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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 29 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la mancata restituzione da parte della CP_1
autorità Tunisine del Mod TN6; e la mancanza di supporto probatorio della domanda di parte ricorrente.
***
Il ricorso è infondato
CP_ Dai documenti prodotti da è emerso che il sig. non ha acquisito Parte_1
il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola né dei relativi assegni familiari oggetto del presente procedimento essendo carente il requisito contributivo di legge.
CP_ infatti ha documentato come le 102 giornate relative all'anno 2016 e le 51 giornate inerenti all'anno 2017, formalmente ma fittiziamente denunciate come lavorate presso l'impresa Guastella Salvatore, sono state cancellate per effetto dell'accertamento di cui al verbale ispettivo n. 2017010191 DDL del 19.11.2019, prodotto in uno all'elenco degli annullamenti.
Mancando a monte la prova dei requisiti di legge per ottenere i richiesti ANF, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Nulla sulle spese preso atto della dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 29 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegni nucleo familiare;
promossa da
nato in [...] il [...], CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Francesco Allù
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2019, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la mancata restituzione da parte della CP_1
autorità Tunisine del Mod TN6; e la mancanza di supporto probatorio della domanda di parte ricorrente.
***
Il ricorso è infondato
CP_ Dai documenti prodotti da è emerso che il sig. non ha acquisito Parte_1
il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola né dei relativi assegni familiari oggetto del presente procedimento essendo carente il requisito contributivo di legge.
CP_ infatti ha documentato come le 102 giornate relative all'anno 2016 e le 51 giornate inerenti all'anno 2017, formalmente ma fittiziamente denunciate come lavorate presso l'impresa Guastella Salvatore, sono state cancellate per effetto dell'accertamento di cui al verbale ispettivo n. 2017010191 DDL del 19.11.2019, prodotto in uno all'elenco degli annullamenti.
Mancando a monte la prova dei requisiti di legge per ottenere i richiesti ANF, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Nulla sulle spese preso atto della dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3