende logicamente dal fatto che, in relazione ad un sinistro così “composto”, senza l'evidenza di danni e di feriti, quindi, difficilmente percepibile (tre auto in fila, con autisti seduti all'interno ad aspettare), a nessun passante sarebbe venuto in mente di allertare le Forze dell'ordine; in effetti, mancava l'apparenza di qualsivoglia necessità ed urgenza di un loro intervento;
invece, l'intervento dei Carabinieri era di esclusivo interesse dei soggetti “incidentati” al solo fine di far fotografare da un autorevole soggetto terzo la “scena” poi descritta dal Carabiniere Rifredi, escusso a teste.
L'altro teste, tale , ha reso una testimonianza Testimone_2 decisamente lacunosa e poco attendibile, nella quale afferma di aver sentito un solo botto forte, a seguito del quale si sarebbe girato ed avrebbe visto i tre veicoli attaccati tra loro;
ciò contrasta con quanto emerso invece dalla testimonianza del carabiniere che ha affermato come i veicoli fossero staccati tra loro;
Tes_1 curioso, poi, il fatto che nessuna delle persone convolte sia scesa dalla macchina per parlare con il (che pareva mostrare Tes_2
7 interesse verso di loro), pur non essendosi fatti male, come affermato dallo stesso . Il teste ha, poi, Tes_2 Tes_2 affermato di aver passato in rassegna tutti i veicoli (ma non riferisce di alcun danno) e di aver fornito nome e cognome solo al conducente del primo mezzo (secondo il CAI, il;
condotta Pt_1 anch'essa strana tenuto conto che nessuno dei conducenti – da lui asseritamente non conosciuti - mostrava di volersi intrattenere con lui;
peraltro, non si spiega come il possa essere stato Tes_2 contattato dal proprietario del veicolo “di mezzo” (poi cedente il credito all'autofficina) per rendere testimonianza nella causa rg 241/2016; anche perché il ha riferito di essere stato Tes_2 rintracciato da parte del avendolo incontrato casualmente Pt_1 al supermercato, un anno dopo il sinistro (riconoscendosi dopo essersi visti qualche minuto nel contesto sopra descritto: Pt_1 seduto in auto e , al finestrino); che in tale incontro il Tes_2 avrebbe chiesto il suo aiuto perché non era stato risarcito;
Pt_1 in realtà il è stato citato a teste nella diversa causa ove Tes_2 ha agito il cessionario del credito del conducente dell'auto FO FI, . Controparte_4
Infine, dopo due pagine di testimonianza generica, lo stesso ha affermato candidamente “a distanza di tre anni non Tes_2 ricordo tutti i particolari e potrebbe essere che sto facendo un discorso tutto mio”.
L'inattendibilità del teste è evidente come ha correttamente stigmatizzato dal Giudice di prime cure.
Anche la CTU, svolta dall'ing. nella causa civile Persona_3
R.G. 241/16 ed acquisita nel corso del giudizio di primo grado, è prova atipica che è stata correttamente acquisita e valutata dal primo Giudice quale elemento confermativo di un quadro probatorio già claudicante (comprendente un CID sottoscritto da conducente del veicolo che si è assunto la colpa esclusiva, CID tenacemente contestato da e deposizioni lacunose e non probanti di una dinamica cui i testi non hanno all'evidenza presenziato).
8 Invero, il CTU ing. ha, in primo luogo, dato conto di non Per_2 avere potuto visionare il FO SI (ovvero il terzo mezzo che si è assunto la responsabilità dei danni degli altri due che lo precedevano); ciò in quanto non gli è stato messo a disposizione;
che gli sono state fornite due fotografie in bianco e nero, del tutto inutili al fine di certificare se anche il FO SI presentava deformazioni sulla parte anteriore;
a pag. 12 della CTU si legge:
”le suddette immagini, di scarsa qualità, non consentono un'analisi tecnica puntuale in quanto, stante la stampa in bianco e nero, non permettono né di certificare né di negare la presenza di deformazioni sulla parte anteriore. Non è dato quindi sapere con certezza se fra il paraurti, il cofano motore e la calandra vi fossero quelle sprofilature che sembrerebbero scorgersi nelle fotografie ma che potrebbero essere riconducibili anche ad un gioco di luci e ombre non chiaramente distinguibili nelle fotografie avute a disposizione”; la richiesta del CTU di ricevere copia a colori di dette fotografie è rimasta inevasa.
Alla luce di quanto sopra, l'ing. a pagine 16 e 17 Persona_3 ha affermato: “Più difficile, vista l'assenza di dati inerenti le deformazioni del FO SI, è certificare o negare, sulla base di elementi tecnici oggettivi, che il furgone abbia effettivamente tamponato la FI con una energia tale da sospingerla contro la Honda con una velocità tale da provocarle i danni documentati fotograficamente”; ancora a pagina 19 della sua relazione, in punto di compatibilità, conclude dichiarando che “…non è peritalmente possibile né certificare né confutare il reale accadimento dell'evento attestando o meno quindi che l'autocarro abbia effettivamente tamponato la FO condotta dal sig. CP_4 proiettandola contro la Honda del sig. . Pt_1
Dall'esame della perizia in oggetto, sembra potersi ritenere provato soltanto che la FO FI di proprietà di Parte_2 ha tamponato la Honda JA di mentre non ha fatto Parte_1 ingresso nel giudizio una qualsivoglia prova che la causa del tamponamento del veicolo Honda JA ad opera della FO FI
9 sia imputabile ad un precedente tamponamento asseritamente posto in essere dal SI. CP_7
Infine, il dott. , nominato in questo giudizio dal Persona_4
Giudice di Pace, in relazione all'accertata invalidità permanente, ha ritenuto che non sia “congruamente dimostrata la genesi traumatica e la discendenza dall'evento in oggetto”. Conclusivamente, il quadro probatorio si compone di plurimi elementi, tutti non decisivi: il Modello CAI sottoscritto dal conducente del mezzo che si è assunto la colpa esclusiva, non opponibile all'assicurazione; prove per testi irrilevanti (quella del Carabiniere, comunque intervenuto dopo il fatto, verosimilmente
“costruita” al solo fine di conferire credibilità all'evento) ovvero non verosimili (quella del teste ); una CTU dinamica che, non Tes_2 avendo potuto visionare il FO SI o sue foto a colori non ha potuto dire se l'autocarro abbia effettivamente tamponato la FO condotta dal sig. proiettandola contro la Honda del sig. CP_4 ancora una CTU medico legale sulla persona di Pt_1 Pt_1
che manifesta dubbi sulla genesi traumatica delle lesioni che
[...]
assume, invece, di avere riportato nel sinistro per cui Parte_1
è causa.
Quindi, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto il quadro probatorio insufficiente ed ha respinto la domanda;
anche perché, in base al principio dell'onere della prova, era onere di Pt_1
fornire piena prova del sinistro secondo le allegazioni di cui
[...] in atto di citazione;
poiché la regola della ripartizione dell'onere della prova si traduce in regola di giudizio ne consegue che la prova carente o incerta resta a carico della parte che era onerata di fornirla.
Dal rigetto integrale dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di le spese si liquidano come da dispositivo in base al DM 55/2014 (e succ. mod.), scaglione indeterminabile basso, con riduzione del compenso per la fase di trattazione, fase consistita nella partecipazione a due udienze.
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PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] euro 4.100,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
LA SPEZIA, 24/11/2025 il giudice
Dott. Nella Mori
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