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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1290 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso l'ordinanza n. 5209/2023 Rep. del 28.09.2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica tra
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in _1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Gaetano Caputo, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Bari al Lungomare Starita n. 6
APPELLANTE
CONTRO
e in qualità di eredi di , Controparte_1 P_ CP_3 Persona_1 rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'avv. Fabio Bagnulo, presso il cui studio, in
Santeramo in Colle alla via Mercadante n. 27, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto il 17.04.2014 dinanzi al Tribunale di Bari, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza alla , in persona del l.r.p.t., _1 [...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1….accertare e dichiarare Controparte_4
l'inadempimento contrattuale dell' in occasione del ricovero del sig. presso Pt_2 Persona_1
l'Ospedale di Putignano e Noci;
per l'effetto 2. Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per la Pt_2 Per_ caduta del sig. avvenuta il giorno 25/12/2008 presso il reparto del nosocomio di Noci, nonché per le conseguenze dirette e connesse alla caduta, compresa la paresi dello Spe dx e le piaghe da decubito;
3. Per
l'effetto condannare l' al risarcimento danni, patrimoniali e non, ad una somma non inferiore ad Pt_2
1 € 82.396,00 (secondo le stime e valutazioni del perito medico di parte, di cui: 18% invalidità permanente,
60 giorni per inabilità totale, 120 giorni per invalidità temporanea al 50%, con l'aumento personalizzato del danno), oltre il danno estetico per esiti cicatriziali, nonché danno morale, da vita di relazione, che saranno liquidati anche ed all'occorrenza in via equitativa, oltre spese legali per la procedura 696 bis c.p.c. per € 800, spese di relativa CTU per € 471,00, spese di ricovero presso il per € Controparte_5
2.73,98 (giusta lettera di sollecito in allegato), spese per procedimento ATP ex art. 696 bis € 704,81; spese per CTP € 1.200,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione da dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quell'altra misura maggiore che sarà ritenuta congrua e di giustizia all'esito del procedimento contenzioso.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, con Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: in data 03/12/08 era stato ricoverato presso il nosocomio di Putignano con diagnosi di ingresso “frattura pertrocanterica scomposta femorale dx”, per una caduta accidentale avvenuta per strada ad;
-il 11/12/08 veniva CP_5 eseguita trazione transcheletrica dell'arto inferiore destro ed il successivo 15/12/08, in condizioni di anestesia generale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico “di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare in titanio atn con vite di bloccaggio statico distale” all'arto inferiore destro;
- in data 23.12.2008 veniva dimesso dal nosocomio di Putignano con la diagnosi di “frattura sezione subtrocanterica femore destro” e la segnalazione delle seguenti patologie concomitanti/complicanze: anemia, dipendenza da alcol, epatite cronica, disturbo depressivo, con la raccomandazione, contenuta nella lettera di dimissione, di “divieto di carico sull'arto inferiore destro [...]” nonché ulteriore monito che “il paziente ha disatteso le indicazioni dei sanitari Ortopedici ed ha assunto autonomamente la posizione eretta ed ha deambulato”; -trasferito presso l'Ospedale di Noci, veniva accettato con la diagnosi “Esiti di frattura collo femorale destro in pz. con epatopatia alcol correlata” e nel relativo piano diagnostico, nella sezione relativa alla “lista problemi” veniva anche specificata l'ulteriore patologia della “sindrome depressiva”; -il diario clinico del nosocomio di Noci, al giorno 25 dicembre 2008, riportava “Caduta accidentale mentre il paziente voleva recarsi in bagno[…]”; - il
27.12.2008 veniva trasferito presso il reparto di ortopedia di Putignano, ove veniva disposto il ricovero urgente in considerazione della diagnosi di “Ri-frattura post-sottotrocanterica femore Per_ destro”, e solo il 30/12/2008 al veniva confezionato l'apparecchio gessato pelvimalleolare;
-il
05 gennaio 2009 veniva dimesso per una lungodegenza presso la Struttura Complessa di
Medicina Interna di Gioia del Colle, dove rimaneva sino al 2 febbraio 2009, allorquando veniva trasferito presso il , per proseguire le cure riabilitative, sino Controparte_6 al giorno 19 settembre 2009 quando decideva di dimettersi;
- le successive visite specialistiche avevano evidenziato “segni di sofferenza assono-demielinizzante del peroneo di destra, segni di sofferenza Per_ muscolare neurogena con fenomeni di sprouting”; -a seguito di visita medico-legale sul il CTP aveva concluso che la condotta colposa del personale del reparto di Medicina Interna di Noci aveva prodotto una inabilità temporanea di 180 giorni (già decurtata del tempo medio di riparazione e riabilitazione delle fratture persottotrocanteriche trattate con mezzi di sintesi), di
2 cui 60 totale e 120 parziale, e un danno biologico permanente del 18% per gli esiti cicatriziali e l'ipotonotrofismo non recuperabile dell'arto inferiore destro, nonché per la paresi dello SPE;
- a seguito di procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato l'esistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal Per_ in seguito alla caduta e la condotta imperita dei sanitari del nosocomio di Putignano e Noci rispetto alla paresi dello Pt_3
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza della domanda e, in ogni caso, Pt_2 al fine di evitare l'alea del giudizio, dichiarava di accettare le conclusioni della CTU espletata nel corso dell'ATP in relazione alla quantificazione dei danni. Per_ In corso di causa, a seguito del decesso del avvenuto il 22.11.2014, si costituivano per la prosecuzione del giudizio , e , in qualità di eredi, Controparte_1 P_ CP_3 rispettivamente moglie e figlie del de cuius, che riproponevano le domande azionate dall'originario ricorrente.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e disposta nuova CTU medico-legale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27.09.2023, pubblicata il 28.09.2023, il Tribunale di Bari così statuiva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento Pt_2 in favore di , e quali eredi legittime di Controparte_1 P_ CP_3 Controparte_4 dell'importo di euro 46.012,50 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna la alla refusione delle spese di lite del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in euro Pt_2
764,87 a titolo di esborsi documentati, comprensivi delle spese di CTU, ed in euro 1.528,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna la alla refusione delle spese del giudizio di merito che liquida in euro 450,00 per Pt_2 esborsi documentati ed in euro 2.905,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico della le Pt_2 spese di CTU come liquidate con decreto del 20.6.2017.”.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello la , in persona del l.r.p.t., _1 chiedendone la riforma, per i motivi di seguito esposti e, per l'effetto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ - in accoglimento del primo motivo di appello, riformare il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare la responsabilità della nel danno, nella misura del 60%;- in _1 via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto del primo motivo, riformare la liquidazione del danno in favore delle tre eredi, in applicazione delle tabelle Milanesi 2021 di premorienza, ovvero, in alternativa, in applicazione del conteggio contenuto in Cass. n. 41933/2021; salva l'adozione di nuove modalità di calcolo nel corso del giudizio;
- in ogni caso, riformare la condanna alle spese di lite e di CTU in primo grado;
- vinte le spese di lite del presente grado di giudizio”.
Costituitesi in giudizio, , e hanno contestato la Controparte_1 P_ CP_3 fondatezza dell'appello, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- rigettare integralmente l'appello perché inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto2-
3 confermare l'impugnata ordinanza resa dal Tribunale di Bari 3- con vittoria del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto che nessuna delle parti ha depositato gli scritti conclusivi.
