Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/04/2025, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2024, proposto da
NI EN ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Celotto e Lorenzo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PI PP, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), indetta con Decreto, Direttoriale del M.I.U.R. n. 553 del 26 febbraio 2021 per le annualità 2021 - 2023, alle funzioni di Professore Universitario di I fascia del settore concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della parte ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli Commissari, pubblicati sul sito del M.U.R. in data 24 ottobre 2023;
- per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice dei relativi giudizi della ricorrente, ivi compresa, ove esistente, la “Relazione Riassuntiva”, redatta dalla Commissione giudicatrice, nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sul candidato, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d'interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 dicembre 2023, tempestivamente depositato, NI EN ZI - già Professore Universitario di II fascia per il settore concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra” - ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I fascia nel medesimo settore concorsuale, nell’ambito della procedura indetta con D.D. del M.I.U.R. n. 553/2021 per le annualità 2021 - 2023, espresso dalla Commissione presso il M.U.R., pubblicato il 24 ottobre 2023, nonché i giudizi individuali dei singoli Commissari e tutti gli tutti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali contenenti le valutazioni e la “Relazione Riassuntiva”, ove esistente.
La candidata ricorrente, premesso di aver raggiunto i c.d. valori soglia (3/3) di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di quattro titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio nella parte in cui la Commissione ha espresso a maggioranza (4/5) una valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate.
A sostegno del ricorso, sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico ed articolato motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del D.M. n. 120/2016 - violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di I fascia - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, per erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione - sviamento di potere. ingiustizia manifesta, in quanto la Commissione avrebbe espresso un giudizio sulle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente apodittico, contraddittorio, insufficiente e illogico.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rivalutazione della propria domanda.
2. In data 12 febbraio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (A.N.V.U.R.) e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.1. Con memoria depositata il 15 febbraio 2024, la difesa erariale nell’interesse dell’A.N.V.U.R. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della predetta Amministrazione centrale, essendo stati impugnati atti imputabili (esclusivamente) al Ministero dell’Università e della Ricerca.
2.2. In data 14 marzo 2024, la difesa erariale ha, poi, prodotto in giudizio relazione della Commissione d’esame, con la quale sono state replicate le doglianze contenute nel ricorso, dal momento che la motivazione sarebbe esente dalle censure contestate; in particolare la Commissione avrebbe correttamente valutato tutte le pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, avendo adeguatamente esplicitato le ragioni sottese al giudizio negativo.
3. Con memoria depositata il 15 marzo 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. PI PP, intimato quale controinteressato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito indicati.
6.1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A.N.V.U.R., in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso da un organo (Commissione d’esame) incardinato all’interno del M.U.R., unico soggetto titolare della potestas decidendi per quanto riguarda l’A.S.N.; analogamente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di PI PP, in quanto che, in subiecta materia , non è dato rinvenirsi alcun controinteressato in senso sostanziale, dal momento che l’eventuale accoglimento del presente gravame non potrebbe in alcun modo arrecare pregiudizio agli altri candidati risultati abilitati, non essendo la procedura de qua caratterizzata da profili stricto sensu comparativi e/o concorsuali.
Per tali motivi, va disposta l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’A.N.V.U.R. e di PI PP.
6.2. Ciò posto, con l’unico motivo di gravame - articolato sotto molteplici profili - la candidata ricorrente si duole, in primo luogo, che la Commissione si sarebbe pronunciata, in relazione alle pubblicazioni presentate, in modo apodittico, perché non avrebbe spiegato le ragioni sottese alla valutazione negativa, avendo utilizzato, nel caso di specie, frasi stereotipate e prive di reale contenuto argomentativo. Per altro verso, la Commissione avrebbe espresso un giudizio palesemente contraddittorio avendo fatto riferimento ad aspetti positivi delle pubblicazioni per poi concludere con un giudizio negativo.
Sussisterebbe, inoltre, il difetto di istruttoria, dal momento che, nella motivazione impugnata, la Commissione avrebbe ritenuto le pubblicazioni di qualità non elevata senza tuttavia analizzare il contenuto delle stesse, mentre sussisterebbe uno specifico onere motivazionale in tal senso, dovendo la Commissione dare conto di tutte le opere presentate dal candidato ricorrente.
Sotto altro profilo ancora, la motivazione presenterebbe profili di illogicità, in quanto l’asserita mancanza di qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, nonché la posizione di rilievo internazionale, sarebbe smentita dal numero di citazioni su pubblicazioni scientifiche di carattere internazionale; quanto al rilievo relativo alla insufficienza della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, anche tale affermazione non sarebbe condivisibile, tenuto conto della pubblicazione di alcuni scritti su prestigiose riviste internazionali.
