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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3715 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Serramanna, nella sua qualità di amministratore di sostegno di (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...], come da decreto di C.F._2 apertura di amministrazione di sostegno n. cronologico 10860/2023 del 17.10.2023, reso nella procedura iscritta al R.G. 3680/2023, espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare come da
Decreto di autorizzazione del 03.11.2023, rappresentata e difesa dall'Avvocato Dalmiro Marongiu, in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Serramanna, ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari resa in data 3 dicembre 2024
n. prot. 4667/24
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento in capo a dei requisiti sanitari necessari per Controparte_1 beneficiare della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui risulta essere affetto da: “Disabilità Persona_1 Controparte_1 intellettiva, di grado moderato;
Esiti di emiparesi sinistra” e che ha concluso affermando che: “La percentuale invalidante da attribuire alle malattie e menomazioni accertate è nella misura del 61% - 70%, e in prima approssimazione pari al 68%. Il suddetto stato, che definisce un grado di invalidità inferiore al 100%, sussisteva con certezza già all'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa”.
La difesa opponente, richiamando la documentazione medica in atti redatta dal TP Dott.
, ha censurato la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio in quanto il Persona_2 medesimo avrebbe erroneamente motivato la propria consulenza in ordine all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della indennità di accompagnamento, anziché verificare la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e/o a dell'assegno mensile di assistenza, oggetto del presente giudizio.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare la sussistenza in capo a del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità o, in Controparte_1 subordine, dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data della domanda CP_ amministrativa e condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'odierna udienza.
§§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto si osserva come Dottor consulente tecnico d'ufficio, abbia Persona_1 puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunto a seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, correttamente argomentando in ordine alle domande proposte nel presente giudizio.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che in atti risulta “documentata disabilità intellettiva, grado moderato (come per verbale di visita dell in data 05/10/2022, in atti). Risultano CP_3 altresì documentati esiti di emiparesi sinistra (ibidem)”, in assenza di ulteriore documentazione medica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Dall'anamnesi patologica prossima svolta dal consulente emerge, altresì, che: “nell'età dello sviluppo, avrebbe seguito percorso di riabilitazione neuromotoria e logopedica, con buon esito funzionale. Non assume farmaci di qualsivoglia natura. Sono negati, né risultano documentati, ricoveri in reparto specialistico per motivi di natura neuropsichiatrica” (pag. 4).
Il CTU ha, inoltre, dato atto dell'assenza in atti di ulteriore documentazione attestante la dichiarata invalidità al 100% e di ulteriori certificazioni mediche, fatta eccezione per il verbale di visita dell' che fa riferimento alle seguenti diagnosi (che si suppone certificate all'epoca della CP_3 visita medica): “Ritardo cognitivo di grado lieve moderato;
esiti di emiparesi sinistra”.
Tanto premesso, il consulente ha concluso che in base alla tabella approvata dal D.M. 5 febbraio 1992 la percentuale di invalidità derivante dalle affezioni accertate è da computarsi nella misura del 61% – 70% (codice 1006) e, in prima approssimazione, pari al 68%.
Si osserva, infine, quanto alla censura di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, che
Dr. soltanto in sede di risposta alle osservazioni rese alla bozza peritale da parte opponente, Per_1 correttamente argomenta, per escluderla, sulla necessità di supervisione o assistenza, in quanto tale requisito è specificamente richiamato nelle note depositate a firma del Dr. dove testualmente Per_2 si legge “Il paziente è affetto da esiti di sofferenza neonatale con disabilità intellettiva moderata/grave, emiparesi sinistra lieve e gravi difficoltà di integrazione sociale. Pur apparendo parzialmente autonomo nelle attività della vita quotidiana, bisogna considerare che il livello di tali attività è nella realtà minimo, ed assolutamente non adeguato all'età, necessitando di supervisione ed assistenza per tutte le attività meno elementari (inclusa la scuola)” (Cfr. Allegato 1 e 2 perizia).
Sul punto, infine, deve ulteriormente rilevarsi in merito alla prodotta valutazione neuropsicologica firma Dottor in data 08/05/2024 (Allegato 2), che la medesima è Persona_3 risalente rispetto al deposito del ricorso di accertamento tecnico preventivo e, quindi, non solo tardiva, ma nemmeno autorizzata dal Giudice della precedente fase del giudizio.
In definitiva, in mancanza di ulteriori elementi, questo giudice condivide le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo in quanto immuni da vizi logici e supportate, oltre che dall'esame obiettivo, da accertamenti diagnostici, non sussistendo quindi motivi per discostarsene in mancanza di ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente.
Infatti, a fronte degli argomentati rilievi dell'ausiliare, parte opponente non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal CTU, né indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
La documentazione medica richiamata in questa fase del giudizio e le osservazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, pertanto, si sostanziano in un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 20.3.2019, n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019,
n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art.
445, comma 6, cp.c.).
Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale accerta che è invalido civile in misura pari al 68% dalla data della domanda Controparte_1 amministrativa e, per l'effetto, rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali della presente fase del giudizio non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da in persona dell'amministratore Controparte_1 di sostegno ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio. Parte_1
CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate in separato decreto.
Così deciso in Cagliari 12 febbraio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)
Depositato in cancelleria oggi
Cagliari, lì ………………….
IL CANCELLIERE