Il Tribunale, richiamate le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ha ritenuto l'esclusiva Per_ responsabilità della struttura sanitaria, per la caduta del in ambiente ospedaliero, per non aver adeguatamente sorvegliato il paziente e per aver omesso la predisposizione di misure preventive di contenimento, nonostante le pregresse condizioni di salute in cui lo stesso versava, emergenti dalle cartelle cliniche, non ravvisando il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, invocato dalla convenuta. Quanto al danno risarcibile iure hereditatis, ha riconosciuto il danno biologico da inabilità temporanea e da invalidità permanente, nella misura accertata dai CTU (sia in sede di ATP che di merito), oltre al danno da sofferenza morale, per la cui liquidazione ha fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2021, con esclusione di ogni aumento per personalizzazione. Sulla somma quantificata all'attualità non ha riconosciuto gli interessi compensativi, ritenendo che la somma rivalutata, in assenza di prova contraria, ricomprende il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario. Ha regolato le spese di lite e CTU, del procedimento per ATP e del giudizio di merito, secondo soccombenza, ponendole a carico della . _1 Per_
1.Avverso la declaratoria di responsabilità piena della nella caduta del _1
Con il primo motivo la ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui l'ha condannata al _1 risarcimento pieno del danno, quale conseguenza della declaratoria di esclusiva responsabilità nella caduta, anziché rigettare la domanda o, in subordine, ripartire la responsabilità al 60% in Per_ capo alla ed al 40% in capo al come ritenuto nella CTU espletata in sede di ATP. _1
Parte della motivazione impugnata: «rilevato che:- al momento del ricovero presso il nosocomio di
Putignano e di Noci il paziente veniva inquadrato come soggetto con problematiche di natura comportamentale e psichica in quanto affetto da: disturbo depressivo;
psicosi alcolica;
etilismo cronico;
epatopatia cronica;
- nonostante il quadro clinico di riferimento non veniva disposta dai sanitari dell'Ospedale di Noci una adeguata vigilanza del paziente né veniva attuata la predisposizione di mezzi di contenimento quali sbarre e spondine;
- elementi utili ad evidenziare la necessità di adottare le predette misure, in epoca anteriore alla caduta, si ravvisano non solo dalla diagnosi previamente riportata, ma dallo Per_ stesso contenuto delle cartelle cliniche in atti che danno atto della condotta assunta dal in sede di ricovero: “(…)il 12.12.2008; …h 21 il pz ha fumato in camera, nonostante il nostro divieto, … 15.12.2008;
… per tutta la notte ha smaniato chiedendo gli antidolorifici e le gtt di EN, somministrato placebo (fis.) perché già somministrati precedentemente. Il pz ha tenuto x tutto il turno l'arto operato piegato in posizioni non adeguate (arto inf. in posizione yoga), 16.12.2008; h 15 il pz ha l'arto operato in posizione non adeguata, 17.12.2008; il pz viene sorpreso in camera mentre dorme con una sigaretta accesa in mano. Le sigarette gli vengono requisite …, 21.12.2008; h 11 il pz si è alzato solo dal letto e ha deambulato per circa
4 3 metri … h 17 il pz si è alzato da solo x andare in bagno, ha deambulato fino al letto dell'altro pz...”;
…omissis …- gli esiti della indagine peritale espletata nel corso del giudizio di merito sono, nei fatti, sovrapponibili a quelli raggiunti dalla dott.ssa CTU nominata nel procedimento di accertamento Per_2 tecnico preventivo;
- non è ravvisabile nel caso di specie l'invocato concorso del danneggiato nella causazione dell'evento; le pregresse condizioni in cui versava il paziente ( disturbo depressivo, psicosi alcolica, etilismo cronico, epatopatia cronica, alcolica) e le condotte da questi poste in essere in epoca precedente alla caduta
– quali la deambulazione nonostante il divieto di carico ed il fumo nella stanza di degenza - avrebbero dovuto indurre i sanitari del nosocomio di Noci ad adottare, sin dal ricovero ospedaliero, misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi dell'evento che si presentava altamente probabile;
- si riscontra, sulla scorta della enunciata ricostruzione, la colpa della convenuta a cui deve integralmente addebitarsi
l'occorso avendo avuto a disposizione plurimi elementi atti ad evidenziare la necessità di porre il paziente in uno stato di costante sorveglianza e contenimento».
Lamenta l'appellante che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU dr ha ascritto Per_3 Part alla a responsabilità esclusiva della caduta, anziché rilevarne solo la corresponsabilità, come ritenuto dal CTU dell'ATP dott.ssa , in quanto la caduta è stata causata dal Per_2 Part comportamento del paziente, che la on poteva contenere in alcun modo.
Deduce che le annotazioni contenute nella cartella clinica del reparto di Ortopedia di Putignano Per_ erano sintomatiche di un comportamento del non rispettoso del luogo, degli altri degenti e Per_ dei sanitari, e che, nonostante la conoscenza dei problemi comportamentali del i sanitari del reparto di Medicina Interna di Noci potevano soltanto sorvegliare il paziente;
non trattandosi di un paziente psichiatrico da “contenere”, nemmeno vigeva il divieto di deambulazione, bensì solo Per_ di carico dell'arto operato. Evidenzia, inoltre, che il di anni 61 al ricovero, era capace di intendere e di volere ed aveva piena mobilità e motilità, cosicché l'addebito rivolto dal CTU dott.
di non aver adoperato spondine del letto in ferro è irrilevante, atteso che il soggetto, Per_3 capace e dotato di forza nelle braccia, poteva con facilità abbassare le spondine. Infine, la caduta avveniva mentre si stava recando in bagno per soddisfare un bisogno fisiologico, non essendo portatore di catetere, in assenza di indicazioni terapeutiche in tal senso.
È pertanto da escludersi la piena responsabilità della struttura sanitaria per la caduta accidentale del paziente, il quale godeva di uno stato di salute compatibile con la deambulazione autonoma, sebbene con divieto di carico dell'arto operato.
Pertanto, contrariamente a quanto concluso dal CTU dott. e recepito dal Tribunale, la Per_3 Per_ mancata adeguata sorveglianza da parte dei sanitari consisteva nell'evitare che il fumasse in corsia o che tenesse l'arto in posizione errata quando allettato o, ancora, che camminasse Per_ appoggiando a terra il piede dell'arto operato;
il non era ricoverato in un reparto psichiatrico, né doveva essere legato al letto e, quand'anche fosse stato ricoverato in un letto con sbarre di ferro, era in grado di abbassarle autonomamente, o comunque di scavalcarle con facilità. Sotto altro profilo, sostiene l'appellante che il prolungato allettamento di qualsiasi paziente in grado di muoversi autonomamente e di deambulare è foriero di piaghe da decubito, verificatesi nel corso
5 Per_ del successivo ricovero. In conclusione, i sanitari che avevano in cura il on sono responsabili per la sua caduta accidentale mentre intendeva andare in bagno, se non nella percentuale del 60% indicata dalla dott.ssa nella sua perizia in ATP, che addossava comunque alla struttura Per_2 sanitaria un obbligo di sorveglianza dei pazienti.
L'appellante chiede pertanto che, in accoglimento del motivo, venga statuita una responsabilità della struttura sanitaria al 60%, come da relazione del CTU in ATP.