A fronte di tali deduzioni, l’Avvocatura erariale ha prodotto in corso di giudizio una relazione della Commissione d’esame, con la quale è stato evidenziato che la motivazione sarebbe congrua, adeguata e coerente.
6.3. Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano pienamente condivisibili.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati …”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti ; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
Tanto chiarito, osserva questo Collegio come la Commissione abbia espresso, con riferimento alle pubblicazioni presentate, una motivazione apodittica, contenente frasi stereotipate e prive di reale contenuto esplicativo.
In particolare, nella premessa motivazionale del giudizio impugnato la Commissione afferma che “ La candidata ha presentato 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016, tutte articoli in rivista. Tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, le pubblicazioni complessivamente sono coerenti o parzialmente coerenti con le tematiche del settore 01/A2 e con quelle interdisciplinari a esso pertinenti, in quanto trattano argomenti relativi alla geometria differenziale. Il contributo della candidata nei lavori in collaborazione appare paritetico. La produzione scientifica ha una continuità temporale tra il discreto e il buono. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici, relativamente all'indice MCQ di MathSciNet e alla tradizione del settore, è in maggioranza di livello solo discreto. I lavori presentati, rigorosi dal punto di vista metodologico, hanno una rilevanza buona all'interno del settore concorsuale. Originalità e apporto innovativo sono di qualità solo discreta nel panorama internazionale della ricerca, non al livello di profondità richiesto per l’abilitazione a professore di I fascia. ” per poi concludere “ Valutate secondo i criteri fissati dall’art. 4 del D.M. 120/2016, complessivamente le pubblicazioni presentate non possono essere considerate di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla I fascia. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione, a maggioranza di 4 su 5 commissari, ritiene che la candidata non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEA ”.
Ebbene, la Commissione, con la motivazione de qua , si è limitata - peraltro in modo generico - ad elencare i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 (c.d. motivazione per mero richiamo ai criteri) senza però spiegare le ragioni che hanno determinato il giudizio negativo (vedi, in questo senso, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 9 aprile 2024, n. 7025/2025). In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto, con maggior impegno esplicativo, spiegare il perché le pubblicazioni sono state considerate di qualità non elevata mediante una esplicitazione, ancorché sintetica, di tali ragioni senza poter ancorare tale giudizio alla mera elencazione dei criteri citati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
Anzi, la stessa motivazione presenta evidenti profili di contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione sembra dare conto di elementi positivi delle pubblicazioni - in particolare, esse sono valutate coerenti con il settore scientifico di riferimento, continue sotto il profilo della continuità della produzione scientifica, discrete quanto alla collocazione editoriale, rigorose per quanto riguarda il rigore metodologico e discrete sotto il profilo dell’originalità - salvo poi concludere con un giudizio negativo, senza alcuna esplicitazione del perché da tali premesse (positive) si sia addivenuti ad una valutazione di non idoneità.
La motivazione risulta, inoltre, carente sotto il profilo dell’omessa indicazione nella motivazione - ancorché in modo sintetico - delle pubblicazioni presentate, non avendo la Commissione dato conto delle stesse nel giudizio impugnato.
Ed invero, questa Sezione ha avuto modo di affermare, in conformità con il costante orientamento già espresso in precedenza da questo Tribunale, che non è necessario che la Commissione debba profondersi in modo analitico sul contenuto di tutte le pubblicazioni, trattandosi con ogni evidenza di un onere di motivazione inesigibile, ma che comunque essa debba dare conto di aver effettivamente valutato le pubblicazioni stesse (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 10 marzo 2025, n. 5059).
Ebbene, osserva il Collegio che, nel caso di specie, tale onere motivazionale non risulta essere stato in alcun modo assolto dalla Commissione, non avendo essa fatto alcun richiamo, ancorché sintetico, nel corpo del provvedimento ad alcuna delle pubblicazioni presentate, così rendendo impossibile comprendere l’ iter logico sotteso al giudizio negativo.
Per quanto riguarda, infine, il dedotto profilo di illogicità della motivazione, in quanto talune affermazioni della Commissione a riguardo della qualità della produzione scientifica e della relativa collocazione editoriale sarebbero smentite dalla sussistenza di pubblicazioni su prestigiose riviste internazionale, ritiene il Collegio di non poter sostituire il proprio sindacato con quello della Commissione, trattandosi di giudizi connotati da discrezionalità tecnica, ravvisandosi tuttavia, anche sotto questo aspetto, il difetto di motivazione, poiché, come sopra già chiarito, le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato sono apodittiche.
Peraltro, il difetto di motivazione non può neanche essere colmato mediante il richiamo per relationem ai giudizi individuali dei singoli Commissari che appaiono, sotto questo profilo, parimenti insufficienti.
6.4. Tanto chiarito, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una
Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Dispone l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di PI PP.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00) per compensi professionali, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO