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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 810/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PRANZETTI VALENTINA ATTORE contro
n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
CONVENUTO OGGETTO: azione di adempimento/pagamento indennizzo ex art 1381 c.c. CONCLUSIONI: come da note depositate ex art 189 c.p.c. per parte attrice: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare la società al
CP_1 pagamento in favore della società della somma di Euro 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e Parte_1 rivalutazione monetaria dal gior al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c. la società al pagamento in favore della società della somma di Euro 27.224,16,
CP_1 Parte_1 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare ex art. 1223 c.c. la società al risarcimento dei danni patiti dalla società
CP_1 quantificati nella misura di Euro 27.224,16, ol oratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione Parte_1 monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al risarcimento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi PROVA TESTIMONIALE e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che nel periodo intercorrente tra gli anni 2021 e 2023 prestavo la mia attività lavorativa alle dipendenze di ”; 2. “Vero che nel periodo intercorrente tra gli anni 2021 e 2023 prestavo la mia attività lavorativa alle
CP_1 dipendenze di ?”; 3. “Vero che relativamente agli articoli che progetta e pone in vendita affida a soggetti Pt_1 CP_1 esterni l'esecu varie fasi della l portano al prodotto finito”; 4. “Vero che è un'impresa Parte_1 specializzata nella stampa, nella tintura e nella nobilitazione tessile?”; 5. “Vero che TE LE EO (VAT. NR. BG 201687510) è una società di diritto bulgaro attiva nel confezionamento di capi di abbigliamento?”; 6. “Vero che il centro stile di progetta le collezioni dei prodotti stabilendo anche il contenuto delle stampe decorative che su questi
CP_1 andranno app;
7. “Vero che in data 27 dicembre 2021 inviava al signor , legale
CP_1 Testimone_1 rappresentante di , una mail con la quale indicava TE come il soggetto che avrebbe commissionato gli ordini per Pt_1 le stampe della co W22, come da doc. 20 che mi si rammostra e confermo?”; 8. “Vero che nel periodo gennaio / marzo 2022 ha commissionato a le stampe dei suoi costumi per la collezione primavera-estate 2023 (SS23),
CP_1 Pt_1 come da docc che mi si rammos onfermo?”; 9. “Vero che i tessuti sui quali effettua le stampe Pt_1 approvate da sono stati forniti dalla stessa sino a marzo 2022, quando TE ha iniziato a fornirne di
CP_1 Pt_1 propri?”; 10. che ha determinato nte con la misura del corrispettivo per la stampa dei
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 7 tessuti, tramite l'individuazione da parte della stessa del prezzo al quale i tessuti avrebbero dovuto essere stati venduti CP_1 da a TE, come da doc. 4 che mi si rammostra e che confermo?”;11. “Vero che dal mese di aprile 2022 Pt_1
stampato, sempre per conto di tessuti di proprietà di TE?”;12. “Vero che con mail del 22 aprile Pt_1 CP_1 2022 ha chiesto a una riduzione dei costi di stampa motivata dal fatto che, non essendo i tessuti di proprietà CP_1 Pt_1 di qu a, non avr ito il rischio dello strappo degli stessi, come da doc. 5 che mi si rammostra e che confermo?”;13. “Vero che in data 29 settembre 2022 ha riscontrato la mail trasmessale in pari data da CP_1 Pt_1 ringraziandola per aver ma fermi i prezzi in precedenza concordati e confermando i quantitativi e le date di degli ordini relativi alla collezione SS23, come da docc. 6 e 7 che mi si rammostrano e che confermo”;14. “Vero che in data 10 luglio 2023 ha comunicato a di aver chiesto a TE di eseguire il pagamento del corrispettivo, come da CP_1 Pt_1 doc. 8 che mi si rammostra e che confermo”;15. “Vero che le stampe della collezione SS23 sono state eseguite da , Pt_1 ma sono state solo parzialmente pagate da KATERINI”;16. “Vero che mi interfacciavo con la società K r persuaderla a pagare il corrispettivo, come risulta dai messaggi Whatsapp che scambiavo con il signor che mi si Testimone_1 rammostrano quali doc. 9 e che confermo?”.17. “Vero che mi interfacciavo con la società TE p pagare il corrispettivo, come risulta dai messaggi Whatsapp che scambiavo con il signor che mi si rammostrano quali Testimone_1 doc. 10 e che confermo?”18. “Vero che in data 6 febbraio 2023 il signor metteva ad la mail che Testimone_1 CP_1 mi si rammostra quale doc. 11”19. “Vero che riscontravo la mail di cui al precedente capitolo di prova n. 18 con mail del 6 febbraio 2023 che mi si rammostra quale doc. 12 e che confermo?”20. “Vero che riscontravo la mail di cui al precedente capitolo di prova n. 18 con mail del 7 febbraio 2023 che mi si rammostra quale doc. 13 e che confermo?”21. “Vero che ha negoziato un accollo del debito di TE in favore di , come da doc. 10: messaggi Whatsapp del CP_1 Pt_1 7/19/23, 17:59:47 e del 8/2/23, 17:57:25, che mi si rammostrano e che confermo”22. “Vero che con mail del 5 settembre 2023 trasmetteva a la bozza dell'accollo, come da doc. 15 che mi si rammostra e che CP_1 Pt_1 confermo”;23. “Vero che in data 6 settembre 2023 l'avv. apportava alcune modifiche alla Bozza di cui al Testimone_2 precedente capitolo di prova n. 22 tra cui l'inserimento della one: “Predatex is duly informed and fully aware of the above and accept Arena's assumption of the debt;
falling the due payment of the amount of € 27.224, Arena, in any case, will remain liable to Predatex until to full settlement of such amount”, come da doc. 16 che mi si rammostra e che confermo”;24. “Vero che con mail del 14 settembre 2023 comunicava a l'accettazione delle modifiche alla CP_1 Pt_1 bozza di cui al capitolo di prova n. 23 “[…] stiamo ult la lettera per tro CFO ha chiesto una rettifica accogliendo comunque le sue modifiche […]”, come da doc. 17 che mi si rammostra e che confermo;
25. “Vero che Pt_1 vanta un credito nei confronti di TE per pari a Euro 27.224,16”; 26. “Vero che l'ammontare d CP_1 vantato da di cui al precedente capitolo di prova n. 25 è stato determinato da tramite l'individuazione da Pt_1 CP_1 parte della prezzo al quale i tessuti avrebbero dovuto essere stati venduti da TE?”Si indicano come Pt_1 testimoni il signor presso corrente in 62029 TI (MC), C.da Cisterna n. 84/85 il Testimone_3 CP_1 signor corr TI (MC), C.da Cisterna n. 84/85, il signor CP_2 CP_1 Tes_4 presso corrente in Urgnano (Bg) alla via provinciale n. 455.Si indica come testimone sui capp. 15 e 25 il dott. Parte_1 te in 24052 – Nell'ipotesi in cui, contro ogni previsione, venissero ammesse le prove di controparte, Tes_5
chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente accolti. • Alla luce del seppur generico e privo Pt_1 ento disconoscimento / contestazione delle mail e delle chat whatsapp, ammettersi CTU INFORMATICA al fine di dimostrare l'integrità e l'originalità delle mail e delle chat whatsapp prodotte da;
• AMMETTERSI EX ART. Pt_1
210 C.P.C. nei confronti di ordine di esibizione della corrisponden zzo mail e/o lettere raccomandate CP_1 e/o whatsapp e/o in qualsiasi altra forma, intrattenuta tra controparte e la società TE LE EO mediante la quale si adoperava con TE affinché questa adempisse la prestazione oggetto della promessa di pagamento del CP_1 corrispettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. per parte convenuta: Premessa la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove precisate oltre i termini di legge, previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in atti, tutte le pretese a qualsiasi titolo avanzate da Pt_1 nei confronti di nel presente giudizio. IN OGNI CASO Con condanna di al pagamento di compensi e CP_1 Pt_1 delle spese di lit ISTRUTTORIA Respinte in toto le ridondanti, inammiss fondate istanze istruttorie di
per i motivi indicati in atti, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che Pt_1
pagina 2 di 7 realizza direttamente in uno stabilimento proprio di produzione ad altissima specializzazione un solo tipo di CP_1 prodotto, ovvero costumi da bagno da competizione, riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico e da tutte le Federazioni nazionali e internazionali di Nuoto, altrimenti detti costumi "racing";
2. Vero che i costumi "racing" sono prodotti con requisiti tecnici molto particolari e del tutto differenti dai normali costumi da bagno utilizzati al mare, in piscina
o comunque fuori dalle competizioni di sport acquatici;
3. Vero che non ha nessuno stabilimento di produzione interno CP_1 per qualsiasi materiale necessario alla realizzazione di prodotti diverso dal costume da bagno "racing" (ivi compreso il prodotto finito) e che per la realizzazione delle proprie linee di costumi da bagno "ordinari" NON RACING, si CP_1 avvale di confezionisti terzi, dai quali acquista il prodotto finito;
4. Vero che esegue un controllo sotto il profilo CP_1 qualitativo e di design su stoffe e stampe di cui poi si avvalgono i confezioni KATERINI tramite richieste di campioni e prove di stampa prima di dare al confezionista il benestare per l'acquisto dei tessuti stampati da parte di quest'ultimo; Si indica quale teste sui capitoli da 1 a 3 il dott. Testimone_6 Controparte_3 e sul capitolo 4 il sig. entrambi domiciliati presso in TI (MC),
[...] Testimone_7 CP_1 isterna 84-85”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis r e: IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare la società al pagamento in favore della società della somma di Euro CP_1 Parte_1
27.224,16, oltre interessi morat 231/02 e rivalutazione monetaria d ovuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c. la società al pagamento in favore CP_1 della società della somma di Euro 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione Parte_1 monetaria d vuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare ex art. 1223 c.c. la società al risarcimento dei danni patiti dalla società quantificati nella misura di Euro CP_1 Parte_1 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al risarcimento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare testi e istanze istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”. In fatto esponeva: che nel periodo gennaio / marzo 2022 la società convenuta commissionava ad essa attrice le stampe dei tessuti per la collezione dei costumi primavera-estate 2023 (SS23), siccome risultante dallo scambio delle mail con le quali trasmetteva ad essa attrice le grafiche, richiedeva prove di CP_1 stampa, interveniva per ottenere corre , infine, approvava l'operato di essa attrice;
che i tessuti sui quali essa attrice effettuava le stampe veniva acquistati dalla società Cervico s.p.a. e forniti da essa attrice sino a marzo 2022; che a partire dal mese di aprile i tessuti venivano, invece, forniti dalla società bulgara TE LE EO alla quale commissionava il confezionamento dei costumi;
che la società CP_1 convenuta determinava il corris stampa individuando sia il prezzo al quale i tessuti avrebbero poi dovuto essere poi venduti da a TE LE EO sia il corrispettivo della sola stampa, Pt_1 siccome evincibile dalla mail del 1 e del 22.04.2022; che in data 29 settembre 2022 la convenuta riscontrava la mail trasmessale in pari data da , ringraziandola per aver mantenuto fermi i prezzi in Pt_1 precedenza concordati e, al contempo, confe quantitativi e le date di consegna degli ordini relativi alla collezione SS23; che in data 10 luglio 2023 la convenuta comunicava ad essa attrice di aver chiesto alla società TE di eseguire il pagamento del corrispettivo, siccome risultante dallo scambio di messaggi a mezzo whatsapp tra edr : che il Testimone_1 Controparte_4
pagina 3 di 7 corrispettivo delle stampe della collezione SS23 venivano pagate parzialmente da KATERINI;
che la convenuta sollecitava la società bulgara ad eseguire il pagamento;
che risultavano impagate la fattura n. 216/2022 per un residuo di € 7.393,00, la fattura n. 1/2023 per € 19.135,20 e la fattura n. 2/2023 per € 695,96, per un totale di € 27.224,16; che con mail del 5 settembre 2023 la convenuta aveva trasmesso ad essa attrice la bozza dell'accollo del debito;
che, con mail del 6 settembre 2023, essa attrice, per il tramite del proprio difensore, proponeva alcune modifiche, tra cui l'inserimento della seguente locuzione: “Predatex is duly informed and fully aware of the above and accept Arena's assumption of the debt;
falling the due payment of the amount of € 27.224, Arena, in any case, will remain liable to Predatex until to full settlement of such amount”; che con con mail del 14 settembre 2023 il sig. , Sourcing di comunicava Tes_3 Controparte_4 CP_1 l'accettazione delle modifiche precisando quanto segue“[…] stiamo ultimando la lettera perché il nostro CFO ha chiesto una rettifica accogliendo comunque le sue modifiche […], operando in tal modo una ricognizione del debito da parte di e una sua assunzione di garanzia in caso di mancato pagamento da parte di TE;
che la CP_1 conven chè si fosse attivamente spesa presso la TE per ottenerne l'adempimento e nonostante avesse riconosciuto e garantito la sua debenza, aveva rifiutato di adempiere ritenendo che l'unica obbligata in tal senso fosse TE. Tanto esposto formulava: a) in via principale, domanda di adempimento del corrispettivo sul presupposto che tra le parti fosse intercorso un rapporto di appalto;
b) in via subordinata, domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. avendo la società convenuta promesso ad essa attrice che TE avrebbe provveduto a ordinare i tessuti stampati e a pagare gli importi dovuti per l'opera di stampa;
c) domanda di pagamento sul presupposto della riconducibilità della fattispecie nell'ipotesi di delegazione di pagamento prevista dagli art. 1268 c.c. e ss.. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva la convenuta che, contestate le avverse domande, ne chiedeva il rigetto. In particolare, con riguardo alla domanda svolta in via principale, eccepiva la inesistenza del rapporto contrattuale di appalto dedotto in giudizio. A tal fine esponeva: che essa convenuta aveva commissionato alla società bulgara TE LE EO la realizzazione di alcune linee di costumi da bagno;
che essa convenuta si era limitata ad indicare alla società TE LE EO il nominativo dell'attrice, quale società che si sarebbe potuta occupare della stampa dei materiali da utilizzare per il confezionamento dei costumi;
che, dopo che la TE LE EO gli aveva comunicato che avrebbe acquistato dall'attrice i tessuti stampati, essa convenuta aveva inviato a le grafiche, richiedendo prove di stampa e correzioni di disegni e colori;
Pt_1 che, approvati i prototipi per colori e stampe, TE LE EO aveva commissionato alla la Pt_1 stampa del tessuto, mentre la aveva acquistava il tessuto dalla società CER .a. Pt_1 Eccepiva, dunque, che il controllo esercitato da essa convenuta nelle diverse fasi intermedie del processo di realizzazione del prodotto finale, tra cui quello della scelta e stampa dei tessuti, non valeva in alcun modo a fornire prova dell'esistenza di un rapporto di appalto tra essa convenuta e l'attrice. A tal fine esponeva che le mail depositate da non rappresentano ordini di produzione, ma esclusivamente di campioni ed Pt_1 erano finalizzate al controllo e alla successiva approvazione (fatte salve eventuali richieste di modifiche o correzione) da parte dell'ufficio stile di di prototipi e campioni di stampa e che le fatture emesse CP_1 dall'attrice a carico della società bulgara contenevano il riferimento a precisi ordini impartiti dalla predetta società e non da essa attrice. Contestava, altresì, la domanda subordinata di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. esponendo che non era munito dei poteri necessari per impegnare essa CP_2 convenuta, siccome evincibile d erale, che costui si era limitato a dichiarare di voler provare ad intercedere con la TE LE EO onde sollecitare il pagamento delle fatture emesse da a Pt_1 carico della TE LE EO e che, comunque, la promessa dell'obbligazione o del fatto , contemplata dall'art. 1381 c.c., non era configurabile in quanto la TE LE EO era già giuridicamente obbligata a pagare il corrispettivo delle prestazioni rese dall'attrice in virtù del rapporto di appalto intercorso con la stessa. Infine, contestava che essa convenuta, nel mese di settembre del 2023, avesse cercato di negoziare con l'attrice e con la società TE LE EO un accollo del debito della seconda nei confronti della prima, rilevando che le trattative avevano avuto ad oggetto un accordo trilatero in forza del quale l'attrice avrebbe ceduto ad essa convenuta il credito vantato nei confronti della TE LE EO ed essa convenuta avrebbe compensato il predetto credito con il credito vantato daòlòa
pagina 4 di 7 società bulgara nei suoi confronti e che il predetto accordo non era stato concluso in quanto, nelle more, la società TE LE EO aveva ottenuto una ingiunzione di pagamento nei confronti di essa convenuta e che ciò rendeva inutile la cessione essendo quest'ultima finalizzata solo a consentire la compensazione tra i reciproci crediti, quello acquistato dall'attrice nei confronti di TE LE EO e quello vantato da TE LE EO nei confronti di essa convenuta. Infine, contestava la domanda di pagamento fondata su un'asserita delegazione di pagamento di cui non risultava fornita prova alcuna. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si insiste perché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa ogni statuizione ed accertamento del caso, voglia così decidere: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa tutte le pretese a qualsiasi titolo avanzate da nei confronti di nel presente Pt_1 CP_1 giudizio. IN ISTRUTTORIA Con riserva di argomentare, dedurre, e ind zzi di prova nei isti dall'art. 171-ter c.p.c. OGNI CASO Con condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
La causa, istruita mediante l'acquisizi documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2025 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nei termini ex art 189 c.p.c.
Diritto
L'attrice ha formulato, in via principale domanda di adempimento e, in via subordinata, domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. Entrambe le domande proposte sono infondate e vanno disattese per le ragioni che seguono. Sulla domanda principale di pagamento del corrispettivo di appalto Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). La attrice, a fronte della specifica contestazione operata dalla convenuta, non ha fornito prova del contratto di appalto intercorso tra le parti ed in forza del quale la convenuta avrebbe commissionato all'attrice la stampa dei costumi per la collezione primavera-estate 2023 dietro il pagamento di un corrispettivo. Dalla documentazione prodotta si evince che la società convenuta commissionava alla società TE LE EO la realizzazione dei costumi per la stagione primavera estate 2023 e che tale società, sia pure su indicazione della convenuta, commissionava alla attrice la stampa del tessuto dietro il pagamento di un preciso corrispettivo Ed invero, da un lato, il rapporto tra la convenuta e la società TE LE EO non è contestato e, comunque, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla convenuta con la seconda memoria e con la comparsa di costituzione e risposta. Dall'altro, il rapporto tra l'attrice e la società TE LE EO risulta provato dalle fatture emesse dalla attrice a carico della convenuta che, nella descrizione, riportano il riferimento a precisi ordini impartiti dalla società bulgara, nonché dal pagamento parziale del corrispettivo pagina 5 di 7 eseguito dalla seconda in favore della prima (v. doc. 14 fascicolo attrice) La circostanza per cui la convenuta abbia trasmesso all'attrice le schede grafiche delle stampe dei prototipi, abbia richiesto correzioni ed abbia approvato i prototipi definitivi, attività che normalmente precede la produzione vera e propria (v. doc. 2 e 3 fascicolo attrice), così come il controllo esercitato sui prezzi inerenti i singoli segmenti della produzione (v. doc. 4,5,6 e 7 fascicolo attrice) non valgono in alcun modo a provare la esistenza di un rapporto di appalto sorto tra le parti del presente giudizio. Ne consegue che, in difetto di prova del fatto costitutivo del diritto azionato, la domanda va respinta Sulla domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. Assume l'attrice che la società convenuta avrebbe promesso ad essa attrice che la società bulgara TE LE EO avrebbe commissionato la stampa dei tessuti da utilizzare per la realizzazione dei costumi per la stagione primavera estate 2023 dietro il pagamento del corrispettivo convenuto nonchè il pagamento del corrispettivo. Quindi, esponendo che la società bulgara avrebbe omesso di adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo, la promittente secondo l'attrice, sarebbe tenuta a corrispondergli un indennizzo ex CP_1 art 1381 c.c. La ricostruzione sopra riportata relativamente all'autonomia dei singoli rapporti, tra l'attrice e la società bulgara da una parte e tra la convenuta e la società bulgara dall'altro, consente di escludere la configurabilità della promessa del fatto del terzo ex art 1381 c.c.. La corrispondenza intercorsa tra l'attrice e i dipendenti dalla società convenuta, privi di potere rappresentativo, non vale in alcun modo a provare la promessa da parte della convenuta del pagamento del corrispettivo da parte della società bulgara. Vero è che, a fronte dell'inadempimento della società bulgara, motivato dal mancato pagamento del corrispettivo ad essa spettante dalla società l'attrice sollecitava l'intercessione della società CP_1 convenuta in quanto, verosimilmente, il pagamento da parte della società in favore della società CP_1 bulgara avrebbe sbloccato il pagamento da parte della società bulgara del spettante alla società attrice (v. doc. 8,9, 10, 11, 12 e 12 fascicolo attrice e doc. 15 mail del 03.08.2023 inoltrata dal legale rappresentate della attrice alla società convenuta). In tale contesto si collocano le trattative per la stipula di negozio avente ad oggetto la cessione alla società convenuta del credito vantato dall'attrice nei confronti della società bulgara e la compensazione tra il credito ceduto alla convenuta ed il credito vantato dalla società bulgara nei confronti della cessionaria
Nella mail del 04.08.2023 la società convenuta rappresentava, invero, espressamente all'attrice CP_1 che la cessione del credito e l'accettazione della compensazione da parte della società bulgara avrebbe consentito il pagamento della somma ad essa spettante, mentre l'alternativa sarebbe stata il pagamento da parte di di quanto dovuto a TE ed il successivo pagamento da parte di TE di quanto da CP_1 quest'ult vuto all'attrice. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, non è ravvisabile alcuna promessa del fatto del terzo da parte della convenuta né assunzione di obbligazione alcuna in capo alla società convenuta relativamente al pagamento del debito facente capo alla società bulgara TE atteso che l'accordo non risulta essere stato sottoscritto.
Del tutto infondata appare, infine, la domanda di pagamento formulata dall'attrice richiamando in maniera del tutto generica l'istituto della delegazione di pagamento. Le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno disattese in quanto le circostanze di fatto dedotte nei singoli capitoli di prova sono irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1,2,3,4,5,6) ovvero pacifiche (cap. 9,11,15,25,26) risultano già dalla documentazione prodotta (7,8,10, 12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 ed applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande per le ragioni sopra esposte;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 27 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 810/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PRANZETTI VALENTINA ATTORE contro
n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
CONVENUTO OGGETTO: azione di adempimento/pagamento indennizzo ex art 1381 c.c. CONCLUSIONI: come da note depositate ex art 189 c.p.c. per parte attrice: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare la società al
CP_1 pagamento in favore della società della somma di Euro 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e Parte_1 rivalutazione monetaria dal gior al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c. la società al pagamento in favore della società della somma di Euro 27.224,16,
CP_1 Parte_1 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare ex art. 1223 c.c. la società al risarcimento dei danni patiti dalla società
CP_1 quantificati nella misura di Euro 27.224,16, ol oratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione Parte_1 monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al risarcimento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi PROVA TESTIMONIALE e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che nel periodo intercorrente tra gli anni 2021 e 2023 prestavo la mia attività lavorativa alle dipendenze di ”; 2. “Vero che nel periodo intercorrente tra gli anni 2021 e 2023 prestavo la mia attività lavorativa alle
CP_1 dipendenze di ?”; 3. “Vero che relativamente agli articoli che progetta e pone in vendita affida a soggetti Pt_1 CP_1 esterni l'esecu varie fasi della l portano al prodotto finito”; 4. “Vero che è un'impresa Parte_1 specializzata nella stampa, nella tintura e nella nobilitazione tessile?”; 5. “Vero che TE LE EO (VAT. NR. BG 201687510) è una società di diritto bulgaro attiva nel confezionamento di capi di abbigliamento?”; 6. “Vero che il centro stile di progetta le collezioni dei prodotti stabilendo anche il contenuto delle stampe decorative che su questi
CP_1 andranno app;
7. “Vero che in data 27 dicembre 2021 inviava al signor , legale
CP_1 Testimone_1 rappresentante di , una mail con la quale indicava TE come il soggetto che avrebbe commissionato gli ordini per Pt_1 le stampe della co W22, come da doc. 20 che mi si rammostra e confermo?”; 8. “Vero che nel periodo gennaio / marzo 2022 ha commissionato a le stampe dei suoi costumi per la collezione primavera-estate 2023 (SS23),
CP_1 Pt_1 come da docc che mi si rammos onfermo?”; 9. “Vero che i tessuti sui quali effettua le stampe Pt_1 approvate da sono stati forniti dalla stessa sino a marzo 2022, quando TE ha iniziato a fornirne di
CP_1 Pt_1 propri?”; 10. che ha determinato nte con la misura del corrispettivo per la stampa dei
CP_1 Pt_1
pagina 1 di 7 tessuti, tramite l'individuazione da parte della stessa del prezzo al quale i tessuti avrebbero dovuto essere stati venduti CP_1 da a TE, come da doc. 4 che mi si rammostra e che confermo?”;11. “Vero che dal mese di aprile 2022 Pt_1
stampato, sempre per conto di tessuti di proprietà di TE?”;12. “Vero che con mail del 22 aprile Pt_1 CP_1 2022 ha chiesto a una riduzione dei costi di stampa motivata dal fatto che, non essendo i tessuti di proprietà CP_1 Pt_1 di qu a, non avr ito il rischio dello strappo degli stessi, come da doc. 5 che mi si rammostra e che confermo?”;13. “Vero che in data 29 settembre 2022 ha riscontrato la mail trasmessale in pari data da CP_1 Pt_1 ringraziandola per aver ma fermi i prezzi in precedenza concordati e confermando i quantitativi e le date di degli ordini relativi alla collezione SS23, come da docc. 6 e 7 che mi si rammostrano e che confermo”;14. “Vero che in data 10 luglio 2023 ha comunicato a di aver chiesto a TE di eseguire il pagamento del corrispettivo, come da CP_1 Pt_1 doc. 8 che mi si rammostra e che confermo”;15. “Vero che le stampe della collezione SS23 sono state eseguite da , Pt_1 ma sono state solo parzialmente pagate da KATERINI”;16. “Vero che mi interfacciavo con la società K r persuaderla a pagare il corrispettivo, come risulta dai messaggi Whatsapp che scambiavo con il signor che mi si Testimone_1 rammostrano quali doc. 9 e che confermo?”.17. “Vero che mi interfacciavo con la società TE p pagare il corrispettivo, come risulta dai messaggi Whatsapp che scambiavo con il signor che mi si rammostrano quali Testimone_1 doc. 10 e che confermo?”18. “Vero che in data 6 febbraio 2023 il signor metteva ad la mail che Testimone_1 CP_1 mi si rammostra quale doc. 11”19. “Vero che riscontravo la mail di cui al precedente capitolo di prova n. 18 con mail del 6 febbraio 2023 che mi si rammostra quale doc. 12 e che confermo?”20. “Vero che riscontravo la mail di cui al precedente capitolo di prova n. 18 con mail del 7 febbraio 2023 che mi si rammostra quale doc. 13 e che confermo?”21. “Vero che ha negoziato un accollo del debito di TE in favore di , come da doc. 10: messaggi Whatsapp del CP_1 Pt_1 7/19/23, 17:59:47 e del 8/2/23, 17:57:25, che mi si rammostrano e che confermo”22. “Vero che con mail del 5 settembre 2023 trasmetteva a la bozza dell'accollo, come da doc. 15 che mi si rammostra e che CP_1 Pt_1 confermo”;23. “Vero che in data 6 settembre 2023 l'avv. apportava alcune modifiche alla Bozza di cui al Testimone_2 precedente capitolo di prova n. 22 tra cui l'inserimento della one: “Predatex is duly informed and fully aware of the above and accept Arena's assumption of the debt;
falling the due payment of the amount of € 27.224, Arena, in any case, will remain liable to Predatex until to full settlement of such amount”, come da doc. 16 che mi si rammostra e che confermo”;24. “Vero che con mail del 14 settembre 2023 comunicava a l'accettazione delle modifiche alla CP_1 Pt_1 bozza di cui al capitolo di prova n. 23 “[…] stiamo ult la lettera per tro CFO ha chiesto una rettifica accogliendo comunque le sue modifiche […]”, come da doc. 17 che mi si rammostra e che confermo;
25. “Vero che Pt_1 vanta un credito nei confronti di TE per pari a Euro 27.224,16”; 26. “Vero che l'ammontare d CP_1 vantato da di cui al precedente capitolo di prova n. 25 è stato determinato da tramite l'individuazione da Pt_1 CP_1 parte della prezzo al quale i tessuti avrebbero dovuto essere stati venduti da TE?”Si indicano come Pt_1 testimoni il signor presso corrente in 62029 TI (MC), C.da Cisterna n. 84/85 il Testimone_3 CP_1 signor corr TI (MC), C.da Cisterna n. 84/85, il signor CP_2 CP_1 Tes_4 presso corrente in Urgnano (Bg) alla via provinciale n. 455.Si indica come testimone sui capp. 15 e 25 il dott. Parte_1 te in 24052 – Nell'ipotesi in cui, contro ogni previsione, venissero ammesse le prove di controparte, Tes_5
chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente accolti. • Alla luce del seppur generico e privo Pt_1 ento disconoscimento / contestazione delle mail e delle chat whatsapp, ammettersi CTU INFORMATICA al fine di dimostrare l'integrità e l'originalità delle mail e delle chat whatsapp prodotte da;
• AMMETTERSI EX ART. Pt_1
210 C.P.C. nei confronti di ordine di esibizione della corrisponden zzo mail e/o lettere raccomandate CP_1 e/o whatsapp e/o in qualsiasi altra forma, intrattenuta tra controparte e la società TE LE EO mediante la quale si adoperava con TE affinché questa adempisse la prestazione oggetto della promessa di pagamento del CP_1 corrispettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. per parte convenuta: Premessa la non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove precisate oltre i termini di legge, previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in atti, tutte le pretese a qualsiasi titolo avanzate da Pt_1 nei confronti di nel presente giudizio. IN OGNI CASO Con condanna di al pagamento di compensi e CP_1 Pt_1 delle spese di lit ISTRUTTORIA Respinte in toto le ridondanti, inammiss fondate istanze istruttorie di
per i motivi indicati in atti, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che Pt_1
pagina 2 di 7 realizza direttamente in uno stabilimento proprio di produzione ad altissima specializzazione un solo tipo di CP_1 prodotto, ovvero costumi da bagno da competizione, riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico e da tutte le Federazioni nazionali e internazionali di Nuoto, altrimenti detti costumi "racing";
2. Vero che i costumi "racing" sono prodotti con requisiti tecnici molto particolari e del tutto differenti dai normali costumi da bagno utilizzati al mare, in piscina
o comunque fuori dalle competizioni di sport acquatici;
3. Vero che non ha nessuno stabilimento di produzione interno CP_1 per qualsiasi materiale necessario alla realizzazione di prodotti diverso dal costume da bagno "racing" (ivi compreso il prodotto finito) e che per la realizzazione delle proprie linee di costumi da bagno "ordinari" NON RACING, si CP_1 avvale di confezionisti terzi, dai quali acquista il prodotto finito;
4. Vero che esegue un controllo sotto il profilo CP_1 qualitativo e di design su stoffe e stampe di cui poi si avvalgono i confezioni KATERINI tramite richieste di campioni e prove di stampa prima di dare al confezionista il benestare per l'acquisto dei tessuti stampati da parte di quest'ultimo; Si indica quale teste sui capitoli da 1 a 3 il dott. Testimone_6 Controparte_3 e sul capitolo 4 il sig. entrambi domiciliati presso in TI (MC),
[...] Testimone_7 CP_1 isterna 84-85”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis r e: IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare la società al pagamento in favore della società della somma di Euro CP_1 Parte_1
27.224,16, oltre interessi morat 231/02 e rivalutazione monetaria d ovuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c. la società al pagamento in favore CP_1 della società della somma di Euro 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione Parte_1 monetaria d vuto al saldo, ovvero condannarla al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, condannare ex art. 1223 c.c. la società al risarcimento dei danni patiti dalla società quantificati nella misura di Euro CP_1 Parte_1 27.224,16, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, ovvero condannarla al risarcimento della diversa somma ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare, indicare testi e istanze istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”. In fatto esponeva: che nel periodo gennaio / marzo 2022 la società convenuta commissionava ad essa attrice le stampe dei tessuti per la collezione dei costumi primavera-estate 2023 (SS23), siccome risultante dallo scambio delle mail con le quali trasmetteva ad essa attrice le grafiche, richiedeva prove di CP_1 stampa, interveniva per ottenere corre , infine, approvava l'operato di essa attrice;
che i tessuti sui quali essa attrice effettuava le stampe veniva acquistati dalla società Cervico s.p.a. e forniti da essa attrice sino a marzo 2022; che a partire dal mese di aprile i tessuti venivano, invece, forniti dalla società bulgara TE LE EO alla quale commissionava il confezionamento dei costumi;
che la società CP_1 convenuta determinava il corris stampa individuando sia il prezzo al quale i tessuti avrebbero poi dovuto essere poi venduti da a TE LE EO sia il corrispettivo della sola stampa, Pt_1 siccome evincibile dalla mail del 1 e del 22.04.2022; che in data 29 settembre 2022 la convenuta riscontrava la mail trasmessale in pari data da , ringraziandola per aver mantenuto fermi i prezzi in Pt_1 precedenza concordati e, al contempo, confe quantitativi e le date di consegna degli ordini relativi alla collezione SS23; che in data 10 luglio 2023 la convenuta comunicava ad essa attrice di aver chiesto alla società TE di eseguire il pagamento del corrispettivo, siccome risultante dallo scambio di messaggi a mezzo whatsapp tra edr : che il Testimone_1 Controparte_4
pagina 3 di 7 corrispettivo delle stampe della collezione SS23 venivano pagate parzialmente da KATERINI;
che la convenuta sollecitava la società bulgara ad eseguire il pagamento;
che risultavano impagate la fattura n. 216/2022 per un residuo di € 7.393,00, la fattura n. 1/2023 per € 19.135,20 e la fattura n. 2/2023 per € 695,96, per un totale di € 27.224,16; che con mail del 5 settembre 2023 la convenuta aveva trasmesso ad essa attrice la bozza dell'accollo del debito;
che, con mail del 6 settembre 2023, essa attrice, per il tramite del proprio difensore, proponeva alcune modifiche, tra cui l'inserimento della seguente locuzione: “Predatex is duly informed and fully aware of the above and accept Arena's assumption of the debt;
falling the due payment of the amount of € 27.224, Arena, in any case, will remain liable to Predatex until to full settlement of such amount”; che con con mail del 14 settembre 2023 il sig. , Sourcing di comunicava Tes_3 Controparte_4 CP_1 l'accettazione delle modifiche precisando quanto segue“[…] stiamo ultimando la lettera perché il nostro CFO ha chiesto una rettifica accogliendo comunque le sue modifiche […], operando in tal modo una ricognizione del debito da parte di e una sua assunzione di garanzia in caso di mancato pagamento da parte di TE;
che la CP_1 conven chè si fosse attivamente spesa presso la TE per ottenerne l'adempimento e nonostante avesse riconosciuto e garantito la sua debenza, aveva rifiutato di adempiere ritenendo che l'unica obbligata in tal senso fosse TE. Tanto esposto formulava: a) in via principale, domanda di adempimento del corrispettivo sul presupposto che tra le parti fosse intercorso un rapporto di appalto;
b) in via subordinata, domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. avendo la società convenuta promesso ad essa attrice che TE avrebbe provveduto a ordinare i tessuti stampati e a pagare gli importi dovuti per l'opera di stampa;
c) domanda di pagamento sul presupposto della riconducibilità della fattispecie nell'ipotesi di delegazione di pagamento prevista dagli art. 1268 c.c. e ss.. Concludeva, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva la convenuta che, contestate le avverse domande, ne chiedeva il rigetto. In particolare, con riguardo alla domanda svolta in via principale, eccepiva la inesistenza del rapporto contrattuale di appalto dedotto in giudizio. A tal fine esponeva: che essa convenuta aveva commissionato alla società bulgara TE LE EO la realizzazione di alcune linee di costumi da bagno;
che essa convenuta si era limitata ad indicare alla società TE LE EO il nominativo dell'attrice, quale società che si sarebbe potuta occupare della stampa dei materiali da utilizzare per il confezionamento dei costumi;
che, dopo che la TE LE EO gli aveva comunicato che avrebbe acquistato dall'attrice i tessuti stampati, essa convenuta aveva inviato a le grafiche, richiedendo prove di stampa e correzioni di disegni e colori;
Pt_1 che, approvati i prototipi per colori e stampe, TE LE EO aveva commissionato alla la Pt_1 stampa del tessuto, mentre la aveva acquistava il tessuto dalla società CER .a. Pt_1 Eccepiva, dunque, che il controllo esercitato da essa convenuta nelle diverse fasi intermedie del processo di realizzazione del prodotto finale, tra cui quello della scelta e stampa dei tessuti, non valeva in alcun modo a fornire prova dell'esistenza di un rapporto di appalto tra essa convenuta e l'attrice. A tal fine esponeva che le mail depositate da non rappresentano ordini di produzione, ma esclusivamente di campioni ed Pt_1 erano finalizzate al controllo e alla successiva approvazione (fatte salve eventuali richieste di modifiche o correzione) da parte dell'ufficio stile di di prototipi e campioni di stampa e che le fatture emesse CP_1 dall'attrice a carico della società bulgara contenevano il riferimento a precisi ordini impartiti dalla predetta società e non da essa attrice. Contestava, altresì, la domanda subordinata di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. esponendo che non era munito dei poteri necessari per impegnare essa CP_2 convenuta, siccome evincibile d erale, che costui si era limitato a dichiarare di voler provare ad intercedere con la TE LE EO onde sollecitare il pagamento delle fatture emesse da a Pt_1 carico della TE LE EO e che, comunque, la promessa dell'obbligazione o del fatto , contemplata dall'art. 1381 c.c., non era configurabile in quanto la TE LE EO era già giuridicamente obbligata a pagare il corrispettivo delle prestazioni rese dall'attrice in virtù del rapporto di appalto intercorso con la stessa. Infine, contestava che essa convenuta, nel mese di settembre del 2023, avesse cercato di negoziare con l'attrice e con la società TE LE EO un accollo del debito della seconda nei confronti della prima, rilevando che le trattative avevano avuto ad oggetto un accordo trilatero in forza del quale l'attrice avrebbe ceduto ad essa convenuta il credito vantato nei confronti della TE LE EO ed essa convenuta avrebbe compensato il predetto credito con il credito vantato daòlòa
pagina 4 di 7 società bulgara nei suoi confronti e che il predetto accordo non era stato concluso in quanto, nelle more, la società TE LE EO aveva ottenuto una ingiunzione di pagamento nei confronti di essa convenuta e che ciò rendeva inutile la cessione essendo quest'ultima finalizzata solo a consentire la compensazione tra i reciproci crediti, quello acquistato dall'attrice nei confronti di TE LE EO e quello vantato da TE LE EO nei confronti di essa convenuta. Infine, contestava la domanda di pagamento fondata su un'asserita delegazione di pagamento di cui non risultava fornita prova alcuna. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si insiste perché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa ogni statuizione ed accertamento del caso, voglia così decidere: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni meglio indicate in narrativa tutte le pretese a qualsiasi titolo avanzate da nei confronti di nel presente Pt_1 CP_1 giudizio. IN ISTRUTTORIA Con riserva di argomentare, dedurre, e ind zzi di prova nei isti dall'art. 171-ter c.p.c. OGNI CASO Con condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
La causa, istruita mediante l'acquisizi documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2025 sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nei termini ex art 189 c.p.c.
Diritto
L'attrice ha formulato, in via principale domanda di adempimento e, in via subordinata, domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. Entrambe le domande proposte sono infondate e vanno disattese per le ragioni che seguono. Sulla domanda principale di pagamento del corrispettivo di appalto Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). La attrice, a fronte della specifica contestazione operata dalla convenuta, non ha fornito prova del contratto di appalto intercorso tra le parti ed in forza del quale la convenuta avrebbe commissionato all'attrice la stampa dei costumi per la collezione primavera-estate 2023 dietro il pagamento di un corrispettivo. Dalla documentazione prodotta si evince che la società convenuta commissionava alla società TE LE EO la realizzazione dei costumi per la stagione primavera estate 2023 e che tale società, sia pure su indicazione della convenuta, commissionava alla attrice la stampa del tessuto dietro il pagamento di un preciso corrispettivo Ed invero, da un lato, il rapporto tra la convenuta e la società TE LE EO non è contestato e, comunque, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla convenuta con la seconda memoria e con la comparsa di costituzione e risposta. Dall'altro, il rapporto tra l'attrice e la società TE LE EO risulta provato dalle fatture emesse dalla attrice a carico della convenuta che, nella descrizione, riportano il riferimento a precisi ordini impartiti dalla società bulgara, nonché dal pagamento parziale del corrispettivo pagina 5 di 7 eseguito dalla seconda in favore della prima (v. doc. 14 fascicolo attrice) La circostanza per cui la convenuta abbia trasmesso all'attrice le schede grafiche delle stampe dei prototipi, abbia richiesto correzioni ed abbia approvato i prototipi definitivi, attività che normalmente precede la produzione vera e propria (v. doc. 2 e 3 fascicolo attrice), così come il controllo esercitato sui prezzi inerenti i singoli segmenti della produzione (v. doc. 4,5,6 e 7 fascicolo attrice) non valgono in alcun modo a provare la esistenza di un rapporto di appalto sorto tra le parti del presente giudizio. Ne consegue che, in difetto di prova del fatto costitutivo del diritto azionato, la domanda va respinta Sulla domanda di pagamento dell'indennizzo ex art 1381 c.c. Assume l'attrice che la società convenuta avrebbe promesso ad essa attrice che la società bulgara TE LE EO avrebbe commissionato la stampa dei tessuti da utilizzare per la realizzazione dei costumi per la stagione primavera estate 2023 dietro il pagamento del corrispettivo convenuto nonchè il pagamento del corrispettivo. Quindi, esponendo che la società bulgara avrebbe omesso di adempiere alla obbligazione di pagamento del prezzo, la promittente secondo l'attrice, sarebbe tenuta a corrispondergli un indennizzo ex CP_1 art 1381 c.c. La ricostruzione sopra riportata relativamente all'autonomia dei singoli rapporti, tra l'attrice e la società bulgara da una parte e tra la convenuta e la società bulgara dall'altro, consente di escludere la configurabilità della promessa del fatto del terzo ex art 1381 c.c.. La corrispondenza intercorsa tra l'attrice e i dipendenti dalla società convenuta, privi di potere rappresentativo, non vale in alcun modo a provare la promessa da parte della convenuta del pagamento del corrispettivo da parte della società bulgara. Vero è che, a fronte dell'inadempimento della società bulgara, motivato dal mancato pagamento del corrispettivo ad essa spettante dalla società l'attrice sollecitava l'intercessione della società CP_1 convenuta in quanto, verosimilmente, il pagamento da parte della società in favore della società CP_1 bulgara avrebbe sbloccato il pagamento da parte della società bulgara del spettante alla società attrice (v. doc. 8,9, 10, 11, 12 e 12 fascicolo attrice e doc. 15 mail del 03.08.2023 inoltrata dal legale rappresentate della attrice alla società convenuta). In tale contesto si collocano le trattative per la stipula di negozio avente ad oggetto la cessione alla società convenuta del credito vantato dall'attrice nei confronti della società bulgara e la compensazione tra il credito ceduto alla convenuta ed il credito vantato dalla società bulgara nei confronti della cessionaria
Nella mail del 04.08.2023 la società convenuta rappresentava, invero, espressamente all'attrice CP_1 che la cessione del credito e l'accettazione della compensazione da parte della società bulgara avrebbe consentito il pagamento della somma ad essa spettante, mentre l'alternativa sarebbe stata il pagamento da parte di di quanto dovuto a TE ed il successivo pagamento da parte di TE di quanto da CP_1 quest'ult vuto all'attrice. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, non è ravvisabile alcuna promessa del fatto del terzo da parte della convenuta né assunzione di obbligazione alcuna in capo alla società convenuta relativamente al pagamento del debito facente capo alla società bulgara TE atteso che l'accordo non risulta essere stato sottoscritto.
Del tutto infondata appare, infine, la domanda di pagamento formulata dall'attrice richiamando in maniera del tutto generica l'istituto della delegazione di pagamento. Le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno disattese in quanto le circostanze di fatto dedotte nei singoli capitoli di prova sono irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1,2,3,4,5,6) ovvero pacifiche (cap. 9,11,15,25,26) risultano già dalla documentazione prodotta (7,8,10, 12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 ed applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande per le ragioni sopra esposte;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 27 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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