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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 20797/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI Parte_1 C.F._1
MARTIRI del 1943-1945 n. 1/2 BOLOGNA rappresentato e difeso dall'avv. LA TORRE CATHY e dall'avv. GORINI SILVIA in forza di procura
PARTE RICORRENTE
contro
Co
in sede
PARTE CONVENUTA
1 E con l'intervento di:
- (C.F. elettivamente domiciliato in via Controparte_2 C.F._2
Cairoli n. 9 BOLOGNA rappresentato e difeso dall'avv. SOFIA PIERMATTEI in forza di procura
- MINISTERO DELL'INTERNO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso del 27.11.2023.
Per Controparte_2
Conclusioni come da comparsa di costituzione del 20.02.2024.
Per il Controparte_3
Conclusioni come da comparsa di costituzione del 16.04.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2023 , avendo premesso di essersi sottoposto in data Parte_1
8.01.2007 ad intervento chirurgico di riassegnazione di genere da maschile a femminile, intervento consistente nelle operazioni di: vaginoplastica, clitoroplastica, labioplastica e orchiectomia, effettuati presso la clinica thailandese “Kamol”, adeguando i propri caratteri sessuali primari ed anche secondari al genere femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Si è costituito in giudizio il , rimettendosi alle determinazioni del Controparte_3
Tribunale.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 16.05.2024 è comparsa la parte ricorrente che ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa è stata trattenuta a decisione.
Con ordinanza collegiale del 21.6.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria, onerando parte ricorrente del deposito dell'atto di nascita trascritto in Italia, nonché della
2 certificazione della diagnosi di “Disforia di genere”, proveniente da ente pubblico o accreditato presso il S.S.N..
Parte ricorrente ha depositato, nel termine perentorio assegnato, la documentazione richiesta.
Con ordinanza del 9.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Nel caso di specie parte ricorrente si è peraltro sottoposta a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili ed è documentato in causa che l'interessato si è sottoposto in Thailandia, in data 8.01.2007, a
“chirurgia di riassegnazione del genere – da uomo a donna - consistente nelle fasi di vaginoplastica, clitoroplastica, labioplastica e orchiectomia,”, senza complicazioni (cfr. documentazione clinica Kamol, doc. 4 ric.).
3 A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
Nulla, infine, deve disporsi con riferimento allo scioglimento dell'unione civile tra Pt_1
e , contratta in data 28.12.2016 di fronte all'Ufficiale di Stato
[...] Controparte_2
Civile dell'Ambasciata italiana di Bangkok e trascritta nei registri di stato civile del Comune di
Foggia, trattandosi di effetto di legge ai sensi dell'art. 1, comma 26, L. 76/2016.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione del PM, delle parti intervenute e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il Parte_1
09/02/1990, attribuendo il sesso femminile.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOGGIA di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 81 parte II serie B del Comune di Parte_1
Foggia) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso della persona cui l'atto si riferisce deve leggersi ed intendersi come “ e non altrimenti. Per_1
Dà atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la presente sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra e . Parte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 20797/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI Parte_1 C.F._1
MARTIRI del 1943-1945 n. 1/2 BOLOGNA rappresentato e difeso dall'avv. LA TORRE CATHY e dall'avv. GORINI SILVIA in forza di procura
PARTE RICORRENTE
contro
Co
in sede
PARTE CONVENUTA
1 E con l'intervento di:
- (C.F. elettivamente domiciliato in via Controparte_2 C.F._2
Cairoli n. 9 BOLOGNA rappresentato e difeso dall'avv. SOFIA PIERMATTEI in forza di procura
- MINISTERO DELL'INTERNO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso del 27.11.2023.
Per Controparte_2
Conclusioni come da comparsa di costituzione del 20.02.2024.
Per il Controparte_3
Conclusioni come da comparsa di costituzione del 16.04.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2023 , avendo premesso di essersi sottoposto in data Parte_1
8.01.2007 ad intervento chirurgico di riassegnazione di genere da maschile a femminile, intervento consistente nelle operazioni di: vaginoplastica, clitoroplastica, labioplastica e orchiectomia, effettuati presso la clinica thailandese “Kamol”, adeguando i propri caratteri sessuali primari ed anche secondari al genere femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile.
Si è costituito in giudizio il , rimettendosi alle determinazioni del Controparte_3
Tribunale.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 16.05.2024 è comparsa la parte ricorrente che ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa è stata trattenuta a decisione.
Con ordinanza collegiale del 21.6.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria, onerando parte ricorrente del deposito dell'atto di nascita trascritto in Italia, nonché della
2 certificazione della diagnosi di “Disforia di genere”, proveniente da ente pubblico o accreditato presso il S.S.N..
Parte ricorrente ha depositato, nel termine perentorio assegnato, la documentazione richiesta.
Con ordinanza del 9.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
Nel caso di specie parte ricorrente si è peraltro sottoposta a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili ed è documentato in causa che l'interessato si è sottoposto in Thailandia, in data 8.01.2007, a
“chirurgia di riassegnazione del genere – da uomo a donna - consistente nelle fasi di vaginoplastica, clitoroplastica, labioplastica e orchiectomia,”, senza complicazioni (cfr. documentazione clinica Kamol, doc. 4 ric.).
3 A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
Nulla, infine, deve disporsi con riferimento allo scioglimento dell'unione civile tra Pt_1
e , contratta in data 28.12.2016 di fronte all'Ufficiale di Stato
[...] Controparte_2
Civile dell'Ambasciata italiana di Bangkok e trascritta nei registri di stato civile del Comune di
Foggia, trattandosi di effetto di legge ai sensi dell'art. 1, comma 26, L. 76/2016.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione del PM, delle parti intervenute e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato in [...] il Parte_1
09/02/1990, attribuendo il sesso femminile.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOGGIA di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 81 parte II serie B del Comune di Parte_1
Foggia) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso della persona cui l'atto si riferisce deve leggersi ed intendersi come “ e non altrimenti. Per_1
Dà atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la presente sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra e . Parte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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