Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7206/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7206/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via
Giovanni Amendola n. 31 presso lo studio dell'avv. Assunta Pia Gualano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE –
CONTRO
, c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in San Nicandro Garganico al corso Garibaldi n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giordano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPOSTA CONTUMACE -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 1159-bis cod. civ., iscritto al n. 7013/2018,
, premesso di aver posseduto per oltre vent'anni uti Controparte_1
- Seconda Sezione civile -
domino, pacificamente continuativamente e pubblicamente, alcuni fondi rustici indicati in ricorso, siti in ha domandato di Parte_1 accertare l'intervenuto acquisto dei detti fondi rustici per usucapione del diritto livellario in suo favore.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Pt_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso la domanda di accertamento della proprietà rurale promossa da , chiedendo di accogliere Controparte_1
l'opposizione e, per l'effetto, rigettare la domanda.
Nel giudizio di opposizione iscritto al n. RG 7206/2020, l'opposta, ritualmente citata, è rimasta contumace.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare va osservato quanto segue.
Con ordinanza emessa in data 22.11.2022, il giudizio di opposizione è stato riunito al giudizio avente ad oggetto il ricorso originariamente proposto ex art. 1159 bis cod. proc. civ. per l'accertamento dell'usucapione speciale ma l'ordinanza di riunione deve essere revocata perché il giudizio di opposizione introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, in cui l'opposto assume la veste di attore sostanziale.
Tale ragionamento vale sia per l'opposizione avverso l'istanza di riconoscimento della proprietà rurale (art. 3 comma 3, L. 1976, n. 346) sia per l'opposizione avverso il decreto emesso per il riconoscimento della proprietà rurale (art. 3 comma 3, L. 1976, n. 346), perché sia nel primo sia nel secondo caso l'oggetto del giudizio è il medesimo.
Infatti, “ai sensi dell'art 4 della legge n 1610 del 1962, il quale prevede che contro l'istanza di riconoscimento della piccola proprietà rurale […] può proporre opposizione "chiunque vi abbia interesse", e che contro il decreto del pretore che - in assenza di opposizioni - accoglie l'istanza può essere
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- Seconda Sezione civile -
proposta opposizione, senza ulteriori precisazioni, non distingue circa
l'oggetto delle due opposizioni, ne attribuisce loro un oggetto diverso, sicche deve escludersi che con la prima opposizione dovrebbero farsi valere questioni di merito, mentre la seconda sarebbe limitata alle nullità formali del decreto del pretore” (Cass. civ. n. 773 del 09/02/1982).
In entrambi i casi, quindi, “il procedimento "ex lege" 10 maggio 1976 n.
346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e le opposizioni previste [entrambe le tipologie], al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali” (Cass. civ. n. 8789 del 28/06/2000; Cass. civ. n. 13083 del 23/06/2016).
È, quindi, tecnicamente errato disporre la riunione tra il giudizio avente ad oggetto il ricorso per l'accertamento della proprietà rurale e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso la richiesta di riconoscimento, perché il secondo introduce un giudizio a cognizione piena e che si sostituisce al primo.
Va, quindi, disposta la separazione dei giudizi siccome erroneamente riuniti e il giudizio di opposizione va definito con sentenza ex art. 3, comma 4, L. cit.
Nel merito, il Tribunale osserva.
La peculiarità dell'acquisito per usucapione della proprietà rurale consiste nel fatto che la proprietà si acquista in virtù del possesso continuato per soli quindici anni (o cinque anni nell'ipotesi di usucapione abbreviata) nell'ipotesi in cui il possesso sia esercitato sui fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o il cui reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire trecentocinquantamila lire (350.000,00, ossia 180,75 €).
I presupposti per l'applicabilità del termine quindicennale per l'acquisto a titolo originario sono, quindi, il carattere rurale del fondo con annesso fabbricato destinato alla produzione agricola, l'ubicazione in un comune
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montano o in alternativa il reddito dominicale non superiore al valore stabilito dalla legge speciale, ed il possesso quindicennale o quinquennale del bene avente i caratteri propri del possesso ad usucapionem.
La ratio è la tutela dei possessori dei piccoli fondi rustici (che spesso si occupano anche della coltivazione del fondo medesimo).
Sebbene l'art. 2 della legge n. 346 del 1976 si limiti a prevedere l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. ai "fondi rustici" senza alcuna indicazione per quanto riguarda la loro destinazione concreta, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato l'insufficienza dell'iscrizione del terreno nel catasto agrario, e per i fondi situati in Comuni non classificati montani, anche la presenza del reddito dominicale non superiore ai limiti di legge, ritenendo che “per l'applicazione dell'istituto dell'usucapione speciale sia sempre necessaria, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico, il quale, quindi, deve consistere in una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva” (in questi termini, richiamando Cass. n. 2159/1986, Cass. n.
1045/1995; conformi, tra altre, Cass. n. 1335/2000; Cass. n. 14577/2004;
Cass. civ. n. 20451/2017; Cass. civ. n. 26626/2022).
Ciò premesso, occorre rilevare che i beni immobili oggetto della richiesta di accertamento di acquisto per intervenuta usucapione sono siti nel comune di classificato come comune montano. Parte_1
L'attrice ha dato atto di aver esercitato una specifica attività agricola, ma non ha specificato se da tale attività sia possibile ricavare quantità apprezzabili di prodotto perché possa ritenersi che quel terreno assurga a
“unità produttiva”.
Difatti, come già precisato, per fondo rustico concretamente destinato all'attività agricola deve intendersi una “ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva”
(Cass. civ. n. 26626 del 2022).
L'opposta, dunque, non ha provato uno dei presupposti fondamentali per l'usucapione speciale e cioè che si tratti di “fondi rustici”.
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Ciò senza considerare che dalla visura in atti si evince che il Parte_1
è proprietario dei terreni e che vi sono alcuni soggetti,
[...] Pt_1 livellari, ai quali il ha concesso di diritto di livellario, tenuti al Pt_1 pagamento di un canone.
Il Comune ha, quindi, contestato il possesso dei terreni da parte dell'opposta, affermando che quest'ultima non ha mai pagato il canone e non ha mai posseduto i terreni;
e l'opposta, dal canto suo, non ha dimostrato in alcun modo di aver esercitato il diritto livellario. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, la domanda formulata da parte di
[...]
deve essere rigettata. CP_1
Al rigetto del ricorso segue la condanna della opposta, siccome soccombente
(Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opponente, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi stante l'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa istruttoria), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di parte opposta;
b) in accoglimento dell'opposizione, rigetta la domanda di usucapione speciale;
c) condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
, delle spese di lite pari alla somma di € 1.700,00 a titolo di compensi,
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oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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