Deve preliminarmente prendersi atto che, nonostante nella esposizione del motivo l'appellante paia talvolta instare per la negazione di qualsiasi responsabilità nella verificazione della caduta del 25.12.2008, a ben vedere, dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nella parte finale Part espositiva del motivo, emerge come, con il primo motivo di gravame, la ira ad ottenere una riforma dell'ordinanza, laddove le addebita la esclusiva responsabilità e non riconosce una corresponsabilità del paziente, nella misura del 40%, come da CTU della dott.ssa . Per_2
Dunque, l'ordinanza è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato che sussiste una Part responsabilità della ella causazione dell'evento dannoso. Ne discende che, nello scrutinare il detto motivo, la Corte deve valutare se, sulla base delle risultanze processuali, possa ravvisarsi Per_ una responsabilità concorrente del una volta acclarato, come detto, che sussiste una responsabilità della . _1
Tanto premesso, è infondata l'eccezione, sollevata dalle appellate, di inammissibilità del motivo che, dissimulando una controdeduzione alla relazione peritale disposta dal Tribunale, avrebbe potuto essere formulata solo in primo grado, in sede di osservazioni, con conseguente compito del CTU di rispondere e prendere posizione sulle contestazioni di natura tecnica.
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, anche se di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. civ. sez. un. 5624/2022; conf., di recente, Cass. civ. sez. I, 18/09/2024, n.25109).
I rilievi dell'appellante, così come esposti nell'impugnazione, sono ammissibili e, nel merito, fondati.
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, trovando la propria fonte in un formale contratto concluso fra il degente e la struttura stessa al momento della sua presa in carico.
La responsabilità della struttura sanitaria è quindi una responsabilità da inadempimento e sussiste sia quando venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto, sia quando venga dedotto l'inadempimento di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto
6 proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al c.d. contratto di spedalità (da ult. Cass., ord. n. 7074 del 15/03/2024).
Il contratto di ricovero produce, a norma dell'art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che egli possa causare danni o subirne (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 11 novembre 2020, n. 25288; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10832; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997). La mera circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331).
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza e prevenzione variano in funzione delle circostanze del caso concreto.
Il Ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado, dott. le cui conclusioni sono Per_3 Per_ state recepite nell'ordinanza appellata, ha accertato che le lesioni riportate dal il 25.12.2008
(rifrattura persottotrocanterica del femore destro con successiva paresi del nervo peroneo di destra) sono in rapporto causale con la condotta colposa di grado lieve del personale Per_ dell' in quanto il “al momento dell'accettazione in reparto, era stato inquadrato Parte_4 come soggetto con problematiche di natura comportamentale e psichica;
elementi, quindi, noti e sottovalutati dagli operatori sanitari del predetto nosocomio, nonostante ciò, non fu adeguatamente sorvegliato dal personale sanitario e parasanitario preposto né si provvide all'adozione di adeguati mezzi di Per_ contenzione fisica per il letto (per esempio sbarre, spondine). Nel caso particolare, il sig. in quanto paziente con problematiche di natura comportamentale e turbe psichiche, con divieto assoluto di carico dell'arto operato, avrebbe potuto e dovuto essere contenuto da apposite sbarre di protezione al fine di impedirne cadute involontarie;
inoltre, avrebbe potuto e dovuto essere sorvegliato maggiormente di altri pazienti meno problematici, con necessità di vigile controllo durante i suoi spostamenti all'interno Per_ della struttura nosocomiale. La caduta del sig. all'interno dell'ospedale di Noci avrebbe potuto essere evitata ponendo in essere le doverose cautele del caso”.
Ciò posto, non si può escludere la rilevanza della condotta del paziente nella causazione del danno. Ai sensi dell'art. 1227 c.c., se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono Per_ derivate. È evidente che nel caso di specie il era ben consapevole di non dover deambulare e fare carico sull'arto inferiore destro. Una tale situazione avrebbe dovuto suggerire, a un soggetto capace di intendere e volere, a conoscenza delle proprie limitazioni, di richiedere assistenza o comunque di non muoversi senza precauzioni o l'ausilio del personale, anche facendone espressa richiesta, alla luce dei precedenti richiami ricevuti dal personale sanitario.
Al riguardo, deve sottolinearsi che, nonostante i problemi di psicosi alcolica e di depressione e, Per_ dunque, le problematiche di natura comportamentale e psichica, il seppure soggetto fragile, era capace di intendere e volere (cfr. risultanze cartella sociale del 06.02.2009) e, dunque, di autodeterminarsi.
7 Per_ La caduta è derivata da una condotta imprudente del
Nonostante le intemperanze ed i comportamenti tenuti precedentemente dal paziente, non poteva pretendersi dalla struttura sanitaria un'assistenza continua ed una sorveglianza permanente;
inoltre, tenuto conto delle modalità della caduta, non può avere rilievo decisivo il fatto che il letto non fosse stato dotato di spondine o sbarre, che il paziente ben avrebbe potuto scavalcare (attesa la tendenza a tenere comportamenti intemperanti), con il rischio di cadute e conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente verificatesi. Per_ Assume rilevanza pregnante, al riguardo, la circostanza che il non cadeva dal letto, o mentre si trovava sul letto (sicchè non si verte in ipotesi di caduta involontaria dal letto) ma dopo che egli, volontariamente, si alzava e scendeva dal letto, sicché, tenuto conto delle modalità della caduta, deve escludersi che sponde o sbarre fossero idonee ad evitarla. Per_ Inoltre, la caduta si verificava mentre il camminava per andare in bagno e, dunque, autonomamente, decideva di recarsi in bagno, senza tuttavia chiamare il personale sanitario e chiederne l'ausilio. Al riguardo, va sottolineato che il ricorrente non aveva mai dedotto di aver chiesto l'intervento del personale sanitario per andare in bagno (al fine di evitare il carico sull'arto operato).
In definitiva, deve ravvisarsi il comportamento colposo del danneggiato che, nonostante le prescrizioni imposte dal personale sanitario, che gli aveva prescritto il divieto di carico sull'arto operato e più volte lo aveva richiamato per i suoi comportamenti non adeguati, aveva ritenuto nuovamente di disattendere le prescrizioni e, volontariamente, di camminare da solo. Nè tale
Per_ concorso colposo può essere escluso dalle concomitantie condizioni di salute del pure segnalate in cartella clinica, che tuttavia non escludevano la sua capacità di intendere e volere. Se
Per_ è vero che le anomale condotte tenute dal in epoca precedente alla caduta avrebbero dovuto indurre il personale sanitario ad una vigilanza più intensa ed assidua, non può tuttavia ritenersi
Per_ che lo stato del mponesse una vigilanza “ad personam” del personale della struttura pubblica, continua, 24 ore su 24, davvero inesigibile. Sotto altro profilo, tenuto conto delle concrete modalità della caduta (non dal letto, ma mentre il paziente camminava per recarsi in bagno) e dei
Per_ pregressi comportamenti dal tenuti, inosservanti delle prescrizioni impostegli, deve escludersi che la predisposizione di misure di contenimento del letto (spondine e sbarre) avrebbe verosimilmente impedito l'evento, ove si consideri che, come evidenziato dallo stesso CTU dott.
detti sistemi sono finalizzati ad evitare cadute involontarie dal letto. Per_3
Nella determinazione della quota di corresponsabilità della incide la condotta colposa _1 ravvisata dal CTU sotto un diverso profilo, laddove ha evidenziato che “la nuova frattura fu trattata conservativamente con gesso pelvi podalico durante il successivo ricovero presso l'ospedale di Putignano, che comportò una immobilizzazione prolungata con divieto di carico ed ulcere da decubito di cui quella a livello del ginocchio destro fa supporre che la comparsa successiva di una paresi dello SPE di destra sia stata determinata da una compressione del gesso sulla porzione prossimale del perone destro. Tale iperpressione potrebbe essere stata causata a sua volta da un errato rinforzo del gesso parzialmente lacerato in data
8 29/01/2009 che, piuttosto, andava rimosso e rinnovato, tant'è che fino ad allora alcuna sofferenza a carico Per_ dello SPE era mai stata rilevata dai sanitari che avevano in cura il sig. .
In conclusione ritiene la Corte che, alla luce di quanto finora osservato, vadano condivise le conclusioni rassegnate dal CTU dott. , secondo la quale “un 40% della responsabilità, sia Per_2 della caduta che della cattiva manutenzione del gesso che provocò per compressione la sofferenza neurogena Per_ del nervo peroneale destro, è del signor che al momento dei fatti era capace di intendere e di volere quindi era perfettamente in grado di comprendere quelle che erano le sue le disposizioni ed i divieti dei Per_ sanitari relativi al suo stato di salute. Divieti che signor eluse costantemente”.
2.Omessa valutazione della c.d. premorienza del soggetto danneggiato.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte liquidativa del danno, avendo Per_ il Tribunale liquidato il danno biologico permanente in favore delle eredi come se il fosse ancora in vita.
Parte della motivazione impugnata: “ritenuto debba procedersi alla liquidazione del danno patito dal Per_ allorquando era in vita facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica – criterio condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass.
22/12/2011 n. 28290); ritenuto vada, inoltre, utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2021 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795); considerato che al momento dell'evento aveva 61 anni e che, dunque, debba liquidarsi a titolo di IP la somma già Controparte_4 attualizzata pari ad euro 33.885,00 (di cui euro 26.066,00 a titolo di danno biologico ed euro 7.819,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva), mentre, a titolo di ITT, la somma attualizzata pari ad euro
5.445,00 ed, a titolo di ITP al 50%, l'importo attualizzato pari ad euro 6.682,50”.
Deduce l'appellante che, nel caso in cui il danneggiato muoia, prima di ottenere il risarcimento, per cause non imputabili al sinistro subito, il risarcimento del danno permanente è ontologicamente in contrasto con la perdita della vita, come chiarito dalla Suprema Corte. In detti casi il danno va calcolato sul numero di anni effettivamente vissuti dal momento del sinistro, in modo da ancorare la liquidazione al dato concreto e certo del tempo effettivo in cui la vittima è rimasta in vita (c.d. danno biologico intermittente).
Per la liquidazione di detto danno, l'appellante invoca le tabelle del Tribunale di Milano sul danno biologico intermittente o danno c.d. da premorienza o, in subordine, i criteri dettati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 41933/2021. In ogni caso, deduce l'appellante, il danno non può essere risarcito nella misura piena indicata dal primo Giudice.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Deve preliminarmente darsi atto che l'ordinanza non è stata impugnata nella parte in cui:
-ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 14%;
9 -ha quantificato il danno da ITT nella somma (attualizzata al settembre 2023) di € 5.445,00 ed a titolo di ITP al 50%, nell'importo di € 6.682,50;
-ha riconosciuto il danno da sofferenza soggettiva (liquidato in € 7.819,00);
-non ha riconosciuto alcuna personalizzazione;
-non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulla somma liquidata in moneta attuale, dall'evento dannoso alla data della sentenza.
Su tali statuizioni si è pertanto formato il giudicato.
Risulta dagli atti che decedeva il 22.11.2014. Persona_1 Per_ Poiché il decesso del non è stato posto dalle eredi in correlazione con la patologia derivata dalla malpractice medica, si è verificata un'ipotesi di c.d. premorienza, che viene in rilievo nella liquidazione del danno biologico permanente.
La liquidazione deve dunque avere ad oggetto il cd. danno da premorienza, tenuto conto della Per_ data dell'evento dannoso, 25.12.2008, e della data in cui è intervenuto il decesso del
22.11.2014. Per_ All'epoca del fatto dannoso il (nato il [...]) aveva 61 anni ed è deceduto a 67 anni.
In tema di danno da premorienza, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del de cuius
"iure successionis" va calcolato in base alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
E' consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass. n. 13723\2022; Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
23739/2011; Cass. n. 13331/2015; Cass. n. 4551/2019; Cass. n. 41933/2021).
Per ciò che attiene alla concreta applicazione del detto principio, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso dalla Corte Suprema con la pronuncia n. 41933\2021.
Si osserva, da parte della S. C., che "..ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità..".
La S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di
10 un valore economico decrescente nel corso del tempo, evidenziando che una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
In sostanza, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, quasi sei anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.
Gli anni nei quali il danneggiato è sopravvissuto col suo carico di invalidità non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi sei anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo (arg. da Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29832).
Il principio applicativo del criterio di proporzionalità è stato, da ultimo, ribadito dalla S.C., secondo la quale “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente
e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Giova precisare che il criterio proporzionale vale solo per il danno biologico (c.d. dinamico- relazionale) e non per la componente del danno morale.
Per questa, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico- relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita (Cass. civ. sez. VI, 13/04/2022, n.12060).
Facendo applicazione dei principi esposti, il danno va pertanto liquidato nei termini che seguono.
Dividendo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di danno biologico, € 26.066,00, per 15 (=82-
67; tenuto conto che al momento del sinistro aveva 61 anni ed ipotizzando un'aspettativa di vita media per gli uomini di 82 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro) si ottiene l'importo di € 1.737,73 che, moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'evento dannoso (2008-2014), porta alla somma complessiva pari a € 10.462,38.
Il danno biologico permanente che spetta alle eredi del danneggiato è pari pertanto ad € 10.462,38.
11 Alle eredi del danneggiato spetta poi la somma di euro 7.819,00 corrispondente al c.d. danno morale, come liquidata dal primo giudice, e la somma di € 12.127,5 per l'inabilità temporanea, posta risarcitoria liquidata dal Tribunale senza rilievi delle parti sul punto. Per_ Il complessivo danno patito dal ammonta dunque ad € 30.408,88. Detto importo deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa del danneggiato (40%), sicchè alle appellate va riconosciuta la somma finale di € 18.245,32.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.
11423\2016; Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della prevalente responsabilità della nella determinazione del danno, ed il conseguente _1 parziale accoglimento della domanda risarcitoria di , e Controparte_1 CP_3 [...]
per un importo notevolmente inferiore alla iniziale richiesta, la va condannata P_ _1 al pagamento della metà delle spese processuali del primo grado ( ivi compresa la fase di ATP) e del secondo grado di giudizio, con compensazione della residua metà, giustificata dal riconoscimento di una concorrente responsabilità del danneggiato e dal notevole ridimensionamento del quantum preteso. I compensi vanno liquidati nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/2002, in base al decisum, tenuto conto della attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ATP e CTU vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , e Controparte_1 P_
, avverso l'ordinanza rep. n. 5209/2023 del 27/28.9.2023, emessa dal Tribunale di Bari, CP_3 in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la responsabilità dell nella misura del 60% e, per l'effetto, condanna la _1 _1
[...
, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , e Controparte_1 P_ [...]
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, della CP_3
12 complessiva somma di € 18.245,32, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
2) compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna la alla rifusione, in _1 favore delle appellate, della residua metà, che liquida, nella misura già ridotta:
a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in € 116,5 per esborsi (escluse le spese di CTU) ed € 638,80 per compensi professionali;
b) per il primo grado di giudizio in € 225,00 per esborsi ed € 1.773,00 per compensi professionali;
c) per il presente grado di appello in € 1.988,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU, ivi compresa quella espletata in fase di ATP, definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 19 marzo
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
13
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1290 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso l'ordinanza n. 5209/2023 Rep. del 28.09.2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica tra
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in _1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Gaetano Caputo, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Bari al Lungomare Starita n. 6
APPELLANTE
CONTRO
e in qualità di eredi di , Controparte_1 P_ CP_3 Persona_1 rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'avv. Fabio Bagnulo, presso il cui studio, in
Santeramo in Colle alla via Mercadante n. 27, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto il 17.04.2014 dinanzi al Tribunale di Bari, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza alla , in persona del l.r.p.t., _1 [...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1….accertare e dichiarare Controparte_4
l'inadempimento contrattuale dell' in occasione del ricovero del sig. presso Pt_2 Persona_1
l'Ospedale di Putignano e Noci;
per l'effetto 2. Accertare e dichiarare la responsabilità dell' per la Pt_2 Per_ caduta del sig. avvenuta il giorno 25/12/2008 presso il reparto del nosocomio di Noci, nonché per le conseguenze dirette e connesse alla caduta, compresa la paresi dello Spe dx e le piaghe da decubito;
3. Per
l'effetto condannare l' al risarcimento danni, patrimoniali e non, ad una somma non inferiore ad Pt_2
1 € 82.396,00 (secondo le stime e valutazioni del perito medico di parte, di cui: 18% invalidità permanente,
60 giorni per inabilità totale, 120 giorni per invalidità temporanea al 50%, con l'aumento personalizzato del danno), oltre il danno estetico per esiti cicatriziali, nonché danno morale, da vita di relazione, che saranno liquidati anche ed all'occorrenza in via equitativa, oltre spese legali per la procedura 696 bis c.p.c. per € 800, spese di relativa CTU per € 471,00, spese di ricovero presso il per € Controparte_5
2.73,98 (giusta lettera di sollecito in allegato), spese per procedimento ATP ex art. 696 bis € 704,81; spese per CTP € 1.200,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione da dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, ovvero in quell'altra misura maggiore che sarà ritenuta congrua e di giustizia all'esito del procedimento contenzioso.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, con Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che: in data 03/12/08 era stato ricoverato presso il nosocomio di Putignano con diagnosi di ingresso “frattura pertrocanterica scomposta femorale dx”, per una caduta accidentale avvenuta per strada ad;
-il 11/12/08 veniva CP_5 eseguita trazione transcheletrica dell'arto inferiore destro ed il successivo 15/12/08, in condizioni di anestesia generale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico “di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare in titanio atn con vite di bloccaggio statico distale” all'arto inferiore destro;
- in data 23.12.2008 veniva dimesso dal nosocomio di Putignano con la diagnosi di “frattura sezione subtrocanterica femore destro” e la segnalazione delle seguenti patologie concomitanti/complicanze: anemia, dipendenza da alcol, epatite cronica, disturbo depressivo, con la raccomandazione, contenuta nella lettera di dimissione, di “divieto di carico sull'arto inferiore destro [...]” nonché ulteriore monito che “il paziente ha disatteso le indicazioni dei sanitari Ortopedici ed ha assunto autonomamente la posizione eretta ed ha deambulato”; -trasferito presso l'Ospedale di Noci, veniva accettato con la diagnosi “Esiti di frattura collo femorale destro in pz. con epatopatia alcol correlata” e nel relativo piano diagnostico, nella sezione relativa alla “lista problemi” veniva anche specificata l'ulteriore patologia della “sindrome depressiva”; -il diario clinico del nosocomio di Noci, al giorno 25 dicembre 2008, riportava “Caduta accidentale mentre il paziente voleva recarsi in bagno[…]”; - il
27.12.2008 veniva trasferito presso il reparto di ortopedia di Putignano, ove veniva disposto il ricovero urgente in considerazione della diagnosi di “Ri-frattura post-sottotrocanterica femore Per_ destro”, e solo il 30/12/2008 al veniva confezionato l'apparecchio gessato pelvimalleolare;
-il
05 gennaio 2009 veniva dimesso per una lungodegenza presso la Struttura Complessa di
Medicina Interna di Gioia del Colle, dove rimaneva sino al 2 febbraio 2009, allorquando veniva trasferito presso il , per proseguire le cure riabilitative, sino Controparte_6 al giorno 19 settembre 2009 quando decideva di dimettersi;
- le successive visite specialistiche avevano evidenziato “segni di sofferenza assono-demielinizzante del peroneo di destra, segni di sofferenza Per_ muscolare neurogena con fenomeni di sprouting”; -a seguito di visita medico-legale sul il CTP aveva concluso che la condotta colposa del personale del reparto di Medicina Interna di Noci aveva prodotto una inabilità temporanea di 180 giorni (già decurtata del tempo medio di riparazione e riabilitazione delle fratture persottotrocanteriche trattate con mezzi di sintesi), di
2 cui 60 totale e 120 parziale, e un danno biologico permanente del 18% per gli esiti cicatriziali e l'ipotonotrofismo non recuperabile dell'arto inferiore destro, nonché per la paresi dello SPE;
- a seguito di procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato l'esistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal Per_ in seguito alla caduta e la condotta imperita dei sanitari del nosocomio di Putignano e Noci rispetto alla paresi dello Pt_3
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza della domanda e, in ogni caso, Pt_2 al fine di evitare l'alea del giudizio, dichiarava di accettare le conclusioni della CTU espletata nel corso dell'ATP in relazione alla quantificazione dei danni. Per_ In corso di causa, a seguito del decesso del avvenuto il 22.11.2014, si costituivano per la prosecuzione del giudizio , e , in qualità di eredi, Controparte_1 P_ CP_3 rispettivamente moglie e figlie del de cuius, che riproponevano le domande azionate dall'originario ricorrente.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e disposta nuova CTU medico-legale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27.09.2023, pubblicata il 28.09.2023, il Tribunale di Bari così statuiva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento Pt_2 in favore di , e quali eredi legittime di Controparte_1 P_ CP_3 Controparte_4 dell'importo di euro 46.012,50 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia sino al saldo;
- condanna la alla refusione delle spese di lite del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in euro Pt_2
764,87 a titolo di esborsi documentati, comprensivi delle spese di CTU, ed in euro 1.528,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna la alla refusione delle spese del giudizio di merito che liquida in euro 450,00 per Pt_2 esborsi documentati ed in euro 2.905,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico della le Pt_2 spese di CTU come liquidate con decreto del 20.6.2017.”.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello la , in persona del l.r.p.t., _1 chiedendone la riforma, per i motivi di seguito esposti e, per l'effetto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“ - in accoglimento del primo motivo di appello, riformare il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare la responsabilità della nel danno, nella misura del 60%;- in _1 via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto del primo motivo, riformare la liquidazione del danno in favore delle tre eredi, in applicazione delle tabelle Milanesi 2021 di premorienza, ovvero, in alternativa, in applicazione del conteggio contenuto in Cass. n. 41933/2021; salva l'adozione di nuove modalità di calcolo nel corso del giudizio;
- in ogni caso, riformare la condanna alle spese di lite e di CTU in primo grado;
- vinte le spese di lite del presente grado di giudizio”.
Costituitesi in giudizio, , e hanno contestato la Controparte_1 P_ CP_3 fondatezza dell'appello, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- rigettare integralmente l'appello perché inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto2-
3 confermare l'impugnata ordinanza resa dal Tribunale di Bari 3- con vittoria del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipazione”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
Deve preliminarmente darsi atto che nessuna delle parti ha depositato gli scritti conclusivi.
Il Tribunale, richiamate le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ha ritenuto l'esclusiva Per_ responsabilità della struttura sanitaria, per la caduta del in ambiente ospedaliero, per non aver adeguatamente sorvegliato il paziente e per aver omesso la predisposizione di misure preventive di contenimento, nonostante le pregresse condizioni di salute in cui lo stesso versava, emergenti dalle cartelle cliniche, non ravvisando il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, invocato dalla convenuta. Quanto al danno risarcibile iure hereditatis, ha riconosciuto il danno biologico da inabilità temporanea e da invalidità permanente, nella misura accertata dai CTU (sia in sede di ATP che di merito), oltre al danno da sofferenza morale, per la cui liquidazione ha fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2021, con esclusione di ogni aumento per personalizzazione. Sulla somma quantificata all'attualità non ha riconosciuto gli interessi compensativi, ritenendo che la somma rivalutata, in assenza di prova contraria, ricomprende il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario. Ha regolato le spese di lite e CTU, del procedimento per ATP e del giudizio di merito, secondo soccombenza, ponendole a carico della . _1 Per_
1.Avverso la declaratoria di responsabilità piena della nella caduta del _1
Con il primo motivo la ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui l'ha condannata al _1 risarcimento pieno del danno, quale conseguenza della declaratoria di esclusiva responsabilità nella caduta, anziché rigettare la domanda o, in subordine, ripartire la responsabilità al 60% in Per_ capo alla ed al 40% in capo al come ritenuto nella CTU espletata in sede di ATP. _1
Parte della motivazione impugnata: «rilevato che:- al momento del ricovero presso il nosocomio di
Putignano e di Noci il paziente veniva inquadrato come soggetto con problematiche di natura comportamentale e psichica in quanto affetto da: disturbo depressivo;
psicosi alcolica;
etilismo cronico;
epatopatia cronica;
- nonostante il quadro clinico di riferimento non veniva disposta dai sanitari dell'Ospedale di Noci una adeguata vigilanza del paziente né veniva attuata la predisposizione di mezzi di contenimento quali sbarre e spondine;
- elementi utili ad evidenziare la necessità di adottare le predette misure, in epoca anteriore alla caduta, si ravvisano non solo dalla diagnosi previamente riportata, ma dallo Per_ stesso contenuto delle cartelle cliniche in atti che danno atto della condotta assunta dal in sede di ricovero: “(…)il 12.12.2008; …h 21 il pz ha fumato in camera, nonostante il nostro divieto, … 15.12.2008;
… per tutta la notte ha smaniato chiedendo gli antidolorifici e le gtt di EN, somministrato placebo (fis.) perché già somministrati precedentemente. Il pz ha tenuto x tutto il turno l'arto operato piegato in posizioni non adeguate (arto inf. in posizione yoga), 16.12.2008; h 15 il pz ha l'arto operato in posizione non adeguata, 17.12.2008; il pz viene sorpreso in camera mentre dorme con una sigaretta accesa in mano. Le sigarette gli vengono requisite …, 21.12.2008; h 11 il pz si è alzato solo dal letto e ha deambulato per circa
4 3 metri … h 17 il pz si è alzato da solo x andare in bagno, ha deambulato fino al letto dell'altro pz...”;
…omissis …- gli esiti della indagine peritale espletata nel corso del giudizio di merito sono, nei fatti, sovrapponibili a quelli raggiunti dalla dott.ssa CTU nominata nel procedimento di accertamento Per_2 tecnico preventivo;
- non è ravvisabile nel caso di specie l'invocato concorso del danneggiato nella causazione dell'evento; le pregresse condizioni in cui versava il paziente ( disturbo depressivo, psicosi alcolica, etilismo cronico, epatopatia cronica, alcolica) e le condotte da questi poste in essere in epoca precedente alla caduta
– quali la deambulazione nonostante il divieto di carico ed il fumo nella stanza di degenza - avrebbero dovuto indurre i sanitari del nosocomio di Noci ad adottare, sin dal ricovero ospedaliero, misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi dell'evento che si presentava altamente probabile;
- si riscontra, sulla scorta della enunciata ricostruzione, la colpa della convenuta a cui deve integralmente addebitarsi
l'occorso avendo avuto a disposizione plurimi elementi atti ad evidenziare la necessità di porre il paziente in uno stato di costante sorveglianza e contenimento».
Lamenta l'appellante che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU dr ha ascritto Per_3 Part alla a responsabilità esclusiva della caduta, anziché rilevarne solo la corresponsabilità, come ritenuto dal CTU dell'ATP dott.ssa , in quanto la caduta è stata causata dal Per_2 Part comportamento del paziente, che la on poteva contenere in alcun modo.
Deduce che le annotazioni contenute nella cartella clinica del reparto di Ortopedia di Putignano Per_ erano sintomatiche di un comportamento del non rispettoso del luogo, degli altri degenti e Per_ dei sanitari, e che, nonostante la conoscenza dei problemi comportamentali del i sanitari del reparto di Medicina Interna di Noci potevano soltanto sorvegliare il paziente;
non trattandosi di un paziente psichiatrico da “contenere”, nemmeno vigeva il divieto di deambulazione, bensì solo Per_ di carico dell'arto operato. Evidenzia, inoltre, che il di anni 61 al ricovero, era capace di intendere e di volere ed aveva piena mobilità e motilità, cosicché l'addebito rivolto dal CTU dott.
di non aver adoperato spondine del letto in ferro è irrilevante, atteso che il soggetto, Per_3 capace e dotato di forza nelle braccia, poteva con facilità abbassare le spondine. Infine, la caduta avveniva mentre si stava recando in bagno per soddisfare un bisogno fisiologico, non essendo portatore di catetere, in assenza di indicazioni terapeutiche in tal senso.
È pertanto da escludersi la piena responsabilità della struttura sanitaria per la caduta accidentale del paziente, il quale godeva di uno stato di salute compatibile con la deambulazione autonoma, sebbene con divieto di carico dell'arto operato.
Pertanto, contrariamente a quanto concluso dal CTU dott. e recepito dal Tribunale, la Per_3 Per_ mancata adeguata sorveglianza da parte dei sanitari consisteva nell'evitare che il fumasse in corsia o che tenesse l'arto in posizione errata quando allettato o, ancora, che camminasse Per_ appoggiando a terra il piede dell'arto operato;
il non era ricoverato in un reparto psichiatrico, né doveva essere legato al letto e, quand'anche fosse stato ricoverato in un letto con sbarre di ferro, era in grado di abbassarle autonomamente, o comunque di scavalcarle con facilità. Sotto altro profilo, sostiene l'appellante che il prolungato allettamento di qualsiasi paziente in grado di muoversi autonomamente e di deambulare è foriero di piaghe da decubito, verificatesi nel corso
5 Per_ del successivo ricovero. In conclusione, i sanitari che avevano in cura il on sono responsabili per la sua caduta accidentale mentre intendeva andare in bagno, se non nella percentuale del 60% indicata dalla dott.ssa nella sua perizia in ATP, che addossava comunque alla struttura Per_2 sanitaria un obbligo di sorveglianza dei pazienti.
L'appellante chiede pertanto che, in accoglimento del motivo, venga statuita una responsabilità della struttura sanitaria al 60%, come da relazione del CTU in ATP.
Deve preliminarmente prendersi atto che, nonostante nella esposizione del motivo l'appellante paia talvolta instare per la negazione di qualsiasi responsabilità nella verificazione della caduta del 25.12.2008, a ben vedere, dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nella parte finale Part espositiva del motivo, emerge come, con il primo motivo di gravame, la ira ad ottenere una riforma dell'ordinanza, laddove le addebita la esclusiva responsabilità e non riconosce una corresponsabilità del paziente, nella misura del 40%, come da CTU della dott.ssa . Per_2
Dunque, l'ordinanza è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato che sussiste una Part responsabilità della ella causazione dell'evento dannoso. Ne discende che, nello scrutinare il detto motivo, la Corte deve valutare se, sulla base delle risultanze processuali, possa ravvisarsi Per_ una responsabilità concorrente del una volta acclarato, come detto, che sussiste una responsabilità della . _1
Tanto premesso, è infondata l'eccezione, sollevata dalle appellate, di inammissibilità del motivo che, dissimulando una controdeduzione alla relazione peritale disposta dal Tribunale, avrebbe potuto essere formulata solo in primo grado, in sede di osservazioni, con conseguente compito del CTU di rispondere e prendere posizione sulle contestazioni di natura tecnica.
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, anche se di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. civ. sez. un. 5624/2022; conf., di recente, Cass. civ. sez. I, 18/09/2024, n.25109).
I rilievi dell'appellante, così come esposti nell'impugnazione, sono ammissibili e, nel merito, fondati.
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, trovando la propria fonte in un formale contratto concluso fra il degente e la struttura stessa al momento della sua presa in carico.
La responsabilità della struttura sanitaria è quindi una responsabilità da inadempimento e sussiste sia quando venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto, sia quando venga dedotto l'inadempimento di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto
6 proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al c.d. contratto di spedalità (da ult. Cass., ord. n. 7074 del 15/03/2024).
Il contratto di ricovero produce, a norma dell'art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che egli possa causare danni o subirne (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 11 novembre 2020, n. 25288; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10832; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997). La mera circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331).
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza e prevenzione variano in funzione delle circostanze del caso concreto.
Il Ctu nominato nel corso del giudizio di primo grado, dott. le cui conclusioni sono Per_3 Per_ state recepite nell'ordinanza appellata, ha accertato che le lesioni riportate dal il 25.12.2008
(rifrattura persottotrocanterica del femore destro con successiva paresi del nervo peroneo di destra) sono in rapporto causale con la condotta colposa di grado lieve del personale Per_ dell' in quanto il “al momento dell'accettazione in reparto, era stato inquadrato Parte_4 come soggetto con problematiche di natura comportamentale e psichica;
elementi, quindi, noti e sottovalutati dagli operatori sanitari del predetto nosocomio, nonostante ciò, non fu adeguatamente sorvegliato dal personale sanitario e parasanitario preposto né si provvide all'adozione di adeguati mezzi di Per_ contenzione fisica per il letto (per esempio sbarre, spondine). Nel caso particolare, il sig. in quanto paziente con problematiche di natura comportamentale e turbe psichiche, con divieto assoluto di carico dell'arto operato, avrebbe potuto e dovuto essere contenuto da apposite sbarre di protezione al fine di impedirne cadute involontarie;
inoltre, avrebbe potuto e dovuto essere sorvegliato maggiormente di altri pazienti meno problematici, con necessità di vigile controllo durante i suoi spostamenti all'interno Per_ della struttura nosocomiale. La caduta del sig. all'interno dell'ospedale di Noci avrebbe potuto essere evitata ponendo in essere le doverose cautele del caso”.
Ciò posto, non si può escludere la rilevanza della condotta del paziente nella causazione del danno. Ai sensi dell'art. 1227 c.c., se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono Per_ derivate. È evidente che nel caso di specie il era ben consapevole di non dover deambulare e fare carico sull'arto inferiore destro. Una tale situazione avrebbe dovuto suggerire, a un soggetto capace di intendere e volere, a conoscenza delle proprie limitazioni, di richiedere assistenza o comunque di non muoversi senza precauzioni o l'ausilio del personale, anche facendone espressa richiesta, alla luce dei precedenti richiami ricevuti dal personale sanitario.
Al riguardo, deve sottolinearsi che, nonostante i problemi di psicosi alcolica e di depressione e, Per_ dunque, le problematiche di natura comportamentale e psichica, il seppure soggetto fragile, era capace di intendere e volere (cfr. risultanze cartella sociale del 06.02.2009) e, dunque, di autodeterminarsi.
7 Per_ La caduta è derivata da una condotta imprudente del
Nonostante le intemperanze ed i comportamenti tenuti precedentemente dal paziente, non poteva pretendersi dalla struttura sanitaria un'assistenza continua ed una sorveglianza permanente;
inoltre, tenuto conto delle modalità della caduta, non può avere rilievo decisivo il fatto che il letto non fosse stato dotato di spondine o sbarre, che il paziente ben avrebbe potuto scavalcare (attesa la tendenza a tenere comportamenti intemperanti), con il rischio di cadute e conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente verificatesi. Per_ Assume rilevanza pregnante, al riguardo, la circostanza che il non cadeva dal letto, o mentre si trovava sul letto (sicchè non si verte in ipotesi di caduta involontaria dal letto) ma dopo che egli, volontariamente, si alzava e scendeva dal letto, sicché, tenuto conto delle modalità della caduta, deve escludersi che sponde o sbarre fossero idonee ad evitarla. Per_ Inoltre, la caduta si verificava mentre il camminava per andare in bagno e, dunque, autonomamente, decideva di recarsi in bagno, senza tuttavia chiamare il personale sanitario e chiederne l'ausilio. Al riguardo, va sottolineato che il ricorrente non aveva mai dedotto di aver chiesto l'intervento del personale sanitario per andare in bagno (al fine di evitare il carico sull'arto operato).
In definitiva, deve ravvisarsi il comportamento colposo del danneggiato che, nonostante le prescrizioni imposte dal personale sanitario, che gli aveva prescritto il divieto di carico sull'arto operato e più volte lo aveva richiamato per i suoi comportamenti non adeguati, aveva ritenuto nuovamente di disattendere le prescrizioni e, volontariamente, di camminare da solo. Nè tale
Per_ concorso colposo può essere escluso dalle concomitantie condizioni di salute del pure segnalate in cartella clinica, che tuttavia non escludevano la sua capacità di intendere e volere. Se
Per_ è vero che le anomale condotte tenute dal in epoca precedente alla caduta avrebbero dovuto indurre il personale sanitario ad una vigilanza più intensa ed assidua, non può tuttavia ritenersi
Per_ che lo stato del mponesse una vigilanza “ad personam” del personale della struttura pubblica, continua, 24 ore su 24, davvero inesigibile. Sotto altro profilo, tenuto conto delle concrete modalità della caduta (non dal letto, ma mentre il paziente camminava per recarsi in bagno) e dei
Per_ pregressi comportamenti dal tenuti, inosservanti delle prescrizioni impostegli, deve escludersi che la predisposizione di misure di contenimento del letto (spondine e sbarre) avrebbe verosimilmente impedito l'evento, ove si consideri che, come evidenziato dallo stesso CTU dott.
detti sistemi sono finalizzati ad evitare cadute involontarie dal letto. Per_3
Nella determinazione della quota di corresponsabilità della incide la condotta colposa _1 ravvisata dal CTU sotto un diverso profilo, laddove ha evidenziato che “la nuova frattura fu trattata conservativamente con gesso pelvi podalico durante il successivo ricovero presso l'ospedale di Putignano, che comportò una immobilizzazione prolungata con divieto di carico ed ulcere da decubito di cui quella a livello del ginocchio destro fa supporre che la comparsa successiva di una paresi dello SPE di destra sia stata determinata da una compressione del gesso sulla porzione prossimale del perone destro. Tale iperpressione potrebbe essere stata causata a sua volta da un errato rinforzo del gesso parzialmente lacerato in data
8 29/01/2009 che, piuttosto, andava rimosso e rinnovato, tant'è che fino ad allora alcuna sofferenza a carico Per_ dello SPE era mai stata rilevata dai sanitari che avevano in cura il sig. .
In conclusione ritiene la Corte che, alla luce di quanto finora osservato, vadano condivise le conclusioni rassegnate dal CTU dott. , secondo la quale “un 40% della responsabilità, sia Per_2 della caduta che della cattiva manutenzione del gesso che provocò per compressione la sofferenza neurogena Per_ del nervo peroneale destro, è del signor che al momento dei fatti era capace di intendere e di volere quindi era perfettamente in grado di comprendere quelle che erano le sue le disposizioni ed i divieti dei Per_ sanitari relativi al suo stato di salute. Divieti che signor eluse costantemente”.
2.Omessa valutazione della c.d. premorienza del soggetto danneggiato.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella parte liquidativa del danno, avendo Per_ il Tribunale liquidato il danno biologico permanente in favore delle eredi come se il fosse ancora in vita.
Parte della motivazione impugnata: “ritenuto debba procedersi alla liquidazione del danno patito dal Per_ allorquando era in vita facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - comunemente adottate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica – criterio condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass.
22/12/2011 n. 28290); ritenuto vada, inoltre, utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2021 delle citate Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ.,
Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795); considerato che al momento dell'evento aveva 61 anni e che, dunque, debba liquidarsi a titolo di IP la somma già Controparte_4 attualizzata pari ad euro 33.885,00 (di cui euro 26.066,00 a titolo di danno biologico ed euro 7.819,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva), mentre, a titolo di ITT, la somma attualizzata pari ad euro
5.445,00 ed, a titolo di ITP al 50%, l'importo attualizzato pari ad euro 6.682,50”.
Deduce l'appellante che, nel caso in cui il danneggiato muoia, prima di ottenere il risarcimento, per cause non imputabili al sinistro subito, il risarcimento del danno permanente è ontologicamente in contrasto con la perdita della vita, come chiarito dalla Suprema Corte. In detti casi il danno va calcolato sul numero di anni effettivamente vissuti dal momento del sinistro, in modo da ancorare la liquidazione al dato concreto e certo del tempo effettivo in cui la vittima è rimasta in vita (c.d. danno biologico intermittente).
Per la liquidazione di detto danno, l'appellante invoca le tabelle del Tribunale di Milano sul danno biologico intermittente o danno c.d. da premorienza o, in subordine, i criteri dettati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 41933/2021. In ogni caso, deduce l'appellante, il danno non può essere risarcito nella misura piena indicata dal primo Giudice.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Deve preliminarmente darsi atto che l'ordinanza non è stata impugnata nella parte in cui:
-ha accertato il danno biologico permanente nella misura del 14%;
9 -ha quantificato il danno da ITT nella somma (attualizzata al settembre 2023) di € 5.445,00 ed a titolo di ITP al 50%, nell'importo di € 6.682,50;
-ha riconosciuto il danno da sofferenza soggettiva (liquidato in € 7.819,00);
-non ha riconosciuto alcuna personalizzazione;
-non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulla somma liquidata in moneta attuale, dall'evento dannoso alla data della sentenza.
Su tali statuizioni si è pertanto formato il giudicato.
Risulta dagli atti che decedeva il 22.11.2014. Persona_1 Per_ Poiché il decesso del non è stato posto dalle eredi in correlazione con la patologia derivata dalla malpractice medica, si è verificata un'ipotesi di c.d. premorienza, che viene in rilievo nella liquidazione del danno biologico permanente.
La liquidazione deve dunque avere ad oggetto il cd. danno da premorienza, tenuto conto della Per_ data dell'evento dannoso, 25.12.2008, e della data in cui è intervenuto il decesso del
22.11.2014. Per_ All'epoca del fatto dannoso il (nato il [...]) aveva 61 anni ed è deceduto a 67 anni.
In tema di danno da premorienza, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del de cuius
"iure successionis" va calcolato in base alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
E' consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass. n. 13723\2022; Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
23739/2011; Cass. n. 13331/2015; Cass. n. 4551/2019; Cass. n. 41933/2021).
Per ciò che attiene alla concreta applicazione del detto principio, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso dalla Corte Suprema con la pronuncia n. 41933\2021.
Si osserva, da parte della S. C., che "..ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità.
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità..".
La S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di
10 un valore economico decrescente nel corso del tempo, evidenziando che una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
In sostanza, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, quasi sei anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.
Gli anni nei quali il danneggiato è sopravvissuto col suo carico di invalidità non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi sei anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo (arg. da Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29832).
Il principio applicativo del criterio di proporzionalità è stato, da ultimo, ribadito dalla S.C., secondo la quale “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente
e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Giova precisare che il criterio proporzionale vale solo per il danno biologico (c.d. dinamico- relazionale) e non per la componente del danno morale.
Per questa, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico- relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita (Cass. civ. sez. VI, 13/04/2022, n.12060).
Facendo applicazione dei principi esposti, il danno va pertanto liquidato nei termini che seguono.
Dividendo l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di danno biologico, € 26.066,00, per 15 (=82-
67; tenuto conto che al momento del sinistro aveva 61 anni ed ipotizzando un'aspettativa di vita media per gli uomini di 82 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro) si ottiene l'importo di € 1.737,73 che, moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'evento dannoso (2008-2014), porta alla somma complessiva pari a € 10.462,38.
Il danno biologico permanente che spetta alle eredi del danneggiato è pari pertanto ad € 10.462,38.
11 Alle eredi del danneggiato spetta poi la somma di euro 7.819,00 corrispondente al c.d. danno morale, come liquidata dal primo giudice, e la somma di € 12.127,5 per l'inabilità temporanea, posta risarcitoria liquidata dal Tribunale senza rilievi delle parti sul punto. Per_ Il complessivo danno patito dal ammonta dunque ad € 30.408,88. Detto importo deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa del danneggiato (40%), sicchè alle appellate va riconosciuta la somma finale di € 18.245,32.
Su detta somma decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
L'accoglimento dell'appello determina la necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.
11423\2016; Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento della prevalente responsabilità della nella determinazione del danno, ed il conseguente _1 parziale accoglimento della domanda risarcitoria di , e Controparte_1 CP_3 [...]
per un importo notevolmente inferiore alla iniziale richiesta, la va condannata P_ _1 al pagamento della metà delle spese processuali del primo grado ( ivi compresa la fase di ATP) e del secondo grado di giudizio, con compensazione della residua metà, giustificata dal riconoscimento di una concorrente responsabilità del danneggiato e dal notevole ridimensionamento del quantum preteso. I compensi vanno liquidati nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/2002, in base al decisum, tenuto conto della attività difensiva svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ATP e CTU vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in _1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , e Controparte_1 P_
, avverso l'ordinanza rep. n. 5209/2023 del 27/28.9.2023, emessa dal Tribunale di Bari, CP_3 in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la responsabilità dell nella misura del 60% e, per l'effetto, condanna la _1 _1
[...
, in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , e Controparte_1 P_ [...]
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, della CP_3
12 complessiva somma di € 18.245,32, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
2) compensa in ragione della metà le spese di lite e condanna la alla rifusione, in _1 favore delle appellate, della residua metà, che liquida, nella misura già ridotta:
a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in € 116,5 per esborsi (escluse le spese di CTU) ed € 638,80 per compensi professionali;
b) per il primo grado di giudizio in € 225,00 per esborsi ed € 1.773,00 per compensi professionali;
c) per il presente grado di appello in € 1.988,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU, ivi compresa quella espletata in fase di ATP, definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 19 marzo
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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